Diritto & Internet

Quali sono i confini del diritto all’oblio in rete? Risponde la Corte di Giustizia Europea

L’applicazione del diritto all’oblio su Internet deve rimanere confinata alle versioni dei motori di ricerca operanti nell’Unione Europea. Questa in buona sostanza la decisione dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE Szpunar, chiamato dalla Corte di Stato francese a deliberare su un caso che vede coinvolti Google e la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

I fatti sono i seguenti: nel 2015 la CNIL ordinava a Google di rimuovere da tutte le versioni internazionali del motore di ricerca alcuni link a pagine risultanti dalla ricerca del nome e cognome di un cittadino francese. Google rifiutava di ottemperare in pieno alla richiesta, rimuovendo solo i link risultati da ricerche inserite nelle versioni del motore di ricerca degli Stati Membri dell’Unione Europea.

In seguito, dopo la scadenza del limite di tempo imposto della CNIL, Google proponeva una soluzione alternativa in cui, a prescindere della versione del motore di ricerca usato, i link venivano oscurati per tutti i navigatori con IP appartenente allo stato di residenza della persona che si appellava al diritto all’oblio.

La proposta non è stata accolta dalla CNIL che per tutta risposta ha imposto una sanzione pecuniaria a Google di 100.000 euro. Con ricorso al Consiglio di Stato francese, Google ha dunque chiesto che venisse annullata l’ingiunzione e il Consiglio di Stato ha rimandato la questione alla Corte di Giustizia Europea per una sentenza preliminare.

L’avvocato generale della Corte di Giustizia Maciej Szpunar, sottolineando che le disposizioni della legge europea non intervengono direttamente sulla questione della territorialità legata ai risultati delle ricerche, ha ritenuto necessario fare una distinzione relativa al luogo da cui quest’ultime vengono eseguite, stabilendo che i risultati delle interrogazioni al motore di ricerca provenienti da fuori dall’Unione Europea non dovrebbero risentire del depennamento dei link. Pertanto, l’avvocato generale, pur riconoscendo che in alcuni specifici casi – come nelle regole sulla competizione dei mercati o le regole sui marchi registrati – le disposizioni della UE hanno un effetto extraterritoriale, nel caso del diritto all’oblio si è espresso contro l’estensione delle disposizioni europee al di fuori dei confini dei 28 Stati dell’Unione per via della natura di Internet, caratterizzato da una pervasività a livello mondiale.

Si tratta ancora una volta, secondo l’avvocato generale, di bilanciare diversi diritti che sono connessi al diritto all’oblio: da un alto il diritto alla privacy e dall’altro il diritto del pubblico mondiale di avere accesso alle informazioni. Ed è proprio sulla valutazione dell’impatto su scala globale del diritto ad essere informati che l’avvocato generale pone l’attenzione, sottolineando che un’eventuale estensione extraterritoriale metterebbe le autorità europee nella posizione di non poter valutare il diritto di accedere alle informazioni degli Stati non membri. Tuttavia, l’avvocato generale non ha escluso la possibilità che, in alcuni specifici casi, diversi da quello oggetto della consultazione, si possa richiedere al motore di ricerca di intervenire a livello globale.

Pertanto, la Corte di Giustizia ha espresso l’opinione che il motore di ricerca non sia tenuto, nei casi in cui viene riconosciuto il diritto all’oblio a un cittadino dell’Unione Europea, a eliminare i link incriminati dai suoi risultati globali.  È tuttavia necessario mettere in atto ogni misura che possa prevenirne l’accesso da parte dei netizens contrassegnati da un IP di uno Stato Membro, anche nel caso di utilizzo di una versione del motore di ricerca che corrisponda ad uno Stato extra UE.

 

Direttore Scientifico
Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale
Dott. Giulia Giapponesi

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