Diritto & Internet

Trasparenza nella PA: il Garante privacy mette in guardia sugli effetti paradossali

Garante privacy ha espresso un cauto parere positivo sullo schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e informazioni da parte della pubbliche amministrazioni, ma chiede maggiori tutele per i diritti dei cittadini.

Il Garante ha sottolineato che l’applicazione delle disposizioni sulla trasparenza da parte della PA necessita di un approccio equilibrato per salvaguardare l’equilibrio fra privacy e pubblica utilità. Devono essere quindi attentamente valutati i rischi per la vita privata che possono derivare da obblighi di pubblicazione sul web di dati personali non sempre indispensabili a fini di trasparenza. Rischi che emergono ancora di più in considerazione della delicatezza di alcune informazioni e della loro facile reperibilità grazie ai motori di ricerca.

A questo proposito, l’Authority chiede di sviluppare alcuni criteri che possano razionalizzare e rimodulare gli obblighi di pubblicazione in funzione di tre aspetti essenziali: grado di esposizione dei singoli titolari di funzioni pubbliche al rischio di corruzione, funzionalità del dato da pubblicare rispetto alla effettiva necessità di conoscenza da parte dei cittadini e bilanciamento delle esigenze di trasparenza con il diritto alla protezione dei dati.

L’Autority ha poi sottolineato come sia irragionevole estendere automaticamente gli obblighi di trasparenza (come il mantenimento sul web per cinque anni, l’obbligo di indicizzazione, la vigilanza dell’Anac) e le relative sanzioni a tutti i dati, documenti, e informazioni resi pubblici sulla base di obblighi giuridici regolati da specifiche norme di settore, come ad esempio le pubblicazioni matrimoniali, aventi spesso finalità notevolmente diverse.

Alcune modifiche sono state suggerite anche in relazione alla disciplina dell’accesso alle informazioni che, salvo alcune eccezioni, sancisce il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche senza motivazione. Nel caso di accesso a dati personali, il Garante propone di accogliere l’istanza solo se funzionale a un interesse ritenuto prevalente rispetto al diritto alla riservatezza, ovvero oscurando i dati personali presenti. L’Autorità suggerisce poi di istituire un regolamento attuativo per l’individuazione delle categorie di dati e documenti suscettibili e propone di escludere l’accesso a dati sensibili, giudiziari o di minori.

Per meglio chiarire il livello di rischio, il Garante cita ad esempio l’accoglimento di una richiesta di accesso alla lista nominativa dei bambini iscritti a una scuola, o l’istanza di accesso a informazioni sulla salute o la vita sessuale dei singoli, detenuti da strutture ospedaliere e di cura.

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Direttore Scientifico
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Curatrice Editoriale
Dott. Giulia Giapponesi

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