Il 27 gennaio il Consiglio dei Ministri ha esaminato e approvato un decreto-legge in materia di semplificazione e sviluppo volto a modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese.
La principale novità è l’introduzione da parte delle pubbliche amministrazioni dell’erogazione via web di certificati e servizi quali il cambio di residenza, i certificati anagrafici, il rinnovo dei documenti, l’iscrizione alle liste elettorali e la partecipazione ai concorsi pubblici.
Il decreto introduce inoltre i quattro punti fondamentali della cosiddetta “agenda digitale”: la costituzione di una cabina di regia per lo sviluppo della banda larga e ultra-larga, la diffusione in rete dei dati in possesso delle amministrazioni, l’utilizzo del cloud per gli scambi di dati tra le pubbliche amministrazioni e gli incentivi alle smart communities, gli spazi virtuali in cui i cittadini possono scambiare opinioni e proporre soluzioni condivise.
Le disposizioni di semplificazione, tra le altre cose, eliminano dall’ordinamento un numero consistente di adempimenti burocratici. Tra questi spicca, sul versante privacy, l’eliminazione dell’obbligo per le piccole e medie imprese di predisporre e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS). Secondo quanto si legge nel comunicato del Consiglio dei Ministri tale obbligo “oltre a non essere previsto tra le misure di sicurezza richieste dalla Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, rappresenta un adempimento meramente superfluo”.
Particolarmente importanti anche le misure riguardanti l’università. Con l’approvazione del decreto-legge viene infatti introdotto il Portale unico delle università: la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami di profitto e di laurea sostenuti dagli studenti universitari si effettuerà esclusivamente per via telematica.
Per una sintesi completa dei principali punti del provvedimento, suddivisi per tipologia, si rimanda al comunicato del Consiglio dei Ministri.
Il 29 di novembre 2011 è scaduto il termine per la comunicazione da parte delle aziende dell’ indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese.
Tuttavia, in considerazione della grande quantità di richieste arrivate ai gestori di sistema PEC nel corso delle ultime settimane il Ministero dello Sviluppo Economico (circolare 224402), ha invitato le Camere di Commercio a non applicare la sanzione prevista per il mancato rispetto del termine.
Sembra infatti che gestori del sistema di posta elettronica certificata abbiano lamentato l’impossibilità di far fronte alla mole di richieste “in tempi compatibili con il rispetto del termine stesso”.
Sebbene la scadenza sull’obbligo della PEC fosse fissata dal 2008, secondo dati forniti dal Sole 24 ORE, sono state oltre 500mila le comunicazioni di indirizzo PEC arrivate alle Camere di Commercio negli ultimi giorni utili all’adempimento dell’obbligo, fra il primo e il 21 novembre 2011.
La circolare del Ministero invita pertanto le Camere di Commercio a non applicare le sanzioni di inadempimento sulle comunicazioni tardive effettuate entro “l’inizio del nuovo anno”.
Il d.p.c.m. 25 maggio 2011, pubblicato in G.U. il 3 ottobre, limita l’applicabilità del CAD all’Amministrazione economico finanziaria, da intendersi nelle sue varie articolazioni: Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia delle dogane, Agenzia del territorio, Agenzia del demanio, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Guardia di finanza e Scuola superiore dell’economia e delle finanze. Analoghi atti normativi avevano avuto il medesimo effetto nei confronti dell’Agenzia delle entrate e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In sintesi, le disposizioni di maggior interesse.
Per quanto concerne gli utenti e, in particolare, le imprese, le norme in esame ribadiscono come, in materia di conservazione ed esibizione dei documenti rilevanti ai fini fiscali, continuino ad applicarsi le disposizioni dettate dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2004. Inoltre, per la trasmissione di documenti all’Amministrazione economico finanziaria non è previsto l’utilizzo della posta elettronica certificata.
Tra le norme che riguardano più direttamente l’amministrazione, si segnala quella che prevede, con la finalità di favorire il riuso dei programmi informatici, che le pubbliche amministrazioni comunichino a DigitPA l’adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche e organizzative adottate.
Non si applicano, infine, alcune disposizioni del CAD concernenti le direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione impartite dagli organi di Governo, la quantificazione dei risparmi realizzati, le strutture per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie, la sicurezza informatica, dei dati e dei sistemi.
Il 5 agosto 2011 sul sito della Digit PA è stata pubblicata la bozza delle regole tecniche in materia di documento informatico, gestione documentale e sistema di conservazione dei documenti informatici.
Il nuovo testo riporta le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni e di gestione del fascicolo informatico
Secondo la prassi ormai in uso, la bozza è proposta ai commenti del pubblico. Fino al al 10 settembre 2011 sarà possibile inviare commenti al seguente indirizzo: dlcad@digitpa.gov.it
Sono state pubblicate nella loro versione definitiva le “Linee guida per i siti web delle PA 2011″, disponibili sul sito del DigitPA, l’Ente Nazionale per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione .
L’introduzione delle nuove linee guida ha l’obbiettivo di suggerire alle amministrazioni pubbliche criteri e strumenti per la razionalizzazione dei contenuti online, la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni obsoleti e il miglioramento di quelli attivi.
Come precedentemente riportato sul nostro blog, le linee guida 2011 recepiscono le novità introdotte dal D.lgs. n. 235/2010 (”nuovo CAD”), dalla Delibera CIVIT n. 105/2010 e dalle Linee guida del Garante della privacy in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web (deliberate il 2 marzo 2011).
Il nuovo testo, elaborato da un gruppo di lavoro costituito da DigitPA, dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica-DDI (PCM), dal Dipartimento per la funzione pubblica (PCM) e dal FormezPA, tiene conto dei contributi e dei riscontri raccolti durante la fase di consultazione pubblica telematica, durata due mesi.
Sono inoltre online anche i due vademecum relativi all’assegnazione e gestione dei nomi a dominio “gov.it” e alle Modalità di pubblicazione dei documenti nell’Albo online.
Su mandato del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, risulta che un gruppo di lavoro, composto da studiosi, ha redatto, sulla base di quanto previsto dal d.l. n. 2243 (in fase di approvazione) uno schema di “Codice della pubblica amministrazione”.
L’intento del nuovo Codice dovrebbe essere quello di riunire le principali disposizioni normative che ad oggi disciplinano l’attività della pubblica amministrazione.
Attraverso l’opera di raccolta di discipline, anche diversificate fra loro, quali il “Codice dell’amministrazione digitale” e l’“Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, si intende raggiungere l’obiettivo di semplificare l’attuazione delle numerose norme di settore.
Questa iniziativa si inscrive all’interno di un fenomeno di produzione legislativa ormai ricorrente nel nostro ordinamento giuridico: basti pensare ai numerosi Codici di settore vigenti, tuttavia non esenti da rischi. Diverse, infatti, sono le esigenze che dovrebbero essere garantite.
La prima è di carattere sistematico e consiste nel garantire un coordinamento delle varie discipline, anche uniformando la terminologia utilizzata, al fine di evitare sovrapposizioni e disomogenee interpretazioni.
La seconda consiste nel garantire anche alle nuove disposizioni, che spesso provengono dal diritto comunitario, di essere inserite all’interno di un quadro sistematico per evitare ulteriori frammentazioni.
L’elaborazione di codici di settore è, dunque, una tecnica di produzione legislativa che suscita un notevole interesse, anche considerato l’impatto sulle tradizionali regole dell’interpretazione delle leggi, ma che deve essere condotta perseguendo specifiche finalità.
Quello del “Codice della pubblica amministrazione” potrebbe, d’altronde, essere l’occasione per revisionare le disposizioni, oggetto dell’operazione di raccolta, e correggere gli errori compiuti in precedenza dal legislatore.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al testo del Codice, rispetto a cui è possibile, rispondendo ad uno questionario ad hoc, esprimere le proprie opinioni entro il 10 luglio 2011.
È stata resa pubblica la versione preliminare delle nuove linee guida per la realizzazione dei siti web delle pubbliche amministrazioni.
Le Linee guida 2011 recepiscono le novità introdotte dal D.lgs. n. 235/2010 (”nuovo CAD”), dalla Delibera CIVIT n. 105/2010 e dalle Linee guida del Garante della privacy in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web (deliberate il 2 marzo 2011).
L’introduzione delle nuove linee guida ha l’obbiettivo di suggerire alle amministrazioni pubbliche criteri e strumenti per la razionalizzazione dei contenuti online, la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni obsoleti e il miglioramento di quelli attivi.
Tra le novità, l’introduzione di specifiche regole per la registrazione al “.gov.it” e integrazioni in tema di accessibilità e di gestione dei contenuti tramite Content Management System.
Le nuove linee guida saranno sottoposte a consultazione pubblica tramite il sito internet del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione.
I riscontri e le indicazioni raccolte durante la fase di condivisione e confronto saranno utilizzati per una revisione del documento, la cui pubblicazione in versione definitiva è prevista per la fine di luglio 2011.
È stato recentemente pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 18 aprile 2011 n. 89 il decreto del Ministero della giustizia n. 44 del 2011, che disciplina il processo telematico. Il regolamento sostituisce le regole tecniche adottate con il d.p.r. 13 febbraio 2001, n. 123 e con il decreto del Ministro della giustizia del 17 luglio 2008. Il nuovo regolamento entra in vigore il 18 maggio.
Il nuovo processo telematico si incentra sull’utilizzo della posta elettronica certificata, disciplinata dal Codice dell’amministrazione digitale: il sistema di posta elettronica certificata consente, come è noto, di ottenere una ricevuta di avvenuta spedizione e una ricevuta di avvenuta ricezione.
Gli indirizzi di posta elettronica certificata dei soggetti interessati devono essere disponibili attraverso il portale dei servizi telematici e il registro generale degli indirizzi elettronici. Ruolo essenziale riveste anche il fascicolo informatico, nel quale tutti gli atti del processo dovranno essere archiviati in formato digitale.
Molto è demandato alle emanande specifiche tecniche, ai sensi dell’art.34 del decreto in commento.
Il nuovo processo comporta oneri organizzativi e tecnologici per gli uffici giudiziari, ma anche per gli avvocati, i quali dovranno adeguare gli studi professionali e le attrezzature tecnologiche, oltre che il modo di lavorare. Si pensi, per tutte, alla conservazione digitale, sulla quale il d.m. non si sofferma in modo particolare, ma che implica di per sé cambiamenti organizzativi e tecnologici.
Le recenti Linee Guida del Garante in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web ribadiscono alcuni principi fondamentali dettati dal Codice per la protezione dei dati personali e li declinano in un contesto assai particolare, quello della pubblicazione di atti sui siti web da parte della P.A.
Si segnala anche un’utile sintesi pubblicata dallo stesso Garante.
I principi ribaditi sono quelli della necessità (artt. 3 e 11) nel trattamento di dati personali, nonché quelli che presiedono alla diffusione dei dati personali da parte delle PP.AA. (artt. 19 e 20).
Le novità attengono all’enfasi posta sulle misure tecnologiche da adottare per garantire il rispetto dei principi sopra ricordati. Fra queste, le misure atte a limitare la reperibilità dei dati da parte dei motori di ricerca, quelle che limitano il tempo di permanenza dei dati su Internet, quelle volte ad evitare la duplicazione massiva dei file, ed infine quelle volte a garantire l’integrità dei file.
Ampio spazio, dunque, alla tecnologia come strumento (necessario ed inevitabile) per garantire l’attuazione delle norme e dei principi giuridici.

