Direttore Scientifico: Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale: Dott. Giulia Giapponesi

1) Che cos’è l’atto pubblico?

È l’atto del notaio (o di altro pubblico ufficiale) che riporta le dichiarazioni di volontà delle parti. È l’atto con la maggiore efficacia probatoria nell’ordinamento giuridico italiano.

2) Che cos’è l’atto pubblico informatico?

È l’atto pubblico in forma digitale.

3) Chi firma?

Il notaio, essendo un atto che dal notaio proviene, e le parti, gli interpreti e i testimoni.

4) Come si firma?

Dopo il d.lgs. 110/2010, le parti firmano con firma elettronica (o, se vogliono, con firma digitale) e il notaio firma con firma digitale, essendo l’atto una dichiarazione del notaio.

5) Qual’è l’importanza del d.lgs. 110/2010?

Ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la possibilità di redazione dell’atto pubblico anche in forma digitale. È una possibile alternativa per le parti.

6) L’atto pubblico informatico è diverso dall’atto pubblico cartaceo?

Diverse sono la forma e la modalità di conservazione, non gli effetti giuridici.

7) Possono utilizzare lo strumento di apposizione della firma digitale del notaio (ad es., la smart-card del notaio) i collaboratori di questo?

No. Ai sensi dell’art. 32 del Codice dell’Amministrazione Digitale, l’utilizzo del dispositivo di firma è personale. Ciò è ribadito dall’art. 23 ter, comma 3°, della legge 89/1913 introdotto dal d.lgs. 110/2010.

8) Quali sono i vantaggi dell’atto pubblico informatico?

Tutti i vantaggi offerti dal digitale (dalla più facile trasmissibilità alla conservazione sostitutiva).

9) Si può stipulare un atto pubblico informatico a distanza?

Occorre comunque la presenza del notaio. Secondo la lettera del nuovo art. 52 bis della l. 89/1913, occorre la contestuale presenza del notaio, dei fidefacenti, dell’interprete e dei testimoni. Tuttavia, lo scambio di scritture private autenticate può, in molti casi, esplicare i medesimi effetti dell’atto pubblico informatico.

10) Qual è l’originale? Si possono effettuare copie dell’atto pubblico informatico?

L’originale, se si stipula in forma digitale, è l’atto pubblico informatico. Le copie possono essere sia in formato digitale che in formato cartaceo.

Share

È in programma per oggi il via libera definitivo del consiglio dei ministri al Decreto Legislativo che introduce disposizioni sull’atto pubblico informatico redatto dal notaio (art. 65 della legge n. 69 del 2009).

Il provvedimento regola la trasmissione informatica di tutti gli atti notarili che riguardano la compravendita di un immobile. Con l’entrata in vigore della norma sarà quindi possibile effettuare il rogito online che permetterà ai cittadini di risparmiare gli eventuali costi di trasferta per adempiere agli oneri burocratici. Senza costi aggiuntivi, infatti, il rogito online si potrà effettuare anche tra città diverse tramite due studi notarili che si coordineranno nella trasmissione dell’atto, dividendosi l’onorario senza maggiorazioni di sorta per l’acquirente.

Naturalmente al cittadino sarà richiesta la sottoscrizione del documento tramite firma elettronica, anche non qualificata, mentre il notaio dovrà apporre la propria firma digitale. La conservazione del documento spetta poi al pubblico ufficiale che dovrà archiviare il rogito nella struttura informatica centralizzata gestita dal Consiglio nazionale del notariato, senza spese aggiuntive per chi acquista l’immobile.

Il Decreto Legislativo non interessa però solo il rogito: anche l’apertura di un mutuo e la costituzione di società si potranno effettuare per via informatica. Il cittadino avrà comunque la possibilità, se preferisce, di scegliere la via tradizionale cartacea per tutte le procedure.

Share

È stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri lo schema di Decreto legislativo che introduce la firma digitale anche per l’attività notarile.

Presentato dal ministro della Giustizia Angelino Alfano, il Decreto dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge n.69 del 2009 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”. La firma digitale sarà obbligatoria per i notai, che dovranno utilizzarla in tutte le fasi della loro attività, dalla formazione alla trasmissione e alla conservazione degli atti, compreso il rogito.

Il Provvedimento, in linea con quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale, introduce quindi per i notai l’informatizzazione degli atti pubblici. Il supporto cartaceo e il supporto digitale saranno equivalenti: all’atto digitale si potranno allegare sia documenti formati digitalmente che documenti formati su carta e poi resi digitali, mentre all’atto cartaceo potrà essere allegata la stampa del documento formato digitalmente. Ugualmente per le copie: si potranno avere copie informatiche di atti cartacei e copie cartacee di documenti digitali.

Lo schema di Decreto può a buon diritto essere considerato un documento rivoluzionario per l’immagine popolare del mestiere del notaio, da sempre associato alla carta e agli archivi polverosi.

Share