Direttore Scientifico: Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale: Dott. Giulia Giapponesi

Ci soffermiamo nuovamente sulle novità introdotte dal CAD in materia di copie e duplicati, per cercare di distinguere, all’altto pratico, le diverse definizioni elaborate dal legislatore.

La “copia informatica di documento analogico” identifica un file che ha lo stesso contenuto del documento analogico da cui è tratto, ma diverso come forma.

La “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico” può essere il file (ad esempio, il documento .pdf, .jpg o .tiff) che risulta dalla scansione del documento analogico da cui è tratto, rispetto al quale appare identico, come forma e come contenuto.

La “copia informatica di documento informatico” identifica un file che ha il medesimo contenuto dell’originale, ma un diverso formato: ad esempio, il documento .pdf che risulta dalla conversione di un file .doc. o .txt.

Infine, il “duplicato informatico” identifica un file del tutto identico all’originale: ad esempio, la copia .doc di un file .doc

Le nuove definizioni sono dettate all’art. 1 e dovrebbero guidare l’interprete all’esatto inquadramento dell’efficacia probatoria, prevista dagli artt. 22 e ss. Tuttavia, in estrema sintesi, può affermarsi che questi articoli rimandano sostanzialmente alle regole tecniche di futura emanazione.

Share

bandieraIl Consiglio dell’Unione Europea ha espresso il proprio parere su una proposta di direttiva riguardante i diritti dei consumatori (doc. 16933/10 et 16933/1/10 add. 1 ).

L’obiettivo cui tende l’Unione Europea è l’innalzamento del livello di tutela dei consumatori attraverso l’allineamento delle normative vigenti nei diversi Stati membri in materia di contratti a distanza e contratti conclusi fuori dai locali commerciali, tra professionista e consumatore.

Diversi, tuttavia, gli interrogativi: il campo di applicazione della direttiva esclude importanti ambiti, quale quello relativo ai servizi finanziari, servizi di trasporto passeggeri, alcuni servizi sociali e di assistenza sanitaria, gioco d’azzardo e contratti conclusi nel settore immobiliare e della costruzione di nuovi edifici. Critico, inoltre, l’orientamento sui contenuti: i contenuti digitali multimediali trovano tutela solo se incisi su di un supporto materiale (ad esempio cd e dvd), non venendo, in caso contrario, considerati beni e restando privi di protezione.

Confermato il diritto di recesso: il consumatore potrà esercitarlo, senza fornire alcuna motivazione né sostenere costi aggiuntivi, entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto.

Share