Direttore Scientifico: Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale: Dott. Giulia Giapponesi

home_facebookIl ricorso in appello per l’affidamento di un minore negli Stati uniti ha riportato l’attenzione sulla questione giuridica del photo tagging.

La pratica è nota a quanti frequentano i social network: taggare qualcuno significa apporre su una foto pubblicata online l’indicazione dell’identità dei soggetti immortalati.

Le possibili conseguenze negative per le persone taggate, soprattutto se a loro insaputa, sono state ampiamente riportate. Una foto pubblicata su un social network può avere effetti imprevedibili sulla reputazione personale. Emblematico in questo senso è il caso, ormai celebre, della “piratessa ubriaca“, una giovane insegnante americana al quale è stata negata l’abilitazione all’insegnamento a causa di una foto che la ritraeva in stato di ebbrezza.

Anche il nuovo caso americano si incentra su un “ritratto con bottiglia”. Una corte di primo grado ha recentemente assegnato l’affidamento di un minore al padre proprio a causa di una foto che ritraeva la madre nell’atto di bere una bevanda alcolica. La foto è stata giudicata come una prova di particolare rilevanza in quanto la donna, che soffre di disturbi della personalità, sarebbe sotto la cura di particolari farmaci che non devono essere assunti insieme ad alcool.

Durante il ricorso gli avvocati della donna si sono appellati, fra altre cose, anche alla supposta inammissibilità della foto come prova. La tesi è che la mancata autorizzazione ad essere taggata da parte della donna ritratta comporta una pubblicazione illecita, che non può quindi essere ammessa come prova.

Il giudice ha però chiarito che una simile teoria non è supportata dalla legge americana. Nella legislazione degli Stati Uniti non c’è infatti nessun accenno ad una “richiesta di autorizzazione” per pubblicare una foto su un social network o per taggare i soggetti in essa ritratti. Il ricorso ha così respinto la richiesta della madre e il minore è rimasto in affidamento al padre.

La decisione del giudice ha suscitato un certo interesse sulla rete in quanto ha sancito che è legale taggare qualcuno anche senza il suo consenso. Alcuni commentatori hanno sottolineato come la richiesta dei legali della donna avrebbe avuto più possibilità di successo se collegata all’impossibilità di stabilire la data della foto o l’effettivo contenuto di alcool della bevanda immortalata. Non sembrano comunque essere state sollevate critiche alla decisione del giudice.

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In questi giorni si è ripreso a parlare del decreto Romani in relazione al lavoro dell’Agcom che è in procinto di trasformare in regolamento attuativo lo schema di decreto approvato il primo marzo 2010 dal Consiglio dei Ministri.

L’Authority è tenuta a deliberare l’estensione a web tv e web radio di alcuni degli obblighi delle emittenti televisive tradizionali. Nello svolgimento di questo compito ha tuttavia un margine di intervento grazie al quale potrebbe alleggerire il quadro normativo, stabilendo alcuni casi di esenzione.

L’approvazione definitiva del regolamento attuativo, prevista per questi giorni, è stata rimandata al 25 novembre. Sembra infatti ci sia stato un ripensamento da parte del presidente Calabrò a favore di norme meno stringenti.

Nei giorni scorsi Agcom aveva già votato e approvato alcune regole rivolte alle web tv lineari e alle web radio, tra cui il criticato obbligo di dichiarazione di inizio attività (DIA), mentre restava ancora da affrontare la situazione dei siti che offrono video on demand. Il testo con queste norme, già decise, attendeva solo le firme finali di convalida.

Il rinvio al 25 novembre potrebbe servire dunque per rivedere l’intera regolamentazione, compreso l’obbligo di dichiarazione di inizio attività.

La decisione potrebbe essere stata rimandata a causa di alcune polemiche che hanno seguito fin dall’inzio i lavori dell’Agcom. In particolare, pare che abbia avuto un certo peso un articolo apparso su Wired dal titolo “Addio alle web radio (e tv) libere in Italia“. Nel testo, firmato da Alessandro Longo, si sostiene che i costi di autorizzazione – 750 euro per le webradio e 1500 per le web tv – sancirebbero la fine delle emittenze libere online. Lo stesso articolo riporta la notizia secondo cui sarebbe già pronto un testo dell’Agcom contenente misure molto severe contro la pirateria. In sintesi, l’Authority imporrerebbe ai provider l’oscuramento dei siti collegabili anche indirettamente alle infrazioni dei diritti d’autore e il blocco del traffico peer to peer degli utenti. Il tutto, a fronte di segnalazioni da parte delle forze dell’ordine o dei detentori di diritto d’autore.

In seguito alla pubblicazione dell’articolo di Wired, l’On.Di Pietro e l’On.Vita (PD) hanno annunciato di voler utilizzare il question time e audizioni in Parlamento per chiedere conto ad Agcom.

Tuttavia ora sembra che, dopo la decisione di rinviare il varo del pacchetto, il presidente Calabrò abbia espresso l’intenzione di valutare norme meno severe. In particolare pare che Agcom abbia già pensato di escludere dagli obblighi del decreto le web tv, che trasmettono meno di 24 ore di programmi in una settimana.

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googleDue notizie, una buona e una cattiva, vedono nuovamente Google protagonista di vicende legali e politiche in diverse parti del mondo.

La notizia buona, almeno per gli affari di Google,  proviene dalla Cina, dove il governo di Pechino ha rinnovato all’azienda di Mountain View la licenza per operare nel paese come Internet Content Provider. È quindi risultato salvifico il recente dietrofront dal reindirizzamento automatico anti-censura sui server di Hong Kong. Per i cittadini cinesi rimane la possibilità di cliccare sul link Google.com.hk, presente nella pagina Google.cn, per effettuare ricerche non filtrate.

La notizia cattiva proviene invece dall’Australia, dove si è conclusa l’indagine sulla presunta violazione dei dati personali del servizio Google Street View. Il commissario locale sulla privacy ha raggiunto le stesse conclusioni precedentemente espresse dai commissari europei e statunitensi: Google ha violato massicciamente la privacy dei cittadini registrando, attraverso le apparecchiature del servizio Streeet View, pacchetti di dati inviati attraverso reti wi-fi per un totale di 600GB di dati sensibili.

Il Privacy Act australiano, tuttavia, non concede al governo l’autorizzazione a imporre sanzioni all’azienda. La vicenda si è così conclusa con le pubbliche scuse da parte di Google accompagnate dall’impegno a produrre per il governo locale una valutazione dell’impatto sulla privacy del servizio Street View in Australia.

Negli altri paesi del mondo la compagnia di Mountain View è invece esposta al rischio di sanzioni molto severe.

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Del rapporto fra Google e la Privacy si è parlato giovedì 8 luglio in occasione dell’incontro “Privacy, social network e motori di ricerca” coordinato dalla Prof. Giusella Finocchiaro con la partecipazione del Cons. Giovanni Buttarelli, Garante europeo aggiunto dei dati personali, e il Dott. Marco Pancini, European Policy Counsel and Director of institutional relations of Google Italia. Verrà presto pubblicato un resoconto dei temi principali trattati durante l’incontro.

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