Un blog non è comparabile a un periodico giornalistico e pertanto non è soggetto alle sanzioni previste per la mancata registrazione della testata al Tribunale competente.
Sulla base di questo assunto una recente decisione della Corte di Cassazione ha annullato le sentenze di primo e secondo grado che vedevano il blogger Carlo Ruta colpevole del reato di stampa clandestina secondo l’art.16 della legge 8 febbraio 1948, conosciuta come “legge sulla stampa”.
La vicenda giudiziaria era iniziata nel 2008 quando Carlo Ruta, saggista, giornalista e autore del blog “Accade in Sicilia”, era stato condannato dal tribunale di Modica per il reato di diffamazione a mezzo stampa e stampa clandestina, pronuncia confermata poi nel 2011 dalla corte d’appello di Catania.
L’accusa proveniva dal procuratore della Repubblica di Ragusa Agostino Fera che si era sentito diffamato da alcuni contenuti del blog, che offriva un approfondimento su fenomeni a carattere mafioso presenti sul territorio siciliano.
Il tribunale di Modica aveva ritenuto in primo grado che il blog fosse equiparabile ad una vera e propria testata giornalistica, e che, pertanto, dovesse essere registrato presso il tribunale competente, secondo quanto prescritto dall’art. 5 della già citata legge sulla stampa.
La difesa aveva tentato invano di far notare come il blog non fosse altro che uno strumento di documentazione, neanche aggiornato regolarmente e quindi non paragonabile ad un giornale vero e proprio.
Nonostante le vive proteste che la condanna di primo grado aveva suscitato fra storici, blogger e attivisti della rete, la corte d’appello di Catania aveva confermato la decisione precedente e il blogger era stato nuovamente condannato.
L’esito del ricorso in Cassazione, intrapreso da Ruta nonostante l’ormai prossima prescrizione del reato, era quindi atteso con apprensione dai difensori dei diritti dei cittadini in rete. La conferma delle precedenti sentenze avrebbe infatti rappresentato l’introduzione di un anacronistico obbligo di legge per tutte le migliaia di blog italiani, un appesantimento burocratico che realisticamente avrebbe portato molti siti alla chiusura.
La decisione della III Sezione della Corte di Cassazione presieduta da Saverio Felice Mannino è stata quindi accolta con sollievo da molti commentatori del diritto in rete che hanno colto l’occasione per invocare un intervento normativo chiarificatorio che impedisca il ripetersi di simili vicende giudiziarie.
La funzione di Google che suggerisce le parole da digitare sulla barra delle ricerche è al centro di una nuova vicenda legale che ha coinvolto la compagnia, accusata questa volta di fomentare l’antisemitismo attraverso la creazione di un database di celebrità di fede ebraica.
L’organizzazione francese SOS Racisme, insieme all’Unione degli Studenti Ebrei di Francia, a J’accuse! – Azione internazionale per la giustizia (AIPJ), e al Movimento contro il razzismo e per l’Amicizia fra i Popoli, hanno esposto querela contro la compagnia di Mountain View per il suggerimento della parola “ebreo”, proposta agli utenti che si trovano a digitare il nome di alcuni personaggi noti, come il magnate Rupert Murdoch o la star della serie televisiva Mad Man Jon Hamm.
Secondo le associazioni, attraverso questo tipo di suggerimento Google víola la legge francese che vieta di creare liste basate sull’appartenenza etnica. A questo proposito, il legale di SOS Racisme ha dichiarato che attraverso la funzionalità di Google suggest, la compagnia americana ha di fatto creato il più ampio archivio di ebrei della storia. I querelanti chiedono quindi al giudice di ordinare a Google la cessazione dei suggerimenti relativi alla parola “ebreo” nelle diverse lingue.
Naturalmente, la funzionalità Google suggest è automatica, e, come si può leggere nella pagina dedicata al servizio, suggerisce le parole da cercare sulla base delle precedenti ricerche effettuate dagli utenti sul motore di ricerca. Tuttavia, la compagnia ha la possibilità di filtrare alcune parole e fare in modo che non compaiano. È il caso dei termini legati alla pornografia, alla violenza o all’incitamento all’odio. In passato, Google è stata costretta da giudici di varie nazionalità a cancellare anche alcuni suggerimenti accostati a nomi di privati cittadini coinvolti in scandali o crimini.
Non è la prima volta, infatti, che il servizio di suggerimento di Google causa alla compagnia dei problemi sul piano della legalità. I casi precedenti, tuttavia, erano originati da accuse di diffamazione derivate dal suggerimento di un termine negativo associato ai nomi dei querelanti. C’è quindi attesa per l’esito di un caso che verte invece su un termine che individua l’appartenenza ad un gruppo etnico-religioso.
La decisione Cass. 5525 del 5 aprile 2012 rappresenta un vero leading case in cui si afferma il diritto alla contestualizzazione dell’informazione e alla verità attuale.
Non è, come superficialmente commentato, una sentenza sul diritto all’oblio. Anzi. È, invece, una decisione in cui si afferma il diritto all’attualizzazione della notizia.
La verità è tale solo se attuale. Se è la verità di 20 anni prima, è una verità parziale, e quindi non è verità.
I fatti: un politico è imputato per corruzione nel 1993. La notizia è correttamente riportata nei giornali dell’epoca. Successivamente il politico viene assolto. A distanza di molti anni digitando il nome del politico nei motori di ricerca si trova la notizia dell’imputazione, ma non anche quella dell’assoluzione.
Certo, la prima notizia è vera. Ma oggi rappresenta una verità parziale, una rappresentazione falsa della realtà, che lede profondamente il diritto all’identità personale.
Si impone, dunque, di contestualizzare la notizia.
Il tema è ampiamente illustrato, nelle sue linee generali, nell’articolo che riporto QUI e che è ripreso nella decisione.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affermato l’obbligo di offuscare i volti dei mendicanti nelle foto a corredo di articoli che parlano di piaghe sociali.
È stato così rinviato a nuovo esame il caso di una una donna rumena che ha accusato di diffamazione un giornale trentino per aver pubblicato una sua foto accompagnata dalla didascalia “una questuante all’opera nel centro storico di trento“. La foto accompagnava un articolo dal titolo “I trentini e il pacchetto sicurezza” in cui erano riportate le opinioni di alcuni cittadini di Trento sull’utilità di istituire ronde cittadine per prevenire e scoraggiare alcuni fenomeni quali la prostituzione, il vandalismo e l’accattonaggio.
La sentenza del Tribunale di Bolzano aveva stabilito che nessuna valenza diffamatoria poteva essere riconosciuta nel semplice accostamento tra il testo e una fotografia neutra, che serviva solo a richiamare l’attenzione sul tema dell’articolo.
La Cassazione ha tuttavia ritenuto tale motivazione non priva di vizi logici. Infatti, dal momento che la coscienza comune pone i mendicanti in uno dei gradini più bassi della scala sociale, è naturale che chi si trova costretto dalle necessità della vita a chiedere l’elemosina si senta mortificato e umiliato nell’essere additato come mendicante.
Inoltre la Corte ha evidenziato che in un passo dell’articolo incriminato veniva precisata la correlazione tra l’accattonaggio del centro di Trento e un’organizzazione malavitosa le cui fila erano tenute fuori provincia. Il giudizio negativo del giornalista sul fenomeno risultava quindi evidente e per tale ragione la fotografia non poteva considerarsi neutra dal momento che, secondo la Corte, il lettore era portato ad identificare la persona ritratta con uno dei problemi da eliminare per garantire una pacifica vita cittadina.
I giudici della Cassazione hanno voluto inoltre ricordare che quando per esigenze di cronaca si mostrano immagini di persone coinvolte in fenomeni sui quali grava un pesante giudizio negativo , al fine di evitare che si crei un collegamento tra il fenomeno ed una specifica persona fisica è pratica comune e corretta offuscare l’immagine.
Il caso è stato quindi rinviato per un nuovo esame al Tribunale di Bolzano.
