By admin, on febbraio 16, 2012
Tags: Corte di Giustizia UE, direttiva europea commercio eletronico, Netlog, SEBAM, social network
I gestori di social network non possono essere costretti ad applicare filtri per prevenire l’utilizzo illecito, da parte degli utenti, di opere musicali e audiovisive.
È quanto ha recentemente stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata a pronunciarsi in una causa che vedeva contrapposta la SABAM, società belga di gestione dei diritti di autori, compositori ed editori, e il social network Netlog.
La SABAM lamentava il fatto che Netlog consentisse ai suoi utenti di condividere opere musicali e audiovisive del repertorio della SABAM senza versare un compenso e senza autorizzazione. La società aveva dunque chiesto al presidente del Tribunale di primo grado di Bruxelles, che venisse ordinato alla Netlog di cessare immediatamente qualsiasi messa a disposizione illecita delle opere musicali del repertorio della SABAM, a pena di una sanzione pecuniaria di 1 000 euro per ogni giorno di ritardo.
La Netlog aveva sostenuto che, se accolta, la richiesta della SABAM avrebbe comportato per il social network un obbligo generale di sorveglianza, vietato dalla direttiva sul commercio elettronico.
La Corte di Giustizia Europea, interpellata dal Tribunale di Bruxelles a riguardo, ha accolto la tesi di Netlog.
L’ingiunzione richiesta dalla SEBAM implicherebbe infatti una sorveglianza sulla maggior parte delle informazioni memorizzate presso il prestatore di servizi di hosting coinvolto. Tale sorveglianza dovrebbe essere illimitata nel tempo e riguardare qualsiasi futura violazione, anche di opere che non sono state ancora create. Un’ingiunzione di questo genere causerebbe, quindi, una grave violazione della libertà di impresa della Netlog, poiché l’obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e unicamente a sue spese. L’ingiunzione andrebbe inoltre a colpire anche il diritto alla tutela dei dati personali degli utenti di Netlog e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni.
Riassumendo, la richiesta della SEBAM non rispetterebbe il divieto di imporre al gestore un obbligo generale di sorveglianza, né l’esigenza di garantire il giusto equilibrio tra la tutela del diritto d’autore, da un lato, e la libertà d’impresa, il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà di ricevere o comunicare informazioni, dall’altro.
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