Il tema della memoria in rete è sempre più presente nel dibattito generale.
Recentemente la stampa italiana ha ripreso un articolo del prof. Rosen, apparso sul New York Times, che a sua volte commenta il volume del 2009 di Viktor Mayer-Schönberger, intitolato “Delete. The virtue of forgetting in the digital age”.
Il problema di cancellare dalla Rete, che spontaneamente non dimentica né seleziona le informazioni, esiste. Così come in Rete esiste il ben noto problema della qualità dell’informazione e delle fonti, che non sempre sono affidabili o quanto meno riconoscibili.
Tuttavia il problema di rimuovere le informazioni dalla Rete è un problema che non si risolve (solo) con il diritto, ma anche con la tecnologia. Mayer-Schönberger propone di assegnare una scadenza alle informazioni. Quale che sia la soluzione o le soluzioni, l’apporto della tecnologia è essenziale. E le tecnologie che in questo senso sono già utilizzabili sono molte: DRM (Digital Rights Management), cioè informazioni associate ai dati personali che recano in sé le regole di utilizzo dei dati stessi; scadenza –come si è detto- dei dati; contestualizzazione, cioè associazione ai dati delle informazioni che costituiscono il contesto, cioè che consentono di attribuire ai dati quel peso che ad essi su Internet spesso manca.
Gli strumenti che già oggi offre il diritto sono, invece, fondamentalmente, il diritto all’oblio, il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto all’identità personale. Va chiarito, però, che questi diritti sono esercitabili a certe condizioni, precisate dalle norme e dalla giurisprudenza, e che non esiste un diritto a cancellare sempre e comunque, secondo la volontà del soggetto cui si riferiscono le informazioni: un’eventuale esigenza di questo genere va bilanciata con altri interessi o diritti.
Non esiste un diritto a costruirsi l’immagine che si vuole, né su Internet né fuori da Internet, ma l’identità è sempre frutto di una mediazione sociale fra l’immagine che il soggetto ha di sé e l’insieme di elementi oggettivi che al soggetto si riferiscono, nonché di un bilanciamento di diritti e interessi.
In occasione del Convegno “Il futuro della responsabilità sulla rete. Quali regole dopo il caso Google/Vividown?” mi sono occupata dell’affascinante tema della memoria della Rete e del diritto all’oblio.
L’articolo, completo, è in corso di pubblicazione ne “Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2010, n.3.
Qui ne anticipo l’abstract.
La memoria della Rete è un tema di enorme suggestione e all’attenzione di studiosi di diverse discipline, fra i quali i giuristi.
Il tema è oggi alla ribalta dopo la pubblicazione del volume del 2009 di Viktor Mayer-Schönberger, recentemente tradotto in italiano per i tipi di Egea, il cui titolo è “Delete”.
Tuttavia, la traduzione italiana cambia il sottotitolo dell’opera, che nell’originale è “The virtue of forgetting in the digital age”, e che in italiano diventa “Il diritto all’oblio nell’era digitale”, assumendo così un diverso significato giuridico.
La diversa traduzione innesca una serie di domande, di grande interesse per i giuristi.
Esiste un diritto all’oblio nel digitale? Di “virtù” di dimenticare o di “diritto” di dimenticare si tratta? E come si declina il diritto all’oblio nel digitale?
Oggi, fuori dalla Rete, il diritto di fare cancellare informazioni e dati è sottoposto ai vincoli che derivano dal diritto all’oblio e dal diritto alla protezione dei dati personali.
Bisogna, dentro la Rete, introdurre un nuovo diritto al controllo? Un controllo, per così dire, ad nutum? Un diritto all’autodeterminazione informativa che divenga un diritto assoluto, sciolto da ogni vincolo? Ritengo di no. Sarebbe l’esasperazione e l’estremizzazione di un diritto all’autodeterminazione informativa.
Bisogna, invece, pensare a nuovi modelli normativi e negoziali e a nuove tecnologie che prevedano di limitare nel tempo il trattamento dei dati e tecnologie che lo consentano.
Bastano il diritto all’oblio e il diritto alla protezione dei dati personali del mondo digitale? Credo di sì, con alcuni necessari aggiustamenti, quali la revisione del modello di protezione dei dati personali, e con il necessario supporto della tecnologia.
La cancellazione assoluta, sciolta da ogni vincolo, dal web è dunque un’opportunità, un’esigenza, una virtù, la virtù di dimenticare nell’era digitale, se vogliamo riprendere le parole di Mayer-Schönberger, ma non un diritto.
