Le notizie presenti negli archivi storici online dei giornali sono da ritenersi parziali perchè non riportano gli ulteriori sviluppi dei fatti, e pertanto vanno aggiornate. La Corte di Cassazione impone così l’obbligo per gli editori di aggiornare gli archivi online delle notizie pubblicate.
Con sentenza n.5525 della terza sezione civile, la Cassazione ha stabilito che le testate online dovranno dotare i loro archivi di “un sistema idoneo a segnalare (nel corpo o nel margine) la sussistenza di un seguito o di uno sviluppo della notizia e quale esso sia stato [...] consentendone il rapido e agevole accesso da parte degli utenti ai fini del relativo e adeguato approfondimento”.
Il caso, giunto davanti alla Corte, riguarda la notizia del coinvolgimento giudiziario di un rappresentante politico lombardo. L’uomo era stato arrestato nel 1993 con accuse di corruzione, ma in seguito era stato prosciolto. La notizia del suo arresto, tuttavia, compare ancora oggi tra i risultati dei motori di ricerca per via dell’articolo presente sull’archivio storico del Corriere della Sera.
Rivolgendosi prima al Garante privacy e poi al Tribunale di Milano, l’uomo aveva chiesto la rimozione dei dati giudiziari che lo riguardavano, lamentando l’assenza di un aggiornamento – all’interno della notizia archiviata – che riportasse l’esito favorevole della vicenda. In alternativa chiedeva l’inserimento di un aggiornamento correlato alla notizia o lo spostamento dell’articolo in un’area del sito non indicizzata dai motori di ricerca. Le richieste, tuttavia, non sono state accettate né dal Garante né dal Tribunale.
Chiamata in causa, la Corte di Cassazione ha invece accolto le motivazioni del ricorrente.
Pur stabilendo che non esiste un profilo di diffamazione dal momento che i fatti descritti dall’articolo erano veri all’epoca della sua pubblicazione, la Corte ha riconosciuto la parzialità dell’informazione alla luce degli avvenimenti seguenti.
Nel tentativo di bilanciare l’interesse collettivo, garantito dal diritto di cronaca, con l’interesse individuale, tutelato dal diritto alla riservatezza e dal diritto all’oblio, la Corte ha quindi stabilito che gli articoli archiviati debbano essere correlati dai relativi aggiornamenti.
La decisione è volta in questo modo a tutelare non solo il diritto all’identità personale e morale della persona coinvolta nei fatti, ma anche il diritto del cittadino utente a ricevere una corretta e completa informazione. La sentenza della Cassazione attribuisce dunque un nuovo valore del diritto all’oblio all’interno dei principi stessi del diritto di cronaca.
Nessuna attribuzione di responsabilità è invece stata attribuita dalla Corte di Cassazione ai motori di ricerca, ancora una volta definiti come “meri intermediari”.
L’iter di conversione in legge del cosiddetto Decreto Semplificazioni (decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5) si è concluso il 4 aprile alla Camera dei Deputati, passando con 394 voti favorevoli, 49 contrari e 21 astenuti.
Per quanto riguarda le “semplificazioni” per le aziende, con l’abrogazione del comma 1°, lett. g) e del comma 1° bis dell’art.34 il decreto sopprime l’obbligo di predisporre e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS).
Sebbene, come già sottolineato su questo blog, la soppressione dell’obbligo rappresenti un alleggerimento degli adempimenti per i soggetti che trattano dati personali, gli obblighi in materia di sicurezza rimangono fermi e così le responsabilità penale, amministrativa e civile conseguenti alla mancata adozione di misure di sicurezza.
Ricordiamo che la predisposizione del DPS può comunque rappresentare uno strumento che, sebbene non più strettamente obbligatorio, potrebbe costituire prova utile in sede civile di fronte ad eventuali contestazioni di danni per violazione della normativa a tutela dei dati personali.
Il sito www.italia-programmi.net è nuovamente sulle pagine dei giornali per aver tentato di estocere un pagamento nientemeno che al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Il meccanismo della truffa di www.italia-programmi.net è stato più volte riportato sul nostro blog: il sito offre agli utenti la possibilità di scaricare gratuitamente alcuni software, peraltro notoriamente gratuti, in cambio della registrazione con i propri dati. In realtà, attraverso la procedura di registrazione il consumatore sottoscrive, sostanzialmente a sua insaputa, un contratto biennale con la società Estesa Limited per la fornitura di software al costo annuale di 96 euro da pagare anticipatamente. Dopo la registrazione gli utenti iniziano a ricevere lettere che minacciano il ricorso a vie legali se non si effettua il pagamento entro una determinata data. Naturalmente, il timore di dover affrontare un iter giudiziale porta poi molti cittadini a pagare.
Nonostante la pesante sanzione pecuniaria per pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive imposta dall’Antitrust a gennaio, le intimazioni di Estesa Limited continuano a vessare i cittadini italiani. Sorprendentemente, lo scorso 6 febbraio una delle lettere di pagamento ha raggiunto anche il Quirinale.
A quanto si apprende, il sollecito di pagamento di 96 euro più 8,5 per spese di recupero era indirizzato direttamente al Presidente Napolitano con tanto di causale (F681819) e Iban per il bonifico da inviare entro il 23 febbraio ad una banca di Cipro.
Tramite gli uffici del Quirinale, il Presidente Napolitano, che con tutta probabilità non si è mai registrato personalmente sul sito, ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine, come già migliaia di altri cittadini prima di lui.
Ci auguriamo che i molti utenti colpiti della truffa che ci hanno scritto in questi mesi possano sentirsi un po’ rincuorati dal fatto che l’inganno è equamente distribuito, e non risparmia le alte sfere!
Fascicolo sanitario elettronico, referti medici online e accesso sicuro ai dati sanitari: la tutela dei dati personali dei pazienti è oggi uno dei più importanti ambiti della normativa sulla privacy.
Su questi temi, più che mai attuali, interverranno i relatori del seminario “Dematerializzazione del rapporto medico-paziente: il fascicolo sanitario elettronico e tutela della privacy” che si terrà a Bologna il 13 aprile dalle 9,30 alle 13.30 presso l’aula magna Spisa, via Belmeloro 13.
Il seminario, introdotto e presieduto dalla Prof.Avv. Giusella Finocchiaro, è organizzato dal Master in Diritto Sanitario della Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (S.P.I.S.A.) di Bologna in collaborazione con CUP 2000.
Il seminario è a numero chiuso. La priorità d’iscrizione sarà determinata sulla base della data di arrivo (al numero di fax 051/2094060) della scheda reperibile sul sito www.spisa.unibo.it.
L’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha revocato l’ordine del blocco di accesso da parte degli ISP a tutti i siti web gestiti dal retailer Private Outlet, di cui abbiamo dato notizia su questo blog.
La nuova decisione segue un’audizione in cui i legali della società, chiedendo la revoca del provvedimento cautelare, hanno prodotto alcune prove volte a dimostrare che la società ha avviato le pratiche dei rimborsi ai clienti prima dell’avvio del procedimento dell’Autorità.
L’indagine, che aveva portato all’oscuramento dei siti, era stata avviata in seguito a molte segnalazioni di acquirenti che lamentavano che la società non corrispondeva i rimborsi per merce acquistata online dai clienti e mai recapitata a casa. Altri reclami indicavano invece consegne avvenute fuori tempo massimo o ricezione di merce diversa da quella ordinata, altri ancora segnalavano di avere ricevuto un codice di spedizione risultato inesistente. Un’ulteriore comune lamentela segnalava che la società avrebbe omesso di rispondere ai reclami inoltrati via email e avrebbe limitato l’operativita del numero telefonico del servizio clienti.
Per quanto riguarda l’ultimo punto i legali di Private Outlet hanno ammesso che la società ha avuto problemi di reperibilità e da aprile a ottobre del 2011 si sarebbero verificate delle disfunzioni nel servizio di costumer care. L’azienda avrebbe comunque posto rimedio al disservizio nel mese di ottobre, grazie alla sostituzione della società incaricata di gestire il call center. Con riguardo ai casi segnalati di omessa o tardiva consegna della merce, i rappresentanti della società hanno sostenuto che si tratterebbe di pochi casi isolati dipesi da disguidi provocati da una migrazione informatica e che Private Outlet garantisce ora un puntuale e initerrotto rimborso ai propri clienti di tutti gli ordini ad oggi rimasti inevasi.
Preso atto dell’avvio della procedura volta a soddisfare tutti i reclami ricevuti, l’Antitrust ha disposto il ripristino delle connessioni ai siti afferenti a Private Outlet. Dal momento però che il processo di riparazione dei danni è ancora in fase di realizzazione, l’Autorità Garante ha ritenuto opportuno apporre sulle homepage dei siti un avviso volto ad informare il consumatore del provvedimento cautelare di oscuramento, ora sospeso, accompagnato dai recapiti del customer service. Tuttavia ad oggi il sito it.privateoutlet.com risulta raggiungibile e privo di qualunque avvertenza dell’Autorità.
A margine di questa notizia, riportiamo anche che i legali dell’azienda hanno eccepito l’irritualità della comunicazione di avvio del procedimento istruttorio alla società a responsabilità limitata Private Outlet. A quanto si apprende infatti, la responsabilità sia del sito internet che dell’attività di vendita online sarebbe della società francese Private Outlet S.a.s. cui la società italiana Private Outlet S.r.l. fa capo. Questa informazione era già stata segnalata sul nostro blog da una gentile lettrice, evidentemente a conoscenza dei fatti, che ringraziamo.
È stata recentemente pubblicata sulla stampa la notizia della prima truffa in Italia portata a termine grazie all’utilizzo illecito della firma digitale.
Secondo quanto riportato, da una verifica effettuata presso la Camera di Commercio, nel 2011 un imprenditore romano ha scoperto che la totalità delle quote sociali della sua azienda erano state intestate a sua insaputa ad un uomo di nome David Henry Antinucci che, diventato così socio unico, si era nominato anche amministratore unico della società con facoltà di trasferire la sede sociale.
Gli atti di cessione delle quote, con contestuale nomina del nuovo amministratore, erano stati comunicati alla Camera di Commercio via internet attraverso lo studio di un commercialista e grazie all’attivazione di una smart card elettronica con firma digitale (obbligatoria per le comunicazioni societarie con il registro delle imprese) intestata all’imprenditore, ma non da lui richiesta.
L’indagine svolta dagli investigatori informatici del Nucleo speciale frodi telematiche della Guardia di finanza ha portato all’identificazione di tre presunti colpevoli, tra cui Antinucci, che devono ora rispondere dei reati di sostituzione di persona, false dichiarazioni o attestazioni al certificatore di firma elettronica sull’identità o qualità personali proprie o di altri, falsità in atti pubblici, in scritture private e in documenti informatici.
Secondo quanto emerso dall’indagine, Antinucci sarebbe stato aiutato nella truffa dal titolare di una società di supporto alle imprese, risultato evasore totale da 16 anni. I due avrebbero utilizzato una fotocopia della carta di identità dell’imprenditore per attivare due smartcard presso un’agenzia di servizi di certificazione, attraverso la compilazione di uno specifico modulo.
Il titolare dell’agenzia ha dichiarato di aver avuto rapporti diretti con i due uomini per il rilascio delle smart card e di aver appreso da loro che l’imprenditore non sarebbe stato presente al momento delle firme perchè impegnato all’estero. Il commercialista che ha inoltrato gli ordini alla Camera di Commercio ha spiegato invece di aver lavorato, in buona fede, sulle carte che gli sono state trasmesse dal titolare dell’agenzia di servizi, senza effettuare ulteriori verifiche.
A quanto si apprende dai giornali, i magistrati sono convinti che il titolare dell’agenzia di servizi e il commercialista non siano coinvolti nella truffa, ma abbiano semplicemente peccato di leggerezza quando hanno avviato le pratiche.
Il commercialista è stato segnalato per motivi disciplinari all’Ordine competente per non aver verificato come genuine (in quanto non apposte alla sua presenza) le firme riferibili ai soggetti interessati all’atto di cessione delle quote sociali.
Alla luce della ricostruzione qui operata, sicuramente possiamo affermare che la vicenda suscita interesse non solo per la novità del mezzo attraverso cui pare essere stata perpetrata la truffa ma anche per i diversi profili di responsabilità che emergono in relazione ai diversi soggetti coinvolti nel caso.
Ha avuto ampia eco la notizia del fallimento del ricorso di Mediaset contro il cittadino americano entrato in possesso del dominio “mediaset.com”.
La vicenda ha avuto inizio un anno fa, quando l’azienda di Cologno Monzese, per dimenticanza o per disguidi, ha mancato di effettuare il rinnovo del dominio “mediaset.com”, successivamente acquistato all’asta da Didier Mediba, rappresentante della Fenicius Llc, una società del Delaware.
In novembre, Mediaset ha avviato un ricorso per ottenere la riassegnazione del dominio presso l’Arbitration e Mediation centre della WIPO, l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale.
Le motivazioni addotte dalla società fondata da Silvio Berlusconi riguardavano l’evidente analogia del dominio “Mediaset.com” con gli altri domini di cui l’azienda possiede i diritti e l’assenza di interessi da parte del signor Madiba sul dominio acquistato.
I legali della Fenicius Llc hanno risposto alle accuse sostenendo che la parola «Mediaset» è formata da due vocaboli molto comuni in lingua inglese, “media” e “set”, sui quali l’azienda italiana non aveva alcun diritto di marchio. Inoltre, i legali hanno dichiarato che fosse intenzione del signor Madiba avviare un commercio proprio nel settore dei dispositivi di archiviazione mediatica.
L’arbitrato del WIPO ha sorprendentemente accolto le motivazioni della difesa. Pur riconoscendo l’identità tra il dominio in oggetto e i marchi detenuti dalla Mediaset Spa, il WIPO ha ritenuto generiche e non sufficienti le asserzioni volte a dimostrare la malafede del rappresentante della Fenicius Llc..
“Mediaset.com” rimane dunque in mano al signor Madiba, almeno fino a quando le due parti non troveranno un accordo commerciale per la cessione del dominio.
Ad oggi, l’indirizzo web corrisponde ad un sito che vende apparecchiature per l’archiviazione mediatica.
Sul supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo scorso è stata pubblicata la legge 24 marzo 2012, n. 27 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” noto come “decreto liberalizzazioni” o “decreto salva-Italia”.
La legge di conversione nel testo approvato definitivamente alla Camera dei Deputati il 22 marzo scorso contiene, tra altre cose, notevoli innovazioni per le libere professioni.
È stata confermata l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico ed è stata inserita la disposizione che prevede, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, la determinazione del compenso con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro (art.9, comma 2). I parametri suddetti dovranno essere stabiliti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. È inoltre esplicitamente prescritto che il decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.
Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico; deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale (comma 4). Al professionista viene inoltre prescritto di rendere noto al cliente un preventivo di massima dove devono essere indicate, per le singole prestazioni, tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Nelle modifiche della conversione di legge è scomparsa dal comma 4 la previsione secondo cui l’inottemperanza di quanto disposto costituisse illecito disciplinare del professionista.
Per quanto riguarda i tirocini, una nuova modifica prevede che al tirocinante sia riconosciuto un rimborso spese forfettario dopo i primi sei mesi di tirocinio (art.9, comma 4) mentre è restata invariata la previsione che la durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non possa essere superiore a diciotto mesi (art.9, comma 6).
Hanno destato preoccupazione in rete le parole del presidente francese Nicolas Sarkozy che, in seguito ai tragici fatti di Tolosa, ha recentemente dichiarato: “A partire da oggi, chiunque consulti abitualmente quei siti che difendono il terrorismo o incitano all’odio e alla violenza saranno puniti alla stregua di criminali”.
La misura proposta dal presidente francese al fine di evitare “l’indottrinamento ideologico” sul territorio nazionale, ha scatenato le reazioni di importanti gruppi per i diritti digitali dei cittadini tra cui l’Electronic frontier Foundation e Reporters Sans Frontières.
“La soluzione proposta è sproporzionata ” ha dichiarato un portavoce di Reporters Sans Frontières “e può portare a una sorveglianza generalizzata della rete che minaccia la libertà individuale, arruolando gli Internet Service provider nel tentativo di identificare coloro che consultano determinati siti Internet”.
Secondo molti commentatori, non solo il principio, ma anche il metodo proposto è altamente criticabile. L’identificazione infatti sarebbe possibile solo per tutti quegli utenti che non conoscono metodi per navigare anonimamente, mentre è presumibile che chiunque stia tramando di compiere un atto terroristico riesca anche ad eludere la sorveglianza degli ISP.
L’Electronic Frontier Foundation ha espresso una seria preoccupazione per le implicazioni della dichiarazione di Sarkozy: “Quando un paese democratico come la Francia decide di censurare o criminalizzare il pensiero, non è solo la Francia a soffrirne ma il mondo, dal momento che viene offerta ai regimi autoritari una facile giustificazione per la loro stessa censura. Noi sproniamo le autorità francesi a giudicare i crimini in base alle azioni e non ai pensieri”.
Tra le reazioni più malevole, va registrata anche l’opinione di quanti hanno ipotizzato che il presidente francese abbia cavalcato l’onda dell’emozione per i fatti di Tolosa per dotarsi di armi legislative per facilitare il blocco di siti Internet.
Per ulteriori considerazioni e approfondimenti si rimanda all’articolo di Reporters Sans Frontières e al post dell’Electronic frontier Foundation.
Telecom Italia risulta indagata dalla procura di Milano nell’ambito di un’inchiesta su una presunta truffa su false sim card. L’azienda sarebbe stata coinvolta sulla base del d.lgs. n.231 del 2001 sulla responsabilità penale degli enti derivante da illecito amministrativo.
I reati su cui sta indagando la procura sono associazione per delinquere, ricettazione e falso. Tra le 99 persone iscritte al registro degli indagati per irregolarità nella gestione delle sim card risultano 14 dipendenti Telecom, mentre i restanti sarebbero tutti rivenditori autorizzati Tim.
Stando a quanto ricostruito dalla procura, nel periodo tra il 2007 e il 2009 i dipendenti Telecom indagati avrebbero attivato milioni di schede telefoniche intestate a persone inesistenti al fine di ricevere maggiori incentivi, in quanto l’azienda erogava dei bonus ai dipendenti in relazione al numero di sim card attivate. I rivenditori autorizzati Tim le vendevano poi sottobanco a persone che avevano interesse a non comparire come intestatari di una scheda telefonica e in molti casi venivano in seguito usate per commettere reati (specialmente di natura informatica).
Il giro di sim card portava dunque vantaggio ai dipendenti Telecom in termini di incentivi, ai rivenditori TIM per via del prezzo maggiorato con cui vendevano le schede già intestate, e alla stessa Telecom perché il commercio aumentava la sua quota di mercato e generava ulteriore traffico. Dalle indagini, coordinate dai pm di Milano Massimiliano Carducci e Francesco Cajani, risulterebbe che la società nel 2008 avrebbe tratto un ingiusto profitto di circa 231 milioni di euro.
Telecom ha diffuso un comunicato in cui si definisce “parte lesa” e in cui annuncia che “si costituirà parte civile nei confronti di tutti gli imputati” sottolineando di aver presentato già nel 2008 “in qualità di parte offesa, due atti di denuncia-querela e sin dalla fase di avvio delle indagini di aver provveduto a sospendere i 14 dipendenti (nessuno dei quali dirigente) che risultavano all’epoca coinvolti e che risultano oggetto dell’attuale procedimento giudiziario”.
