Direttore Scientifico: Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale: Dott. Giulia Giapponesi

posted by Annarita Ricci on ottobre 12, 2011

Trademarks

(No comments)

Con una recente sentenza, la Corte di Giustizia Europea ha esteso i confini della tutela dei marchi, stabilendo che l’eventuale funzione di investimento loro riconosciuta è suscettibile di protezione giuridica.

Secondo la Corte, alla funzione principale del marchio (garantire ai consumatori l’indicazione dell’origine o della provenienza del prodotto) può essere affiancata una funzione di pubblicità e di investimento. Un marchio può, infatti, essere utilizzato dal suo titolare per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e renderli fedeli all’uso del prodotto. Conseguentemente, il titolare di un marchio ha il diritto di opporsi all’uso da parte di un terzo, suo concorrente, di un segno identico per contraddistinguere prodotti o servizi analoghi a quelli per i quali detto marchio è stato registrato, quando il predetto uso è idoneo a diminuire la reputazione di cui gode il marchio ovvero a metterne in pericolo la conservazione.

La vicenda, concernente il servizio di posizionamento AdWords di Google, ha visto coinvolta la Società Interflora Inc. e la Società di vendita al dettaglio Marks & Spencer. Quest’ultima nell’ambito del servizio ADWords aveva scelto quali parole chiave alcune varianti del termine “Interflora” . Conseguentemente, l’utente della rete, digitando il termine Interflora, veniva pubblicizzata la pagina web della Società Marks & Spencer. Di qui l’azione promossa dalla Società Interflora per la tutela del proprio marchio.

Share

Il 14 luglio 2011 è stato presentato alla camera il disegno di legge n.4511, “Modifica degli articoli 16 e 17 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, in materia di responsabilità e di obblighi dei prestatori di servizi della società dell’informazione”.

Le modifiche al decreto legislativo, incentrato sulla lotta alla contraffazione e sulla vendita legalizzata di farmaci, sono volte ad attribuire responsabilità, in materia di tutela del diritto di proprietà industriale e intellettuale, per gli intermediari e per i fornitori di servizi.

Analogamente a quanto prescritto dal nuovo regolamento dell’Agcom, secondo le modifiche contenute nel disegno di legge le informazioni relative a prodotti o servizi che violano la proprietà industriale o intellettuale dovrebbero essere rimosse immediatamente dai provider  a seguito a segnalazioni  da parte dell’Autorità o di soggetti privati.

Il disegno di legge tuttavia si spinge oltre stabilendo che “in ogni caso”, e quindi si suppone anche nel caso di una pronta rimozione, le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità dei provider non si applicano qualora il provider “non abbia adempiuto al dovere di diligenza che è ragionevole aspettarsi da esso”, e, in particolare, qualora non abbia provveduto all’adozione di “filtri tecnicamente adeguati che non abilitino l’accesso ad informazioni dirette a promuovere o ad agevolare la messa in commercio di prodotti o di servizi”.

I filtri dovrebbero essere operare su determinate parole chiave che indicano chiaramente che i prodotti o i servizi non sono originali, sia che vengano digitate isolatamente o “in abbinamento a un marchio o a un segno distintivo di cui il destinatario del servizio non abbia dimostrato di essere il titolare o il licenziatario”; In aggiunta il provider dovrebbe istituire ulteriori filtri sull’accesso ad informazioni dirette a promuovere prodotti o di servizi contraffattori, preventivamente comunicate al provider dai legittimi titolari dei diritti di proprietà industriale.

Dovrebbe inoltre essere inibito l’accesso ad informazioni su prodotti la cui commercializzazione è riservata a canali di vendita particolari o che richieda prescrizione medica.

Share

posted by admin on agosto 27, 2010

Trademarks

1 comment

teachbookCollegare la parola book alla fine di un’altra parola equivale a sfruttare illecitamente il marchio di Facebook, almeno secondo i legali del famoso social network.

Per questa ragione l’azienda di Mark Zuckerberg ha recentemente presentato una querela contro Teachbook, un piccolo social network rivolto ai soli insegnanti, per usurpazione del marchio registrato e concorrenza sleale.

Se altri possono usare liberamente un sostantivo generico più la parola book come marchio per un network service che si riferisce ad una particolare categoria di individui, il suffisso book potrebbe diventare un termine generale per intendere “online community” o “networking service” o “social network“  dichiarano i legali di Facebook nel testo della querela pubblicata da Wired e ciò svaluterebbe la particolarità del marchio Facebook“.

Su Wired anche la risposta di Greg Shrader, menager di Teachbook : “È una situazione da Davide e Golia. Stanno lanciando bombe contro zanzare. Sono convinti che rinegozieremo e che in un certo senso loro possiedano la parola book” .

La pretesa dell’esclusività sul suffisso -book sembra comunque travalicare il confine dei soli social network. Pare infatti che Facebook abbia anche minacciato di prendere le vie legali contro un blog di viaggi – Placebook – che ha poi prudentemente cambiato il suo nome in Triptrace.

Share