Diritto & Internet

Il decreto sviluppo: una rivoluzione nella nozione di dato personale

Sebbene la notizia non abbia destato una particolare eco mediatica, la bozza del decreto sviluppo che circola negli ultimi giorni andrebbe ad incidere anche sulla protezione dei dati personali.

L’art. 94 del decreto, tra le altre, prevede la modifica nientemeno che della nozione di dato personale, inserendo una consistente limitazione riguardante le persone giuridiche. Il dato personale, infatti, verrebbe ad indicare “qualunque informazione relativa a persona fisica nonché, limitatamente al settore delle comunicazioni elettroniche, qualunque informazione relativa a persona giuridica, ente od associazione abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, sempre che si tratti di soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”.

Ad essere modificata, di conseguenza, anche la nozione di interessato, che identificherebbe la persona fisica, nonché la persona giuridica, l’ente o l’associazione abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, limitatamente al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Al di là della opinabile formulazione della norma, che solleva dubbi sulla sua interpretazione, viene radicalmente mutato l’impianto teorico e, conseguentemente, pratico del concetto di dato personale.

Le novità, seppure di minore impatto, non finiscono qui.

Vengono, infatti, dettate anche disposizioni in materia di ricette mediche digitali e fascicolo sanitario elettronico (artt. 129 e 130), e viene stabilito che dal 1° gennaio 2013 le pagelle ed i certificati scolastici siano rilasciati in formato elettronico e resi disponibili su web, tramite posta elettronica o altra modalità digitale (art. 132). Online anche i certificati di congedo dei lavoratori per la malattia dei figli (art. 131). Per quanto riguarda i trasporti, biglietti dei bus, tram o altri mezzi locali potranno essere emessi in formato elettronico (art. 137).

La bozza del decreto contiene, infine, il potenziamento dell’uso della PEC (art. 134), della quale sono tenute a dotarsi tutte le imprese, non solo quelle costituite in forma societaria. In relazione ai professionisti, già interessati da tale obbligo, è previsto che gli albi professionali rechino “in ogni caso” l’indirizzo di posta elettronica certificata dei propri iscritti.

Si tratta sì di previsioni non definitive, delle quali seguiremo l’iter e le relative implicazioni pratiche, che tuttavia suscitano un immediato interesse e non tarderanno ad essere oggetto di un vivace dibattito.

Beatrice Succi

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Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale
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