Ad una settimana dal disservizio dei server di Aruba, che ha causato il più grande blackout mai registrato dalla rete italiana, presentiamo alcuni spunti di riflessione, anche alla luce dell’ormai prossima attuazione della direttiva 2009/136/CE che modifica la direttiva sull’e-privacy del 2003.
Il blackout è stato originato da un incendio nella server farm di Aruba avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 aprile 2011 ed è durato circa 11 ore. In quel lasso di tempo oltre un milione di domini registrati e più di 5 milioni di caselle email sono risultate irraggiungibili.
Per tutta la mattina del 29 aprile tutti coloro che possedevano una casella email o un sito ospitato su Aruba non hanno ricevuto comunicazioni sullo stato dei propri dati. I primi comunicati ufficiali dell’azienda sono stati diffusi agli organi di stampa verso mezzogiorno. Gli utenti di Aruba sono venuti a conoscenza dell’incendio attraverso social network e magazine online. Intorno alle 15.30 il danno, che aveva interessato solo alcuni generatori, è stato riparato e la rete è tornata alla normalità.
Fortunatamente, l’incidente di Aruba non ha causato la distruzione e il danneggiamento dei dati dei propri utenti. Tuttavia, la portata dell’evento ha offerto ad alcuni commentatori lo spunto per interrogarsi sull’effettiva tutela dei dati garantita ai cittadini e alle aziende dagli hosting server.
Da un punto di vista normativo la questione è estremamente attuale. La direttiva 2009/136/CE, che deve essere recepita dagli stati membri entro il 25 maggio 2011, affronta il tema sotto l’aspetto della comunicazione agli utenti in caso di incidenti o minacce alla sicurezza o all’integrità e di vulnerabilità.
L’art. 2 che modifica la direttiva 2002/58/CE (Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) inserisce nell’art.4 il paragrafo 1 bis che dispone che per quanto riguarda le misure tecniche e organizzative per salvaguardare la sicurezza dei propri servizi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, tali misure quantomeno “tutelano i dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione accidentale o illecita, da perdita o alterazione accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, e garantiscono l’attuazione di una politica di sicurezza in ordine al trattamento dei dati personali.”
A tal fine è inserito il nuovo paragrafo 3 che prescrive l’obbligo di informare sia le autorità nazionali competenti sia i propri utenti, ed eventualmente altre persone coinvolte, qualora la violazione dei dati personali rischiasse di “pregiudicare i dati personali o la vita privata di un abbonato o di altra persona”.
Il paragrafo 4 stabilisce inoltre che “Le autorità nazionali competenti possono emanare orientamenti e, ove necessario, stabilire istruzioni relative alle circostanze in cui il fornitore ha l’obbligo di comunicare le violazioni di dati personali, al formato applicabile a tale comunicazione, nonché alle relative modalità di effettuazione. Esse possono altresì verificare se i fornitori hanno adempiuto ai loro obblighi di comunicazione a norma del presente paragrafo e irrogano sanzioni appropriate in caso di omissione.”
Nell’attesa del recepimento della direttiva ci si interroga sulle modalità e i tempi con cui le aziende potranno far fronte agli obblighi di comunicazione nel caso di incidenti simili all’episodio che ha coinvolto Aruba e sulle possibili sanzioni.
Il Garante per la privacy è nuovamente intervenuto sulla questione del telemarketing, stabilendo l’obbligo per le società telefoniche di informare i nuovi e i vecchi abbonati sulle modalità di iscrizione al Registro delle opposizioni, conosciuto anche come Robinson list, ovvero l’elenco degli utenti che negano l’uso del proprio numero telefonico agli operatori di telemarketing.
Come abbiamo già riportato, con l’attivazione del Registro, istituito dal DPR 178/2010, l’Italia è entrata nel regime di opt-out per le telefonate commerciali il quale prevede gli operatori di telemarketing possano telefonare senza bisogno di autorizzazioni a tutti gli utenti non iscritti al Registro pubblico delle opposizioni.
Per informare adeguatamente i cittadini il Garante ha sancito che, alla prima occasione di contatto (stipula di nuovi contratti, fatture, comunicazioni di servizio), le compagnie telefoniche dovranno inviare ai propri utenti un’informativa che illustri le modalità attraverso le quali è possibile registrare il proprio numero telefonico sulla Robinson list: per posta, tramite numero verde, via mail, via fax, direttamente sul sito web.
L’obbligo di informare gli utenti è stato sancito da un provvedimento in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Ricordiamo che l’iscrizione al registro delle opposizioni può essere effettuata solo dalle utenze telefoniche pubblicate sugli elenchi pubblici (pagine gialle e pagine bianche), quindi i numeri di cellulari e i numeri non presenti sugli elenchi non possono richiedere il blocco totale delle chiamate di telemarketing in entrata.
Se dopo 15 giorni dall’iscrizione sul registro l’utente dovesse ricevere ulteriori chiamate indesiderate può denunciare l’operatore di telemarketing al Garante o all’Autorità giudiziaria. In caso di accertata violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dal d.P.R. 178/2010, verrà applicata una sanzione da 30 mila a 180 mila euro, che potrà raggiungere nei casi più gravi i 300 mila euro (v. articolo 162, comma 2-quater del Codice).
La diffusione di dispositivi wireless di connessione a banda larga, dagli smartphone alle chiavette, ha portato in primo piano la necessità da parte degli Internet Service Provider (ISP) di ricorrere a tecniche di gestione razionale del traffico dati per far fronte ai problemi di congestione delle reti mobili.
Il livello di congestione delle reti è infatti in continuo aumento. Nel primo trimestre del 2010, il traffico dati 3G ha raggiunto un volume pari a 24.743 terabyte scambiati, registrando una variazione del 101% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Naturalmente, la quantità di banda utilizzata da ciascun utente varia in base ai diversi servizi fruiti sulla rete mobile. Tra le varie applicazioni, il file sharing con tecnologia peer-to-peer e le chiamate in tecnologia VoIP (Voice Over Internet Protocol), come ad esempio quelle effettuate con Skype, sono state individuate come le attività che richiedono il maggior dispendio di risorse di rete.
Per evitare la congestione, alcuni operatori mobili hanno quindi introdotto nuove tecniche volte a limitare l’accesso ai servizi di peer-to-peer e VoIP ai propri utenti, integrandone l’uso solo in determinati pacchetti a pagamento, mentre altri operatori consentono ancora il loro utilizzo libero. Queste diverse pratiche hanno modificato il tradizionale ecosistema della rete, creando di fatto accessi preferenziali alla banda e modificando le tradizionali modalità di interazione dei principali soggetti economici.
Su questi aspetti l’AGCOM, ha recentemente pubblicato un’indagine conoscitiva che, in linea con quanto già prodotto da altre Autorità nazionali di regolamentazione, analizza le questioni relative al traffic management dal punto di vista della tutela della concorrenza, dei principi di neutralità e libertà della rete e della tutela dei consumatori.
L’indagine dell’AGCOM è da qualche giorno sottoposta a consultazione pubblica allo scopo di ottenere ulteriori valutazioni e informazioni dagli stakeholder in merito alle nuove logiche tecniche e commerciali che incidono sul principio della neutralità della rete, sull’assetto concorrenziale del settore, sulle garanzie a tutela dei consumatori e, più in generale, sulle eventuali future azioni regolamentari.
Tra gli aspetti già emersi come prioritari all’interno del dibattito internazionale ci sono la trasparenza informativa e la definizione degli strumenti a tutela del consumatore, il quale deve poter operare una scelta pienamente consapevole nella fruizione dei servizi di mobile VoIP e di mobile p2p e, in generale, dei nuovi servizi dati in mobilità.
Anche sul fronte degli operatori sono tuttavia emersi profili potenzialmente critici sul versante Voip. Il mobile VoIP, infatti, utilizza il protocollo Internet, che consente di effettuare chiamate vocali attraverso terminali sui quali sia installato un software fornito dagli operatori di rete (c.d. VoIP managed) oppure da content provider indipendenti (c.d. VoIP unmanaged), come il già citato Skype. L’ingresso di content provider terzi, tuttavia, rischia di incidere negativamente sui ricavi degli operatori in quanto la disponibilità di servizi di mobile VoIP consente all’utente finale di sostituire i tradizionali servizi voce/sms con le reti dati.
Attraverso la consultazione pubblica, l’AGCOM mira ad individuare le forme e le modalità che l’azione regolamentare può assumere, in conformità dei principi di adeguatezza, necessarietà e stretta proporzionalità dell’intervento rispetto alle finalità perseguite.
Il Consiglio dell’Unione Europea ha espresso il proprio parere su una proposta di direttiva riguardante i diritti dei consumatori (doc. 16933/10 et 16933/1/10 add. 1 ).
L’obiettivo cui tende l’Unione Europea è l’innalzamento del livello di tutela dei consumatori attraverso l’allineamento delle normative vigenti nei diversi Stati membri in materia di contratti a distanza e contratti conclusi fuori dai locali commerciali, tra professionista e consumatore.
Diversi, tuttavia, gli interrogativi: il campo di applicazione della direttiva esclude importanti ambiti, quale quello relativo ai servizi finanziari, servizi di trasporto passeggeri, alcuni servizi sociali e di assistenza sanitaria, gioco d’azzardo e contratti conclusi nel settore immobiliare e della costruzione di nuovi edifici. Critico, inoltre, l’orientamento sui contenuti: i contenuti digitali multimediali trovano tutela solo se incisi su di un supporto materiale (ad esempio cd e dvd), non venendo, in caso contrario, considerati beni e restando privi di protezione.
Confermato il diritto di recesso: il consumatore potrà esercitarlo, senza fornire alcuna motivazione né sostenere costi aggiuntivi, entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto.
Fra il Codice per la protezione dei dati personali e il Codice del Consumo prevale quest’ultimo. Il foro di competenza è quello del consumatore.
Questo in estrema sintesi il contenuto dell’ordinanza n. 21814 del 14 ottobre 2009, con cui la Corte di Cassazione ha sancito la preminenza del foro del consumatore su quello di residenza del titolare del trattamento.
In particolare, secondo la Corte di Cassazione, se la tutela contro il trattamento dei dati personali è invocata nell’ambito di un rapporto di consumo, la previsione contenuta nell’art. 33, lett. u) del d.lgs. n. 206 del 2005 prevale sulla disposizione secondo cui per le controversie in materia di protezione dei dati personali il foro competente è quello di residenza del titolare del trattamento (art. 152, comma 2°, del d.lgs. n. 196 del 2003).
Il principio di diritto, enunciato con questa pronuncia, si giustifica considerando la ratio di tutela del consumatore, quale soggetto particolarmente vulnerabile.
Si evidenzia, inoltre, che la pronuncia in commento offre un’interpretazione chiarificatrice del criterio enunciato dall’art. 152, comma 2°, del Codice in materia di protezione dei dati personali. Infatti, secondo la Corte, il criterio di competenza territoriale ivi enunciato deve essere interpretato alla luce della finalità di tutela dell’interessato, cui il Codice si ispira, ragion per cui l’espressione “luogo ove risiede il titolare” non deve essere interpretata necessariamente in modo letterale, ben potendo, al contrario, essere intesa come luogo in cui gli effetti del trattamento si evidenziano.
La modifica dei sistemi operativi degli smartphone, lo sblocco delle restrizioni sui telefonini e il remix di video non rappresentano più un’infrazione della legge sul copyright degli Stati Uniti.
Ne ha dato recentemente l’annuncio la Electronic Frontier Foundation, riportando l’esito positivo delle richieste al Copyright Office e alla Libreria del Congresso affinché venissero introdotte nuove eccezioni al Digital Millennium Copyright Act.
Com’è noto, il DMCA proibisce la circumvenzione dei digital rights management (DRM), le misure tecniche di protezione usate per controllare l’accesso a materiale protetto da diritto d’autore.
Per questa ragione, fino al ricorso dell’EFF, era considerato come un’infrazione del DMCA il cosiddetto “jailbreak” sugli smartphone.
Generalmente infatti i telefonini di ultima generazione sono dotati di un sistema operativo che permette di installare solo programmi approvati dall’azienda di fabbricazione. Sugli i-phone, ad esempio, si possono installare solo applicazioni approvate dalla Apple e quindi vendute da iTunes.
Grazie a Jailbreak, un programma messo a punto da un gruppo di hacker, è possibile modificare il firmware originale dell’i-phone, eliminando tutte le restizioni e permettendo l’accesso ai file di Sistema.
Nonostante l’aggiramento del DRM degli smartphone, da oggi la pratica del jailbreak è legale. Il copyright Office ha approvato la richiesta dell’EFF convenendo sul fatto che la legge contro l’aggiramento dei DMR non deve interferire con l’interoperabilità dei sistemi.
La seconda eccezione al DMCA richiesta dall’EFF riguarda il remix di videoclip senza scopo commerciale. La legge sul copyright rendeva infatti perseguibili anche gli appassionati che pubblicavano su internet, ad esempio a scopo di commento o satira, spezzoni di videoclip protetti da copyright. Le major hollyoowdiane, infatti, hanno sempre indicato il ripping dei dvd come una pratica illegale, a prescindere dall’uso che si sarebbe fatto del filmato. Grazie all’intervento dell’EFF è stata istituita una nuova regola del DMCA che riconosce la legalità di queste pratiche non commerciali secondo il principio del fair use.
La terza eccezione approvata riguarda ancora le telefonia. Grazie all’intervento dell’EFF, la Libreria del Congresso ha sancito che è legale sbloccare le restrizioni tecniche dei telefonini per passare ad un diverso operatore di telecomunicazioni. L’aggiramento del blocco dei cellulari, infatti, in alcuni casi era stato condannato come infrazione del DMCA, nonostante non ci fosse violazione di alcun diritto d’autore. L’eccezione richiesta dell’EFF è stata approvata dal Copyright Office che ha riconosciuto come il blocco sui telefonini abbia come scopo quello di legare il consumatore ad un solo operatore piuttosto che proteggere il copyright. Tuttavia la nuova regola sullo sbloccamento si applica solo sui cellulari usati, nell’intento di non ostacolarne il riciclo.
L’EFF ha espresso soddisfazione per le nuove regole. ”Approvando tutte le richieste, il Copyright Office e la Libreria del Congresso hanno fatto oggi tre importanti passi avanti per mitigare alcuni dei danni causati dal DMCA,” ha dichiarato Jennifer Granick, Direttrice delle Libertà Civili dell’Electronic Frontier Foundation, “siamo entusiasti di avere aiutato a liberare i jailbreaker, gli sbloccatori e i video artisti da questo prevaricamento legislativo”.
Novanta accademici provenienti da cinque continenti, insieme a praticanti e membri di associazioni a sostegno del pubblico interesse, si sono incontrati ad una conferenza organizzata dall’American University Washington College of Law per analizzare il testo dell’ACTA, l’accordo anti-contraffazione che sta cercando di regolare a livello globale il controllo sulla proprietà intellettuale in rete.
La discussione ha prodotto un comunicato nel quale si dichiara che l’accordo anti-contraffazione, ancora in fase di negoziazione, rappresenta una minaccia per l’interesse pubblico. In particolare i termini del trattato arrecherebbero danni proprio a quegli aspetti della pubblica utilità che i negoziatori dell’ACTA hanno annunciato come salvaguardati.
“Ciò che è iniziato come una proposta per coordinare l’applicazione delle direttive doganali” si legge nel comunicato “si è tramutato in una nuova massiccia regolamentazione della proprietà intellettuale e di internet con gravi conseguenze per l’economia globale e per la capacità dei vari governi di promuovere e proteggere il pubblico interesse“.
All’accordo ACTA viene criticato anzitutto un processo di produzione “difettoso”: un negoziato su temi così importanti avrebbe richiesto un’ampia consultazione delle diverse parti in causa, dai detentori di copyright ai difensori dei diritti civili. Al contrario, è stato portato avanti segretamente da esponenti scelti dei vari governi senza possibilità di intervento esterno per oltre due anni. Le varie versioni dell’accordo sono rimaste “confidenziali” fino all’Aprile di quest’anno, quando la commissione europea ha deciso di rendere pubblica l’ultima bozza del documento, che comunque era già stato oggetto di una fuga di notizie pubblicata su La Quadrature du Net.
Il comunicato sottolinea poi come i termini dell’ACTA siano totalmente sbilanciati a favore dei detentori di diritti economici e a discapito degli utenti.
Per quanto riguarda internet l’accordo incoraggia gli Internet Service Provider a sorvegliare gli utenti e sanzionarli limitando la loro attività, senza supervisione di una Corte e senza un dovuto processo legale. Allo stesso modo, fuori dalla rete, l’ACTA estende i poteri dei controllori doganali autorizzandoli a ispezionare e sequestrare un’ampia gamma di beni, tra cui computer e dispositivi elettronici, senza alcuna garanzia per gli acquirenti contro confische arbitrarie e invasioni della privacy.
Il comunicato del College of Law di Washington si sofferma anche sugli aspetti dell’accordo che implicano un cambiamento sostanziale dell’attuale legislatura sulla proprietà intellettuale in diversi stati aderenti. L’ACTA infatti vuole rendere globali (impedendo così ulteriori modifiche) alcune pratiche esecutive degli Stati Uniti ed europee che si sono già rivelate problematiche e bisognose di revisioni.
In particolare, specifica il comunicato, l’accordo anti-contraffazione romperà l’equilibrio, fondamentale nel Diritto alla proprietà intellettuale, tra gli interessi dei detentori di copyright e quelli degli utenti. L’ACTA introduce infatti specifici diritti e procedure a favore dei proprietari di diritti d’autore senza correlarli di quelle eccezioni e contromisure necessarie per tutelare, ad esempio, il “fair use” o il Pubblico Dominio.
Più in generale, sottolineano gli accademici, i termini inclusi nel negoziato ACTA impediranno di godere interamente di diritti e di libertà fondamentali tra cui il diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali, l’accesso all’informazione, la libertà di espressione, il dovuto processo e la presunzione di innocenza, la partecipazione culturale, la salute (l’ACTA prevede anche limitazioni alla circolazione dei medicinali generici) e altri diritti umani protetti internazionalmente.
Il comunicato dell’American University Washington College of Law è aperto fino al 23 Giugno per ulteriori contributi e sottoscrizioni da parte di individui e organizzazioni a sostengono del dominio pubblico culturale. È possibile aderire qui.
Le recenti notizie internazionali sono chiare nel delineare il quadro di un’Europa che, tra critiche e proteste, cerca di trovare una soluzione efficace per la lotta alla pirateria e la tutela del diritto d’autore in rete.
L’Italia, fino ad ora, non è stata ancora investita da un provvedimento che, come la HADOPI francese o l’ultimo emendamento al Digital Economy Bill britannico, coinvolga direttamente gli utenti che sono sospettati di violazione di copyright. La situazione è però destinata a mutare, questo sembra emergere dall‘indagine conoscitiva sul diritto d’autore in Internet recentemente presentata dall’Agcom. A beneficio di una semplificazione per chi voglia orientarsi tra i possibili provvedimenti, riassumiamo qui i punti salienti del capitolo sulle “Possibili azioni a tutela del diritto d’autore da parte dell’Autorità”.
L’Agcom è nel nostro paese l’organo deputato all’attività di vigilanza a tutela del diritto d’autore in rete e svolge il suo ruolo attraverso azioni di prevenzione e accertamento degli illeciti. Ruolo centrale nella definizione delle possibili misure che l’Autorità può adottare è quello degli Internet Service Provider, in quanto detentori delle informazioni sul traffico degli utenti. Nonostante il quadro comunitario li esima da un generale obbligo di monitoraggio, secondo l’Agcom è possibile comunque ricavare i parametri di legittimità per attribuire agli ISP particolari doveri di sorveglianza, preceduti da analisi volte a stabilire come tali obblighi possano effettivamente garantire una riduzione della pirateria. Si delinea quindi la possibilità di imporre agli ISP un obbligo di sorveglianza finalizzato a comunicare periodicamente all’Autorità dati sul traffico Internet (in forma anonima ed aggregati per servizio, p2p, streaming, etc.), nel rispetto della normativa a tutela della privacy e nella salvaguardia del principio della neutralità della rete.
L’’Autorità si propone inoltre di istituire un dialogo fra tutti i portatori d’interessi (titolari dei diritti, gestori collettivi degli stessi, distributori di contenuti, fornitori di accesso ad Internet, associazioni dei consumatori, etc.), per trovare una soluzione che possa soddisfare i diritti di tutti, dato che l’approccio fondato su meri divieti e sanzioni si è rivelato fino ad oggi poco efficace a garantire una giusta tutela degli autori e degli utenti. L’Agcom si propone quindi di:
A) promuovere la cultura dell’accesso legale ai contenuti digitali attraverso una campagna di informazione intesa a rendere gli utenti più consapevoli della normativa a tutela del diritto d’autore e dei rischi generati dalla pirateria.
B) individuare modelli in grado di garantire un’equa remunerazione per gli aventi diritto ed un accesso ai contenuti il più ampio possibile per gli utenti.
La prima ipotesi di modello si fonda sul ricorso alla fiscalità generale, che garantisce la remunerazione degli autori attraverso la leva fiscale, come già avviene per la remunerazione dei titolari dei diritti per il prestito da parte delle biblioteche e discoteche dello Stato.
Una seconda modalità riguarda l’introduzione di una tassa di scopo (a carico degli abbonati ad internet o degli ISP) destinata ad attribuire un equo compenso ai titolari dei diritti su opere accessibili alla collettività per finalità non commerciali. Si tratterebbe di un pagamento sul peer-to-peer (P2P) basato sull’idea che per gli utenti potrebbe convenire acquistare un account “munito di licenza” in cambio di un aumento delle tariffe (ad es. 1 euro) con l’immunità, però, dal rischio di essere colpiti da sanzioni per violazione del copyright attraverso il P2P.
In alternativa si valuta un incremento tariffario generalizzato su tutti i contratti. I soldi derivanti dall’aumento confluirebbero in un apposito Fondo finalizzato a sostenere l’industria, in cambio di una liberalizzazione dell’accesso ai contenuti protetti. Questo sistema imporrebbe però l’aumento delle tariffa anche agli utenti che non praticano download. Gli ISP dovrebbero quindi offrire al pubblico anche la possibilità di una connessione adatta al solo traffico “standard” (web e posta elettronica), meno cara delle altre (in quanto utilizza in modo limitato le infrastrutture dell’operatore).
Un terzo modello fa perno sull’adozione di licenze che autorizzino le attività di file sharing. In particolare, si discute sull’obbligo per i gestori di diritti collettivi a rinunciare alla riserva sui diritti di utilizzazione delle opere, e a negoziare il corrispettivo richiesto per l’accesso alle opere mediante file sharing. Verrebbe così imposta una liberalizzazione dei sistemi di licenze collettive.
Tuttavia alcuni studiosi ritengono che queste ipotesi siano in contrasto con il diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico dell’opera che compete al solo autore.
In alternativa, si pensa a un sistema denominato “licenza collettiva estesa”, in virtù del quale gli enti di gestione collettiva (siae, imaie, scf) negoziano per conto degli aventi diritto (gli artisti associati) la licenza con gli operatori che veicoleranno i contenuti digitali su Internet. Il contenuto pattuito per il contratto di licenza sarà poi offerto dagli operatori ai singoli licenziatari (gli utenti). Una volta concluso l’accordo collettivo, la licenza dovrebbe essere estesa ex lege alle opere di titolari dei diritti non iscritti all’ente di gestione collettiva partecipante all’accordo (come previsto, ad esempio, per i contratti collettivi stipulati dai sindacati). Questo approccio fa riferimento al modello utilizzato per i diritti musicali alle radio, diritti che vengono concessi dietro pagamento di una quota generale da parte delle emittenti. Secondo gli studiosi, la tecnica della licenza collettiva estesa può essere presa in considerazione come valida soluzione, in quanto non incide sulla natura (esclusiva) del diritto, consistendo in una modalità di gestione delle utilizzazioni, liberamente negoziabili. Anche a tale soluzione potrebbe eventualmente accompagnarsi l’obbligo per gli ISP di aggiungere l’offerta di connessioni alla banda larga adatte al solo traffico “standard” (che esclude, quindi, il P2P).
C) Identificare le misure più adeguate per prevenire e contrastare azioni illegali. In questo caso è necessario l’Autorità assuma un ruolo di impulso alla rimozione dei contenuti illeciti. In particolare, si propone un protocollo d’intesa con gli ISP e le società di gestione collettiva dei diritti d’autore, in base al quale i titolari dei diritti potranno segnalare all’Autorità la presenza non autorizzata di contenuti protetti sul server di un ISP, ovvero su un sito web da questi ospitato. Dopo verifiche svolte dall’Autorità, questa potrà ordinare all’ISP la rimozione dei contenuti stessi (notificando l’intervento ai titolari dei diritti e alla SIAE). Su questa ultima misura proposta, l’attività potrebbe essere svolta sulla base delle competenze in materia di risoluzione delle controversie utenti-gestori già previste dalla legge n. 249/97dall’Autorità, anche senza la necessità di ricorrere alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con gli ISP e la SIAE. In tal caso, l’Autorità dovrebbe adottare una procedura ad hoc per lo svolgimento dell’attività descritta.
Le recenti notizie internazionali sono chiare nel delineare il quadro di un’Europa che, tra critiche e proteste, cerca di trovare una soluzione efficace per la lotta alla pirateria e la tutela del diritto d’autore in rete.
L’Italia, fino ad ora, non è stata ancora investita da un provvedimento che, come la HADOPI francese o l’ultimo emendamento al Digital Economy Bill britannico, colpisca direttamente gli utenti che sono sospettati di violazione di copyright. La situazione è però destinata a mutare, questo sembra emergere dall’indagine conoscitiva sul diritto d’autore in Internet recentemente presentata dall’Agcom.
A beneficio di una semplificazione per chi voglia orientarsi tra i possibili provvedimenti presi in esame, riassumiamo qui i punti salienti del capitolo sulle “Possibili azioni a tutela del diritto d’autore da parte dell’Autorità”.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è nel nostro paese l’organo deputato all’attività di vigilanza a tutela del diritto d’autore in rete e svolge il suo ruolo attraverso azioni di prevenzione e di accertamento degli illeciti. Nel far ciò deve però rispettare vincoli tecnici e giuridici che vedono, da una parte, il richiamo alle direttive comunitarie (che escludono la possibilità di imporre obblighi di monitoraggio in capo agli ISP, se non a determinate condizioni) e, dall’altra, l’obbligo di rispettare la privacy, il diritto di accesso ad Internet e alla cultura degli utenti e il principio di una rete neutrale, tutelando però anche il diritto alla libertà di espressione ed a ricevere un’equa remunerazione da parte degli autori.
Ruolo centrale nella definizione delle possibili misure che l’Autorità può adottare è quello degli ISP, in quanto detentori delle informazioni sul traffico degli utenti.
Nonostante il quadro comunitario li esima da un generale obbligo di monitoraggio, secondo l’Agcom è possibile comunque ricavare i parametri di legittimità per attribuire agli ISP particolari doveri di sorveglianza, preceduti da analisi volte a stabilire come tali obblighi possano effettivamente garantire una riduzione della pirateria, attraverso indagini che quantifichino il fenomeno, in base alle quali sarà possibile stabilire misure adeguate a tutela del diritto d’autore.
Si delinea quindi la possibilità di imporre agli Internet Service Provider un obbligo di sorveglianza finalizzato a comunicare periodicamente all’Autorità dati sul traffico Internet (in forma anonima ed aggregati per servizio – peer-to peer, streaming, etc.), nel rispetto della normativa a tutela della privacy e nella salvaguardia del principio della neutralità della rete. Quest’obbligo, che potrebbe anche prendere la forma di una cooperazione spontanea, sarebbe comunque accompagnato da una comunicazione agli utenti sull’attività di sorveglianza del traffico da parte degli fornitori di connettività.
L’’Autorità si propone inoltre di istituire un dialogo fra tutti i portatori d’interessi rilevanti in materia (titolari dei diritti, gestori collettivi degli stessi, distributori di contenuti, fornitori di accesso ad Internet, associazioni dei consumatori, etc.), al fine di individuare una soluzione che possa venire incontro agli interessi di tutti. Tale necessità è evidenziata dal fatto che l’approccio fondato su meri divieti e sanzioni per la repressione delle violazioni del diritto d’autore si è rivelato fino ad oggi poco efficace a garantire una giusta tutela degli autori e degli utenti.
L’Autorità si propone quindi di:
a) promuovere la cultura dell’accesso legale ai contenuti digitali attraverso una campagna di informazione intesa a rendere gli utenti più consapevoli della normativa a tutela del diritto d’autore e dei rischi generati dalla pirateria.
b) individuare modelli in grado di garantire un’equa remunerazione per tutti gli attori della filiera ed un accesso ai contenuti il più ampio possibile per gli utenti attraverso un dibattito con tutti gli attori della filiera per ripensare in modo unitario ad un impianto normativo più attuale che riformi la legge 633 del 1941 e tuteli il diritto d’autore in senso organico per il settore delle comunicazioni elettroniche.
Nel corso degli ultimi anni il dibattito si è concentrato su alcune ipotesi.
-La prima si fonda sul ricorso alla fiscalità generale, che garantisce la remunerazione degli autori attraverso la leva fiscale. A questo modello si ispira, ad esempio, il sistema previsto dalla L. 286/2006 art. 2, comma 132, ai fini della remunerazione dei titolari dei diritti per il prestito da parte delle biblioteche e discoteche dello Stato.
- Una seconda modalità riguarda l’introduzione di una tassa di scopo (a carico degli abbonati ad internet o degli ISP) destinata ad attribuire un equo compenso ai titolari dei diritti su opere accessibili alla collettività per finalità non commerciali. A questa soluzione fanno riferimento le proposte sulla possibilità di introdurre un pagamento sul peer-to-peer (P2P), obbligando gli ISP a modificare i contratti con gli utenti. La proposta, elaborata a partire dal 2003, si fonda sull’idea che, per agli utenti potrebbe convenire acquistare un account “munito di licenza” in cambio di un aumento delle tariffe (ad es. 1 euro) con l’immunità, però, dal rischio di essere colpiti da sanzioni per violazione del copyright attraverso il P2P. ACCOUNT CON IMMUNITA’.
In alternativa si valuta un incremento tariffario generalizzato su tutti i contratti, sul modello delle licenze estese che si utilizzano per le emittenti radio. I soldi derivanti dall’aumento dell’abbonamento confluirebbero in un apposito Fondo finalizzato a sostenere l’industria, in cambio di una liberalizzazione dell’accesso ai contenuti protetti. Questo sistema non selettivo di tariffazione presenta l’inconveniente di imporre l’aumento delle tariffa anche agli utenti che non praticano download. L’ostacolo potrebbe essere risolto con l’obbligo per gli ISP dell’offerta al pubblico di una connessione adatta al solo traffico “standard” (web e posta elettronica), meno cara delle altre (in quanto utilizza in modo limitato le infrastrutture dell’operatore), che porterebbe un risparmio a quelle famiglie volutamente non interessate ad utilizzare applicazioni P2P.
- Un terzo modello fa perno sull’adozione di modifiche alle discipline vigenti in materia di licenze, al fine di indurre gli enti di gestione collettiva dei diritti ad autorizzare le attività di file sharing.
In particolare, si discute sull’adozione di una licenza obbligatoria, nel senso che i gestori collettivi potrebbero essere obbligati a rinunciare alla riserva sui diritti di utilizzazione delle opere, e a negoziare il corrispettivo richiesto per l’accesso alle opere mediante file sharing. In altri termini, verrebbe imposta una liberalizzazione dei sistemi di licenze collettive.
Tuttavia alcuni studiosi ritengono che le ipotesi citate non sarebbero applicabili, perché in contrasto con il diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico dell’opera che compete al solo autore.
In alternativa, si discute di un sistema di adesione volontaria denominato “licenza collettiva estesa”, in virtù del quale gli enti di gestione collettiva (siae, imaie, scf) negoziano per conto degli aventi diritto (gli artisti associati) la licenza con gli operatori che veicoleranno i contenuti digitali su Internet. Il contenuto pattuito per il contratto di licenza sarà poi offerto ai singoli licenziatari (gli utenti). Perché il sistema funzioni, è pertanto necessario offrire adeguati incentivi a questi ultimi per garantire un’ampia adesione degli autori. Una volta concluso l’accordo collettivo, la licenza dovrebbe essere estesa ex lege alle opere di titolari dei diritti non iscritti all’ente di gestione collettiva partecipante all’accordo (come previsto, ad esempio, per i contratti collettivi stipulati dai sindacati).
Questo approccio fa riferimento al modello di licenza cd. estesa, che è utilizzato per i diritti musicali alle stazioni radiofoniche, diritti che vengono concessi dietro pagamento di una quota da parte delle emittenti in maniera non discriminatoria. I vantaggi legati ad un simile approccio risiedono nel fatto che l’adozione delle licenze estese ha come presupposto l’associazione volontaria tra le società che attualmente gestiscono i diritti collettivi, e lascia liberi i titolari dei diritti di pattuire il compenso adeguato per la remunerazione delle opere.
Secondo gli studiosi, la tecnica della licenza collettiva estesa può essere presa in considerazione come valida soluzione, in quanto non incide sulla natura (esclusiva) del diritto, consistendo in una modalità di gestione delle utilizzazioni, liberamente negoziabili. Anche a tale soluzione potrebbe eventualmente accompagnarsi l’obbligo per gli ISP di aggiungere l’offerta di connessioni alla banda larga adatte al solo traffico “standard” (che esclude, quindi, il P2P).
c) identificare le misure più adeguate per prevenire e contrastare azioni illegali.
l’Autorità assuma un ruolo di impulso alla rimozione dei contenuti illeciti. In particolare, si propone un protocollo d’intesa con gli ISP e le società di gestione collettiva dei diritti d’autore, in base al quale i titolari dei diritti potranno segnalare all’Autorità la presenza non autorizzata di contenuti protetti sul server di un ISP, ovvero su un sito web da questi ospitato. Dopo verifiche svolte dall’Autorità, questa potrà ordinare all’ISP la rimozione dei contenuti stessi (notificando l’intervento ai titolari dei diritti e alla SIAE). Su questa ultima misura proposta, l’attività potrebbe essere svolta sulla base delle competenze in materia di risoluzione delle controversie utenti-gestori già previste dalla legge n. 249/97dall’Autorità, anche senza la necessità di ricorrere alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con gli ISP e la SIAE. In tal caso, l’Autorità dovrebbe adottare una procedura ad hoc per lo svolgimento dell’attività descritta.

