Direttore Scientifico: Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale: Dott. Giulia Giapponesi

Il Garante della privacy ha ribadito, con la pubblicazione di un provvedimento, l’obbligo per i siti internet di oscurare la diffusione via internet dei numeri di telefono, delle targhe automobilistiche, degli indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio riferiti alle persone citate in un provvedimento giudiziario di custodia in carcere.

Un sito può pubblicare l’ordinanza di custodia cautelare a corredo di una notizia solo se provvede ad oscurare tutti i dati non essenziali alla compiuta rappresentazione della vicenda giudiziaria.

L’Autorità, accogliendo le richieste di un destinatario della misura restrittiva, ha dunque vietato ad una associazione la pubblicazione integrale del provvedimento sui suoi siti, che risulterebbe ingiustificata alla luce del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati, trattandosi di informazioni di natura strettamente personale e sicuramente sovrabbondanti.

L’associazione, entro il termine concesso dal provvedimento, ha quindi eliminato le informazioni eccedenti dai due siti in cui l’ordinanza era stata pubblicata.

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È di ieri la notizia di stampa che riferisce della condanna degli amministratori di Google, per la pubblicazione su YouTube del video che documentava atti di sopraffazione commessi contro un bambino autistico. La decisione non è ancora disponibile e quindi non è possibile commentare nel merito. È tuttavia possibile inquadrare le linee giuridiche principali della questione.

Una considerazione preliminare è necessaria: non si discute la gravità sotto il profilo morale della pubblicazione del video. Ma le questioni giuridiche sono altre.

1. Applicazione del Codice per la protezione dei dati personali

Se, come riportato dalla stampa, la decisione è basata sull’applicazione del Codice per la protezione dei dati personali, sembra dubbio che si applichi la legge italiana, come disposto dall’art. 5.

2. Responsabilità del provider

Se la decisione investe la responsabilità del provider, il dato normativo è chiaro: l’art. 17 del d.lgs. 70/2003 esclude l’obbligo preventivo di sorveglianza e controllo del provider. Il provider risponde se non ha ottemperato ad un ordine di rimozione dei contenuti dell’autorità giudiziaria ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad informarne l’autorità competente.

Questa norma esclude, per ragioni di ordine tecnico ed economico, l’obbligo di controllo. Lo esclude anche per ragioni di principio: per non limitare la libertà di espressione.

La responsabilità del provider viene oggi da più parti invocata per la difficoltà di individuare l’autore dell’illecito. Si cerca un soggetto giuridico, diverso da chi ha commesso l’atto illecito, al quale comunque imputare la responsabilità.

La giurisprudenza italiana ha individuato la responsabilità del provider in alcune decisioni più recenti, con un metodo casistico, sulla base di valutazioni specifiche, a volte dubbie.

3. Il diritto della rete

Non è vero che Internet è un Far West giuridico. In parte, le regole ci sono e sono le medesime dello spazio non virtuale. In parte, il diritto deve modificarsi e adattarsi alle nuove forme di comunicazione: non solo diritto statuale, ma anche autoregolamentazione. In parte occorrono nuovi strumenti -anche tecnologici- di applicazioni delle regole giuridiche. Ma i valori non sono decisi dalla tecnologia.

Punire la singola ingiustizia non deve e non può fare dimenticare i principi fondamentali.

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