Direttore Scientifico: Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale: Dott. Giulia Giapponesi

imagesLa modifica dei sistemi operativi degli smartphone, lo sblocco delle restrizioni sui telefonini e il remix di video non rappresentano più un’infrazione della legge sul copyright degli Stati Uniti.

Ne ha dato recentemente l’annuncio la Electronic Frontier Foundation, riportando l’esito positivo delle richieste al Copyright Office e alla Libreria del Congresso affinché venissero introdotte nuove eccezioni al Digital Millennium Copyright Act.

Com’è noto, il DMCA proibisce la circumvenzione dei digital rights management (DRM), le misure tecniche di protezione usate per controllare l’accesso a materiale protetto da diritto d’autore.

Per questa ragione, fino al ricorso dell’EFF, era considerato come un’infrazione del DMCA il cosiddetto “jailbreak” sugli smartphone.

Generalmente infatti i telefonini di ultima generazione sono dotati di un sistema operativo che permette di installare solo programmi approvati dall’azienda di fabbricazione. Sugli i-phone, ad esempio, si possono installare solo applicazioni approvate dalla Apple e quindi vendute da iTunes.

Grazie a Jailbreak, un programma messo a punto da un gruppo di hacker,  è possibile modificare il firmware originale dell’i-phone, eliminando tutte le restizioni e permettendo l’accesso ai file di Sistema.

Nonostante l’aggiramento del DRM degli smartphone, da oggi la pratica del jailbreak è legale. Il copyright Office ha approvato la richiesta dell’EFF convenendo sul fatto che la legge contro l’aggiramento dei DMR non deve interferire con l’interoperabilità dei sistemi.

La seconda eccezione al DMCA richiesta dall’EFF riguarda il remix di videoclip senza scopo commerciale. La legge sul copyright rendeva infatti perseguibili anche gli appassionati che pubblicavano su internet, ad esempio a scopo di commento o satira, spezzoni di videoclip protetti da copyright. Le major hollyoowdiane, infatti, hanno sempre indicato il ripping dei dvd come una pratica illegale, a prescindere dall’uso che si sarebbe fatto del filmato. Grazie all’intervento dell’EFF è stata istituita una nuova regola del DMCA che riconosce la legalità di queste pratiche non commerciali secondo il principio del fair use.

La terza eccezione approvata riguarda ancora le telefonia. Grazie all’intervento dell’EFF, la Libreria del Congresso ha sancito che è legale sbloccare le restrizioni tecniche dei telefonini per passare ad un diverso operatore di telecomunicazioni. L’aggiramento del blocco dei cellulari, infatti, in alcuni casi era stato condannato come infrazione del DMCA, nonostante non ci fosse violazione di alcun diritto d’autore. L’eccezione richiesta dell’EFF è stata approvata dal Copyright Office che ha riconosciuto come il blocco sui telefonini abbia come scopo quello di legare il consumatore ad un solo operatore piuttosto che proteggere il copyright. Tuttavia la nuova regola sullo sbloccamento si applica solo sui cellulari usati, nell’intento di non ostacolarne il riciclo.

L’EFF ha espresso soddisfazione per le nuove regole.  ”Approvando tutte le richieste, il Copyright Office e la Libreria del Congresso hanno fatto oggi tre importanti passi avanti per mitigare alcuni dei danni causati dal DMCA,” ha dichiarato Jennifer Granick, Direttrice delle Libertà Civili dell’Electronic Frontier Foundation, “siamo entusiasti di avere aiutato a liberare i jailbreaker, gli sbloccatori e i video artisti da questo prevaricamento legislativo”.

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wcl_itunes_logoNovanta accademici provenienti da cinque continenti, insieme a praticanti e membri di associazioni a sostegno del pubblico interesse, si sono incontrati ad una conferenza organizzata dall’American University Washington College of Law per analizzare il testo dell’ACTA, l’accordo anti-contraffazione che sta cercando di regolare a livello globale il controllo sulla proprietà intellettuale in rete.

La discussione ha prodotto un comunicato nel quale si dichiara che l’accordo anti-contraffazione, ancora in fase di negoziazione, rappresenta una minaccia per l’interesse pubblico.  In particolare i termini del trattato arrecherebbero danni proprio a quegli aspetti della pubblica utilità che i negoziatori dell’ACTA hanno annunciato come salvaguardati.

Ciò che è iniziato come una proposta per coordinare l’applicazione delle direttive doganali” si legge nel comunicato “si è tramutato in una nuova massiccia regolamentazione della proprietà intellettuale e di internet con gravi conseguenze per l’economia globale e per la capacità dei vari governi di promuovere e proteggere il pubblico interesse“.

All’accordo ACTA viene criticato anzitutto un processo di produzione “difettoso”: un negoziato su temi così importanti avrebbe richiesto un’ampia consultazione delle diverse parti in causa, dai detentori di copyright ai difensori dei diritti civili. Al contrario, è stato portato avanti segretamente da esponenti scelti dei vari governi senza possibilità di intervento esterno per oltre due anni. Le varie versioni dell’accordo sono rimaste “confidenziali”  fino all’Aprile di quest’anno, quando la commissione europea ha deciso di rendere pubblica l’ultima bozza del documento, che comunque era già stato oggetto di una fuga di notizie pubblicata su La Quadrature du Net.

Il comunicato sottolinea poi come i termini dell’ACTA siano totalmente sbilanciati a favore dei detentori di diritti economici e a discapito degli utenti.

Per quanto riguarda internet l’accordo incoraggia gli Internet Service Provider a sorvegliare gli utenti e sanzionarli limitando la loro attività, senza supervisione di una Corte e senza un dovuto processo legale. Allo stesso modo, fuori dalla rete, l’ACTA estende i poteri dei controllori doganali autorizzandoli a ispezionare e sequestrare un’ampia gamma di beni, tra cui computer e dispositivi elettronici, senza alcuna garanzia per gli acquirenti contro confische arbitrarie e invasioni della privacy.

Il comunicato del College of Law di Washington si sofferma anche sugli aspetti dell’accordo che implicano un cambiamento sostanziale dell’attuale legislatura sulla proprietà intellettuale in diversi stati aderenti. L’ACTA infatti vuole rendere globali (impedendo così ulteriori modifiche) alcune pratiche esecutive degli Stati Uniti ed europee che si sono già rivelate problematiche e bisognose di revisioni.

In particolare, specifica il comunicato, l’accordo anti-contraffazione romperà l’equilibrio, fondamentale nel Diritto alla proprietà intellettuale, tra gli interessi dei detentori di copyright e quelli degli utenti. L’ACTA introduce infatti specifici diritti e procedure a favore dei proprietari di diritti d’autore senza correlarli di quelle eccezioni e contromisure necessarie per tutelare, ad esempio, il “fair use” o il Pubblico Dominio.

Più in generale, sottolineano gli accademici, i termini inclusi nel negoziato ACTA impediranno di godere interamente di diritti e di libertà fondamentali tra cui il diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali, l’accesso all’informazione, la libertà di espressione, il dovuto processo e la presunzione di innocenza, la partecipazione culturale, la salute (l’ACTA prevede anche limitazioni alla circolazione dei medicinali generici) e altri diritti umani protetti internazionalmente.

Il comunicato dell’American University Washington College of Law è aperto fino al 23 Giugno per ulteriori contributi e sottoscrizioni da parte di individui e organizzazioni a sostengono del dominio pubblico culturale. È possibile aderire qui.

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Le recenti notizie internazionali sono chiare nel delineare il quadro di un’Europa che, tra critiche e proteste, cerca di trovare una soluzione efficace per la lotta alla pirateria e la tutela del diritto d’autore in rete.

L’Italia, fino ad ora, non è stata ancora investita da un provvedimento che, come la HADOPI francese o l’ultimo emendamento al Digital Economy Bill britannico, coinvolga direttamente gli utenti che sono sospettati di violazione di copyright. La situazione è però destinata a mutare, questo sembra emergere dallindagine conoscitiva sul diritto d’autore in Internet recentemente presentata dall’Agcom. A beneficio di una semplificazione per chi voglia orientarsi tra i possibili provvedimenti, riassumiamo qui i punti salienti del capitolo sulle “Possibili azioni a tutela del diritto d’autore da parte dell’Autorità”.

L’Agcom è nel nostro paese l’organo deputato all’attività di vigilanza a tutela del diritto d’autore in rete e svolge il suo ruolo attraverso azioni di prevenzione e accertamento degli illeciti.  Ruolo centrale nella definizione delle possibili misure che l’Autorità può adottare è quello degli Internet Service Provider, in quanto detentori delle informazioni sul traffico degli utenti. Nonostante il quadro comunitario li esima da un generale obbligo di monitoraggio, secondo l’Agcom è possibile comunque ricavare i parametri di legittimità per attribuire agli ISP particolari doveri di sorveglianza, preceduti da analisi volte a stabilire come tali obblighi possano effettivamente garantire una riduzione della pirateria. Si delinea quindi la possibilità di imporre agli ISP un obbligo di sorveglianza finalizzato a comunicare periodicamente all’Autorità dati sul traffico Internet (in forma anonima ed aggregati per servizio, p2p, streaming, etc.), nel rispetto della normativa a tutela della privacy e nella salvaguardia del principio della neutralità della rete.

L’’Autorità si propone inoltre di istituire un dialogo fra tutti i portatori d’interessi (titolari dei diritti, gestori collettivi degli stessi, distributori di contenuti, fornitori di accesso ad Internet, associazioni dei consumatori, etc.), per trovare una soluzione che possa soddisfare i diritti di tutti, dato che l’approccio fondato su meri divieti e sanzioni si è rivelato fino ad oggi poco efficace a garantire una giusta tutela degli autori e degli utenti. L’Agcom si propone quindi di:

A) promuovere la cultura dell’accesso legale ai contenuti digitali attraverso una campagna di informazione intesa a rendere gli utenti più consapevoli della normativa a tutela del diritto d’autore e dei rischi generati dalla pirateria.

B) individuare modelli in grado di garantire un’equa remunerazione per gli aventi diritto ed un accesso ai contenuti il più ampio possibile per gli utenti.

La prima ipotesi di modello si fonda sul ricorso alla fiscalità generale, che garantisce la remunerazione degli autori attraverso la leva fiscale, come già avviene per la remunerazione dei titolari dei diritti per il prestito da parte delle biblioteche e discoteche dello Stato.

Una seconda modalità riguarda l’introduzione di una tassa di scopo (a carico degli abbonati ad internet o degli ISP) destinata ad attribuire un equo compenso ai titolari dei diritti su opere accessibili alla collettività per finalità non commerciali. Si tratterebbe di un pagamento sul peer-to-peer (P2P) basato sull’idea che per gli utenti potrebbe convenire acquistare un account “munito di licenza” in cambio di un aumento delle tariffe (ad es. 1 euro) con l’immunità, però, dal rischio di essere colpiti da sanzioni per violazione del copyright attraverso il P2P.

In alternativa si valuta un incremento tariffario generalizzato su tutti i contratti. I soldi derivanti dall’aumento confluirebbero in un apposito Fondo finalizzato a sostenere l’industria, in cambio di una liberalizzazione dell’accesso ai contenuti protetti. Questo sistema imporrebbe però l’aumento delle tariffa anche agli utenti che non praticano download. Gli ISP dovrebbero quindi offrire al pubblico anche la possibilità di una connessione adatta al solo traffico “standard” (web e posta elettronica), meno cara delle altre (in quanto utilizza in modo limitato le infrastrutture dell’operatore).

Un terzo modello fa perno sull’adozione di licenze che autorizzino le attività di file sharing. In particolare, si discute sull’obbligo per i gestori di diritti collettivi a rinunciare alla riserva sui diritti di utilizzazione delle opere, e a negoziare il corrispettivo richiesto per l’accesso alle opere mediante file sharing. Verrebbe così imposta una liberalizzazione dei sistemi di licenze collettive.

Tuttavia alcuni studiosi ritengono che queste ipotesi siano in contrasto con il diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico dell’opera che compete al solo autore.

In alternativa, si pensa a un sistema denominato “licenza collettiva estesa”, in virtù del quale gli enti di gestione collettiva (siae, imaie, scf) negoziano per conto degli aventi diritto (gli artisti associati) la licenza con gli operatori che veicoleranno i contenuti digitali su Internet. Il contenuto pattuito per il contratto di licenza sarà poi offerto dagli operatori ai singoli licenziatari (gli utenti). Una volta concluso l’accordo collettivo, la licenza dovrebbe essere estesa ex lege alle opere di titolari dei diritti non iscritti all’ente di gestione collettiva partecipante all’accordo (come previsto, ad esempio, per i contratti collettivi stipulati dai sindacati). Questo approccio fa riferimento al modello utilizzato per i diritti musicali alle radio, diritti che vengono concessi dietro pagamento di una quota generale da parte delle emittenti. Secondo gli studiosi, la tecnica della licenza collettiva estesa può essere presa in considerazione come valida soluzione, in quanto non incide sulla natura (esclusiva) del diritto, consistendo in una modalità di gestione delle utilizzazioni, liberamente negoziabili. Anche a tale soluzione potrebbe eventualmente accompagnarsi l’obbligo per gli ISP di aggiungere l’offerta di connessioni alla banda larga adatte al solo traffico “standard” (che esclude, quindi, il P2P).

C) Identificare le misure più adeguate per prevenire e contrastare azioni illegali. In questo caso è necessario l’Autorità assuma un ruolo di impulso alla rimozione dei contenuti illeciti. In particolare, si propone un protocollo d’intesa con gli ISP e le società di gestione collettiva dei diritti d’autore, in base al quale i titolari dei diritti potranno segnalare all’Autorità la presenza non autorizzata di contenuti protetti sul server di un ISP, ovvero su un sito web da questi ospitato. Dopo verifiche svolte dall’Autorità, questa potrà ordinare all’ISP la rimozione dei contenuti stessi (notificando l’intervento ai titolari dei diritti e alla SIAE). Su questa ultima misura proposta, l’attività potrebbe essere svolta sulla base delle competenze in materia di risoluzione delle controversie utenti-gestori già previste dalla legge n. 249/97dall’Autorità, anche senza la necessità di ricorrere alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con gli ISP e la SIAE. In tal caso, l’Autorità dovrebbe adottare una procedura ad hoc per lo svolgimento dell’attività descritta.

Le recenti notizie internazionali sono chiare nel delineare il quadro di un’Europa che, tra critiche e proteste, cerca di trovare una soluzione efficace per la lotta alla pirateria e la tutela del diritto d’autore in rete.

L’Italia, fino ad ora, non è stata ancora investita da un provvedimento che, come la HADOPI francese o l’ultimo emendamento al Digital Economy Bill britannico, colpisca direttamente gli utenti che sono sospettati di violazione di copyright. La situazione è però destinata a mutare, questo sembra emergere dall’indagine conoscitiva sul diritto d’autore in Internet recentemente presentata dall’Agcom.

A beneficio di una semplificazione per chi voglia orientarsi tra i possibili provvedimenti presi in esame, riassumiamo qui i punti salienti del capitolo sulle “Possibili azioni a tutela del diritto d’autore da parte dell’Autorità”.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è nel nostro paese l’organo deputato all’attività di vigilanza a tutela del diritto d’autore in rete e svolge il suo ruolo attraverso azioni di prevenzione e di accertamento degli illeciti. Nel far ciò deve però rispettare vincoli tecnici e giuridici che vedono, da una parte, il richiamo alle direttive comunitarie (che escludono la possibilità di imporre obblighi di monitoraggio in capo agli ISP, se non a determinate condizioni) e, dall’altra, l’obbligo di rispettare la privacy, il diritto di accesso ad Internet e alla cultura degli utenti e il principio di una rete neutrale, tutelando però anche il diritto alla libertà di espressione ed a ricevere un’equa remunerazione da parte degli autori.

Ruolo centrale nella definizione delle possibili misure che l’Autorità può adottare è quello degli ISP, in quanto detentori delle informazioni sul traffico degli utenti.

Nonostante il quadro comunitario li esima da un generale obbligo di monitoraggio, secondo l’Agcom è possibile comunque ricavare i parametri di legittimità per attribuire agli ISP particolari doveri di sorveglianza, preceduti da analisi volte a stabilire come tali obblighi possano effettivamente garantire una riduzione della pirateria, attraverso indagini che quantifichino il fenomeno, in base alle quali sarà possibile stabilire misure adeguate a tutela del diritto d’autore.

Si delinea quindi la possibilità di imporre agli Internet Service Provider un obbligo di sorveglianza finalizzato a comunicare periodicamente all’Autorità dati sul traffico Internet (in forma anonima ed aggregati per servizio – peer-to peer, streaming, etc.), nel rispetto della normativa a tutela della privacy e nella salvaguardia del principio della neutralità della rete. Quest’obbligo, che potrebbe anche prendere la forma di una cooperazione spontanea, sarebbe comunque accompagnato da una comunicazione agli utenti sull’attività di sorveglianza del traffico da parte degli fornitori di connettività.

L’’Autorità si propone inoltre di istituire un dialogo fra tutti i portatori d’interessi rilevanti in materia (titolari dei diritti, gestori collettivi degli stessi, distributori di contenuti, fornitori di accesso ad Internet, associazioni dei consumatori, etc.), al fine di individuare una soluzione che possa venire incontro agli interessi di tutti. Tale necessità è evidenziata dal fatto che l’approccio fondato su meri divieti e sanzioni per la repressione delle violazioni del diritto d’autore si è rivelato fino ad oggi poco efficace a garantire una giusta tutela degli autori e degli utenti.

L’Autorità si propone quindi di:

a) promuovere la cultura dell’accesso legale ai contenuti digitali attraverso una campagna di informazione intesa a rendere gli utenti più consapevoli della normativa a tutela del diritto d’autore e dei rischi generati dalla pirateria.

b) individuare modelli in grado di garantire un’equa remunerazione per tutti gli attori della filiera ed un accesso ai contenuti il più ampio possibile per gli utenti attraverso un dibattito con tutti gli attori della filiera per ripensare in modo unitario ad un impianto normativo più attuale che riformi la legge 633 del 1941 e tuteli il diritto d’autore in senso organico per il settore delle comunicazioni elettroniche.

Nel corso degli ultimi anni il dibattito si è concentrato su alcune ipotesi.

-La prima si fonda sul ricorso alla fiscalità generale, che garantisce la remunerazione degli autori attraverso la leva fiscale. A questo modello si ispira, ad esempio, il sistema previsto dalla L. 286/2006 art. 2, comma 132, ai fini della remunerazione dei titolari dei diritti per il prestito da parte delle biblioteche e discoteche dello Stato.

- Una seconda modalità riguarda l’introduzione di una tassa di scopo (a carico degli abbonati ad internet o degli ISP) destinata ad attribuire un equo compenso ai titolari dei diritti su opere accessibili alla collettività per finalità non commerciali. A questa soluzione fanno riferimento le proposte sulla possibilità di introdurre un pagamento sul peer-to-peer (P2P), obbligando gli ISP a modificare i contratti con gli utenti. La proposta, elaborata a partire dal 2003, si fonda sull’idea che, per agli utenti potrebbe convenire acquistare un account “munito di licenza” in cambio di un aumento delle tariffe (ad es. 1 euro) con l’immunità, però, dal rischio di essere colpiti da sanzioni per violazione del copyright attraverso il P2P. ACCOUNT CON IMMUNITA’.

In alternativa si valuta un incremento tariffario generalizzato su tutti i contratti, sul modello delle licenze estese che si utilizzano per le emittenti radio. I soldi derivanti dall’aumento dell’abbonamento confluirebbero in un apposito Fondo finalizzato a sostenere l’industria, in cambio di una liberalizzazione dell’accesso ai contenuti protetti. Questo sistema non selettivo di tariffazione presenta l’inconveniente di imporre l’aumento delle tariffa anche agli utenti che non praticano download. L’ostacolo potrebbe essere risolto con l’obbligo per gli ISP dell’offerta al pubblico di una connessione adatta al solo traffico “standard” (web e posta elettronica), meno cara delle altre (in quanto utilizza in modo limitato le infrastrutture dell’operatore), che porterebbe un risparmio a quelle famiglie volutamente non interessate ad utilizzare applicazioni P2P.

- Un terzo modello fa perno sull’adozione di modifiche alle discipline vigenti in materia di licenze, al fine di indurre gli enti di gestione collettiva dei diritti ad autorizzare le attività di file sharing.

In particolare, si discute sull’adozione di una licenza obbligatoria, nel senso che i gestori collettivi potrebbero essere obbligati a rinunciare alla riserva sui diritti di utilizzazione delle opere, e a negoziare il corrispettivo richiesto per l’accesso alle opere mediante file sharing. In altri termini, verrebbe imposta una liberalizzazione dei sistemi di licenze collettive.

Tuttavia alcuni studiosi ritengono che le ipotesi citate non sarebbero applicabili, perché in contrasto con il diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico dell’opera che compete al solo autore.

In alternativa, si discute di un sistema di adesione volontaria denominato “licenza collettiva estesa”, in virtù del quale gli enti di gestione collettiva (siae, imaie, scf) negoziano per conto degli aventi diritto (gli artisti associati) la licenza con gli operatori che veicoleranno i contenuti digitali su Internet. Il contenuto pattuito per il contratto di licenza sarà poi offerto ai singoli licenziatari (gli utenti). Perché il sistema funzioni, è pertanto necessario offrire adeguati incentivi a questi ultimi per garantire un’ampia adesione degli autori. Una volta concluso l’accordo collettivo, la licenza dovrebbe essere estesa ex lege alle opere di titolari dei diritti non iscritti all’ente di gestione collettiva partecipante all’accordo (come previsto, ad esempio, per i contratti collettivi stipulati dai sindacati).

Questo approccio fa riferimento al modello di licenza cd. estesa, che è utilizzato per i diritti musicali alle stazioni radiofoniche, diritti che vengono concessi dietro pagamento di una quota da parte delle emittenti in maniera non discriminatoria. I vantaggi legati ad un simile approccio risiedono nel fatto che l’adozione delle licenze estese ha come presupposto l’associazione volontaria tra le società che attualmente gestiscono i diritti collettivi, e lascia liberi i titolari dei diritti di pattuire il compenso adeguato per la remunerazione delle opere.

Secondo gli studiosi, la tecnica della licenza collettiva estesa può essere presa in considerazione come valida soluzione, in quanto non incide sulla natura (esclusiva) del diritto, consistendo in una modalità di gestione delle utilizzazioni, liberamente negoziabili. Anche a tale soluzione potrebbe eventualmente accompagnarsi l’obbligo per gli ISP di aggiungere l’offerta di connessioni alla banda larga adatte al solo traffico “standard” (che esclude, quindi, il P2P).

c) identificare le misure più adeguate per prevenire e contrastare azioni illegali.

l’Autorità assuma un ruolo di impulso alla rimozione dei contenuti illeciti. In particolare, si propone un protocollo d’intesa con gli ISP e le società di gestione collettiva dei diritti d’autore, in base al quale i titolari dei diritti potranno segnalare all’Autorità la presenza non autorizzata di contenuti protetti sul server di un ISP, ovvero su un sito web da questi ospitato. Dopo verifiche svolte dall’Autorità, questa potrà ordinare all’ISP la rimozione dei contenuti stessi (notificando l’intervento ai titolari dei diritti e alla SIAE). Su questa ultima misura proposta, l’attività potrebbe essere svolta sulla base delle competenze in materia di risoluzione delle controversie utenti-gestori già previste dalla legge n. 249/97dall’Autorità, anche senza la necessità di ricorrere alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con gli ISP e la SIAE. In tal caso, l’Autorità dovrebbe adottare una procedura ad hoc per lo svolgimento dell’attività descritta.

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Mentre si attende il parere dell’Unione Europea sul ricorso di Altroconsumo, il decreto sul cosiddetto “equo compenso” torna di attualità in parlamento. L’ex ministro per i Beni e le Attività Culturali Giovanna Melandri ha presentato un’interrogazione parlamentare per conoscere “quali misure il Ministro intenda concretamente adottare per evitare che gli inevitabili rincari ricadano sui consumatori finali, disincentivando, di conseguenza l’acquisto di prodotti ad alto contento tecnologico.”

Si tratta dei rincari previsti dal decreto ministeriale del 30 dicembre 2009 recante «determinazione della misura del compenso per copia privata»: un contributo obbligatorio allo Stato previsto sull’acquisto di qualsiasi dispositivo tecnologico nel quale sia possibile registrare musica o audiovisivi, dalla chiavetta USB al telefonino.

Le principali perplessità suscitate dal decreto riguardano il fatto che molti degli apparati tecnologici dotati di memoria vengano utilizzati per finalità di copia privata solo da una piccola percentuale dei consumatori, non essendo l’archiviazione di musica e video l’utilizzo principale di tali apparecchi.

La risposta (allegato 7) del Governo è stata affidata al sottosegretario Francesco Maria Giro che, senza rispondere direttamente alla questione posta dall’ex ministro, ha ribadito alcuni aspetti del decreto. L’On.Giro ha sottolineato come non si sia determinata alcuna nuova misura di compenso, ma si sia semplicemente esteso alle nuove tecnologie il diritto ad un compenso per gli autori e i produttori sulla riproduzione privata di musica e audiovisivi. Il sottosegretario ha poi ribadito che l’equo compenso non è una tassa incamerata dallo Stato, ma un corrispettivo che finisce a soggetti privati creatori di opere dell’ingegno “per il mancato acquisto dei supporti originali contenenti film e brani musicali“. In conclusione la risposta ha anche compreso un piccolo excursus sulla pirateria, facilitata dalle nuove tecnologie che “consentono al singolo utente privato la possibilità di violare le norme sul diritto d’autore.”

L’intervento dell’On.Giro non ha soddisfatto né l’ex ministro Giovanardi (pag.43) né quanti si aspettavano una risposta alle critiche al decreto, prima fra tutte quella dell’ingiustificato parallelo fra equo compenso per copia privata e pirateria, due aspetti che non sono logicamente implicati. Si sottolinea qui un’ulteriore perplessità: sui supporti tecnologici è anche possibile archiviare i supporti originali, come nel caso di un file regolarmente acquistato su iTunes di cui non sia mai stata fatta copia privata. In questo caso i cittadini si troveranno a pagare un doppio equo compenso.

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184_7257_admob-logo“Il settore mobile è la prossima frontiera della rivoluzione digitale. In assenza di un mercato competitivo e di forti garanzie per la privacy, questo promettente e vitale segmento dell’economia online sarà soffocato”.  E’ questo l’argomento fondamentale a partire dal quale due associazioni di consumatori statunitensi chiedono alla Federal Trade Commission (FTC) di bloccare l’acquisizione da parte di Google di AdMob, uno dei maggiori player nel mercato della pubblicità per cellulari.

In una lettera congiunta inviata alla FTC, il Center for Digital Democracy e il Consumer Watchdog hanno sostenuto che l’acquisizione rischia di consegnare a Google una posizione dominante nel mercato del mobile advertising, diminuendo la concorrenza “a detrimento degli interessi dei consumatori”.

Nell’annunciare l’acquisizione, i dirigenti di Google avevano espresso fiducia in una rapida approvazione dell’affare da parte della Federal Trade Commission. Tuttavia, lo scorso 23 Dicembre i dirigenti di BigG avevano ammesso che la pratica si trovava in stand- by presso la FTC, dalla quale sarebbe giunta a Mountain View una richiesta supplementare di informazioni sull’accordo.

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posted by admin on novembre 24, 2009

Tutela dei consumatori

(No comments)

L’Autorità Garante per i dati personali esprime forti perplessità intorno all’art. 20 bis del cosiddetto “decreto Ronchi”, riguardante il passaggio dal regime di opt- in a quello di opt- out per le telefonate commerciali.

Le riserve del Garante sono state formalizzate con un comunicato ufficiale presentato alla stampa. Tra i punti più controversi lo spazio di movimento lasciato agli operatori di telemarketing, i quali potranno contattare liberamente tutti i cittadini che non avranno provveduto a negare il proprio consenso alla presa di contatto telefonica.

Perplessità viene inoltre espressa rispetto al mancato coinvolgimento formale dell’Autorità nell’elaborazione del Decreto. Il comunicato sottolinea in particolare come sia “sconcertante e inspiegabile la mancata previsione del parere formale del Garante sull’istituzione del registro, sul cui funzionamento e sulla cui organizzazione l’Autorità viene tuttavia chiamata a vigilare”.

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Molto più facili le telefonate commerciali: dal regime del preventivo consenso a quello del preventivo rifiuto.Secondo il Codice per la protezione dei dati personali la telefonata a scopi commerciali era lecita se l’abbonato consumatore aveva prestato il consenso, oggi diviene lecita se non ha espresso un rifiuto.
In estrema sintesi, questo il contenuto dell’art. 20-bis del cosiddetto “decreto Ronchi”,  approvato in via definitiva dalla Camera il 19 novembre.
Il decreto sancisce il passaggio nell’ordinamento giuridico italiano dall’opt-in all’opt-out per le telefonate commerciali rivolte ai privati. In pratica, non è più necessario il consenso preventivo dell’interessato perché possa essere effettuata la telefonata, ma è richiesta invece un’espressione di dissenso perché non sia effettuata. Se non c’è stata preventiva ed esplicita espressione di dissenso, allora la telefonata commerciale è legittima. La norma prevede l’istituzione di un registro ad hoc per gestire i cosiddetti “Robinson”, cioè coloro che non vogliono essere raggiunti. Ma incomprensibilmente la gestione del registro non è attribuita al Garante per la protezione dei dati personali, bensì ad un ente che sarà individuato.
Alcune considerazioni critiche.
1) Il tipo di domanda influenza gravemente la risposta. Per approfondimenti e dati sorprendenti: Daniel Ariely (”Are we in control of our decisions?”) in TED Talks (www.ted.com).
2) Giova poco obiettare che l’abbonato può opporsi al trattamento dei suoi dati e quindi alle telefonate, dal momento che l’opposizione al trattamento, già in vigore per le imprese e i professionisti, non funziona, nonostante i numerosi interventi del Garante per la protezione dei dati personali.
Sarebbe stato necessario invece indagare, prima di modificare la norma sul consenso, sui motivi dell’ineffettività (ad es. data base non aggiornati, parcellizzazione dei call center, valutazione costi/benefici favorevole  alla non applicazione della norma).
3) Negli USA, dove vige il regime dell’opt-out,  la materia è dettagliatamente regolata ( ad esempio, si può telefonare soltanto in certe fasce orarie, soltanto in determinati giorni).
E’ inoltre previsto un risarcimento del danno già in parte predeterminato, che può essere richiesto dall’utente, nel caso di chiamata non desiderata.

telemarketingMolto più facili le telefonate commerciali: dal regime del preventivo consenso a quello del preventivo rifiuto. Secondo il Codice per la protezione dei dati personali la telefonata a scopi commerciali era lecita se l’abbonato consumatore aveva prestato il consenso, oggi diviene lecita se non ha espresso un rifiuto.

In estrema sintesi, questo il contenuto dell’art. 20-bis del cosiddetto “decreto Ronchi”,  approvato in via definitiva dalla Camera il 19 novembre.

Il decreto sancisce il passaggio nell’ordinamento giuridico italiano dall’opt-in all’opt-out per le telefonate commerciali rivolte ai privati. In pratica, non è più necessario il consenso preventivo dell’interessato perché possa essere effettuata la telefonata, ma è richiesta invece un’espressione di dissenso perché non sia effettuata. Se non c’è stata preventiva ed esplicita espressione di dissenso, allora la telefonata commerciale è legittima. La norma prevede l’istituzione di un registro ad hoc per gestire i cosiddetti “Robinson”, cioè coloro che non vogliono essere raggiunti. Ma incomprensibilmente la gestione del registro non è attribuita al Garante per la protezione dei dati personali, bensì ad un ente che sarà individuato.

Alcune considerazioni critiche.

1) Il tipo di domanda influenza gravemente la risposta. Per approfondimenti e dati sorprendenti: Daniel Ariely (”Are we in control of our decisions?”) in TED Talks (www.ted.com).

2) Giova poco obiettare che l’abbonato può opporsi al trattamento dei suoi dati e quindi alle telefonate, dal momento che l’opposizione al trattamento, già in vigore per le imprese e i professionisti, non funziona, nonostante i numerosi interventi del Garante per la protezione dei dati personali.
Sarebbe stato necessario invece indagare, prima di modificare la norma sul consenso, sui motivi dell’ineffettività (ad es. data base non aggiornati, parcellizzazione dei call center, valutazione costi/benefici favorevole  alla non applicazione della norma).

3) Negli USA, dove vige il regime dell’opt-out,  la materia è dettagliatamente regolata ( ad esempio, si può telefonare soltanto in certe fasce orarie, soltanto in determinati giorni).
E’ inoltre previsto un risarcimento del danno già in parte predeterminato, che può essere richiesto dall’utente, nel caso di chiamata non desiderata.

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Meglena_KunevaSi chiama Stakeholder Forum on Fair Data Collection e nasce con una finalità chiara: far incontrare gli attori coinvolti nella “filiera” collegata al trattamento dei dati personali, e informare i cittadini intorno all’uso che degli stessi dati viene fatto. Perché gli abitanti del Vecchio Continente, sostengono gli ideatori del neonato Forum, sono molto preoccupati per la propria privacy. E la Commissione non può rimanere inerte di fronte ad una questione di tanta portata.

“Già nel 2007 il 10% dei pubblicitari europei faceva uso di pratiche di individualizzazione degli annunci basate sul trattamento dei dati personali” spiega a The Register la Commissaria per la Tutela dei Consumatori Meglena Kuneva. “Solo un anno dopo la quota era salita al 28%. Ed oggi quasi il 60% delle aziende del settore si dichiara intenzionato ad adottare tali tecniche”

Salvo che l’affermarsi di questa tendenza, continua Kuneva, costituisce una fonte di preoccupazione crescente per i cittadini europei. Da qui la decisione di creare un Forum permanente che coinvolga tutti gli attori coinvolti nei processi di raccolta, elaborazione e commercializzazione dei dati personali degli utenti. In concreto, la Commissione inviterà presto soggetti come gli Internet Service Provider, i produttori di contenuti, i pubblicitari e le stesse associazioni dei consumatori ad entrare nel Forum, ed a condividere questioni e soluzioni in materia di privacy e tutela delle informazioni personali.

“Questa sarà anche l’occasione per valutare insieme i rischi percepiti dai consumatori, e ricercare delle soluzioni condivise per fare fronte ad essi” ha aggiunto l’alta dirigente comunitaria.

La prima riunione dello Stakeholder Forum on Fair Data Collection dovrebbe tenersi nel prossimo mese di Febbraio, e la Commissione prevede altri due incontri nel corso del 2010.

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I rappresentanti di oltre ottanta Autorità Garanti per la privacy di vari paesi, riuniti nei giorni scorsi a Madrid, hanno raggiunto un accordo su un set di standard atti a regolare su scala globale le principali questioni di privacy e tutela dei dati personali.

Sebbene i suoi contenuti non siano in alcun modo vincolanti per i governi, l’agreement costituisce un significativo passo in avanti in un ambito fin qui tralasciato dagli accordi internazionali, e quindi soggetto ad un elevato grado di frammentazione- per non dire balcanizzazione- normativa. Si spiega così la soddisfazione con la quale i delegati hanno salutato la firma della lista di linee guida. L’accordo, spiega il Garante italiano Francesco Pizzetti “contiene principi generali sulla protezione dei dati definiti in modo da poter essere accettati dalle Autorità di paesi che hanno una cultura diversa di protezione dei dati”.

Tra le principali indicazioni contenute nel documento, quella per cui le informazioni personali degli utenti possono essere raccolte soltanto in caso di “consenso libero, senza dubbi e informato”, e devono essere distrutte non appena sia stato raggiunto lo scopo che aveva condotto alla loro composizione. In secondo luogo, ai cittadini- navigatori devono essere assicurate precise garanzie a livello di circolazione internazionale dei dati a loro riferibili, con l’esplicita proibizione di cederli a paesi che non garantiscano standard di privacy adeguati.

Un compito importante di garanzia rispetto al corretto funzionamento dell’intera architettura è affidato agli Internet Service Provider, che devono tutelare assicurare l’accuratezza, la confidenzialità e la sicurezza dei dati raccolti.

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posted by admin on ottobre 14, 2009

Tutela dei consumatori

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Sono una delle minacce più subdole ed insidiose proposte dall’internet contemporanea, e colpiscono ogni giorno migliaia di persone in tutto il mondo. Sono i dialers parassiti, programmi tipo .exe che una volta installati sulle macchine “ospiti” le re- instradano automaticamente verso numeri telefonici a pagamento, inducendo surrettiziamente il download di oggetti digitali come suonerie, musica, sfondi per il computer. Il tutto all’insaputa del proprietario e con pesanti ricadute sulla bolletta.

Ma adesso una sentenza della Suprema Corte fornisce nuovi strumenti di difesa ai cittadini colpiti da questo tipo di truffa. La Cassazione ha infatti deciso che nel caso in cui l’utente contesti gli addebiti in bolletta Telecom- ivi compresi quelli collegati all’uso di numeri a pagamento riconducibili a traffico internet- il gestore dovrà fornire loro i tabulati integrali prima di poter procedere ad un eventuale “taglio” dell’utenza telefonica.
In passato è spesso accaduto che, a fronte di addebiti “sospetti”, gli abbonati si siano rifiutati di versare a Telecom il corrispettivo richiesto, salvo incorrere poco dopo nella sospensione della linea da parte del gestore.

La legge obbliga i siti web che fanno uso di dialers a comunicarne la presenza a tutti i visitatori. Tuttavia, nella prassi, coloro che erogano questo genere di servizi tendono a fornire l’informazione sui redirect automatici nella maniera più opaca possibile, in modo da massimizzare gli introiti diretti.

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