Direttore Scientifico: Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale: Dott. Giulia Giapponesi

Nuovi sviluppi sui rapporti tra la Commissione Europea e l’Ungheria, al centro dell’attenzione internazionale in seguito alla revisione costituzionale di stampo nazionalista operata dal governo di Viktor Orban.

Tra i nuovi elementi normativi che hanno destato la preoccupazione della Commissione Europea e del Fondo Monetario Internazionale spicca il provvedimento che limita l’indipendenza della Banca centrale nazionale. La Commissione ha anche espresso forti perplessità sulla norma che ha sostituito l’autorità ungherese per la protezione dei dati personali con una nuova autorità amministrativa il cui vertice viene nominato direttamente dal Primo Ministro, minandone così l’indipendenza. Un terzo elelmento critico è invece rappresentato dalla norma sulla pensione obbligatoria anticipata per giudici e magistrati.

In risposta alle pressioni provenienti dalla UE e dal FMI, il Primo Ministro ungherese ha recentemente dichiarato che il suo governo sarebbe pronto a trattare una modifica della controversa legge sulla Banca centrale magiara, giudicata dagli organi internazionali come non conforme ai Trattati europei. Orban ha però respinto gli altri appunti mossi dalla Commissione europea sull’ indipendenza della giustizia e sull’ autorità per la protezione dei dati personali.

Nei giorni scorsi la Commissione ha reso noto di essere pronta a lanciare procedure d’infrazione contro l’Ungheria se l’analisi delle spiegazioni chieste a Budapest e fornite dal governo magiaro non saranno sufficienti a fugare il sospetto che le norme varate siano in contrasto con il diritto comunitario. La decisione della Commissione è attesa per il 17 gennaio, in occasione della riunione settimanale a Strasburgo.

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È di ieri la notizia di stampa che riferisce della condanna degli amministratori di Google, per la pubblicazione su YouTube del video che documentava atti di sopraffazione commessi contro un bambino autistico. La decisione non è ancora disponibile e quindi non è possibile commentare nel merito. È tuttavia possibile inquadrare le linee giuridiche principali della questione.

Una considerazione preliminare è necessaria: non si discute la gravità sotto il profilo morale della pubblicazione del video. Ma le questioni giuridiche sono altre.

1. Applicazione del Codice per la protezione dei dati personali

Se, come riportato dalla stampa, la decisione è basata sull’applicazione del Codice per la protezione dei dati personali, sembra dubbio che si applichi la legge italiana, come disposto dall’art. 5.

2. Responsabilità del provider

Se la decisione investe la responsabilità del provider, il dato normativo è chiaro: l’art. 17 del d.lgs. 70/2003 esclude l’obbligo preventivo di sorveglianza e controllo del provider. Il provider risponde se non ha ottemperato ad un ordine di rimozione dei contenuti dell’autorità giudiziaria ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad informarne l’autorità competente.

Questa norma esclude, per ragioni di ordine tecnico ed economico, l’obbligo di controllo. Lo esclude anche per ragioni di principio: per non limitare la libertà di espressione.

La responsabilità del provider viene oggi da più parti invocata per la difficoltà di individuare l’autore dell’illecito. Si cerca un soggetto giuridico, diverso da chi ha commesso l’atto illecito, al quale comunque imputare la responsabilità.

La giurisprudenza italiana ha individuato la responsabilità del provider in alcune decisioni più recenti, con un metodo casistico, sulla base di valutazioni specifiche, a volte dubbie.

3. Il diritto della rete

Non è vero che Internet è un Far West giuridico. In parte, le regole ci sono e sono le medesime dello spazio non virtuale. In parte, il diritto deve modificarsi e adattarsi alle nuove forme di comunicazione: non solo diritto statuale, ma anche autoregolamentazione. In parte occorrono nuovi strumenti -anche tecnologici- di applicazioni delle regole giuridiche. Ma i valori non sono decisi dalla tecnologia.

Punire la singola ingiustizia non deve e non può fare dimenticare i principi fondamentali.

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