Direttore Scientifico: Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale: Dott. Giulia Giapponesi

video_pattern_netbookLe delibere dell’Agcom sul regolamento dei servizi audiovisivi e radiofonici online, pubblicate negli ultimi giorni del 2010, sono state accolte in rete con una certa perplessità.

L’aspetto del regolamento più criticato riguarda l’equiparazione di siti come YouTube  alle reti televisive tradizionali. La disciplina dell’Agcom si applica infatti a tutti i servizi commerciali di media audiovisivi online che superino i centomila euro di ricavi annui “derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento”.

Tra questi, i  siti che offrono contenuti generati dagli utenti (UGC) sono inclusi nell’ambito del regolamento dell’Agcom “nel caso in cui sussistano, in capo ai soggetti che provvedono all’aggregazione dei contenuti medesimi, sia la responsabilità editoriale, in qualsiasi modo esercitata, sia uno sfruttamento economico”.

Secondo quanto si legge nella seconda delibera dell’Agcom, il concetto di “responsabilità editoriale” include anche il servizio di catalogazione dei video disponibili operata dall’aggregatore dei contenuti generati dagli utenti. Anche la semplice indicizzazione automatica del materiale audiovisivo rientra nella definizione.

Il regolamento esclude quindi le piccole WebTV e i videoblog amatoriali, ma non i portali video come YouTube, Vimeo, Daily Motion, ecc. che ora dovranno assolvere gli stessi obblighi di legge dei canali televisivi, tra cui la responsabilità diretta sui materiali audiovisivi trasmessi.

Tra i nuovi oneri per i maggiori siti di contenuti audiovisivi ci saranno quindi l’obbligo di rettifica entro 48 ore, la tutela dei minori e la responsabilità sulle infrazioni del diritto d’autore.

Secondo molti commentatori, il concetto di responsabilità editoriale d’ora in avanti sarà decisivo in tutti i processi dove broadcaster e detentori di proprietà intellettuali chiedono risarcimenti e rimozione di materiale ai siti di condivisione di videoclip.

Alcuni analisti hanno anche sollevato la questione della difficile applicazione di norme tradizionalemente televisive, come l’istituzione di fasce orarie protette per la tutela dei minori.

Resta anche in dubbio l’effettiva applicabilità del regolamento dell’Agcom ai siti che svolgono la loro attività nei paesi dello Spazio Economico Europeo. La delibera infatti riporta esplicitamente che la richiesta di autorizzazione all’Autorità italiana non è necessaria qualora i soggetti economici abbiano già ottenuto un’autorizzazione dal loro paese d’origine.

Share

Questa settimana il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato lo schema di decreto che recepisce la Direttiva Europea in materia di audiovisivi, ormai noto come “decreto Romani”, dal nome del vice ministro allo Sviluppo Economico.

L’approvazione giunge in seguito ad alcune modifiche allo schema volte a migliorare la definizione di servizio audiovisivo su internet, in risposta alle numerose critiche comparse fuori e dentro la rete dopo la prima stesura del documento.

In particolare, come si legge in una nota del Ministero, nel rinnovato schema di decreto viene chiarito a quali servizi audiovisivi deve essere applicata la disciplina prevista dalla Direttiva, con un elenco dettagliato delle attività escluse (tra cui i siti Internet tradizionali, come i blog, i motori di ricerca, versioni elettroniche di quotidiani e riviste, giochi on line).

In secondo luogo, a chi contestava al decreto la volontà di burocratizzare e censurare i servizi audiovisivi su Internet attraverso certificati di autorizzazione e controlli preventivi, il Ministero risponde che l’autorizzazione necessaria per i servizi di video a richiesta non comporta una valutazione preventiva sui contenuti diffusi, ma solo una necessità di mera individuazione del soggetto che la richiede con una semplice dichiarazione di inizio attività.

Nessuna specificazione o modifica, invece, per quanto riguarda il ruolo dell’Agcom, che rimane l’autorità incaricata di vigilare sui contenuti per la protezione del diritto d’autore in rete. A questo compito viene però aggiunto quello della tutela dei minori su internet, soprattutto per quanto riguarda la pornografia.

I commentatori che avevano duramente criticato il primo schema di decreto hanno comunque accolto con delusione i cambiamenti apportati. Si continua a contestare la richiesta di autorizzazione e il ruolo di guardiano dell’Agcom, ma soprattutto desta sempre perplessità l’art.4, dove si legge che, nell’esclusione dalla definizione di  servizio audiovisivo, rientrano in generale: i servizi prestati nell’esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva. Permangono quindi dubbi su casi come quello di un fornitore di video amatoriali che utilizzi gli Ads di Google o quello di un piccolo videoblog che, catturando l’attenzione di un po’ di pubblico, possa in qualche modo “entrare in competizione” con la televisione.

Share