Sono passate tre settimane di reclusione pre-processuale e ancora non c’è nessun capo di imputazione per il giovane analista dell’intelligence USA sospettato di avere divulgato su Wikileaks documenti segreti dell’esercito americano.
La copertura della notizia è dovuta interamente al magazine Wired che ha seguito le vicende del soldato 22enne fin dal suo arresto avvenuto alla fine di Maggio. Recluso nel centro di detenzione militare del campo Arifjan in Kuwait, il Soldato di Prima Classe Bradley Manning da più di 20 giorni è in attesa che vengano raccolte, analizzate e difinite le prove che dimostrino il suo coinvolgimento nella pubblicazione su Wikileaks di “informazioni classificate” ovvero materiale coperto da segreto militare.
I sospetti sul soldato si basano interamente sulla testimonianza di Adrian Lamo, un ex hacker a cui Manning avrebbe confidato, via chat, di avere avuto una crisi di coscienza che lo ha portato a voler rendere pubblici due video di denuncia su operazioni militari aeree dell’esercito USA. Si tratta di un video girato a Baghdad nel 2007 e uno in Afghanistan nel 2009 – il tristemente noto attacco al villaggio di Garani – che dimostrano come nei due casi l’aviazione americana abbia ucciso deliberatamente dei civili, si suppone credendoli armati.
Ma non è tutto. Il soldato Manning ha raccontato a Lamo di avere passato a Wikileaks anche il rapporto dell’esercito su Wikileaks stesso come minaccia militare (di cui abbiamo dato notizia qui), una dettagliata cronologia degli eventi bellici della guerra in Iraq e circa 260000 rapporti diplomatici segreti del Governo Americano. Questi ultimi tuttavia non sono mai apparsi sul sito di fughe di notizie.
La denuncia di Lamo ha portato all’arresto immediato di Manning, e al suo trasferimento dalla base in Afgahanistan al centro di detenzione in Kuwait. Pare che la reclusione preprocessuale non sia una pratica molto comune e che venga riservata solo ai casi particolarmente seri. In particolare, una detenzione di tre settimane è considerata decisamente eccezionale, seppur non rappresenti una violazione del regolamento.
Nel frattempo, il Dipartimento di Stato Americano e diverse ambasciate degli Stati Uniti nel mondo hanno palesato una decisa preoccupazione sulla possibile pubblicazione dei 260ooo rapporti diplomatici segreti. Oltre al danno arrecato dalla divulgazione dei metodi e delle fonti con cui l’intelligence raccoglie informazioni, i documenti segreti potrebbero contenere pagine scritte da diplomatici americani sui leader politici di altre nazioni, inclusi rapporti sulla loro personalità, intelligenza e onestà. Un’eventualità che non solo imbarazzerebbe il Dipartimento di Stato ma che potrebbe anche costituire un serio incidente diplomatico con alcuni stati.
In un commento su Twitter, Wikileaks ha annunciato di avere ricevuto i 260ooo documenti ma di averli trovati “non corretti”. Il sito di fughe di notizie ha inoltre dichiarato di non conoscere l’identità della fonte del video del 2007 su Baghdad, ma che se fosse stato pubblicato da Manning, il soldato dovrebbe essere considerato un eroe nazionale.
Julian Assange, fondatore di Wikileaks, ha anche offerto una piena copertura legale a Manning, pur assicurando nuovamente di non essere in grado di determinare se il ragazzo sia davvero la fonte del materiale incriminato. Wikileaks garantisce infatti la piena anonimità di quanti contribuiscono alla diffusione di documenti. Alcuni commentatori si chiedono se un aiuto da parte del sito non possa risultare controproducente per la sorte del soldato se il caso dovesse portare a un processo. Un’eventualità ancora non certa.
Ha ormai l’aspetto di uno scontro epocale il caso sul copyright che negli Stati Uniti vede implicati Google/YouTube e Viacom – il colosso dei media americani che comprende fra gli altri MTV, Paramount Pictures e Dreamworks. Il processo, che dura ormai da tre anni, verte su una richiesta miliardaria di risarcimento danni a carico di YouTube, accusato di avere sfruttato commercialmente migliaia di video prodotti da Viacom e coperti da diritto d’autore.
Non è esagerato affermare che il caso è diventato il processo principale sulla responsabilità del provider negli Stati Uniti. Come se non bastasse la potenza commerciale delle due aziende coinvolte, si sono schierati al fianco delle due parti da un lato i più importanti attori dell’industria cinetelevisiva di Hollywood e dall’altro i colossi di Silicon Valley. È infatti notizia recente la scesa in campo di Yahoo!, Facebook e E-bay in difesa di Google. Le società hanno presentato alla Corte di New York che presiede il caso quello che nel diritto americano si chiama amicus brief o rapporto di amicus curiae, un documento presentato volontariamente da parti esterne ad un processo che serve ad offrire alla Corte un parere rilevante sul dibattimento. L’intervento delle industrie di Silicon Valley segue di poco quello dei colossi di Hollywood: NBC Universal, Warner Bros., Disney e altre hanno presentato il loro brief of amici curiae in supporto di Viacom all’inzio di questo mese.
Gli schieramenti, con relativo esercito di legali e periti, si scontrano in una battaglia che diventa così il simbolo della guerra fra vecchi e nuovi media. A Silicon Valley si sostiene che la dottrina del safe harbor escluda il provider di servizi dalla responsabilità sui contenuti generati dagli utenti se assicura la rimozione immediata di materiale segnalato come in violazione. Lo schieramento di Hollywood invece sostiene che il Digital Millennium Copyright Act sancisca la responsabilità dei siti che incoraggiano la pirateria tra cui rientrerebbe anche youTube, fiorito economicamente grazie alla condivisone consapevole di materiale su cui non deteneva i diritti.
La posta in gioco ha evidentemente una portata economica enorme ma le implicazioni della sentenza vanno ben oltre l’aspetto commerciale. Una decisione in favore di Viacom in un caso legale di questo calibro potrebbe determinare cambiamenti nell’industria mondiale del web 2.0. E su questo aspetto insiste l‘amicus brief dello schieramento di Silicon Valley che afferma che approvare la richiesta di Viacom significherebbe creare incertezza per i service provider riguardo alla loro vulnerabilità legale e inibire la crescita dello sviluppo tecnologico dei modelli che si basano sull’utente, modelli che, giorno dopo giorno, fanno di internet e del mondo un posto più democratico.
Come anticipato, pubblichiamo l’intervista al giudice Oscar Magi estensore della sentenza del noto caso Google/Vividown, che ha condannato tre dirigenti di Google a sei mesi di reclusione. Le domande sono state rivolte al giudice in occasione del convegno su “Il futuro della responsabilità in rete. Quali regole dopo la sentenza del caso Google/Vividown?” presso l’Università degli studi di Roma Tre.
Durante il convegno si è parlato del fatto che l’upload su YouTube può essere considerato un esempio di “manifestazione del pensiero”, pertanto un “regime speciale” di libertà di espressione che richiederebbe un’attenzione meno elevata sulla tutela dei dati personali dei soggetti coinvolti. Cosa ne pensa, visto che questa interpretazione è in contrasto con la sua sentenza?
L’ho trovato interessante da un punto di vista strettamente culturale, ma poco aderente a quella che è la realtà normativa. Non si può confondere la libertà di espressione del pensiero con un video pesantemente offensivo nei confronti di un ragazzo down, quindi con un’evidente portata di tipo “criminale”. Sono due cose profondamente diverse. Il problema di queste norme è che sono poco frequentate: se si cerca negli archivi e nelle banche dati non si trova niente. A livello giuridico questa è stata una foresta da disboscare col machete, nella quale non c’erano strade.
Cosa pensa della cosiddetta autoregolamentazione nella presa di responsabilità da parte dei provider sui contenuti illeciti recentemente proposta dal ministro Maroni?
Ho visto solo anticipazioni giornalistiche, peraltro anche molto sintetiche, e sono abituato per una ragione di professionalità a ragionare solo sulle norme fatte e non su quelle che si vogliono fare. Detto questo, io credo che l’autoregolamentazione sia una strada percorribile, come ha indicato anche il prof. Zencovich: autoregolamentarsi prima che intervenga un meccanismo di regolamentazione troppo severa. Certo se l’autoregolamentazione viene imposta dal Governo c’è una contraddizione in termini, visto che sarebbe una regolamentazione e non un autoregolamentazione. Finché non vedo una norma scritta non riesco a dare un parere, anche perché sono norme molto tecniche, molto particolari, di non semplice partecipazione, su concetti che anche da un punto di vista verbale non sono di dominio comune, ad esempio bisogna capire se viene riportata una differenza fra host provider e content provider.
Quale tutela per soggetti che possono subire danni tipo quello del caso Google/Vividown nel caso di un’autoregolamentazione? Gli illeciti possono sempre accadere, nonostante le precauzioni.
L’autoregolamentazione può essere una strada possibile, ma certo non è l’unica da percorrere. È chiaro che va ridefinito un percorso di responsabilità ed è da definire in modo preciso. Non so se debba essere la norma sul meccanismo colposo del direttore del giornale o dell’editore del giornale, come ha proposto il prof. Rossello stamattina, è una via interessante. Certo, per quel che riguarda il provider, c’è da individuare un eventuale profilo colposo, rilevabile dalla violazione di norme specifiche. Anche qui va fatta una distinzione attenta e precisa fra quelli che sono gli host provider e quelli che sono invece i produttori o i gestori di contenuti. Non sono la stessa cosa. E penso che da questo punto di vista la mia sentenza sia significativa: per la prima volta, credo, si fa una differenza importante tra questi due tipi di provider, che sono due soggetti giuridici profondamente diversi.
Pensa a una distinzione fra categorie?
Bisogna fare un discorso chiaro sul fine di lucro. Ci sono dei provider che lavorano a scopo di lucro, un lucro anche piuttosto rilevante, che vanno certamente tutelati, ma con un discorso diverso dagli altri. Non perché il lucro sia un male ovviamente, ma dove c’è la possibilità di guadagnare molto dall’upload dei file allora lì ci deve essere una valutazione di tipo diverso. Non a caso la legge sulla privacy individua il dolo specifico collegato al fine di lucro, cosa che in altri campi non c’è. Evidentemente il fine di lucro è un indice rivelatore importante.
Un altro indice rivelatore è quello relativo alla qualità del provider e un ultimo indice significativo potrebbe basarsi proprio sul fatto che il provider si autoregolamenti o meno. Queste tre cose andrebbero regolate anche perché altrimenti si corre il rischio di lasciare una situazione in completa balia di quella che può essere una giurisprudenza anche molto alternativa, perché io oggi ho deciso così, ma domani un giudice di Barletta può decidere in senso opposto. Il che non è bello per chi deve lavorare nei settori coinvolti.
[...] il diritto ha una funzione stabilizzante dei rapporti economici e sociali, ma quando questi, per ragioni fisiologiche o patologiche (si pensi alle guerre, ai disastri naturali, alle rivoluzioni), sono in continuo movimento finisce per riuscire solo a “fermare” alcune immagini di quanto è già avvenuto. Ma vi è di più: il predominio delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sta dando luogo alla scomposizione dei soggetti, i quali vivono in un luogo fisico, ma nel contempo in una molteplicità di luoghi “virtuali”, ove creano diverse identità, relazioni, rapporti giuridici.
Con questa presentazione, tratta dalla relazione dei prof. Salvatore Sica e Vincenzo Zeno-Zencovich, si è aperto all’Università degli studi di Roma Tre il convegno su “Il futuro della responsabilità sulla rete. Quali regole dopo la sentenza del caso Google/Vividown?”.
Occasione di confronto fra i giuristi di internet italiani, eccezion fatta per la prof. Fiona McMillan visiting professor dal Birkback College di Londra, il convegno è stato animato da interventi mirati a portare all’attenzione generale le questioni più controverse della giurisdizione su internet. Si è quindi parlato del problema della competenza territoriale, delle difficoltà nell’identificazione dei soggetti che operano in rete e nella qualificazione delle attività da loro svolte, della protezione dei dati personali e della tutela della reputazione.
La sentenza del caso Google/Vividown è stato il riferimento intorno al quale orbitavano la maggioranza degli interventi, che hanno analizzato diversi aspetti implicati dalla vicenda dai filtri interni ai provider alle clausole del contratto fra youTube e i suoi utenti.
Il convegno è stato seguito anche dal giudice Oscar Magi, estensore della sentenza sul caso Google/vividown che ha condannato tre dirigenti di Google a sei mesi di reclusione. Abbiamo fatto alcune domande al Giudice in merito alla sua sentenza e all’autoregolamentazione dei provider proposta dal Ministro Maroni e dal viceministro Romani. L’intervista verrà pubblicata su questo blog nei prossimi giorni.
Per ascoltare le relazioni del convegno si rimanda a questo indirizzo. L’evento è stato coperto giornalisticamente anche dal TG1: qui il link all’edizione integrale (il servizio è al minuto 18:57).
Garantire il pieno rispetto della dignità umana in rete ed il rifiuto di ogni forma di discriminazione, è questo l’obiettivo dichiarato dal “Codice di autodisciplina per servizi internet“, un documento contenente regole di condotta per tutti gli operatori della rete italiani, dai fornitori di acceso agli host provider.
La sottoscrizione al Codice di autodisciplina, la cui “bozza definitiva” è stata presentata la settimana scorsa da un gruppo di lavoro guidato dal Ministro degli Interni Roberto Maroni in seguito a un Protocollo d’Intesa governativo, è a titolo volontario e in questo senso è definita “autoregolamentazione”. Tutti gli operatori che aderiranno potranno esibire un certificato di qualità che, come per i prodotti agroalimentari, garantirà agli utenti il transito su spazi virtuali sicuri, ovvero controllati.
Il controllo è esercitato indirettamente su tutti i contenuti messi a disposizione, anche se generati da terzi, dal momento che chi sottoscrive il Codice si impegna, mediante una clausola sui contratti di fornitura, “a estendere l’obbligatorietà del Codice stesso ai terzi che sottoscrivono i servizi offerti”. Tra questi sono compresi anche gli utenti: il Codice prevede l’adozione di linee-guida alle quali l’utente sarà chiamato a conformarsi e nelle quali vengano individuati in modo chiaro i limiti e modalità dell’uso dei servizi, “anche al fine di una significativa responsabilizzazione dell’utente stesso”.
I contratti fra fornitori e utenti dovranno chiaramente prevedere “la possibilità di rimuovere eventuali contenuti illeciti o potenzialmente lesivi della dignità umana, immessi/pubblicati dai contraenti ovvero di risolvere il contratto, previa diffida, qualora gli utenti pongano in essere comportamenti contrari alla legge, al Codice e alle linee guida”. Per consentire una rapida rimozione dei contenuti da rimuovere i provider si impegnano a istituire un chiaro e visibile link a un modulo di segnalazione dei contenuti illeciti e parimenti un modulo di reclamo per richiedere la verifica su contenuti rimossi a seguito di segnalazioni non corrette.
Gli aderenti al Codice sono tenuti ad offrire la massima collaborazione all’Autorità giudiziaria ed alle forze di polizia impegnate a prevenire e reprimere la commissione di reati per il tramite della rete.
La presentazione del Codice di autodisciplina è stata accolta positivamente dagli operatori della rete, che in particolare apprezzano l’aspetto di collaborazione con il pubblico del web.
Questa settimana il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato lo schema di decreto che recepisce la Direttiva Europea in materia di audiovisivi, ormai noto come “decreto Romani”, dal nome del vice ministro allo Sviluppo Economico.
L’approvazione giunge in seguito ad alcune modifiche allo schema volte a migliorare la definizione di servizio audiovisivo su internet, in risposta alle numerose critiche comparse fuori e dentro la rete dopo la prima stesura del documento.
In particolare, come si legge in una nota del Ministero, nel rinnovato schema di decreto viene chiarito a quali servizi audiovisivi deve essere applicata la disciplina prevista dalla Direttiva, con un elenco dettagliato delle attività escluse (tra cui i siti Internet tradizionali, come i blog, i motori di ricerca, versioni elettroniche di quotidiani e riviste, giochi on line).
In secondo luogo, a chi contestava al decreto la volontà di burocratizzare e censurare i servizi audiovisivi su Internet attraverso certificati di autorizzazione e controlli preventivi, il Ministero risponde che l’autorizzazione necessaria per i servizi di video a richiesta non comporta una valutazione preventiva sui contenuti diffusi, ma solo una necessità di mera individuazione del soggetto che la richiede con una semplice dichiarazione di inizio attività.
Nessuna specificazione o modifica, invece, per quanto riguarda il ruolo dell’Agcom, che rimane l’autorità incaricata di vigilare sui contenuti per la protezione del diritto d’autore in rete. A questo compito viene però aggiunto quello della tutela dei minori su internet, soprattutto per quanto riguarda la pornografia.
I commentatori che avevano duramente criticato il primo schema di decreto hanno comunque accolto con delusione i cambiamenti apportati. Si continua a contestare la richiesta di autorizzazione e il ruolo di guardiano dell’Agcom, ma soprattutto desta sempre perplessità l’art.4, dove si legge che, nell’esclusione dalla definizione di servizio audiovisivo, rientrano in generale: i servizi prestati nell’esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva. Permangono quindi dubbi su casi come quello di un fornitore di video amatoriali che utilizzi gli Ads di Google o quello di un piccolo videoblog che, catturando l’attenzione di un po’ di pubblico, possa in qualche modo “entrare in competizione” con la televisione.
Lo schema di decreto che recepisce la direttiva UE sugli audiovisivi sta suscitando dure reazioni sia interne che internazionali.
Time Magazine ha definito le misure del decreto come “senza precedenti nelle democrazie occidentali” (unprecedented among Western democracies), sottolineando come questo provvedimento darebbe allo Stato il controllo su ogni contenuto audiovisivo in rete obbligando chiunque carichi un video a ottenere una licenza dal Ministero delle Comunicazioni. L’articolo confronta in più passaggi l’Italia alla Cina, suggerendo come il vero bersaglio del Governo sia Google-YouTube, in relazione alla causa fra Mediaset e il colosso internazionale (Like in China, the government’s main target is Google, which is in an ongoing battle with Mediaset over copyright revenue for network programming that winds up on YouTube).
Anche da Bruxelles arrivano reazioni critiche verso lo schema di decreto. Lo annuncia l’agenzia Reuters secondo la quale fonti comunitarie riferiscono perplessità sulle nuove responsabilità che il decreto impone non solo a fornitori di servizi come YouTube, ma anche agli Internet Service Provider. Oltre a ciò, la Commissione Europea sarebbe anche in procinto di aprire una procedura d’infrazione contro l’Italia per la mancata notifica del decreto, attesa entro il 19 dicembre scorso.
Sul fronte interno, Corrado Calabrò, Presidente dell’Autorità garante delle comunicazioni, ha espresso vari dubbi sullo schema di decreto davanti alla commissione Lavori pubblici del Senato. In particolare ha osservato come la delega all’Esecutivo risulti troppo ampia e ha lamentato una sottrazione di competenze all’Agcom.
Anche l’opposizione si è mossa contro il decreto Romani con un appello in difesa del web (scritto da parlamentari Pd, Idv, Udc) che chiede al governo di «cancellare dal decreto Romani le norme censorie sul web» (l’autorizzazione ministeriale per i video, l’obbligo di rettifica per i tg, il copyright). Parallelamente il Pd ha anche presentato un disegno di legge nel quale si chiede di garantire pluralismo informatico e parita’ di accesso a internet.
Desta perplessità in rete lo schema di decreto legislativo che attuerà in Italia la direttiva europea 2007/65/CE sugli Audiovisual Media Services (AVMS). Al documento viene principalmente criticata una certa ambiguità con la quale il legislatore italiano definisce ciò che deve essere considerato un servizio media audiovisivo in concorrenza con l’attività televisiva tradizionale.
Nell’epoca della convergenza mediatica, la direttiva UE è volta a garantire la medesima disciplina su tutte le attività televisive, anche tra piattaforme tecnologiche caratterizzate da differenti modalità di fruizione, come ad esempio tra canali televisivi tradizionali e servizi di video a richiesta su internet.
Ed è proprio sulla definizione di servizio di media audiovisivo in rete che si incentrano le critiche mosse allo schema di decreto legislativo italiano. La direttiva comunitaria (nel considerando 16) specifica espressamente che non rientrano nella definizione “le attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse”.
Lo schema di decreto italiano omette quest’importante specificazione, limitandosi ad escludere dalla nozione di servizio media audiovisivo “i servizi prestati nell’esercizio di attività principalmente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva” e scostandosi dalla direttiva UE nel sottolineare che “rientrano nella predetta definizione (di servizi di media audiovisivo n.d.r. ) i servizi, anche veicolati mediante siti internet, che comportano la fornitura o la messa a disposizione di immagini animate, sonore o non, nei quali il contenuto audiovisivo non abbia carattere meramente incidentale”(comma 1, art. 4).
Scompare quindi dalla definizione di servizi media audiovisivi la specifica esclusione dei siti di condivisione di contenuti generati dagli utenti. Questa omissione del decreto sembra puntare all’equiparazione tra fornitori di servizi che ospitano video e canali televisivi; non solo YouTube, già da mesi nell’occhio del ciclone dell’attività giudiziaria italiana, ma tutti i siti nei quali gli utenti postano video: Facebook, Wordpress, Vimeo ecc.
Inoltre la pubblicazione su internet di video a carattere “non meramente incidentale” potrebbe far ricadere un qualsiasi videoblog, anche all’interno di un’attività non economica, nella definizione di servizio di media audiovisivo e come tale soggetto alle stesse regolamentazioni e controlli di un canale tv, a cominciare dall’autorizzazione ministeriale.
Lo schema di decreto legislativo lascia perciò molti dubbi circa la definizione del suo ambito operativo portando molti esperti ad interrogarsi sulle possibili motivazioni dietro allo scostamento dalla definizione di servizio media audiovisivo data dalla direttiva europea.
Le informazioni inserite dagli utenti all’interno dei social network dovrebbero essere naturalmente pubbliche ed accessibili a chiunque, e lo stesso concetto di privacy avrebbe bisogno di essere ripensato alla luce del web sociale. E’ questo il cuore dell’argomentazione proposta da Mark Zuckerberg, fondatore ed amministratore delegato di Facebook, nel corso di un’intervista rilasciata al noto blog tecnologico Techcrunch.
Rispondendo alle domande dell’intervistatore rispetto ai recenti cambiamenti apportati ai termini di servizio di Facebook, che rendono visibili a tutti le informazioni personali degli utenti, Zuckerberg ha spiegato che il concetto di privacy andrebbe radicalmente ripensato. Riportiamo di seguito la trascrizione letterale dei passaggi più significativi:
“Negli ultimi 5 o 6 anni i blog si sono diffusi enormemente, e con essi tutti i vari servizi che consentono agli utenti di condividere le loro informazioni personali. I cittadini si sono abituati non solo a condividere più dati e di più tipi, ma anche a farlo in maniera più aperta e davanti ad un numero sempre maggiore di persone. Si tratta di un’abitudine sociale che si è semplicemente evoluta nel corso del tempo” . Da qui, ha aggiunto Zuckerberg, una precipua visione del ruolo dei social network: “Pensiamo sia nostro compito continuare ad innovare e migliorare il nostro sistema in maniera da riflettere i cambiamenti in atto nelle norme sociali”.
E ancora “I cambiamenti che abbiamo recentemente introdotto riflettono il desiderio di mantenere una visione innovativa, da start- up. Perché è assecondando i cambiamenti in atto nelle abitudini delle persone che le abbiamo realizzate”.
Queste affermazioni marcano uno spartiacque preciso rispetto alla filosofia ed alla pratica dei social network così come li abbiamo conosciuti fino ad oggi. Fino a ieri, infatti, la “regola d’ingaggio” fondamentale di tutte le maggiori piattaforme social era che le informazioni personali potessero risultare visibili soltanto a coloro che l’utente accettava come amici. Adesso, i nuovi termini di servizio proposti da Facebook rovesciano questo assunto, rendendo potenzialmente visibili a chiunque tutti i dati caricati da chiunque altro. E Zuckerberg rincara, proponendo di ripensare il modo stesso in cui ci rapportiamo alla nostra informazione in rete.
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