Con una recente sentenza, la Corte di Giustizia Europea ha esteso i confini della tutela dei marchi, stabilendo che l’eventuale funzione di investimento loro riconosciuta è suscettibile di protezione giuridica.
Secondo la Corte, alla funzione principale del marchio (garantire ai consumatori l’indicazione dell’origine o della provenienza del prodotto) può essere affiancata una funzione di pubblicità e di investimento. Un marchio può, infatti, essere utilizzato dal suo titolare per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e renderli fedeli all’uso del prodotto. Conseguentemente, il titolare di un marchio ha il diritto di opporsi all’uso da parte di un terzo, suo concorrente, di un segno identico per contraddistinguere prodotti o servizi analoghi a quelli per i quali detto marchio è stato registrato, quando il predetto uso è idoneo a diminuire la reputazione di cui gode il marchio ovvero a metterne in pericolo la conservazione.
La vicenda, concernente il servizio di posizionamento AdWords di Google, ha visto coinvolta la Società Interflora Inc. e la Società di vendita al dettaglio Marks & Spencer. Quest’ultima nell’ambito del servizio ADWords aveva scelto quali parole chiave alcune varianti del termine “Interflora” . Conseguentemente, l’utente della rete, digitando il termine Interflora, veniva pubblicizzata la pagina web della Società Marks & Spencer. Di qui l’azione promossa dalla Società Interflora per la tutela del proprio marchio.
Il 14 luglio 2011 è stato presentato alla camera il disegno di legge n.4511, “Modifica degli articoli 16 e 17 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, in materia di responsabilità e di obblighi dei prestatori di servizi della società dell’informazione”.
Le modifiche al decreto legislativo, incentrato sulla lotta alla contraffazione e sulla vendita legalizzata di farmaci, sono volte ad attribuire responsabilità, in materia di tutela del diritto di proprietà industriale e intellettuale, per gli intermediari e per i fornitori di servizi.
Analogamente a quanto prescritto dal nuovo regolamento dell’Agcom, secondo le modifiche contenute nel disegno di legge le informazioni relative a prodotti o servizi che violano la proprietà industriale o intellettuale dovrebbero essere rimosse immediatamente dai provider a seguito a segnalazioni da parte dell’Autorità o di soggetti privati.
Il disegno di legge tuttavia si spinge oltre stabilendo che “in ogni caso”, e quindi si suppone anche nel caso di una pronta rimozione, le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità dei provider non si applicano qualora il provider “non abbia adempiuto al dovere di diligenza che è ragionevole aspettarsi da esso”, e, in particolare, qualora non abbia provveduto all’adozione di “filtri tecnicamente adeguati che non abilitino l’accesso ad informazioni dirette a promuovere o ad agevolare la messa in commercio di prodotti o di servizi”.
I filtri dovrebbero essere operare su determinate parole chiave che indicano chiaramente che i prodotti o i servizi non sono originali, sia che vengano digitate isolatamente o “in abbinamento a un marchio o a un segno distintivo di cui il destinatario del servizio non abbia dimostrato di essere il titolare o il licenziatario”; In aggiunta il provider dovrebbe istituire ulteriori filtri sull’accesso ad informazioni dirette a promuovere prodotti o di servizi contraffattori, preventivamente comunicate al provider dai legittimi titolari dei diritti di proprietà industriale.
Dovrebbe inoltre essere inibito l’accesso ad informazioni su prodotti la cui commercializzazione è riservata a canali di vendita particolari o che richieda prescrizione medica.

