Direttore Scientifico: Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale: Dott. Giulia Giapponesi

posted by admin on marzo 15, 2010

Libertà di Internet, Web 2.0

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internet_vertgrisÈ stato assegnato a Parvin Ardalan, attivista iraniana per i diritti delle donne, il primo “Netizen Pize“, il nuovo premio al cittadino della rete assegnato da Reporters Sans Frontières in collaborazione con Google. L’iniziativa, inaugurata quest’anno, intende premiare il privato utente – blogger, giornalista, attivista, dissidente – che si distingua per l’attività di difesa della libertà d’espressione online.

Non stupisce quindi che il premio sia stato assegnato a un cittadino iraniano: l’Iran è infatti tra i princpali paesi della lista dei nemici di Internet 2010, il documento che stila un elenco dei peggiori violatori della libertà di espressione online.  La lista, così come il Netizen Prize, è stata presentata il 12 marzo, in occasione  della prima giornata mondiale contro la cyber-censura, una ricorrenza ideata da Reporters Sans Frontiéres per incoraggiare i cittadini a dimostrare il loro sostegno ad una rete libera e accessibile a tutti. Sono infatti molti i governi che esercitano un controllo censorio su Internet. Oltre al già citato Iran, l’elenco include Arabia Saudita, Burma, North Korea, Cuba, Egitto, Uzbekistan, Siria, Tunisia, Turkmenistan, Vietnam e,  naturalmente, Cina, il paese di cui ultimamente si è parlato di più.

Proprio dalla Cina giungono infatti notizie che riguardano la censura di stato. Il Financial Times ha riportato un aggiornamento sulla vicenda che vede contrapposti Google e il governo di Pechino. Pare che il motore di ricerca abbia concluso la pianificazione della sua uscita dal mercato della Cina, un’eventualità data al 99,9 % di probabilità in seguito all’ultima dichiarazione del ministro dell’industria cinese Li Yizhong: “Se [Google] si muoverà in direzione di una violazione delle leggi Cinesi, sarà ostile, sarà irresponsabile e dovrà pagarne le conseguenze“.

Delle conseguenze di una rete controllata e dei tentativi di regolamentazione che minacciano la libertà dei cittadini si è parlato anche in Italia durante il convegno «Internet è libertà, perché dobbiamo difendere la rete» che si è svolto venerdì a Montecitorio. La conferenza ha visto la partecipazione straordinaria del prof.Lawrence Lessig che ha tenuto una  Lectio magistralis sul tema (qui è possibile ascoltare il discorso). Per l’occasione pare che un’enorme affluenza di pubblico abbia stipato la Sala della Regina, destando la perplessità dei Commessi della Camera dei Deputati. Su Punto Informatico c’è un interessante resoconto dell’incontro.

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Le recenti notizie internazionali sono chiare nel delineare il quadro di un’Europa che, tra critiche e proteste, cerca di trovare una soluzione efficace per la lotta alla pirateria e la tutela del diritto d’autore in rete.

L’Italia, fino ad ora, non è stata ancora investita da un provvedimento che, come la HADOPI francese o l’ultimo emendamento al Digital Economy Bill britannico, coinvolga direttamente gli utenti che sono sospettati di violazione di copyright. La situazione è però destinata a mutare, questo sembra emergere dallindagine conoscitiva sul diritto d’autore in Internet recentemente presentata dall’Agcom. A beneficio di una semplificazione per chi voglia orientarsi tra i possibili provvedimenti, riassumiamo qui i punti salienti del capitolo sulle “Possibili azioni a tutela del diritto d’autore da parte dell’Autorità”.

L’Agcom è nel nostro paese l’organo deputato all’attività di vigilanza a tutela del diritto d’autore in rete e svolge il suo ruolo attraverso azioni di prevenzione e accertamento degli illeciti.  Ruolo centrale nella definizione delle possibili misure che l’Autorità può adottare è quello degli Internet Service Provider, in quanto detentori delle informazioni sul traffico degli utenti. Nonostante il quadro comunitario li esima da un generale obbligo di monitoraggio, secondo l’Agcom è possibile comunque ricavare i parametri di legittimità per attribuire agli ISP particolari doveri di sorveglianza, preceduti da analisi volte a stabilire come tali obblighi possano effettivamente garantire una riduzione della pirateria. Si delinea quindi la possibilità di imporre agli ISP un obbligo di sorveglianza finalizzato a comunicare periodicamente all’Autorità dati sul traffico Internet (in forma anonima ed aggregati per servizio, p2p, streaming, etc.), nel rispetto della normativa a tutela della privacy e nella salvaguardia del principio della neutralità della rete.

L’’Autorità si propone inoltre di istituire un dialogo fra tutti i portatori d’interessi (titolari dei diritti, gestori collettivi degli stessi, distributori di contenuti, fornitori di accesso ad Internet, associazioni dei consumatori, etc.), per trovare una soluzione che possa soddisfare i diritti di tutti, dato che l’approccio fondato su meri divieti e sanzioni si è rivelato fino ad oggi poco efficace a garantire una giusta tutela degli autori e degli utenti. L’Agcom si propone quindi di:

A) promuovere la cultura dell’accesso legale ai contenuti digitali attraverso una campagna di informazione intesa a rendere gli utenti più consapevoli della normativa a tutela del diritto d’autore e dei rischi generati dalla pirateria.

B) individuare modelli in grado di garantire un’equa remunerazione per gli aventi diritto ed un accesso ai contenuti il più ampio possibile per gli utenti.

La prima ipotesi di modello si fonda sul ricorso alla fiscalità generale, che garantisce la remunerazione degli autori attraverso la leva fiscale, come già avviene per la remunerazione dei titolari dei diritti per il prestito da parte delle biblioteche e discoteche dello Stato.

Una seconda modalità riguarda l’introduzione di una tassa di scopo (a carico degli abbonati ad internet o degli ISP) destinata ad attribuire un equo compenso ai titolari dei diritti su opere accessibili alla collettività per finalità non commerciali. Si tratterebbe di un pagamento sul peer-to-peer (P2P) basato sull’idea che per gli utenti potrebbe convenire acquistare un account “munito di licenza” in cambio di un aumento delle tariffe (ad es. 1 euro) con l’immunità, però, dal rischio di essere colpiti da sanzioni per violazione del copyright attraverso il P2P.

In alternativa si valuta un incremento tariffario generalizzato su tutti i contratti. I soldi derivanti dall’aumento confluirebbero in un apposito Fondo finalizzato a sostenere l’industria, in cambio di una liberalizzazione dell’accesso ai contenuti protetti. Questo sistema imporrebbe però l’aumento delle tariffa anche agli utenti che non praticano download. Gli ISP dovrebbero quindi offrire al pubblico anche la possibilità di una connessione adatta al solo traffico “standard” (web e posta elettronica), meno cara delle altre (in quanto utilizza in modo limitato le infrastrutture dell’operatore).

Un terzo modello fa perno sull’adozione di licenze che autorizzino le attività di file sharing. In particolare, si discute sull’obbligo per i gestori di diritti collettivi a rinunciare alla riserva sui diritti di utilizzazione delle opere, e a negoziare il corrispettivo richiesto per l’accesso alle opere mediante file sharing. Verrebbe così imposta una liberalizzazione dei sistemi di licenze collettive.

Tuttavia alcuni studiosi ritengono che queste ipotesi siano in contrasto con il diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico dell’opera che compete al solo autore.

In alternativa, si pensa a un sistema denominato “licenza collettiva estesa”, in virtù del quale gli enti di gestione collettiva (siae, imaie, scf) negoziano per conto degli aventi diritto (gli artisti associati) la licenza con gli operatori che veicoleranno i contenuti digitali su Internet. Il contenuto pattuito per il contratto di licenza sarà poi offerto dagli operatori ai singoli licenziatari (gli utenti). Una volta concluso l’accordo collettivo, la licenza dovrebbe essere estesa ex lege alle opere di titolari dei diritti non iscritti all’ente di gestione collettiva partecipante all’accordo (come previsto, ad esempio, per i contratti collettivi stipulati dai sindacati). Questo approccio fa riferimento al modello utilizzato per i diritti musicali alle radio, diritti che vengono concessi dietro pagamento di una quota generale da parte delle emittenti. Secondo gli studiosi, la tecnica della licenza collettiva estesa può essere presa in considerazione come valida soluzione, in quanto non incide sulla natura (esclusiva) del diritto, consistendo in una modalità di gestione delle utilizzazioni, liberamente negoziabili. Anche a tale soluzione potrebbe eventualmente accompagnarsi l’obbligo per gli ISP di aggiungere l’offerta di connessioni alla banda larga adatte al solo traffico “standard” (che esclude, quindi, il P2P).

C) Identificare le misure più adeguate per prevenire e contrastare azioni illegali. In questo caso è necessario l’Autorità assuma un ruolo di impulso alla rimozione dei contenuti illeciti. In particolare, si propone un protocollo d’intesa con gli ISP e le società di gestione collettiva dei diritti d’autore, in base al quale i titolari dei diritti potranno segnalare all’Autorità la presenza non autorizzata di contenuti protetti sul server di un ISP, ovvero su un sito web da questi ospitato. Dopo verifiche svolte dall’Autorità, questa potrà ordinare all’ISP la rimozione dei contenuti stessi (notificando l’intervento ai titolari dei diritti e alla SIAE). Su questa ultima misura proposta, l’attività potrebbe essere svolta sulla base delle competenze in materia di risoluzione delle controversie utenti-gestori già previste dalla legge n. 249/97dall’Autorità, anche senza la necessità di ricorrere alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con gli ISP e la SIAE. In tal caso, l’Autorità dovrebbe adottare una procedura ad hoc per lo svolgimento dell’attività descritta.

Le recenti notizie internazionali sono chiare nel delineare il quadro di un’Europa che, tra critiche e proteste, cerca di trovare una soluzione efficace per la lotta alla pirateria e la tutela del diritto d’autore in rete.

L’Italia, fino ad ora, non è stata ancora investita da un provvedimento che, come la HADOPI francese o l’ultimo emendamento al Digital Economy Bill britannico, colpisca direttamente gli utenti che sono sospettati di violazione di copyright. La situazione è però destinata a mutare, questo sembra emergere dall’indagine conoscitiva sul diritto d’autore in Internet recentemente presentata dall’Agcom.

A beneficio di una semplificazione per chi voglia orientarsi tra i possibili provvedimenti presi in esame, riassumiamo qui i punti salienti del capitolo sulle “Possibili azioni a tutela del diritto d’autore da parte dell’Autorità”.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è nel nostro paese l’organo deputato all’attività di vigilanza a tutela del diritto d’autore in rete e svolge il suo ruolo attraverso azioni di prevenzione e di accertamento degli illeciti. Nel far ciò deve però rispettare vincoli tecnici e giuridici che vedono, da una parte, il richiamo alle direttive comunitarie (che escludono la possibilità di imporre obblighi di monitoraggio in capo agli ISP, se non a determinate condizioni) e, dall’altra, l’obbligo di rispettare la privacy, il diritto di accesso ad Internet e alla cultura degli utenti e il principio di una rete neutrale, tutelando però anche il diritto alla libertà di espressione ed a ricevere un’equa remunerazione da parte degli autori.

Ruolo centrale nella definizione delle possibili misure che l’Autorità può adottare è quello degli ISP, in quanto detentori delle informazioni sul traffico degli utenti.

Nonostante il quadro comunitario li esima da un generale obbligo di monitoraggio, secondo l’Agcom è possibile comunque ricavare i parametri di legittimità per attribuire agli ISP particolari doveri di sorveglianza, preceduti da analisi volte a stabilire come tali obblighi possano effettivamente garantire una riduzione della pirateria, attraverso indagini che quantifichino il fenomeno, in base alle quali sarà possibile stabilire misure adeguate a tutela del diritto d’autore.

Si delinea quindi la possibilità di imporre agli Internet Service Provider un obbligo di sorveglianza finalizzato a comunicare periodicamente all’Autorità dati sul traffico Internet (in forma anonima ed aggregati per servizio – peer-to peer, streaming, etc.), nel rispetto della normativa a tutela della privacy e nella salvaguardia del principio della neutralità della rete. Quest’obbligo, che potrebbe anche prendere la forma di una cooperazione spontanea, sarebbe comunque accompagnato da una comunicazione agli utenti sull’attività di sorveglianza del traffico da parte degli fornitori di connettività.

L’’Autorità si propone inoltre di istituire un dialogo fra tutti i portatori d’interessi rilevanti in materia (titolari dei diritti, gestori collettivi degli stessi, distributori di contenuti, fornitori di accesso ad Internet, associazioni dei consumatori, etc.), al fine di individuare una soluzione che possa venire incontro agli interessi di tutti. Tale necessità è evidenziata dal fatto che l’approccio fondato su meri divieti e sanzioni per la repressione delle violazioni del diritto d’autore si è rivelato fino ad oggi poco efficace a garantire una giusta tutela degli autori e degli utenti.

L’Autorità si propone quindi di:

a) promuovere la cultura dell’accesso legale ai contenuti digitali attraverso una campagna di informazione intesa a rendere gli utenti più consapevoli della normativa a tutela del diritto d’autore e dei rischi generati dalla pirateria.

b) individuare modelli in grado di garantire un’equa remunerazione per tutti gli attori della filiera ed un accesso ai contenuti il più ampio possibile per gli utenti attraverso un dibattito con tutti gli attori della filiera per ripensare in modo unitario ad un impianto normativo più attuale che riformi la legge 633 del 1941 e tuteli il diritto d’autore in senso organico per il settore delle comunicazioni elettroniche.

Nel corso degli ultimi anni il dibattito si è concentrato su alcune ipotesi.

-La prima si fonda sul ricorso alla fiscalità generale, che garantisce la remunerazione degli autori attraverso la leva fiscale. A questo modello si ispira, ad esempio, il sistema previsto dalla L. 286/2006 art. 2, comma 132, ai fini della remunerazione dei titolari dei diritti per il prestito da parte delle biblioteche e discoteche dello Stato.

- Una seconda modalità riguarda l’introduzione di una tassa di scopo (a carico degli abbonati ad internet o degli ISP) destinata ad attribuire un equo compenso ai titolari dei diritti su opere accessibili alla collettività per finalità non commerciali. A questa soluzione fanno riferimento le proposte sulla possibilità di introdurre un pagamento sul peer-to-peer (P2P), obbligando gli ISP a modificare i contratti con gli utenti. La proposta, elaborata a partire dal 2003, si fonda sull’idea che, per agli utenti potrebbe convenire acquistare un account “munito di licenza” in cambio di un aumento delle tariffe (ad es. 1 euro) con l’immunità, però, dal rischio di essere colpiti da sanzioni per violazione del copyright attraverso il P2P. ACCOUNT CON IMMUNITA’.

In alternativa si valuta un incremento tariffario generalizzato su tutti i contratti, sul modello delle licenze estese che si utilizzano per le emittenti radio. I soldi derivanti dall’aumento dell’abbonamento confluirebbero in un apposito Fondo finalizzato a sostenere l’industria, in cambio di una liberalizzazione dell’accesso ai contenuti protetti. Questo sistema non selettivo di tariffazione presenta l’inconveniente di imporre l’aumento delle tariffa anche agli utenti che non praticano download. L’ostacolo potrebbe essere risolto con l’obbligo per gli ISP dell’offerta al pubblico di una connessione adatta al solo traffico “standard” (web e posta elettronica), meno cara delle altre (in quanto utilizza in modo limitato le infrastrutture dell’operatore), che porterebbe un risparmio a quelle famiglie volutamente non interessate ad utilizzare applicazioni P2P.

- Un terzo modello fa perno sull’adozione di modifiche alle discipline vigenti in materia di licenze, al fine di indurre gli enti di gestione collettiva dei diritti ad autorizzare le attività di file sharing.

In particolare, si discute sull’adozione di una licenza obbligatoria, nel senso che i gestori collettivi potrebbero essere obbligati a rinunciare alla riserva sui diritti di utilizzazione delle opere, e a negoziare il corrispettivo richiesto per l’accesso alle opere mediante file sharing. In altri termini, verrebbe imposta una liberalizzazione dei sistemi di licenze collettive.

Tuttavia alcuni studiosi ritengono che le ipotesi citate non sarebbero applicabili, perché in contrasto con il diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico dell’opera che compete al solo autore.

In alternativa, si discute di un sistema di adesione volontaria denominato “licenza collettiva estesa”, in virtù del quale gli enti di gestione collettiva (siae, imaie, scf) negoziano per conto degli aventi diritto (gli artisti associati) la licenza con gli operatori che veicoleranno i contenuti digitali su Internet. Il contenuto pattuito per il contratto di licenza sarà poi offerto ai singoli licenziatari (gli utenti). Perché il sistema funzioni, è pertanto necessario offrire adeguati incentivi a questi ultimi per garantire un’ampia adesione degli autori. Una volta concluso l’accordo collettivo, la licenza dovrebbe essere estesa ex lege alle opere di titolari dei diritti non iscritti all’ente di gestione collettiva partecipante all’accordo (come previsto, ad esempio, per i contratti collettivi stipulati dai sindacati).

Questo approccio fa riferimento al modello di licenza cd. estesa, che è utilizzato per i diritti musicali alle stazioni radiofoniche, diritti che vengono concessi dietro pagamento di una quota da parte delle emittenti in maniera non discriminatoria. I vantaggi legati ad un simile approccio risiedono nel fatto che l’adozione delle licenze estese ha come presupposto l’associazione volontaria tra le società che attualmente gestiscono i diritti collettivi, e lascia liberi i titolari dei diritti di pattuire il compenso adeguato per la remunerazione delle opere.

Secondo gli studiosi, la tecnica della licenza collettiva estesa può essere presa in considerazione come valida soluzione, in quanto non incide sulla natura (esclusiva) del diritto, consistendo in una modalità di gestione delle utilizzazioni, liberamente negoziabili. Anche a tale soluzione potrebbe eventualmente accompagnarsi l’obbligo per gli ISP di aggiungere l’offerta di connessioni alla banda larga adatte al solo traffico “standard” (che esclude, quindi, il P2P).

c) identificare le misure più adeguate per prevenire e contrastare azioni illegali.

l’Autorità assuma un ruolo di impulso alla rimozione dei contenuti illeciti. In particolare, si propone un protocollo d’intesa con gli ISP e le società di gestione collettiva dei diritti d’autore, in base al quale i titolari dei diritti potranno segnalare all’Autorità la presenza non autorizzata di contenuti protetti sul server di un ISP, ovvero su un sito web da questi ospitato. Dopo verifiche svolte dall’Autorità, questa potrà ordinare all’ISP la rimozione dei contenuti stessi (notificando l’intervento ai titolari dei diritti e alla SIAE). Su questa ultima misura proposta, l’attività potrebbe essere svolta sulla base delle competenze in materia di risoluzione delle controversie utenti-gestori già previste dalla legge n. 249/97dall’Autorità, anche senza la necessità di ricorrere alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con gli ISP e la SIAE. In tal caso, l’Autorità dovrebbe adottare una procedura ad hoc per lo svolgimento dell’attività descritta.

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posted by admin on marzo 9, 2010

Miscellanee

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Il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato ieri una una revoca all’embargo verso Cuba, Iran e Sudan su alcuni servizi di comunicazione via internet – social network, instant messaging, chat e e-mail –  per “assicurare che in questi paesi i cittadini possano esercitare il loro diritto universale di libertà di espressione e di accesso all’informazione nel modo più vasto possibile“.

L’emendamento, che dà il via libera alle operazioni commerciali di società come Microsoft, Google e Facebook nei paesi soggetti a embargo da parte degli USA, è in linea con il nuovo fondamentale principio della politica estera americana, la libertà di Internet nel mondo, un concetto espresso dal segretario di Stato Hillary Rodham Clinton in seguito al caso Google China.

A questo proposito il Segretario del Dipartimento del Tesoro, Neal Wolin ha dichiarato: “L’autorizzazione di queste licenze commerciali faciliterà le persone  in Iran, Sudan e Cuba ad utilizzare Internet per comunicare tra di loro e con il mondo esterno. La decisione di oggi renderà i cittadini Iraniani, Sudanesi e Cubani in grado di esercitare i loro diritti più basilari.

La notizia, riportata sui giornali internazionali, ha suscitato comunque qualche perplessità. Ci si chiede infatti come potranno i cittadini del Sudan, di Cuba e dell’Iran utilizzare le risorse messe loro a disposizione evitando i controlli che vigono nei loro paesi.

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posted by admin on marzo 8, 2010

Responsabilità dei provider

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In Europa i provvedimenti sull’attribuzione di responsabilità agli Internet Provider si fanno eco da un parlamento all’altro e se ieri si guardava alla Francia oggi gli occhi sono puntati sul Regno Unito. Dopo le forti polemiche suscitate dalla proposta di introdurre anche in UK la cosiddetta legge Sarkozy, la House of Lords di Londra ha recentemente approvato una modifica che rischia di essere contestata persino maggiormente.

Si tratta di un emendamento al già discusso Digital Economy Bill che prevede che The High Court (o, in Scozia, the Court of Session) abbia il potere di presentare un’ingiunzione ad un service provider richiedendogli di bloccare l’accesso ad un determinato sito al fine di prevenire l’infrazione di leggi sul copyright su internet. Nel decidere se presentare l’ingiunzione la Corte dovrà tenere conto della quantità, che deve essere “sostanziale”, di materiale in violazione di copyright reperibile nel sito o attraverso il sito, e dovrà anche tenere conto da un lato della quantità di sforzi con i quali sia gli internet provider che gli operatori dei singoli website hanno cercato di impedire che venisse violato il copyright, e dall’altro della quantità di sforzi compiuti dal titolare dei diritti d’autore per rendere accessibile legalmente il contenuto.

L’associazione inglese degli internet service provider (ISPA) si è dichiarata fortemente contraria alla modifica: “La Corte ha già il potere di fare ciò che propone l’emendamento, perciò tutto quello che questa modifica effettivamente fa è ridurre il dovuto procedimento. Sotto questo emendamento, a meno che un ISP non abbia la voglia di addossarsi il rischio di incorrere in cospicue sanzioni ignorando un avviso iniziale – del quale potrebbe non essere chiara l’accuratezza e la validità -, ciò che accadrà sarà che la decisione di bloccare un sito non ricadrà più sulla Corte.”

Naturalmente le critiche sono piovute anche da altri fronti. “Ci sarà un effetto raggelante sulle attività in rete se gli ISP sceglieranno di andare sul sicuro” ha dichiarato Jim Killock, direttore esecutivo dell’Open Rights Group, “Si apriranno le porte a un enorme disequilibrio di potere nei confronti delle grandi compagnie detentrici di diritti. Gli individui singoli e le piccole imprese saranno esposte ad attacchi massivi sul tema copyright che potranno farli zittire anche solo grazie alla minaccia di un azione legale“.

Secondo una notizia del Guardian di oggi pare che una cosa simile stia già accadendo. Un importante studio legale di Londra è sotto investigazione da parte dell’Authority inglese che vigila sul comportamento degli avvocati in seguito ad una protesta di Which?, l’associazione inglese di consumatori analoga al nostro Altroconsumo, secondo cui lo studio legale avrebbe intimidito e minacciato dei cittadini britannici con l’accusa infondata di condividere illegalmente file protetti da copyright. Sembra infatti che un grande numero di persone abbia ricevuto lettere in cui venivano sollecitate a pagare centinaia di sterline per scongiurare un’azione legale per aver scaricato giochi, musica o film illegalmente. Il caso è scoppiato in seguito alle proteste di quei cittadini che potevano dimostrare di essere innocenti. Tra le storie più assurde, il Guardian ha riportato quella di una coppia ultrasessantenne che è stata accusata di avere scaricato illegalmente un film pornografico, nonostante non sapesse neanche come attuare una cosa del genere.

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posted by admin on marzo 5, 2010

Responsabilità dei provider

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20080626_24È sempre più efficace agire sulla fonte stessa del contenuto, facendolo ritirare dagli Host provider, piuttosto che farlo bloccare dagli ISP. Un contenuto bloccato rimane comunque online ed è soltanto temporaneamente inaccessibile, dal momento che il filtro è facilmente aggirabile“, così si è espressa Carole Gay responsabile degli affari giudiziari e normativi dell’AFA,  l’ associazione francese dei fornitori di accesso e di servizi internet, protestando contro la legge LOPPSI 2, recentemente approvata dai deputati francesi.

Il provvedimento mira a rendere i siti pedopornografici irraggiungibili dai cittadini e attribuisce ai fornitori di connettività la responsabilità del loro oscuramento, tramite un sistema di filtraggio che impedisce agli utenti di raggiungere un determinato indirizzo IP. Si tratta della stessa tecnica recentemente imposta agli ISP italiani dalla Cassazione nel caso di The Pirate Bay, qui precedentemente descritta.

L’analogia con il caso di The Pirate Bay si ritrova anche nella reazione dei provider. L’associazione dei fornitori di accesso alla rete francese ha espresso infatti lo stesso parere della nostrana AIIP (associazione italiana internet provider) riguardo ad una legislatura che finisce per penalizzare gli intermediari piuttosto che i produttori di contenuti illeciti. Per di più inutilmente, visto che un utente determinato ad infrangere la legge non sarà certo ostacolato da sistema di filtraggio basilare, per aggirare il quale sono reperibili molte guide in rete, naturalmente senza contare il ricorso ai programmi di file sharing.

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Questa settimana il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato lo schema di decreto che recepisce la Direttiva Europea in materia di audiovisivi, ormai noto come “decreto Romani”, dal nome del vice ministro allo Sviluppo Economico.

L’approvazione giunge in seguito ad alcune modifiche allo schema volte a migliorare la definizione di servizio audiovisivo su internet, in risposta alle numerose critiche comparse fuori e dentro la rete dopo la prima stesura del documento.

In particolare, come si legge in una nota del Ministero, nel rinnovato schema di decreto viene chiarito a quali servizi audiovisivi deve essere applicata la disciplina prevista dalla Direttiva, con un elenco dettagliato delle attività escluse (tra cui i siti Internet tradizionali, come i blog, i motori di ricerca, versioni elettroniche di quotidiani e riviste, giochi on line).

In secondo luogo, a chi contestava al decreto la volontà di burocratizzare e censurare i servizi audiovisivi su Internet attraverso certificati di autorizzazione e controlli preventivi, il Ministero risponde che l’autorizzazione necessaria per i servizi di video a richiesta non comporta una valutazione preventiva sui contenuti diffusi, ma solo una necessità di mera individuazione del soggetto che la richiede con una semplice dichiarazione di inizio attività.

Nessuna specificazione o modifica, invece, per quanto riguarda il ruolo dell’Agcom, che rimane l’autorità incaricata di vigilare sui contenuti per la protezione del diritto d’autore in rete. A questo compito viene però aggiunto quello della tutela dei minori su internet, soprattutto per quanto riguarda la pornografia.

I commentatori che avevano duramente criticato il primo schema di decreto hanno comunque accolto con delusione i cambiamenti apportati. Si continua a contestare la richiesta di autorizzazione e il ruolo di guardiano dell’Agcom, ma soprattutto desta sempre perplessità l’art.4, dove si legge che, nell’esclusione dalla definizione di  servizio audiovisivo, rientrano in generale: i servizi prestati nell’esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva. Permangono quindi dubbi su casi come quello di un fornitore di video amatoriali che utilizzi gli Ads di Google o quello di un piccolo videoblog che, catturando l’attenzione di un po’ di pubblico, possa in qualche modo “entrare in competizione” con la televisione.

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È stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri lo schema di Decreto legislativo che introduce la firma digitale anche per l’attività notarile.

Presentato dal ministro della Giustizia Angelino Alfano, il Decreto dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge n.69 del 2009 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”. La firma digitale sarà obbligatoria per i notai, che dovranno utilizzarla in tutte le fasi della loro attività, dalla formazione alla trasmissione e alla conservazione degli atti, compreso il rogito.

Il Provvedimento, in linea con quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale, introduce quindi per i notai l’informatizzazione degli atti pubblici. Il supporto cartaceo e il supporto digitale saranno equivalenti: all’atto digitale si potranno allegare sia documenti formati digitalmente che documenti formati su carta e poi resi digitali, mentre all’atto cartaceo potrà essere allegata la stampa del documento formato digitalmente. Ugualmente per le copie: si potranno avere copie informatiche di atti cartacei e copie cartacee di documenti digitali.

Lo schema di Decreto può a buon diritto essere considerato un documento rivoluzionario per l’immagine popolare del mestiere del notaio, da sempre associato alla carta e agli archivi polverosi.

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Mentre si attende il parere dell’Unione Europea sul ricorso di Altroconsumo, il decreto sul cosiddetto “equo compenso” torna di attualità in parlamento. L’ex ministro per i Beni e le Attività Culturali Giovanna Melandri ha presentato un’interrogazione parlamentare per conoscere “quali misure il Ministro intenda concretamente adottare per evitare che gli inevitabili rincari ricadano sui consumatori finali, disincentivando, di conseguenza l’acquisto di prodotti ad alto contento tecnologico.”

Si tratta dei rincari previsti dal decreto ministeriale del 30 dicembre 2009 recante «determinazione della misura del compenso per copia privata»: un contributo obbligatorio allo Stato previsto sull’acquisto di qualsiasi dispositivo tecnologico nel quale sia possibile registrare musica o audiovisivi, dalla chiavetta USB al telefonino.

Le principali perplessità suscitate dal decreto riguardano il fatto che molti degli apparati tecnologici dotati di memoria vengano utilizzati per finalità di copia privata solo da una piccola percentuale dei consumatori, non essendo l’archiviazione di musica e video l’utilizzo principale di tali apparecchi.

La risposta (allegato 7) del Governo è stata affidata al sottosegretario Francesco Maria Giro che, senza rispondere direttamente alla questione posta dall’ex ministro, ha ribadito alcuni aspetti del decreto. L’On.Giro ha sottolineato come non si sia determinata alcuna nuova misura di compenso, ma si sia semplicemente esteso alle nuove tecnologie il diritto ad un compenso per gli autori e i produttori sulla riproduzione privata di musica e audiovisivi. Il sottosegretario ha poi ribadito che l’equo compenso non è una tassa incamerata dallo Stato, ma un corrispettivo che finisce a soggetti privati creatori di opere dell’ingegno “per il mancato acquisto dei supporti originali contenenti film e brani musicali“. In conclusione la risposta ha anche compreso un piccolo excursus sulla pirateria, facilitata dalle nuove tecnologie che “consentono al singolo utente privato la possibilità di violare le norme sul diritto d’autore.”

L’intervento dell’On.Giro non ha soddisfatto né l’ex ministro Giovanardi (pag.43) né quanti si aspettavano una risposta alle critiche al decreto, prima fra tutte quella dell’ingiustificato parallelo fra equo compenso per copia privata e pirateria, due aspetti che non sono logicamente implicati. Si sottolinea qui un’ulteriore perplessità: sui supporti tecnologici è anche possibile archiviare i supporti originali, come nel caso di un file regolarmente acquistato su iTunes di cui non sia mai stata fatta copia privata. In questo caso i cittadini si troveranno a pagare un doppio equo compenso.

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