Il diritto all’oblio in rete è nuovamente al centro del dibattito internazionale.
L’attenzione questa volta è rivolta alla Spagna dove all’inizio dell’anno la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha ordinato a Google di rimuovere dai suoi risultati alcuni link a pagine contenenti informazioni su cittadini spagnoli.
Si tratta di pagine varie di carattere prevalentemente informativo contenenti notizie considerate lesive dell’immagine personale dai soggetti coinvolti. Un caso per tutti, quello del Dott. Hugo Guidotti Russo, un chirurgo plastico che nel 1991 è stato coinvolto in un caso di “malasanità” e oggi chiede che digitando il suo nome su Google la notizia non compaia più tra i risultati.
La decisione del Garante non ha tuttavia trovato collaborazione da parte della compagnia di Mountain View, la quale ha annunciato di non voler procedere a quella che considera una “censura” dei suoi risultati.
In gennaio la disputa fra Google e il Garante spagnolo è finita davanti al Tribunale di Madrid, dove entrambi gli schieramenti hanno chiesto al giudice un intervento a favore della protezione di importanti diritti: il Garante chiede la tutela della privacy e del diritto all’oblio, Google quella del diritto alla libertà di informazione e di espressione.
Come riportato dal Wall Street Journal, durante il processo un legale di Google ha sostenuto che la Spagna è l’unico paese dove una impresa viene obbligata a rimuovere dei link a contenuti presenti in rete anche se questi non sono in alcun modo illegali.
Il Garante spagnolo ha ribadito che l’unico modo per bloccare l’accesso ai contenuti sia operare sul motore di ricerca, dal momento che i giornali possono legittimamente rifiutare di cancellare dal loro archivio notizie già legalmente pubblicate.
Dopo alcune settimane, la Corte di Madrid ha chiesto il parere della Corte di Giustizia Europea che ora dovrà stabilire se le richieste del Garante spagnolo sono compatibili con la legislazione comunitaria.
La decisione della Corte Europea è attesa con crescente interesse in Europa e negli Stati Uniti, in quanto potrebbe stabilire un precedente determinante per il futuro delle informazioni d’archivio reperibili sul web.
La questione è particolarmente rilevante in quanto entro uno o due anni è attesa la riforma alla corrente legislazione comunitaria sulla privacy, che risale a 15 anni fa. Tema centrale del dibattito europeo la conciliazione tra la libertà di espressione e il diritto alla privacy.
In un discorso tenuto in novembre a Brussels durante la conferenza “The European Data Protection and Privacy”, Viviane Reding, commissario europeo della giustizia ha dichiarato:
“Come ha già detto qualcuno “Dio perdona e dimentica ma il Web mai!”. Questo è il motivo per il quale “il diritto ad essere dimenticati” è così importante per me. Con una quantità sempre maggiore di dati che vagano per la rete – specialmente sui social network – le persone dovrebbero avere il diritto di poter rimuovere completamente i loro dati.“
Tuttavia i dati non sono tutti uguali. Dovrebbe poter essere possibile distinguere fra informazioni inserite volontariamente da una persona su un social network e informazioni veicolate da notizie giornalistiche di interesse globale, come ad esempio quelle che parlano di omicidi. È questo ciò che sostiene Peter Fleischer, Global Privacy Consuel di Google in un post pubblicato sul suo blog personale dove chiede più chiarezza sul concetto, tutto europeo, di “diritto all’oblio”.
Il Global Privacy Consuel di Google, che l’anno scorso è stato condannato a sei mesi di reclusione dal tribunale di Milano per il caso Google/Vividown, si chiede anche come una legge nazionale possa intervenire efficacemente sulla rimozione a link che servono globalmente al reperimento delle informazioni.
E proprio dal caso Vividown Fleischer prende spunto per una riflessione, ripresa anche dalla stampa americana:
“Il web è pieno di riferimenti sulla mia condanna penale in Italia, ma io rispetto il diritto dei giornalisti e di altri di scrivere articoli sull’argomenti, senza l’illusione che io debba avere un “diritto” in futuro di cancellare tutti i riferimenti al fatto. Anche se, empaticamente, vorrei che le persone potessero cancellare le cose brutte del loro passato, non cambia la mia convinzione che la storia deve essere ricordata, e non dimenticata, anche se è dolorosa. La cultura è memoria.”
Il dibattito è dunque ancora aperto. Per un approfondimento delle posizioni segnaliamo le pagine dedicate alla notizia da The Guardian, The Wall Street Journal, El Paìs e Forbes.
Segnaliamo inoltre il citato discorso di Viviane Reding e il blog di Peter Fleischer.
Il tema della memoria in rete è sempre più presente nel dibattito generale.
Recentemente la stampa italiana ha ripreso un articolo del prof. Rosen, apparso sul New York Times, che a sua volte commenta il volume del 2009 di Viktor Mayer-Schönberger, intitolato “Delete. The virtue of forgetting in the digital age”.
Il problema di cancellare dalla Rete, che spontaneamente non dimentica né seleziona le informazioni, esiste. Così come in Rete esiste il ben noto problema della qualità dell’informazione e delle fonti, che non sempre sono affidabili o quanto meno riconoscibili.
Tuttavia il problema di rimuovere le informazioni dalla Rete è un problema che non si risolve (solo) con il diritto, ma anche con la tecnologia. Mayer-Schönberger propone di assegnare una scadenza alle informazioni. Quale che sia la soluzione o le soluzioni, l’apporto della tecnologia è essenziale. E le tecnologie che in questo senso sono già utilizzabili sono molte: DRM (Digital Rights Management), cioè informazioni associate ai dati personali che recano in sé le regole di utilizzo dei dati stessi; scadenza –come si è detto- dei dati; contestualizzazione, cioè associazione ai dati delle informazioni che costituiscono il contesto, cioè che consentono di attribuire ai dati quel peso che ad essi su Internet spesso manca.
Gli strumenti che già oggi offre il diritto sono, invece, fondamentalmente, il diritto all’oblio, il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto all’identità personale. Va chiarito, però, che questi diritti sono esercitabili a certe condizioni, precisate dalle norme e dalla giurisprudenza, e che non esiste un diritto a cancellare sempre e comunque, secondo la volontà del soggetto cui si riferiscono le informazioni: un’eventuale esigenza di questo genere va bilanciata con altri interessi o diritti.
Non esiste un diritto a costruirsi l’immagine che si vuole, né su Internet né fuori da Internet, ma l’identità è sempre frutto di una mediazione sociale fra l’immagine che il soggetto ha di sé e l’insieme di elementi oggettivi che al soggetto si riferiscono, nonché di un bilanciamento di diritti e interessi.
In occasione del Convegno “Il futuro della responsabilità sulla rete. Quali regole dopo il caso Google/Vividown?” mi sono occupata dell’affascinante tema della memoria della Rete e del diritto all’oblio.
L’articolo, completo, è in corso di pubblicazione ne “Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2010, n.3.
Qui ne anticipo l’abstract.
La memoria della Rete è un tema di enorme suggestione e all’attenzione di studiosi di diverse discipline, fra i quali i giuristi.
Il tema è oggi alla ribalta dopo la pubblicazione del volume del 2009 di Viktor Mayer-Schönberger, recentemente tradotto in italiano per i tipi di Egea, il cui titolo è “Delete”.
Tuttavia, la traduzione italiana cambia il sottotitolo dell’opera, che nell’originale è “The virtue of forgetting in the digital age”, e che in italiano diventa “Il diritto all’oblio nell’era digitale”, assumendo così un diverso significato giuridico.
La diversa traduzione innesca una serie di domande, di grande interesse per i giuristi.
Esiste un diritto all’oblio nel digitale? Di “virtù” di dimenticare o di “diritto” di dimenticare si tratta? E come si declina il diritto all’oblio nel digitale?
Oggi, fuori dalla Rete, il diritto di fare cancellare informazioni e dati è sottoposto ai vincoli che derivano dal diritto all’oblio e dal diritto alla protezione dei dati personali.
Bisogna, dentro la Rete, introdurre un nuovo diritto al controllo? Un controllo, per così dire, ad nutum? Un diritto all’autodeterminazione informativa che divenga un diritto assoluto, sciolto da ogni vincolo? Ritengo di no. Sarebbe l’esasperazione e l’estremizzazione di un diritto all’autodeterminazione informativa.
Bisogna, invece, pensare a nuovi modelli normativi e negoziali e a nuove tecnologie che prevedano di limitare nel tempo il trattamento dei dati e tecnologie che lo consentano.
Bastano il diritto all’oblio e il diritto alla protezione dei dati personali del mondo digitale? Credo di sì, con alcuni necessari aggiustamenti, quali la revisione del modello di protezione dei dati personali, e con il necessario supporto della tecnologia.
La cancellazione assoluta, sciolta da ogni vincolo, dal web è dunque un’opportunità, un’esigenza, una virtù, la virtù di dimenticare nell’era digitale, se vogliamo riprendere le parole di Mayer-Schönberger, ma non un diritto.
