Direttore Scientifico: Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale: Dott. Giulia Giapponesi

Colpevole di diffamazione per i commenti pubblicati dagli utenti. Una nuova sentenza sancisce la responsabilità di una blogger sui contenuti dei commenti postati da terzi.

Il tribunale di Varese ha condannato per diffamazione la 22enne di Rovigo amministratrice di Writer’s dream, una delle maggiori community in Italia sui temi della letteratura e l’editoria, visitata quotidianamente da 3 mila persone.

Il sito, attivo dal 2008, ha tra i suoi obiettivi quello di fornire consigli utili agli autori emergenti per orientarsi nel mondo dell’editoria. Tra i vari temi trattati, il blog fornisce anche informazioni sull’editoria a pagamento (Eap), nella quale gli autori devono pagare per pubblicare le proprie opere. Contro questo fenomeno, il sito ha lanciato la campagna “NoEap” e ha pubblicato una lista degli editori che praticano questa attività.

Com’era prevedibile, tra le centinaia di commenti al lancio della campagna, sono state pubblicate alcune frasi lesive dell’onorabilità e della dignità delle case editrici citate. E così, una casa editrice ha presentato una querela contro l’amministratrice del blog, ottenendo ragione dal Tribunale di Varese.

Nella sentenza il giudice ha stabilito che “la disponibilità dell’amministrazione del sito rende l’imputata responsabile di tutti i contenuti di esso accessibili dalla rete, sia quelli inseriti da Lei stessa, sia quelli inseriti da utenti; è indifferente sotto questo profilo sia l’esistenza di una forma di filtro (poiché in tal caso i contenuti lesivo dell’altrui onorabilità devono ritenersi specificamente approvato dal dominus) sia l’inesistenza di filtri (poiché in tal caso i contenuti lesivi dell’altrui onorabilità devono ritenersi genericamente e incondizionatamente approvati dal dominus)”.

La decisione del Tribunale di Varese ha sollevato molte critiche tra i blogger e i commentatori del diritto della rete. In particolare, è stato sottolineato come, seguendo il ragionamento esposto dal giudice, i gestori dei social network dovrebbero essere considerati responsabili per le centinaia di migliaia di opinioni espresse ogni giorno dagli utenti in tutto il mondo.

La blogger ha già annunciato l’intenzione di ricorrere in appello.

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posted by admin on maggio 14, 2013

Responsabilità dei provider

(No comments)

Sono state rese note le motivazioni della sentenza che ha condannato a nove mesi di reclusione e 20mila euro di multa il blogger gestore della pagina “Cartellopoli.com”, un blog di denuncia sulle irregolarità nelle installazioni di cartelloni pubblicitari a Roma.

Il 9 gennaio 2013 il Tribunale di Roma ha riconosciuto colpevole di “istigazione a delinquere e apologia di reato” Massimiliano Tonelli, autore e gestore di “Cartellopoli.com” e della relativa pagina Facebook. Il blogger era stato denunciato nel 2010 da una ditta di impianti pubblicitari che sosteneva che il sito incitasse al vandalismo contro i cartelloni ed era stato subito oscurato dalla magistratura (oggi è visibile al nuovo indirizzo Cartellopoli.net).

A quanto si apprende, la condanna, emessa dal giudice monocratico Laura Fortuni, si è basata principalmente sui commenti postati da terzi sul blog e sulla pagina Facebook che invitavano ad agire contro i cartelloni abusivi e ad organizzare iniziative di protesta. Secondo quanto riportato dalla stampa, infatti, nelle motivazioni della sentenza il giudice ha sostenuto: “Pacifica essendo la responsabilità esclusiva in capo all’imputato per la gestione del blog (…) e dunque anche per il contenuto dei messaggi in esso pubblicati, è indifferente che si tratti di contenuti riferibili direttamente al T.  o ricevuti da altri utenti, essendo stato comunque il primo a curarne l’inserimento e la conseguente divulgazione al pubblico” e ”L’affermazione del T di non controllare il contenuto dei messaggi ricevuti prima di pubblicarli è priva di rilievo ai fini che qui interessano, sia perché formulata in termini assolutamente generici, sia perché la qualità dei contenuti di analogo tenore pubblicati sul blog nel corso del tempo è tale da rendere inverosimile che l’imputato potesse averne ignorato o male interpretato il contenuto”.

Per il giudice Fortuni “devono censurarsi tutti quei comportamenti che travalicano dalla legittima critica e denuncia trasmodando nell’incitamento all’azione diretta, ai fini di una sorta di giustizia fai da te sul presupposto, peraltro di dubbio fondamento, che i danni inferti ripetutamente alle imprese pubblicitarie possano determinare la cessazione delle installazioni pubblicitarie”.

Secondo la denuncia sarebbero state centinaia le azioni vandaliche contro gli impianti pubblicitari della Capitale “consistite in un crescendo di offensività, nell’imbrattamento dei cartelloni con vernice spray e, successivamente, nel danneggiamento delle comici e nello smontaggio ed asporto delle plance pubblicitarie”

La sentenza ha raccolto dure critiche da parte di alcuni commentatori dei diritti civili in rete secondo cui la decisione del Tribunale di Roma rappresenta un precedente pericoloso per la libera circolazione dei contenuti sul web perché prevede un profilo di responsabilità sui contenuti, non solo di carattere diffamatorio, pubblicati da terzi.

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posted by admin on aprile 22, 2013

Responsabilità dei provider

(No comments)

La vicenda dei tre dirigenti di Google condannati a sei mesi di carcere dal Tribunale di Milano nel 2010 e assolti in appello nel 2012 sembrerebbe non essersi ancora conclusa. A quanto si apprende, il pubblico ministero avrebbe recentemente presentato il ricorso in Cassazione.

Com’è noto, il caso  si era concluso lo scorso dicembre quando la Corte d’Appello di Milano ha assolto con formula piena i tre dirigenti di Google, accusati di violazione della legge sulla privacy per aver “permesso” la pubblicazione su YouTube di un video in cui un minorenne disabile veniva umiliato dai compagni di classe, .

Uno dei tre menager condannati, Peter Fleischer, responsabile delle privacy policy per l’Europa, ha annunciato sul suo blog che il pubbico ministero italiano ha presentato il ricorso in Cassazione, sostenendo che le piattaforme come YouTube devono essere obbligate ad effettuare un controllo preventtivo sui video caricati dagli utenti e ottenere la liberatoria delle persone riprese nei filmati.

Fleischer ribadisce che si tratterebbe di una minaccia alla libera espressione su Internet ma si dichiara comunque fiducioso per il buon esito della vicenda giudiziaria.

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Il 27 febbraio sono state rese pubbliche le motivazioni della sentenza di assoluzione degli amministratori di Google pronunciata dalla Corte d’appello di Milano il 21 dicembre nell’ormai famoso caso Google vs. Vividown.

Non è configurabile, secondo la Corte, il reato di trattamento illecito di dati personali, previsto dall’art. 167 del Codice per la protezione dei dati personali perché:

1) l’obbligo dell’informativa non è neppure richiamato fra le fattispecie la cui violazione comporta il configurarsi di detto illecito

2) Google non è titolare del trattamento ed è invece il titolare a dover fornire l’informativa all’interessato

3) non è configurabile il dolo specifico.

Per comprendere appieno la decisione occorre muovere dal disposto dell’art. 167 del Codice privacy, intitolato “Trattamento illecito di dati”:

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni”.

Dunque, secondo il testo della norma sopra riportato, il reato di trattamento illecito dei dati personali si configura se si realizzano contestualmente i seguenti presupposti:

1) sussiste il dolo specifico, cioè il fine di trarre profitto o di recare ad altri un danno

2) si procede al trattamento in violazione di uno degli articoli menzionati

3) dal fatto deriva nocumento.

Sulla configurabilità del nocumento non sussistono dubbi. Non ricorrono, invece, gli altri due presupposti.

Nel caso Google vs. Vividown il dolo specifico non sussiste, non potendo, secondo la Corte d’appello, ritenersi che questo coincida “con il fine di profitto costituito dalla palese vocazione economica dell’azienda Google” “mancando qualsiasi riscontro di un vantaggio direttamente conseguito dagli imputati” e la struttura della norma “postula la necessaria partecipazione psichica intenzionale e diretta del soggetto al raggiungimento di un profitto”.

Il trattamento è avvenuto senza che all’interessato fosse fornita l’informativa, ma questo non è un comportamento previsto dall’art. 167. Infatti, l’art. 13, che dispone l’obbligo di fornire l’informativa non è menzionato dall’art. 167. Oltre a ciò, l’obbligo di fornire l’informativa all’interessato grava sul titolare del trattamento e non su terzi soggetti, dunque sull’uploader del video e non su Google.

Non si può che condividere questi argomenti e concordare con la decisione che porta chiarezza in una materia quanto mai complessa.

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posted by admin on febbraio 18, 2013

Responsabilità dei provider

(No comments)

Blogger_Logo_trasparenteDal Regno Unito giunge notizia di una sentenza che porta nuovamente in primo piano la questione della responsabilità dei provider sui contenuti generati dagli utenti. Il caso è incentrato sulla mancata rimozione di contenuti diffamatori pubblicati sulla piattaforma Blogger di Google.

La Corte d’appello di Londra ha stabilito che in seguito alla richiesta di cancellazione di commenti diffamatori, il provider ha a disposizione 5 settimane per la rimozione del contenuto, passate le quali vi sono i presupposti per avviare una causa per diffamazione.

Il ricorso in appello era stato presentato da un ex candidato per le elezioni comunali del partito conservatore che aveva querelato per diffamazione Google a causa della mancata rimozione di alcuni commenti pubblicati nel 2011 sul blog London Muslim, ospitato dalla piattaforma Blogger gestita dal motore di ricerca

Sebbene alcuni dei commenti sostenessero che il candidato fosse uno spacciatore di droga ed un ladro, e quindi fossero di fatto diffamatori, il giudice di primo grado aveva stabilito che non fosse possibile sostenere il reato di diffamazione perché Google non poteva essere considerato come l’editore dei blog ospitati sulla sua piattaforma.

Al contrario, la corte di appello ha di fatto avvalorato l’attribuzione di responsabilità di Google, stabilendo un tempo massimo entro il quale il provider deve adempire alle richieste di rimozione. Tuttavia, nonostante la diversa interpretazione legislativa, anche la Corte di Appello ha rigettato le richieste del querelante sostenendo che non fosse possibile stabilire quanti lettori fossero venuti a conoscenza dei commenti diffamatori.

La sentenza ha suscitato un notevole interese nel Regno Unito in quanto stabilisce un primo precedente in materia di responsabilità di Google nei confronti dei contenuti pubblicati sualla sua piattaforma di blog.

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twitter-bird-white-on-blueTwitter dovrà consentire alle autorità francesi i dati identificativi degli utenti che utlizzano la piattaforma per incitare all’odio razziale.

Questo quanto stabilito dal Tribunal de grande instance di Parigi, che ha ordinato al social network di fornire i dati utili all’identificazione degli autori anonimi di tweet ritenuti illegali per il sistema giuridico francese, come quelli con cotenenuto antisemita. I dati degli utenti che Twitter dovrà rivelare possono icludere nomi, indirizzi email e indirizzi IP. L’ingiunzione del tribunale francese impone anche alla piattaforma l’istituzione un agevole sistema per la segnalazione di tali abusi da parte dei cittadini.

La sentenza giunge a seguito di un’azione di protesta della Union des Étudiants Juifs de France (UEJF) che, nel 2012, si è rivolta alla giustizia per ottenere la rimozione di tutti i cinguettii da ritenersi “palesemente illegali”, e per chiedere a Twitter la consegna alle autorità dei dati necessari ad identificarne gli autori.

Twitter ha ora due settimane di tempo per prendere provvedimenti ed evitare una sanzione di mille euro per ogni giorno di inadempienza. Tuttavia la questione della giurisdizione territoriale potrebbe “salvare” il social network: i legali di Twitter hanno infatti comunicato al Tribunale parigino che la piattaforma adempirà all’ordine solo se sarà emesso da un tribunale statunitense.

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Ieri la Corte d’Appello di Milano ha assolto i manager di Google con formula piena, perché il fatto non sussiste. Erano stati condannati per violazione della privacy dal Tribunale di Milano nel 2010 con una sentenza che fece scalpore.

I fatti: il video di una ragazzo disabile fatto vittima di bullismo da alcuni coetanei era stato da questi caricato su Youtube. Google non viene condannata, come erroneamente si crede, per responsabilità del provider il quale nel nostro ordinamento giuridico non ha l’obbligo di effettuare un controllo preventivo. Ma i suoi manager, trattandosi di responsabilità penale, vengono condannati per violazione della legge sulla privacy. Discussi, nella sentenza di primo grado, la stessa applicabilità della legge italiana al caso, nonché l’obbligo di controllo da parte di Google della corretta applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali da parte di chi carica i video su Youtube.

Restiamo in attesa di leggere le motivazioni della sentenza, per molti diversi aspetti, di grandissima rilevanza.

Per un approfondimento rimandiamo ai precedenti post pubblicati su questo blog.

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posted by admin on dicembre 11, 2012

Responsabilità dei provider

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apple_chrome_logoDopo l’ennesimo soccorso di automobilisti perduti in località impervie, la polizia australiana ha ritenuto necessario mettere in guardia sull’inaffidabilità della nuova app cartografica della Apple installata sull’ultimo sistema operativo per iPhone e iPad.

Le ultime vittime dell’imprecisione del servizio Apple maps sono state due persone dirette a Mandura, città a 500 chilometri da Melbourne, erroneamente collocata dal servizio Apple al centro del Sunset Murray National Park, a circa 70 chilometri dalla sua reale posizione. Una svista che ha messo a repentaglio l’incolumità degli automobilisti, poiché la temperatura diurna del parco può raggiungere i 45 gradi in una zona non coperta dal segnale telefonico. I due viaggiatori smarriti hanno percorso le terre desolate del parco per oltre 24 ore, senza poter reperire cibo né acqua, fino a quando non sono riusciti a chiamare i soccorsi.

Le verifiche fatte in seguito allo sfortunato evento hanno portato la polizia di Mandura a rilasciare un comunicato sul sito web istituzionale dove si avvisa del “pericolo per la salute” per chi si affida al sistema di mappe offerto da Apple sul nuovo iOS 6, invitando quindi i viaggiatori ad utilizzare servizi di geolocalizzazione e navigazione alternativi.

La segnalazione è stata inviata anche a Cupertino, accompagnata da una richiesta urgente di rettifica delle mappe. L’azienda ha promesso di “lavorare duro per migliorare il servizio”, offrendo le scuse pubbliche del suo numero uno, Tim Cook, e provvedendo al licenziamento dei diretti responsabili di Scott Forstall (Senior Vice President del software iOS) e di Richard Williamson (Maps Manager).

Una situazione più che imbarazzante per un servizio che ha innescato molte polemiche da parte degli utenti e a cui si potrebbero aggiungere gli ulteriori danni economici derivati dagli sviluppi delle possibili azioni legali intentate dagli esploratori di tutto il mondo.

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googleSi stanno svolgendo in questi giorni le udienze per il ricorso intrapreso da Google contro la sentenza italiana sul caso Google vs.Vividown.

È attesa per il 21 dicembre la sentenza di secondo grado sull’ormai noto caso che ha coinvolto tre dirigenti di Google, David Drummond, George De Los Reyes e Peter Fleischer, condannati dal tribunale di Milano a sei mesi di carcere per aver permesso la diffusione di un video in cui un ragazzino disabile veniva umiliato dai compagni di classe.

I fatti all’origine della sentenza di primo grado risalgono al 2006 quando una studentessa di Torino ha pubblicato sulla piattaforma Google video un filmato in cui alcuni bulli adolescenti umiliavano un ragazzo affetto da sindrome di Down in una classe scolastica. Il video è stato successivamente rimosso a seguito della richiesta della Polizia Postale, allertata dall’associazione Vividown (Associazione italiana per la ricerca scientifica e per la tutela della persona Down, con sede a Milano). La stessa associazione ha poi formalizzato un’accusa per diffamazione nei confronti di Google e il tribunale di Milano, che ha condannato i tre dirigenti non per diffamazione ma per violazione della privacy.

Secondo il giudice Oscar Magi, estensore della sentenza del 201o, l’azienda californiana è responsabile dell’accaduto per via della vaghezza delle indicazioni in materia di privacy che Google Video riserva agli utenti che praticano l’upload degli audiovisivi, una vaghezza tanto più grave perché relativa ad un’attività svolta con finalità di lucro. In sostanza, nella visione del giudice la ragazzina che ha caricato il video non sarebbe stata sufficientemente esortata a prestare attenzione al rispetto della privacy.

La compagnia di Mountain View è quindi ricorsa in appello e lo scorso 4 dicembre i tre dirigenti sono stati chiamati ad esporre nuovamente la loro difesa. Una seconda udienza è prevista per l’11 dicembre.

C’è molta attesa tra i commentatori del diritto della rete per l’esito dell’appello, che richiama nuovamente l’attenzione sul panorama giudiziario italiano in merito alla responsabilità del fornitore di servizi su Internet.

Peter Flaischer, nel suo blog, ha recentemente ribadito i concetti alla base delle critiche che gran parte dei commentatori aveva già mosso contro la sentenza di primo grado:

Se Google e le altre aziende della rete fossero ritenute responsabili per ogni singolo contenuto sul web, Internet come lo conosciamo oggi  – e tutti i benefici economici e sociali che esso procura – non potrebbe continuare ad esistere. Senza adeguate garanzie, nessuna compagnia e nessuno dei suoi impiegati sarebbe immune: ogni testo potenzialmente diffamatorio, immagine inapproprata, messaggio intimidatorio o video in cui appaiono terze parti potrebbe avere il potere di fare cessare l’attività della piattaforma che lo ha inconsapevolmente pubblicato.

Per un approfondimento su Google vs. Vividown rimandiamo ai numerosi post che il nostro blog ha dedicato al caso, tra cui un’intervista al giudice Oscar Magi.

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La Procura della Repubblica di Milano ha ordinato un sequestro d’urgenza per il dominio Avaxhome.ws che da ieri non è più raggiungibile dall’Italia.

Avaxhome.ws, meglio conosciuto come Avax, è una sorta di edicola digitale che permette di scaricare gratuitamente versioni digitalizzate delle principali riviste e quotidiani da tutto il mondo. Ma non solo: il portale permette anche di rintracciare link ad altri siti attraverso i quali si possono scaricare programmi, film e musica. La maggior parte dei contenuti distribuiti dal sito è coperta da diritto d’autore e, a quanto si apprende, Avax non avrebbe alcuna licenza per la relativa distribuzione.

Così, in seguito ad una denuncia presentata lo scorso giugno dal colosso editoriale Mondadori, la procura di Milano ha deciso di intervenire ordinando un sequestro d’urgenza per il dominio da effettuarsi attraverso la mancata risoluzione del DNS da parte degli Internet Service providers nostrani. Dal 23 novembre 2012 il sito non risulta più raggiungibile dall’Italia. L’accusa per i gestori di Avax è di violazione del diritto d’autore e ricettazione sulla base dell’art. 648 del Codice Penale.

Questa seconda accusa risulterebbe particolarmente grave per un’attività come quella di Avax, che nella pratica è portata avanti dagli stessi utenti del portale attraverso la pubblicazione di  link a siti esterni dai quali scaricare i pdf.

Non sono mancate le critiche alla modalità del sequestro di Avax che a quanto pare stabilisce un primato. È infatti la prima volta che si colpisce con un sequestro d’urgenza, senza prima passare da un giudice, un’attività come quella del portale. Finora questa pratica era stata messa in atto solo per siti terroristici.

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