Diritto & Internet

La Cassazione conferma la sentenza penale di condanna per diffusione di un numero di cellulare via Internet

La recente pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione 17 febbraio-1° giugno 2011, n. 21839 fa riflettere.

I fatti alla base della decisione paiono, nella loro essenza, estremamente semplici: un soggetto diffonde via chat il numero di telefono cellulare di un altro soggetto, senza consenso di quest’ultimo. Tale condotta, secondo la decisione, integra il reato di trattamento illecito di dati personali, disciplinato dall’art. 167 del Codice per la protezione dei dati personali.

È bene ricordare che gli elementi costitutivi di questa fattispecie di reato sono tre:

1) che il trattamento sia di per sé illecito, cioè in violazione di alcune specifiche disposizioni del Codice

2) che si configuri il dolo specifico, cioè la volontà di arrecare un danno o conseguire un profitto

3) che un danno (nocumento) sia stato effettivamente cagionato.

Ora, da quanto si ricava dalla decisione, il trattamento era senz’altro illecito. Il dato personale (il numero telefonico del cellulare) era stato trattato, più precisamente diffuso via Internet, senza il consenso dell’interessato.

Questa condotta, a quanto si desume, era stata posta in essere dal reo allo scopo di arrecare un danno all’interessato e il danno era stato effettivamente prodotto. Su questo punto, si segnala, la Cassazione sembra favorevole al riconoscimento di un danno in re ipsa, ma non è possibile approfondire questo aspetto in questa sede.

La Corte di cassazione conferma quindi la sentenza penale di condanna.

Pur sembrando la decisione condivisibile, nei limiti degli scarni elementi di fatto riportati nella sentenza pubblicata, si rileva un errore.

Il numero di telefono cellulare è certamente dato personale ma non dato sensibile. La decisione, invece, si riferisce al numero di telefono cellulare come ad un dato sensibile.

Le due definizioni, contenute nell’art. 4 del Codice per la protezione dei dati personali sono invece estremamente chiare e non danno luogo ad equivoci.

Il dato personale è, in sintesi, qualunque informazione riferibile ad un soggetto: dunque sia il numero dell’utenza telefonica fissa, sia il numero dell’utenza telefonica mobile.

Dati “sensibili” sono soltanto i dati espressamente e tassativamente elencati dall’art. 4, comma 1, lett. d), cioè: “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. Fra questi non vi è il numero di utenza telefonica cellulare.

“Dato sensibile” non è, sotto il profilo giuridico, sinonimo di “dato riservato”. Il dato riservato nella legge non esiste, mentre il dato sensibile è soltanto quello che rientra nell’elenco sopra riportato.

Il numero di telefono cellulare è un dato personale ma non un dato sensibile. Questo è un errore che viene frequentemente commesso dai non addetti ai lavori.

Ciò non significa affatto che il numero di telefono cellulare possa essere liberamente trattato e diffuso da chiunque: è un dato personale e quindi per ogni trattamento occorre il consenso dell’interessato.

Se fosse stato dato sensibile, allora sarebbe stata necessaria anche l’autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali e il reato sarebbe stato aggravato. Non essendo dato sensibile, ma dato personale, comunque si configura un reato.

Che la Corte di cassazione incorra in questo errore, dimostra che la cosiddetta legge sulla privacy è ancora ben lontana dall’essere conosciuta e che il livello di consapevolezza e di cultura giuridica è ancora estremamente basso.

Giusella Finocchiaro

29 commenti

  • In merito ai numeri di cellulare che appaiono nelle locandine tipo FITTASI VENDESI oppure sui manifesti murali così come negli annunci a pagamento sui quotidiani ed altro, questi numeri di telefono sono da ritenersi anche loro soggetto a privacy e quindi non trascrivibili ed utilizzabili per comunicazioni varie?
    Grazie.

  • Gentile Sig. Di Benedetto,
    nel caso da Lei prospettato, in aderenza al principio di finalità, si ritiene che il numero di cellulare reso disponibile dallo stesso interessato possa essere utilizzato da soggetti terzi esclusivamente per contattare l’interessato per avere informazioni sul bene proposto in vendita o in locazione.

  • Salve sono stato inserito come referente di un Corso per sommeliers con nome cognome e n° di Cellulare in un manifesto che pubblicizza l’inizio attività del corso, senza che io abbia mai sottoscritto liberatoria per il trattamento dei miei dati personali. C’e qualche art. cui posso appellarmi per tutelare i miei diritti?? cordiali saluti.

  • Gentilissimo lettore,
    la fattispecie da Lei prospettata giustifica in prima battuta l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui all’art. 7 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali e conseguentemente l’inoltro di un’istanza al titolare del trattamento.
    Cordiali saluti

  • Il raggruppamento di contatti ( e quindi numeri di cellulari) su whatsup o chat telefonica “privata”, tramite la creazione di un gruppo, è considerato reato anche se tutti gli interessati si conoscono?

  • Gentile lettore, sotto il profilo del Codice per la protezione dei dati personali, il trattamento dei dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all’applicazione del Codice solo se i dati sono destinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione.
    La mera comunicazione del numero di cellulare potrebbe dar luogo al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 15 del Codice, ma incombe sul danneggiato l’onere di dimostrare l’esistenza del danno stesso e la relativa quantificazione.

  • Salve,io volevo porle una domanda,sono sposata e mio marito fa parte di una società che sta chiudendo,alcuni fornitori chiamano il mio numero privato di cellulare che io non ho mai dato loro.So per certo che i soci di detta società ed i loro familiari sono a conoscenza del mio numero di cellulare privato e quindi la domanda è:possono loro dare a i suddetti creditori il mio numero privato di cellulare?Se non possono farlo come posso tutelarmi?Mi scuso se mi sono espressa male e la ringrazio per la risposta che spero mi darà.

  • Salve, volevo sapere se posso rifiutarmi di dare il numero di cellulare al mio datore di lavoro.

  • Da un punto squisitamente giuridico non esiste un obbligo di comunicare il proprio numero di cellulare al proprio datore di lavoro. Neppure è obbligatorio possedere un cellulare o un’utenza telefonica…

  • Gentile Sig.ra Gorietti,
    come giustamente immagina, i soci di suo marito non possono diffondere il suo numero di telefono. Si pone, tuttavia, un problema di prova. Ove si voglia agire per vie legali sarà estremamente arduo dimostrare la veridicità di quanto sostiene.

  • Buongiorno Avvocato,
    ho letto con interesse i vari commenti.
    Abbiamo un sito internet che si occupa di mettere in contatto professionisti iscritti al portale con utenti che ricercano un determinato servizio.
    Sussistono dei casi in cui non abbiamo professionisti iscritti al nostro portale in alcune zone d’italia, in quel caso a mero scopo di fornire risposta gratuita all’utente, possiamo rispondere indicando un elenco di professionisti non iscritti al portale con relativo recapito telefonico trovato su internet?
    Grazie in anticipo per l’attenzione.

  • Salve, volevo chiederle a proposito di whatsapp, abbiamo creato noi colleghi un gruppo nostro dove sparlavamo dei nostri superiori. Qualcuno degli aderenti al gruppo ha copiato la chat e l’ha portata in direzione. Che possibilità abbiamo di poterci difendere e denunciare chi ha commesso il furto dei nostri colloqui privati?Grazie.

  • In linea prudenziale è preferibile rilasciare idonea informativa e richiedere l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati. Potrà poi valutarsi, caso per caso, se sia applicabile l’esenzione prevista dall’art. 24 del d.lgs. 196/2003.

  • Gentile Sig. Lucido,
    In linea generale esistono nell’ordinamento norme a tutela della riservatezza e della non diffusione delle informazioni private. Tuttavia occorre tenere in considerazione gli eventuali profili penali e giuslavoristici sottesi alle affermazioni contenute nella conversazione comune.
    La risposta alla Sua domanda sarebbe dunque articolata e complessa e non può esaurirsi nello spazio a disposizione del blog.
    Cordiali Saluti,
    Lo staff

  • Buongiorno Avvocato,
    sono un medico, ho scoperto navigando in internet che sul sito di un poliambulatorio e riportato il mio nome quale fautore di un servizio offerto dalla mia branca specialistica in questa struttura sanitaria. Preciso che non ho mai stabilito rapporti contrattuali con questa struttura medica e non si tratta di omonimia. Il sito internet che reclamizza i servizi è nato parecchi anni fa e mi sono accorto solo ora . Come devo agire.
    Ringrazio sin d’ora della Vostra attenzione.
    Saluti Cordiali

  • Gent.mo avvocato,desideravo sapere gentilmente se è legale che una società di recupero crediti per conto di Wind infostrada mi abbia contattato tramite il mio n° di cellulare che io non avevo dato,se cortesemente voleva darmi un suo parere nel contempo la ringrazio e porgo distinti saluti,Rocco Ascia.

  • Salve,
    È possibile essere condannati per aver diffuso un numero mobile in una chat di internet (telegram)?
    Questa diffusione deve essere dimostrata ?
    Se si come ?
    Serve l’aiuto della polizia postale ?
    Vi prego di rispondere in maniera semplice
    Grazie mille!

  • Salve sono un ingegnere laureato in TLC
    ho studiato la 196 in ambito lavorativo , e a seguito di un master di 6 mesi(che mi ha conferito una qualifica di “specialista in sistemi sucuri di trasmissione dei dati” di III livello), mi sono trovato successivamente ad approfondire alcune questioni soprattutto in merito al fatto che “purtroppo” per necessità di un servizio offerto dai colossi come Google si vendono i propri profili senza una reale conoscienza delle nefaste conseguenze che questo comporta.
    Personalmente non sono molto daccordo sulla classificazione categorica data nell’articolo dalla quale si sostiene una scorrelazione tra in numero cellulare e un dato sensibile purtroppo se si analizza la potenzialita dei sistemi “mobile” attuali capaci di tracciare la posizione dell’utente, ci si rende conto che tale clessificazione non è netta. Infatti la privacy viene violata in nome di servizi che vengono offerti al cittadino ogni qualvolta viene attivata la geolocalizzazione.Google in poche parole ci chiede di autorizzarlo a violare la nostra privacy in cambio dei servizi che offre. Quindi avrei osservato invece che il numero cellulare non è direttamente un dato sensibile, ma lo è potenzialmente.

  • Salve,mi trovo in una situazione non bella.Qualcuno a inserito il mio numero di cellulare in chat ,senza dirmi niente,senza saperlo.non sono mai entrata in chat,mi arrivano tante chiamate con numero privato,quelli che mi hanno scritto su whatsapp li’o detto che non centro niente,alcuni hanno capita e hanno chiesto scusa.chiedo gentilmente cosa posso fare?Non voglio cambiare il numero di cellulare,grazie.

  • possono dare a terzi con la scusa di motivi di lavoro il mio numero di cellulare privato senza chiedere la mia autorizzazione ? Dato che dopo 18 mesi ho ricevuto telefonate da una tizia madre di una nostra utente psichiatrica con il puro intento di ricatto

  • Buonasera a tutti se la societa’ divulga indirizzo privato di un dipendente…si puo’ procedere contro la societa’ a livello giudiziario?

  • Salve.
    Sono stata contattata tramite chat WhatsApp da una persona , che non si identificava (su mia richiesta) con lo scopo di insinuare in me “tarli”… dopo qualche ricerca, ho scoperto essere la nuova frequentazione del mio ex. Questa cosa mi ha destabilizzato psicologicamente , in quanto convinta che il mio num di telefono glielo abbia fornito lui ( anche perché di questa persona io ignoravo totalmente l’esistenza sulla terra). Chi ha commesso un illecito? Grazie, se vorrà rispondermi.

  • Buongiorno,
    Supponendo che un certo individuo pubblichi il mio numero telefonico mobile su una chat ristretta a un numero di persone inferiore al centinaio, quali problemi legali riscontrerebbe questo individuo in caso io lo segnalassi alla polizia postale?

  • Salve, il mio dubbio è questo: tale reato può essere ascritto anche nel caso che un soggetto durante una denuncia alle autorità di polizia fornisce il numero di cellulare del soggetto che sta denunciando senza la sua approvazione?

  • Volevo sapere cosa si deve fare in caso il proprio numero di telefono viene reso pubblico (sensa consenso). Cosa accadrebbe se chi ha diffuso il numero non e ancora maggiorenne.

  • Salve,
    se nella domanda di un concorso inserisco il mio numero di cellulare sia nella utenza fissa che in quella mobile, possono accusarmi di dichiarazione mendace?
    Grazie

  • Buonasera,ho scritto ad un avvocato tramite pec, lo stesso ha risposto dicendo che non tutela più gli interessi delle persone menzionate nella mail.Poi una di quelle persone mi scrive alla pec…ora la PEC la sapeva solo l’avvocato che non li tutela più.Era autorizzato a comunicarglielo?
    Grazie,cordiali saluti

Direttore Scientifico
Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale
Dott. Giulia Giapponesi

Lo Studio Legale Finocchiaro prosegue la sua attività con DigitalMediaLaws, la nuova società tra Avvocati fondata dalla Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro e dal Prof. Avv. Oreste Pollicino.

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