Direttore Scientifico: Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale: Dott. Giulia Giapponesi

posted by admin on agosto 27, 2009

Ecommerce e contrattualistica

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Si fa più complessa la tenuta di siti ed altri spazi web da parte delle aziende. Le novità sono collegate al dettato della Legge 7 Luglio 2009, n. 88 (c.d. “Legge Comunitaria“), contenente le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee.
Il passaggio dirimente rispetto agli obblighi informatici delle aziende è contenuto all’art.42, che modifica l’art. 2250 del Codice Civile. Secondo il dettato di tale articolo le società per azioni, quelle in accomandita per azioni e le stesse SRL che dispongano di “uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” sono tenute ad indicare, all’interno di tale spazio diversi dati, ed in particolare:
- La sede sociale, l’ufficio del registro delle imprese presso cui la società è iscritta e il numero di iscrizione;
- Il capitale sociale quale risultante dall’ultimo bilancio;
- L’eventuale stato liquidatorio della società;
- L’eventuale presenza di un socio unico

Si tratta di adempimenti obbligatori, non procastinabili- la Legge n. 88/2009 è già in vigore- e non limitati ai soli siti web. Il riferimento del Legislatore a spazi elettronici destinati alla comunicazione collegati ad una rete telematica fa infatti pensare che non siano esentati dai nuovi obblighi di comunicazione anche i blog, gli account su social network e ogni altra forma di comunicazione digitale riconducibile all’azienda.

In caso di inottemperanza, sono previste d sanzioni amministrative pecuniarie per un importo variabile tra i 206 ed i 2065 Euro.

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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il G.U. n. 152 del 3 luglio 2009) il D.P.C.M. 6 maggio 2009 recante “Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l’immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell’articolo 9, comma 7, del decreto- legge 31 gennaio 2007, n.7″

All’interno del provvedimento sono contenute indicazioni rilevanti per quanto concerne il possesso e l’impiego della Posta Elettronica Certificata (PEC) da parte delle imprese. In particolare all’articolo 8, intitolato “Indirizzo elettronico dell’impresa” si scrive:

1 . Nel modello di Comunicazione unica, è indicata la casella PEC corrispondente alla casella dell’impresa, ai fini dell’invio degli esiti delle domande e delle iscrizioni e di ogni altra comunicazione o provvedimento relativo al procedimento. Qualora l’impresa non disponga di una casella PEC lo dichiara nella comunicazione unica, indicando le modalità per la ricezione della comunicazione circa l’assegnazione di una casella ai sensi del comma 2.
2.
Nel caso l’impresa non sia provvista di casella PEC, le camere di commercio provvedono immediatamente ad assegnare una casella PEC ai fini del procedimento senza costi per l’impresa, ai sensi dell’art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 7 del 2007. Le istruzioni operative sono pubblicate in opportuna sezione del sito, dandone comunicazione ai sensi del comma 1.
3. La casella dell’impresa è iscritta al registro delle imprese ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005.

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