Diritto & Internet

Le sfide di Internet al legislatore: la diffamazione aggravata in Rete e l'illecito trattamento dei dati

La diffamazione di personaggi pubblici, datori di lavoro o ex fidanzate ha raggiunto con la Rete un nuovo livello di offensività, determinato dalla facilità di condivisione e dall’ampiezza del raggio di diffusione del messaggio lesivo. La necessità di colpire le condotte illecite degli utenti online alla pari di quelle realizzate nel mondo fisico impone il più delle volte una non facile interpretazione normativa, volta ad estendere le attuali fattispecie delittuose alle peculiari caratteristiche della realtà digitale.

Internet ha da tempo superato i confini che lo relegavano a mero mezzo di comunicazione tra persone, paragonabile alla televisione o al telefono, per acquisire i connotati di una vera e propria dimensione sociale. Si parla non a caso di “ciberspazio” per fare riferimento a quel luogo, privo di confini fisici e di limitazioni temporali, che è oggi contenitore e fornitore del più grande numero di dati e informazioni diversificate che la storia abbia mai visto.

Uno dei caratteri più interessanti della realtà digitale è la messa a disposizione di nuovi modi e nuove forme di espressione e condivisione della propria personalità. Ciò avviene, soprattutto per i c.d. nativi digitali, cioè coloro che sono nati e cresciuti in corrispondenza della diffusione delle tecnologie informatiche, attraverso l’utilizzo di piattaforme social che permettono con un tweet, un post o un video di condividere i propri pensieri con un vasto pubblico di internauti, amici o solo visitatori di passaggio. La Rete diventa uno spazio condiviso di espressione e sviluppo della personalità e al tempo stesso, grazie al suo carattere ubiquitario e alla sua facile accessibilità, uno strumento grazie a cui le informazioni condivise riescono a raggiungere una diffusione impensabile nel mondo fisico.

Tutto ciò, se dal punto di vista sociale e tecnologico è frutto di crescente entusiasmo, dal punto di vista giuridico pone il legislatore di fronte a nuove sfide. Da un lato, infatti, è sempre più sentita la necessità di tutelare questa nuova forma di espressione della persona e questo immenso bagaglio di cultura digitale da tutte quelle azioni che ne potrebbero illegittimamente ostacolare l’utilizzo. Dall’altro lato, cresce l’esigenza di trasporre le regole che governano il vivere civile offline anche nel mondo digitale, soprattutto alla luce della dilagante percezione che ciò che accade online, in quanto virtuale, sia immune da reali conseguenze legali.

In materia di diffamazione a mezzo Internet è stata particolarmente importante l’opera interpretativa della giurisprudenza, che negli ultimi anni ha adottato un corposo numero di decisioni sulle questioni più controverse.

La Corte di Cassazione ha ormai fugato ogni dubbio sulla qualificazione della condotta diffamatoria in Rete. Recenti sentenze hanno infatti confermato che, anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook o di un forum integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3° c.p. poiché le modalità di comunicazione offerte da queste piattaforme virtuali hanno la capacita? di raggiungere un numero indeterminato di persone (v. Cass. pen. Sez. V, 23/01/2017, n. 8482 e Cass. pen. Sez. V, Sent., 20/01/2016, n. 2333). Lo stesso ragionamento è stato inoltre applicato alla condivisione di video offensivi attraverso un sistema peer-to-peer. La Corte ha rilevato infatti che la circostanza per cui la condivisione di materiali sia tecnicamente possibile solo tra due utenti per volta, non esclude le potenzialità diffusive e lesive dello strumento (v. Cass. pen. Sez. V, 19/03/2015, n. 41276).

La giurisprudenza non si è limita ad analizzare unicamente i profili di inquadramento giuridico della materia ma ha ampliato il suo campo di indagine anche agli aspetti concernenti la responsabilità e la competenza territoriale. Con riferimento al primo profilo, i giudici hanno avuto modo di affermare la responsabilità a livello concorsuale del gestore di un sito che, pur essendo a conoscenza del contenuto diffamatorio del messaggio caricato da un utente, non si era attivato per la sua immediata rimozione (v. Cass. pen. Sez. V, 14/07/2016, n. 54946). La sentenza si colloca sulla scia dell’orientamento giurisprudenziale europeo e nazionale che, pur non ponendo in capo agli Internet Service Provider un dovere di puntuale vigilanza su tutti i contenuti pubblicati dai propri utenti, ne sancisce la responsabilità ogni qual volta non provvedano ad eliminare un contenuto lesivo da loro conosciuto.

In relazione invece alla competenza territoriale del giudice penale nei casi di diffamazione a mezzo Internet, si sono posti problemi di individuazione del luogo in cui l’azione criminosa poteva dirsi effettivamente consumata. Più in generale, in materia di reati informatici, mentre parte della giurisprudenza ritiene che competente per territorio sia il tribunale del luogo nel quale il soggetto, a mezzo del client, si è connesso alla Rete effettuando il collegamento abusivo; per altra parte deve invece individuarsi nel tribunale del luogo ove è fisicamente allocato il server che costituisce l’oggetto dell’intrusione. Recente giurisprudenza, in materia di upload di un articolo dal contenuto diffamatorio, ha ritenuto di privilegiare il primo dei due criteri. Dunque, ai fini dell’individuazione della competenza territoriale, ha stabilito doversi far riferimento non al luogo dove si trovava il server che conservava e rendeva disponibili i dati per l’accesso degli utenti, bensì il luogo in cui il caricamento del dato “informatico” era stato effettivamente eseguito (v. Cass. pen. Sez. V, 19/05/2015, n. 31677).

[continua]

Avv. Maria Chiara Meneghetti

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