Diritto & Internet

Fake news: tra libertà di espressione e diritto alla verità

Non cessa il dibattito sulle fake news (letteralmente, “notizie false”), termine con il quale si fa riferimento a quel fenomeno – tutto digitale – di circolazione di notizie non veritiere che, ribalzando da una piattaforma all’altra (può essere un blog, un social), assumono il connotato di notizia attendibile sulla base non tanto della loro verificabilità, quanto della quantità di condivisioni ottenute. In altre parole, è il numero di utenti che visualizza e condivide la notizia a conferire attendibilità all’informazione e autorevolezza alla fonte. Un sistema, dunque, che pecca di inaffidabilità in quanto non si basa su criteri oggettivi di valutazione.

Il fenomeno pare essere ormai diventato virale, tanto da formare oggetto dell’attenzione del Parlamento europeo che, con risoluzione del 15 giugno 2017 sulle piattaforme on line e il mercato unico digitale, ha colto l’occasione per esprimere la propria opinione al riguardo. In tale sede, tra gli altri temi, il Parlamento ha esortato il legislatore europeo ad approfondire la situazione attuale e il quadro giuridico vigente relativo alle notizie false verificando la possibilità di un intervento legislativo per limitare la divulgazione e la diffusione di contenuti falsi. A tal proposito, un ruolo attivo può essere assunto dalle piattaforme on line che dovrebbero fornire agli utenti gli strumenti necessari per denunciare le notizie false, così informando gli altri utenti della contestazione di veridicità occorsa. Secondo il Parlamento europeo, anche la responsabilità degli intermediari digitali andrebbe chiarita a tal riguardo, in modo da promuovere la certezza giuridica e da accrescere la fiducia degli utenti. Infine, il Parlamento osserva come, allo stesso tempo, la libertà di espressione e il libero scambio di opinione siano valori fondamentali da tutelare e da non comprimere, se non a seguito di un opportuno bilanciamento di interessi che ne dimostri la necessità.

Delle esposte problematiche e della viralità di tale fenomeno sono ben consapevoli anche le Autorità italiane. L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali si è espressa favorevolmente circa l’opportunità di responsabilizzare gli intermediari rispetto all’uso distorto della Rete, pur riconoscendo tuttavia come un’estensione di tale sistema al campo delle fake news potrebbe degenerare in censura. Dall’altra parte, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni auspica una strategia regolatoria incentrata su obblighi di trasparenza e accountability delle funzioni di distribuzione delle notizie da parte delle piattaforme Internet attraverso, ad esempio, l’adozione di meccanismi che inibiscano l’accesso alle risorse pubblicitarie e ai siti riconosciuti quali fonti di notizie false.

In conclusione, pare che uno dei più grandi pregi di Internet, ossia quello di dare voce a tutti, si stia in realtà risolvendo – a causa dell’uso scorretto e non responsabile della Rete – in un rischioso veicolo di disinformazione. Non resta che vedere come si comporterà il legislatore: se opterà per un intervento normativo generale che detti criteri oggettivi e fornisca strumenti di eliminazione (anche automatica) delle fake news o, piuttosto, se – responsabilizzando gli intermediari – lascerà ad essi l’arduo compito di definire un sistema di contrasto a tale fenomeno.

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Direttore Scientifico
Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale
Dott. Giulia Giapponesi

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