È in programma per oggi il via libera definitivo del consiglio dei ministri al Decreto Legislativo che introduce disposizioni sull’atto pubblico informatico redatto dal notaio (art. 65 della legge n. 69 del 2009).
Il provvedimento regola la trasmissione informatica di tutti gli atti notarili che riguardano la compravendita di un immobile. Con l’entrata in vigore della norma sarà quindi possibile effettuare il rogito online che permetterà ai cittadini di risparmiare gli eventuali costi di trasferta per adempiere agli oneri burocratici. Senza costi aggiuntivi, infatti, il rogito online si potrà effettuare anche tra città diverse tramite due studi notarili che si coordineranno nella trasmissione dell’atto, dividendosi l’onorario senza maggiorazioni di sorta per l’acquirente.
Naturalmente al cittadino sarà richiesta la sottoscrizione del documento tramite firma elettronica, anche non qualificata, mentre il notaio dovrà apporre la propria firma digitale. La conservazione del documento spetta poi al pubblico ufficiale che dovrà archiviare il rogito nella struttura informatica centralizzata gestita dal Consiglio nazionale del notariato, senza spese aggiuntive per chi acquista l’immobile.
Il Decreto Legislativo non interessa però solo il rogito: anche l’apertura di un mutuo e la costituzione di società si potranno effettuare per via informatica. Il cittadino avrà comunque la possibilità, se preferisce, di scegliere la via tradizionale cartacea per tutte le procedure.
È ufficiale la notizia del blocco del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale che avevamo anticipato un mese fa.
Il Sole 24ORE ha riportato che la scorsa settimana il Ministero dell’Economia ha emesso una nota di 8 pagine in cui si analizza articolo per articolo il Ddl recante disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese. Il verdetto è chiaro: la copertura finanziaria del provvedimento è stata negata dalla Commissione Bilancio.
Il blocco del provvedimento comprende anche la bocciatura degli articoli 10 e 20bis (il secondo oggetto anche di emendamento soppressivo del Governo) sulla PEC, la Posta Elettronica Certificata di cui si è molto parlato negli ultimi mesi. Lo stop alla PEC vuole evitare gli oneri eccessivi che comporta su professionisti ed imprese, ma non solo: l’assegnazione a tutti i cittadini di una casella CEC-PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino) determina un «significativo impatto» sull’organizzazione delle amministrazioni a cui vanno aggiunti gli ulteriori oneri finanziari e organizzativi derivanti dall’obbligo per le PA di comunicare tra loro solo tramite PEC, oneri che al momento non trovano adeguata copertura economica.
Da oggi è possibile attivare il servizio di posta elettronica certificata per i cittadini denominato CEC-PAC. La sigla sta per Comunicazione Elettronica Certificata fra Pubblica Amministrazione e Cittadino: una casella e-mail con la quale è possibile richiedere certificati e altri documenti burocratici per via telematica.
Gli aspetti della PEC, della CEC-PAC e la loro evoluzione sono stati argomenti più volti trattati in questo spazio. Oggi, in quello che è stato definito il “PEC-day”, ci limitiamo a riassumerne i tratti principali e illustrarne le modalità di attivazione.
La CEC-PAC è una casella di posta da 500 Megabyte che ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno. È utilizzabile da tutti i cittadini maggiorenni muniti di Codice Fiscale e la sua attivazione e manutenzione è gratuita.
La procedura per attivare la CEC-PAC richiede due passaggi. Per prima cosa è necessario registrare la propria richiesta di attivazione collegandosi al portale www.postacertificata.gov.it o chiamando il numero verde 800.104.464 (da rete mobile 199.135.191). Dopodichè, a partire da 24 ore dopo la registrazione ed entro un tempo di tre mesi, bisogna recarsi in un ufficio postale abilitato per l’identificazione – portando con sé documento d’identità, codice fiscale o tessera sanitaria – per effettuare la certificazione della firma.
Il ministero ha recentemente dichiarato che ci sono 50 milioni di caselle PEC in attesa di essere attivate, ma per ora sono circa 80 mila le caselle certificate già richieste dai cittadini, grazie ad una sperimentazione avviata a fine settembre 2009 da Aci e Inps.
Se l’introduzione della PEC sembra essere stata avviata con successo tra privati (anche professionisti e imprese si sono adeguate all’obbligo di munirsi della PEC per legge) non si può ancora parlare di massiccia diffusione della Posta Certificata nelle Pubbliche Amministrazioni. Nonostante il Codice dell’amministrazione digitale prevedesse già 5 anni fa che tutte le Pubbliche amministrazioni istituissero una casella di Posta elettronica certificata, la maggior parte delle amministrazioni italiane oggi non l’hanno ancora messa in funzione. I dati più recenti dicono infatti che sono solo 12.500 le Pec attivate dalle Pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche se in questi giorni è stata portata avanti una sollecitazione da parte di DigitPa, dal Formez e dall’azione dell’Ispettorato della Funzione pubblica che dovrebbe avere l’effetto di un impennata del numero di caselle attive.
Non tutta la pubblica amministrazione è comunque allo stesso livello di innovazione tecnologica. In alcuni settori, come Regioni, Camere di Commercio, Inps, Inail, Inpdap, la copertura PEC è del 100%, mentre nei ministeri si parla di un 85% e nelle Asl del 50-60%. Il dato peggiora per quanto riguarda le università. Solo 20 atenei italiani su 93 risultano oggi dotati di una PEC.
Per capire con quali amministrazioni è già possibile comunicare tramite CEC-PAC è possibile consultare www.paginepecpa.gov.it, un motore di ricerca per gli indirizzi Pec.
In conclusione si ricorda che la CEC-PAC, una volta attivata, sostituisce a tutti gli effetti i tradizionali canali di comunicazione fra cittadini e Pubblica Amministrazione, in entrambi i sensi. Ogni raccomandata da parte di uffici pubblici potrà quindi raggiungere il cittadino anche solo, esclusivamente, per via telematica. È perciò consigliabile controllare la casella PEC con la stessa frequenza della buchetta di posta tradizionale.
La scorsa settimana molte agenzie di stampa hanno pubblicato alcune notizie sull’effettiva attivazione di nuove procedure digitali in ambito burocratico, dal certificato medico informatico alla distribuzione al cittadino della CEC-PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino). Nonostante l’attinenza al tema, non sono però state riportate dichiarazioni sullo stato del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale, del quale non si hanno più notizie dal 19 Febbraio, giorno dall’approvazione – con riserva di ulteriori accordi – da parte del Consiglio dei Ministri.
Da fonti informate risulta che il processo di approvazione definitiva del CAD sia stato bloccato. Lo stato d’impasse sarebbe dovuto alla preoccupazione del Ministero dell’Economia riguardo ai maggiori oneri economici che la nuova normativa imporrebbe alle pubbliche amministrazioni. Viene infatti che lamentato che, sebbene presentato come uno strumento di risparmio a costo zero per le amministrazioni, in pratica il nuovo CAD sembra dover essere finanziato dagli stessi risparmi che dovrebbe produrre. È previsto infatti che i risparmi conseguiti dalle singole amministrazioni grazie al processo di digitalizzazione vengano rimessi in circolo nell’amministrazione che li ha prodotti, in parte come investimenti nello stesso processo di innovazione e in parte come premialità ai dirigenti. A questo paradosso, già poco promettente in termini di bilancio, si aggiungono le famigerate sanzioni, per le amministrazioni lente nell’applicare le innovazioni, che andrebbero a tagliare la premialità.
Anche se è stato sottolineato come il processo di innovazione non abbia costi molto elevati, dal momento che già le pubbliche amministrazioni redigono i documenti al computer per poi stamparli, rimane comunque dubbio quale sia l’effettivo costo iniziale dell’innovazione e sul chiarimento di questo punto stanno cooperando il ministero dell’Innovazione e quello dell’Economia.
Oltre alla motivazione economica, il blocco del nuovo CAD è dovuto in parte anche al recepimento delle numerose perplessità sulle copie digitali. A palazzo Vidoni molti ritengono che l’istituzione di “duplicato” per un documento informatico non abbia un senso e che vada chiarita la parte del Codice che riguarda il rapporto tra documenti digitali e analogici. Pare ci sia anche l’intenzione di intervenire sulla firma elettronica avanzata: sebbene tutti concordino nel ritenere giusto reintrodurla, molti lamentano la necessità di chiarezza nella definizione del suo valore probatorio. C’è chi pensa inoltre di definire meglio la gestione del passaggio ancora indispensabile tra digitale e carta tramite il cosiddetto “contrassegno digitale”, cioè l’attestazione della provenienza e dell’integrità dei documenti digitali stampati su carta. Si tratta di un codice a barre bidimensionale, per il quale dovranno essere introdotte regole tecniche di interoperabilità. La necessità di questo strumento è indiscussa, dal momento che fino a quando il digital devide non sarà colmato (si pensi alle difficoltà dei più anziani davanti a un documento digitale) difficilmente la burocrazia potrà liberarsi della carta.
Per l’approvazione definitiva del CAD si dovrà quindi attendere che queste ambiguità vengano risolte e che il Ministero dell’Innovazione garantisca la mancanza di oneri per le pubbliche amministrazioni.
Da pochi giorni è entrato in vigore il doppio regime – cartaceo e elettronico - per i certificati di malattia dei dipendenti pubblici. Si dà dunque il via ad un periodo di prova che terminerà a luglio, quando la trasmissione dei certificati medici via internet diventerà obbligatoria per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Il certificato dovrà essere rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN nei casi di malattia protratta per più di dieci giorni e “in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare” (decreto 165/2001 art. 55-septies). Sarà il medico stesso a inviare online la certificazione di malattia all’INPS che a sua volta la indirizzerà, sempre per via telematica, verso la pubblica amministrazione in cui lavora il dipendente malato.
A partire da luglio, quando il doppio regime terminerà, l’inosservanza dell’obbligo di trasmissione via internet del certificato medico avrà conseguenze gravi. In caso di reiterazione, infatti, comporterà “l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi”.
È entrato da oggi in vigore un nuovo servizio che segna un passo avanti nella digitalizzazione della burocrazia italiana. Si tratta di “ComUnica“, un servizio del registro delle imprese che permette di svolgere tutti gli adempimenti relativi alla nascita di un’impresa, o alle variazioni di aziende gia’ esistenti, attraverso una una singola comunicazione telematica.
Il servizio è attivo con pieno valore legale dal primo ottobre 2009, ma da oggi è diventato l’unico strumento per gli obblighi di impresa riguardanti l’Agenzia delle Entrate, l’Inail, l’Inps e le Camere di Commercio che non dovranno più essere adempiti separatamente con procedure diverse per ogni ente. Non sarà quindi più necessaria la compilazione di moduli cartacei, né la presentazione allo sportello per la richiesta del codice fiscale e la partita Iva. Allo stesso modo non bisognerà più recarsi all’Inail per aprire la posizione assicurativa né all’Inps per l’iscrizione dei dipendenti o dei lavoratori autonomi, né tantomeno alla Camera di Commercio per l’iscrizione al Registro delle Imprese. D’ora in poi sarà necessaria una sola comunicazione: saranno i diversi enti a coordinarsi fra loro attraverso il Registro delle Imprese.
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art.1 della legge della Regione Piemonte (26 Marzo 2009 n.9) sull’adozione e la diffusione del software libero nella pubblica amministrazione.
La norma era stata promulgata dalla Regione Piemonte allo scopo di favorire il pluralismo informatico e garantire la libertà di scelta di software nelle pubbliche amministrazioni. L’intento era quello di dare risalto alla possibilità di adozione di software liberi e gratuiti per le attività di ufficio ma, secondo la Corte Costituzionale, l’art.1 della norma è da considerarsi illegittimo quando stabilisce che alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di protezione del diritto d’autore (art. 171-bis della legge n. 633 del 1941, come sostituito dall’art. 13 della legge n. 248 del 2000). La Corte infatti ha decretato che anche il software cosiddetto “libero” costituisce un’opera dell’ingegno e, pertanto, è oggetto di diritto d’autore. Inoltre le disposizioni sulla tutela del diritto d’autore ne proteggono un possibile utilizzo abusivo, come nel caso di licenza scaduta o vendita non autorizzata.
Seppur promulgata sotto buone intenzioni, la legge della Regione Piemonte avrebbe ostacolato la protezione delle licenze Open Source che tipicamente impediscono di trarre profitto dal software modificato.
Una banca dati online contenente tutte le leggi vigenti dello Stato Italiano aggiornate in tempo reale. Si chiama Normattiva e sarà disponibile gratuitamente alla consultazione pubblica a partire dal 19 Marzo. L’intero corpus della normativa statale dalla fondazione della Repubblica sarà disponibile per la consultazione su un unico sito e le nuove leggi saranno aggiornate nello stesso giorno della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Una delle caratteristiche più importanti del progetto riguarda la modalità con la quale saranno pubblicati gli atti normativi, la cosiddetta “multivigenza”. Questa forma redazionale prevede che si possa visualizzare il percorso storico dell’atto e le modifiche che questo ha subito nel tempo con le corrispondenti date di validità. Il documento richiesto da un utente potrà quindi essere visualizzato come: il testo originario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; il testo vigente, e quindi effettivamente applicabile, alla data di consultazione della banca dati; il testo vigente a qualunque data pregressa indicata dall’utente.
Gradualmente, tutti gli atti saranno aggiornati e pubblicati con questa modalità, ma per ora gli atti normativi pubblicati in fra il 2 giugno 1946 e il 31 dicembre 1980 sono consultabili solo nel testo originario.
Anche le funzionalità di ricerca verranno progressivamente arricchite. Il sistema di indicizzazione in questa prima versione del sito è molto semplice: gli atti possono essere cercati sia attraverso i loro estremi, sia per parole, contenute nel titolo o nel testo della legge. Il progetto prevede però che entro il 2013 si renda disponibile un sistema di ricerca “per concetti” e per classi semantiche (sistema di classificazione EUROVOC, adottato in ambito Unione Europea).
Normattiva si definisce quindi un portale in evoluzione, nel senso che sarà continuamente aggiornato da un lavoro di digitalizzazione e indicizzazione delle leggi per almeno altri 4 anni. Il sito dovrebbe infatti completarsi nell’ottobre 2014, quando sarà recuperato e reso disponibile l’insieme degli atti normativi pubblicati nel periodo del regno (1861 – 1946).
Il progetto coinvolge le più importanti istituzioni statali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati – in collaborazione con la Corte di Cassazione – curano gli adempimenti per la realizzazione del programma e lo sviluppo del sito. L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ne cura la gestione e provvede all’alimentazione della correlata banca dati.
Con www.normattiva.it si dà attuazione all’articolo 107 della legge n. 388 del 2000 che ha disposto l’istituzione di un fondo destinato al finanziamento di “iniziative volte a promuovere l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonchè di fornire strumenti per l’attività di riordino normativo”.
Venerdì scorso sono state approvate dal Consiglio dei Ministri le modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale. Lo ha annunciato il ministro Brunetta dichiarando che grazie al nuovo CAD “sarà possibile una riduzione dei tempi per pratiche dell’80% e una riduzione di un milione di pagine l’anno”.
Le modifiche apportate al CAD avranno naturalmente altre conseguenze oltre al supposto risparmio di tempo e carta. I cambiamenti previsti sono stati analizzati della Prof.Avv. Finocchiaro che ha riassunto alcuni aspetti complessi e controversi delle modifiche.
E proprio al tema dell’e-government e alle modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale è dedicato l’incontro su diritto e innovazione tecnologica di giovedì 18 Marzo con l’ing.Giovanni Manca, Responsabile ufficio sicurezza DigitPA, che ha contribuito in prima persona alla stesura del documento. L’incontro, come sempre coordinato dalla Prof.Avv. Giusella Finocchiaro, tenterà di mettere in luce le specificità delle modifiche più complesse incluse nel nuovo codice.
Come di consueto l’incontro si terrà alle 15 nella cornice di Alma Graduate School, presso Villa Guastavillani, ulteriori informazioni a questo indirizzo.
Circola in questi giorni la bozza delle modifiche del Codice dell’amministrazione digitale, all’esame presso il Consiglio dei Ministri.
La fonte è l’art. 33 della l. 18 giugno 2009, n. 69 che prevede anche la modifica della normativa sulla firma digitale al fine di semplificarne l’adozione e l’uso.
Ad una prima lettura, si può certamente affermare che, benché alcune modifiche siano apprezzabili, altre modifiche in corso di approvazione non semplificano, ed altre suscitano perplessità.
Ecco le principali modifiche.
1) Viene reintrodotto un quarto tipo di firma elettronica (oltre alla firma elettronica, la firma elettronica qualificata, la firma digitale), cioè “la firma elettronica avanzata”, la quale peraltro ha la medesima efficacia probatoria della firma elettronica.
2) L’autenticazione informatica cambia significato.
3) Viene definita l’identificazione.
Ecco le modifiche che suscitano maggiori perplessità.
1) Vengono introdotte nuove definizioni di copia: copia informatica di documento analogico, copia informatica di documento informatico, duplicato informatico, ognuna con valore giuridico differente.
2) La copia informatica del documento analogico deve avere anche forma (e non solo contenuto) identici a quelli del documento da cui è tratta.
3) La conformità all’originale delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici (anche non unici) o è attestata dalla dichiarazione di conformità all’originale da parte del pubblico ufficiale o, se è effettuata da chi ha effettuato la copia, può essere disconosciuta. Non sono espressamente precisati termini e modalità di questo disconoscimento.
Paiono di conseguenza messi in discussione i principi del processo di conservazione sostitutiva di cui alla delibera CNIPA del febbraio 2004 e in particolare il significato della firma che attesta il corretto svolgimento del processo.
Se l‘intento del legislatore della l. 69/2009 era consolidare, queste modifiche (soprattutto quelle concernenti le copie) non aiutano.
Il quadro legislativo, in movimento dal 1993, muta ancora. E questo non rassicura e non sostiene le imprese e gli enti che hanno investito soprattutto nella conservazione sostitutiva.
Circola in questi giorni la bozza delle modifiche del Codice dell’amministrazione digitale, all’esame presso il Consiglio dei Ministri.
La fonte è l’art. 33 della l. 18 giugno 2009, n. 69 che prevede anche la modifica della normativa sulla firma digitale al fine di semplificarne l’adozione e l’uso.
Ad una prima lettura, si può certamente affermare che, benché alcune modifiche siano apprezzabili, altre modifiche in corso di approvazione non semplificano, ed altre suscitano perplessità.
Ecco le principali modifiche.
1) Viene reintrodotto un quarto tipo di firma elettronica (oltre alla firma elettronica, la firma elettronica qualificata, la firma digitale), cioè “la firma elettronica avanzata”, la quale peraltro ha la medesima efficacia probatoria della firma elettronica.
2) L’autenticazione informatica cambia significato.
3) Viene definita l’identificazione.
Ecco le modifiche che suscitano maggiori perplessità.
1) Vengono introdotte nuove definizioni di copia: copia informatica di documento analogico, copia informatica di documento informatico, duplicato informatico, ognuna con valore giuridico differente.
2) La copia informatica del documento analogico deve avere anche forma (e non solo contenuto) identici a quelli del documento da cui è tratta.
3) La conformità all’originale delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici (anche non unici) o è attestata dalla dichiarazione di conformità all’originale da parte del pubblico ufficiale o, se è effettuata da chi ha effettuato la copia, può essere disconosciuta. Non sono espressamente precisati termini e modalità di questo disconoscimento.
Paiono di conseguenza messi in discussione i principi del processo di conservazione sostitutiva di cui alla delibera CNIPA del febbraio 2004 e in particolare il significato della firma che attesta il corretto svolgimento del processo.
Se l‘intento del legislatore della l. 69/2009 era consolidare, queste modifiche (soprattutto quelle concernenti le copie) non aiutano.
Il quadro legislativo, in movimento dal 1993, muta ancora. E questo non rassicura e non sostiene le imprese e gli enti che hanno investito soprattutto nella conservazione sostitutiva.
