Direttore Scientifico: Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale: Dott. Giulia Giapponesi

posted by admin on settembre 21, 2010

Miscellanee

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I legislatori statunitensi hanno presentato lunedì un nuovo disegno di legge volto a combattere la pirateria digitale. Si tratta del Combating Online Infringement and Counterfeits Act (atto per la lotta alla violazione e alla Contraffazioni in rete) una normativa che attribuisce al Dipartimento di Giustizia la facoltà di inibire per sempre l’accesso ai siti di tutto il mondo che contribusicono alla condivisione di file coperti da diritto d’autore.

La norma prevede, nello specifico, che il Dipartimento di Giustizia possa ordinare alle varie Corti Federali di emettere un’ingiunzione contro i responsabili della registrazione dei domini e  i gestori degli spazi web che concorrono alla violazione della legge sul copyright. Nel caso in cui il registro di dominio di un sito sia fuori degli Stati Uniti, il disegno di legge prevede che la responsabilità dello sbarramento ricada sui registri di dominio di primo livello, la maggior parte dei quali (come dot-com, dot-net, dot-org) sono archiviati negli States. Se il dominio di primo livello è invece registrato fuori dagli USA,  la nuova normativa attribuisce agli ISP la responsabilità del blocco di accesso al dominio estero.

Il disegno di legge, che ha appena iniziato il suo iter, è stato salutato con entusiasmo delle associazioni che difendono i dententori di copyrights, prime fra tutte la MPAA (Motion Picture Association of America) e la RIAA (Record Industry Association of America).

Public Knowledge, il gruppo per la difesa dei diritti dei cittadini nella cultura digitale, ha invece espresso perplessità sulla normativa proposta. Le principali preoccupazioni del gruppo riguardano il tentativo di espandere il controllo degli Stati Uniti sui siti di tutto il mondo attraverso i domini di primo livello e la vaga definizione con cui il disegno di legge individua i siti in violazione di copyright.

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posted by admin on maggio 13, 2010

Diritto d'autore e copyright

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18068a-artprice_com_des_maisons_anglo_saxonnes_qui_dictent_leur_loiLa creazione dei cataloghi d’arte richiede un vero e proprio lavoro di ricerca, di studio e di selezione delle opere che giustifica un’originalità da proteggere in base al diritto d’autore. É questa l’opinione della responsabile legale della casa d’aste Christie’s che da due anni sta portando avanti una causa da 60 milioni  contro artprice.com, uno dei principali siti che forniscono informazioni sul mercato dell’arte.

Christie’s ha denunciato Artprice per  violazione del diritto d’autore attraverso la pubblicazione non autorizzata della totalità di più di 2.300 suoi cataloghi sul sito artprice.com, che ha sede a Lione.

Secondo il presidente di Artprice, l’accusa di Christie’s è infondata per via del regime fiscale scelto dalla casa d’aste per i cataloghi. Dato che gli editori sono liberi di scegliere se applicare sui volumi l’Iva oridinaria o il tasso ridotto del 5,5% previsto per le opere dell’ingegno, il fatto che Christie’s abbia scelto la via economicamente più svantaggiosa dimostra come la casa d’arte stessa non consideri i suoi cataloghi opere intellettuali.

Il fatto che i cataloghi siano sottoposti a un certo regime fiscale non significa che non siano tutelabili in base al diritto d’autore” controbatte la legale di Christie’s a Parigi.

La famosa casa d’aste londinese non è la sola ad aver fatto causa al sito di Lione. Artprice è perseguito per lo stesso capo d’accusa anche da altre case d’asta europee. Christie’s spicca però per l’ammontare della richiesta di risarcimento: 60 milioni di euro per danni, interessi e “parassitismo”. Una cifra che pare ingiustificata.

Il presidente di Artprice è convinto che si tratti di un tentativo di aggiotaggio per destabilizzare i 18mila azionisti a pochi giorni dalla riproduzione dei bilanci. Per questo motivo ha sporto a sua volta denuncia per aggiotaggio contro ignoti.

FONTE: Il Giornale dell’Arte

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posted by admin on marzo 31, 2010

PA telematica

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La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art.1 della legge della Regione Piemonte (26 Marzo 2009 n.9) sull’adozione e la diffusione del software libero nella pubblica amministrazione.

La norma era stata promulgata dalla Regione Piemonte allo scopo di favorire il pluralismo informatico e garantire la libertà di scelta di software nelle pubbliche amministrazioni. L’intento era quello di dare risalto alla possibilità di adozione di software liberi e gratuiti per le attività di ufficio ma, secondo la Corte Costituzionale,  l’art.1 della norma è da considerarsi illegittimo quando stabilisce che alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di  protezione del diritto d’autore (art. 171-bis della legge n. 633 del 1941, come sostituito dall’art. 13 della legge n. 248 del 2000). La Corte infatti ha decretato che anche il software cosiddetto “libero” costituisce un’opera dell’ingegno e, pertanto, è oggetto di diritto d’autore. Inoltre le disposizioni sulla tutela del diritto d’autore ne proteggono un possibile utilizzo abusivo, come nel caso di licenza scaduta o vendita non autorizzata.

Seppur promulgata sotto buone intenzioni, la legge della Regione Piemonte avrebbe ostacolato la protezione delle licenze Open Source che tipicamente impediscono di trarre profitto dal software modificato.

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Le recenti notizie internazionali sono chiare nel delineare il quadro di un’Europa che, tra critiche e proteste, cerca di trovare una soluzione efficace per la lotta alla pirateria e la tutela del diritto d’autore in rete.

L’Italia, fino ad ora, non è stata ancora investita da un provvedimento che, come la HADOPI francese o l’ultimo emendamento al Digital Economy Bill britannico, coinvolga direttamente gli utenti che sono sospettati di violazione di copyright. La situazione è però destinata a mutare, questo sembra emergere dallindagine conoscitiva sul diritto d’autore in Internet recentemente presentata dall’Agcom. A beneficio di una semplificazione per chi voglia orientarsi tra i possibili provvedimenti, riassumiamo qui i punti salienti del capitolo sulle “Possibili azioni a tutela del diritto d’autore da parte dell’Autorità”.

L’Agcom è nel nostro paese l’organo deputato all’attività di vigilanza a tutela del diritto d’autore in rete e svolge il suo ruolo attraverso azioni di prevenzione e accertamento degli illeciti.  Ruolo centrale nella definizione delle possibili misure che l’Autorità può adottare è quello degli Internet Service Provider, in quanto detentori delle informazioni sul traffico degli utenti. Nonostante il quadro comunitario li esima da un generale obbligo di monitoraggio, secondo l’Agcom è possibile comunque ricavare i parametri di legittimità per attribuire agli ISP particolari doveri di sorveglianza, preceduti da analisi volte a stabilire come tali obblighi possano effettivamente garantire una riduzione della pirateria. Si delinea quindi la possibilità di imporre agli ISP un obbligo di sorveglianza finalizzato a comunicare periodicamente all’Autorità dati sul traffico Internet (in forma anonima ed aggregati per servizio, p2p, streaming, etc.), nel rispetto della normativa a tutela della privacy e nella salvaguardia del principio della neutralità della rete.

L’’Autorità si propone inoltre di istituire un dialogo fra tutti i portatori d’interessi (titolari dei diritti, gestori collettivi degli stessi, distributori di contenuti, fornitori di accesso ad Internet, associazioni dei consumatori, etc.), per trovare una soluzione che possa soddisfare i diritti di tutti, dato che l’approccio fondato su meri divieti e sanzioni si è rivelato fino ad oggi poco efficace a garantire una giusta tutela degli autori e degli utenti. L’Agcom si propone quindi di:

A) promuovere la cultura dell’accesso legale ai contenuti digitali attraverso una campagna di informazione intesa a rendere gli utenti più consapevoli della normativa a tutela del diritto d’autore e dei rischi generati dalla pirateria.

B) individuare modelli in grado di garantire un’equa remunerazione per gli aventi diritto ed un accesso ai contenuti il più ampio possibile per gli utenti.

La prima ipotesi di modello si fonda sul ricorso alla fiscalità generale, che garantisce la remunerazione degli autori attraverso la leva fiscale, come già avviene per la remunerazione dei titolari dei diritti per il prestito da parte delle biblioteche e discoteche dello Stato.

Una seconda modalità riguarda l’introduzione di una tassa di scopo (a carico degli abbonati ad internet o degli ISP) destinata ad attribuire un equo compenso ai titolari dei diritti su opere accessibili alla collettività per finalità non commerciali. Si tratterebbe di un pagamento sul peer-to-peer (P2P) basato sull’idea che per gli utenti potrebbe convenire acquistare un account “munito di licenza” in cambio di un aumento delle tariffe (ad es. 1 euro) con l’immunità, però, dal rischio di essere colpiti da sanzioni per violazione del copyright attraverso il P2P.

In alternativa si valuta un incremento tariffario generalizzato su tutti i contratti. I soldi derivanti dall’aumento confluirebbero in un apposito Fondo finalizzato a sostenere l’industria, in cambio di una liberalizzazione dell’accesso ai contenuti protetti. Questo sistema imporrebbe però l’aumento delle tariffa anche agli utenti che non praticano download. Gli ISP dovrebbero quindi offrire al pubblico anche la possibilità di una connessione adatta al solo traffico “standard” (web e posta elettronica), meno cara delle altre (in quanto utilizza in modo limitato le infrastrutture dell’operatore).

Un terzo modello fa perno sull’adozione di licenze che autorizzino le attività di file sharing. In particolare, si discute sull’obbligo per i gestori di diritti collettivi a rinunciare alla riserva sui diritti di utilizzazione delle opere, e a negoziare il corrispettivo richiesto per l’accesso alle opere mediante file sharing. Verrebbe così imposta una liberalizzazione dei sistemi di licenze collettive.

Tuttavia alcuni studiosi ritengono che queste ipotesi siano in contrasto con il diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico dell’opera che compete al solo autore.

In alternativa, si pensa a un sistema denominato “licenza collettiva estesa”, in virtù del quale gli enti di gestione collettiva (siae, imaie, scf) negoziano per conto degli aventi diritto (gli artisti associati) la licenza con gli operatori che veicoleranno i contenuti digitali su Internet. Il contenuto pattuito per il contratto di licenza sarà poi offerto dagli operatori ai singoli licenziatari (gli utenti). Una volta concluso l’accordo collettivo, la licenza dovrebbe essere estesa ex lege alle opere di titolari dei diritti non iscritti all’ente di gestione collettiva partecipante all’accordo (come previsto, ad esempio, per i contratti collettivi stipulati dai sindacati). Questo approccio fa riferimento al modello utilizzato per i diritti musicali alle radio, diritti che vengono concessi dietro pagamento di una quota generale da parte delle emittenti. Secondo gli studiosi, la tecnica della licenza collettiva estesa può essere presa in considerazione come valida soluzione, in quanto non incide sulla natura (esclusiva) del diritto, consistendo in una modalità di gestione delle utilizzazioni, liberamente negoziabili. Anche a tale soluzione potrebbe eventualmente accompagnarsi l’obbligo per gli ISP di aggiungere l’offerta di connessioni alla banda larga adatte al solo traffico “standard” (che esclude, quindi, il P2P).

C) Identificare le misure più adeguate per prevenire e contrastare azioni illegali. In questo caso è necessario l’Autorità assuma un ruolo di impulso alla rimozione dei contenuti illeciti. In particolare, si propone un protocollo d’intesa con gli ISP e le società di gestione collettiva dei diritti d’autore, in base al quale i titolari dei diritti potranno segnalare all’Autorità la presenza non autorizzata di contenuti protetti sul server di un ISP, ovvero su un sito web da questi ospitato. Dopo verifiche svolte dall’Autorità, questa potrà ordinare all’ISP la rimozione dei contenuti stessi (notificando l’intervento ai titolari dei diritti e alla SIAE). Su questa ultima misura proposta, l’attività potrebbe essere svolta sulla base delle competenze in materia di risoluzione delle controversie utenti-gestori già previste dalla legge n. 249/97dall’Autorità, anche senza la necessità di ricorrere alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con gli ISP e la SIAE. In tal caso, l’Autorità dovrebbe adottare una procedura ad hoc per lo svolgimento dell’attività descritta.

Le recenti notizie internazionali sono chiare nel delineare il quadro di un’Europa che, tra critiche e proteste, cerca di trovare una soluzione efficace per la lotta alla pirateria e la tutela del diritto d’autore in rete.

L’Italia, fino ad ora, non è stata ancora investita da un provvedimento che, come la HADOPI francese o l’ultimo emendamento al Digital Economy Bill britannico, colpisca direttamente gli utenti che sono sospettati di violazione di copyright. La situazione è però destinata a mutare, questo sembra emergere dall’indagine conoscitiva sul diritto d’autore in Internet recentemente presentata dall’Agcom.

A beneficio di una semplificazione per chi voglia orientarsi tra i possibili provvedimenti presi in esame, riassumiamo qui i punti salienti del capitolo sulle “Possibili azioni a tutela del diritto d’autore da parte dell’Autorità”.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è nel nostro paese l’organo deputato all’attività di vigilanza a tutela del diritto d’autore in rete e svolge il suo ruolo attraverso azioni di prevenzione e di accertamento degli illeciti. Nel far ciò deve però rispettare vincoli tecnici e giuridici che vedono, da una parte, il richiamo alle direttive comunitarie (che escludono la possibilità di imporre obblighi di monitoraggio in capo agli ISP, se non a determinate condizioni) e, dall’altra, l’obbligo di rispettare la privacy, il diritto di accesso ad Internet e alla cultura degli utenti e il principio di una rete neutrale, tutelando però anche il diritto alla libertà di espressione ed a ricevere un’equa remunerazione da parte degli autori.

Ruolo centrale nella definizione delle possibili misure che l’Autorità può adottare è quello degli ISP, in quanto detentori delle informazioni sul traffico degli utenti.

Nonostante il quadro comunitario li esima da un generale obbligo di monitoraggio, secondo l’Agcom è possibile comunque ricavare i parametri di legittimità per attribuire agli ISP particolari doveri di sorveglianza, preceduti da analisi volte a stabilire come tali obblighi possano effettivamente garantire una riduzione della pirateria, attraverso indagini che quantifichino il fenomeno, in base alle quali sarà possibile stabilire misure adeguate a tutela del diritto d’autore.

Si delinea quindi la possibilità di imporre agli Internet Service Provider un obbligo di sorveglianza finalizzato a comunicare periodicamente all’Autorità dati sul traffico Internet (in forma anonima ed aggregati per servizio – peer-to peer, streaming, etc.), nel rispetto della normativa a tutela della privacy e nella salvaguardia del principio della neutralità della rete. Quest’obbligo, che potrebbe anche prendere la forma di una cooperazione spontanea, sarebbe comunque accompagnato da una comunicazione agli utenti sull’attività di sorveglianza del traffico da parte degli fornitori di connettività.

L’’Autorità si propone inoltre di istituire un dialogo fra tutti i portatori d’interessi rilevanti in materia (titolari dei diritti, gestori collettivi degli stessi, distributori di contenuti, fornitori di accesso ad Internet, associazioni dei consumatori, etc.), al fine di individuare una soluzione che possa venire incontro agli interessi di tutti. Tale necessità è evidenziata dal fatto che l’approccio fondato su meri divieti e sanzioni per la repressione delle violazioni del diritto d’autore si è rivelato fino ad oggi poco efficace a garantire una giusta tutela degli autori e degli utenti.

L’Autorità si propone quindi di:

a) promuovere la cultura dell’accesso legale ai contenuti digitali attraverso una campagna di informazione intesa a rendere gli utenti più consapevoli della normativa a tutela del diritto d’autore e dei rischi generati dalla pirateria.

b) individuare modelli in grado di garantire un’equa remunerazione per tutti gli attori della filiera ed un accesso ai contenuti il più ampio possibile per gli utenti attraverso un dibattito con tutti gli attori della filiera per ripensare in modo unitario ad un impianto normativo più attuale che riformi la legge 633 del 1941 e tuteli il diritto d’autore in senso organico per il settore delle comunicazioni elettroniche.

Nel corso degli ultimi anni il dibattito si è concentrato su alcune ipotesi.

-La prima si fonda sul ricorso alla fiscalità generale, che garantisce la remunerazione degli autori attraverso la leva fiscale. A questo modello si ispira, ad esempio, il sistema previsto dalla L. 286/2006 art. 2, comma 132, ai fini della remunerazione dei titolari dei diritti per il prestito da parte delle biblioteche e discoteche dello Stato.

- Una seconda modalità riguarda l’introduzione di una tassa di scopo (a carico degli abbonati ad internet o degli ISP) destinata ad attribuire un equo compenso ai titolari dei diritti su opere accessibili alla collettività per finalità non commerciali. A questa soluzione fanno riferimento le proposte sulla possibilità di introdurre un pagamento sul peer-to-peer (P2P), obbligando gli ISP a modificare i contratti con gli utenti. La proposta, elaborata a partire dal 2003, si fonda sull’idea che, per agli utenti potrebbe convenire acquistare un account “munito di licenza” in cambio di un aumento delle tariffe (ad es. 1 euro) con l’immunità, però, dal rischio di essere colpiti da sanzioni per violazione del copyright attraverso il P2P. ACCOUNT CON IMMUNITA’.

In alternativa si valuta un incremento tariffario generalizzato su tutti i contratti, sul modello delle licenze estese che si utilizzano per le emittenti radio. I soldi derivanti dall’aumento dell’abbonamento confluirebbero in un apposito Fondo finalizzato a sostenere l’industria, in cambio di una liberalizzazione dell’accesso ai contenuti protetti. Questo sistema non selettivo di tariffazione presenta l’inconveniente di imporre l’aumento delle tariffa anche agli utenti che non praticano download. L’ostacolo potrebbe essere risolto con l’obbligo per gli ISP dell’offerta al pubblico di una connessione adatta al solo traffico “standard” (web e posta elettronica), meno cara delle altre (in quanto utilizza in modo limitato le infrastrutture dell’operatore), che porterebbe un risparmio a quelle famiglie volutamente non interessate ad utilizzare applicazioni P2P.

- Un terzo modello fa perno sull’adozione di modifiche alle discipline vigenti in materia di licenze, al fine di indurre gli enti di gestione collettiva dei diritti ad autorizzare le attività di file sharing.

In particolare, si discute sull’adozione di una licenza obbligatoria, nel senso che i gestori collettivi potrebbero essere obbligati a rinunciare alla riserva sui diritti di utilizzazione delle opere, e a negoziare il corrispettivo richiesto per l’accesso alle opere mediante file sharing. In altri termini, verrebbe imposta una liberalizzazione dei sistemi di licenze collettive.

Tuttavia alcuni studiosi ritengono che le ipotesi citate non sarebbero applicabili, perché in contrasto con il diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico dell’opera che compete al solo autore.

In alternativa, si discute di un sistema di adesione volontaria denominato “licenza collettiva estesa”, in virtù del quale gli enti di gestione collettiva (siae, imaie, scf) negoziano per conto degli aventi diritto (gli artisti associati) la licenza con gli operatori che veicoleranno i contenuti digitali su Internet. Il contenuto pattuito per il contratto di licenza sarà poi offerto ai singoli licenziatari (gli utenti). Perché il sistema funzioni, è pertanto necessario offrire adeguati incentivi a questi ultimi per garantire un’ampia adesione degli autori. Una volta concluso l’accordo collettivo, la licenza dovrebbe essere estesa ex lege alle opere di titolari dei diritti non iscritti all’ente di gestione collettiva partecipante all’accordo (come previsto, ad esempio, per i contratti collettivi stipulati dai sindacati).

Questo approccio fa riferimento al modello di licenza cd. estesa, che è utilizzato per i diritti musicali alle stazioni radiofoniche, diritti che vengono concessi dietro pagamento di una quota da parte delle emittenti in maniera non discriminatoria. I vantaggi legati ad un simile approccio risiedono nel fatto che l’adozione delle licenze estese ha come presupposto l’associazione volontaria tra le società che attualmente gestiscono i diritti collettivi, e lascia liberi i titolari dei diritti di pattuire il compenso adeguato per la remunerazione delle opere.

Secondo gli studiosi, la tecnica della licenza collettiva estesa può essere presa in considerazione come valida soluzione, in quanto non incide sulla natura (esclusiva) del diritto, consistendo in una modalità di gestione delle utilizzazioni, liberamente negoziabili. Anche a tale soluzione potrebbe eventualmente accompagnarsi l’obbligo per gli ISP di aggiungere l’offerta di connessioni alla banda larga adatte al solo traffico “standard” (che esclude, quindi, il P2P).

c) identificare le misure più adeguate per prevenire e contrastare azioni illegali.

l’Autorità assuma un ruolo di impulso alla rimozione dei contenuti illeciti. In particolare, si propone un protocollo d’intesa con gli ISP e le società di gestione collettiva dei diritti d’autore, in base al quale i titolari dei diritti potranno segnalare all’Autorità la presenza non autorizzata di contenuti protetti sul server di un ISP, ovvero su un sito web da questi ospitato. Dopo verifiche svolte dall’Autorità, questa potrà ordinare all’ISP la rimozione dei contenuti stessi (notificando l’intervento ai titolari dei diritti e alla SIAE). Su questa ultima misura proposta, l’attività potrebbe essere svolta sulla base delle competenze in materia di risoluzione delle controversie utenti-gestori già previste dalla legge n. 249/97dall’Autorità, anche senza la necessità di ricorrere alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con gli ISP e la SIAE. In tal caso, l’Autorità dovrebbe adottare una procedura ad hoc per lo svolgimento dell’attività descritta.

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posted by admin on febbraio 10, 2010

Diritto d'autore e copyright

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Immagine 4È sul tema del rapporto fra proprietà intellettuale e nuove tecnologie che si svilupperà la discussione all’appuntamento di giovedì 18 Febbraio con gli incontri su diritto e innovazione tecnologica che si tengono presso Alma Graduate School con il coordinamento scientifico della prof.Giusella Finocchiaro.

L’argomento, divenuto ormai fulcro di accesi dibattiti pubblici fuori e dentro la rete, vedrà la partecipazione dell’Avv. Paolo Agoglia, Direttore Ufficio legislativo SIAE e dell’Avv. Ferdinando Tozzi, giurista esperto del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore. Nel corso dell’incontro i pareri degli esperti metteranno in luce alcuni degli aspetti più attuali della tutela del Diritto d’Autore su Internet.

L’incontro avrà luogo alle 15 presso Villa Guastavillani, ulteriori informazioni a questo indirizzo.

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posted by admin on novembre 3, 2009

Diritto d'autore e copyright

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Immagine 1Le licenze Creative Commons sono guardate da molti come una possibile- ancorché provvisoria- soluzione rispetto all’attuale impasse della legislazione nazionale ed internazionale in materia di Diritto d’Autore.

Appare in questo senso di particolare interesse l’iniziativa del Gruppo di Lavoro di Creative Commons Italia che, dopo aver pubblicato sul proprio sito la versione 3.0 delle licenze adattata all’Ordinamento Nazionale, ha “aperto il tavolo” ad una consultazione pubblica sui contenuti del documento.

Il periodo di consultazione si concluderà il prossimo 8 Novembre, e sarà seguito dalla ratifica da parte di Creative Commons International e dalla presentazione ufficiale delle licenze durante il Convegno Creative Commons Italia 2009 (CCIT2009).

Per partecipare  al processo di revisione pubblica occorre soltanto collegarsi allo spazio web all’uopo costruito.

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