Il Partito Pirata svedese ha annunciato il lancio di Pirate ISP, il nuovo servizio di fornitura anonima di connettività ad internet che sarà presto disponibile per i cittadini svedesi.
Un’intervista di TorrentFreak a Gustav Nipe, studente di economia e membro del Partito Pirata, spiega che Pirate ISP sarà un provider in linea con i princìpi del partito, primo fra tutti il diritto alla privacy e all’anonimato. Gli utenti del servizio potranno navigare anonimamente in rete grazie al supporto operativo di ViaEuropa, la società nota per aver creato IPREDator anonimity service.
Il Beta test del nuovo fornitore di connettività è partito lunedì 19 Luglio nella città di Lund su un campione di 100 abitanti. Le previsioni di espansione per ora sono limitate alla conquista del 5% del mercato di Lund. Gustav Nipe, che è diventato CEO di Pirate ISP, confida che presto il servizio possa estendersi in altre località svedesi. Nel frattempo si augura che l’iniziativa possa stimolare la competizione degli altri provider sul piano della privacy.
Durante la Hacknight Conference, Nipe ha anche annunciato che il Pirate ISP non permetterà al governo il monitoraggio degli utenti. Per impedirlo, il servizio non archivierà i log di accesso.
Naturalmente l’idea non piace a Henrik Pontén dell’autorità anti-pirateria svedese, che ha tagliato corto: “Quando la polizia busserà alla loro porta, saranno costretti a rilasciare le informazioni“.
Tuttavia, se davvero il Pirate ISP non registrerà alcun log, la questione potrebbe farsi più complessa.
Novanta accademici provenienti da cinque continenti, insieme a praticanti e membri di associazioni a sostegno del pubblico interesse, si sono incontrati ad una conferenza organizzata dall’American University Washington College of Law per analizzare il testo dell’ACTA, l’accordo anti-contraffazione che sta cercando di regolare a livello globale il controllo sulla proprietà intellettuale in rete.
La discussione ha prodotto un comunicato nel quale si dichiara che l’accordo anti-contraffazione, ancora in fase di negoziazione, rappresenta una minaccia per l’interesse pubblico. In particolare i termini del trattato arrecherebbero danni proprio a quegli aspetti della pubblica utilità che i negoziatori dell’ACTA hanno annunciato come salvaguardati.
“Ciò che è iniziato come una proposta per coordinare l’applicazione delle direttive doganali” si legge nel comunicato “si è tramutato in una nuova massiccia regolamentazione della proprietà intellettuale e di internet con gravi conseguenze per l’economia globale e per la capacità dei vari governi di promuovere e proteggere il pubblico interesse“.
All’accordo ACTA viene criticato anzitutto un processo di produzione “difettoso”: un negoziato su temi così importanti avrebbe richiesto un’ampia consultazione delle diverse parti in causa, dai detentori di copyright ai difensori dei diritti civili. Al contrario, è stato portato avanti segretamente da esponenti scelti dei vari governi senza possibilità di intervento esterno per oltre due anni. Le varie versioni dell’accordo sono rimaste “confidenziali” fino all’Aprile di quest’anno, quando la commissione europea ha deciso di rendere pubblica l’ultima bozza del documento, che comunque era già stato oggetto di una fuga di notizie pubblicata su La Quadrature du Net.
Il comunicato sottolinea poi come i termini dell’ACTA siano totalmente sbilanciati a favore dei detentori di diritti economici e a discapito degli utenti.
Per quanto riguarda internet l’accordo incoraggia gli Internet Service Provider a sorvegliare gli utenti e sanzionarli limitando la loro attività, senza supervisione di una Corte e senza un dovuto processo legale. Allo stesso modo, fuori dalla rete, l’ACTA estende i poteri dei controllori doganali autorizzandoli a ispezionare e sequestrare un’ampia gamma di beni, tra cui computer e dispositivi elettronici, senza alcuna garanzia per gli acquirenti contro confische arbitrarie e invasioni della privacy.
Il comunicato del College of Law di Washington si sofferma anche sugli aspetti dell’accordo che implicano un cambiamento sostanziale dell’attuale legislatura sulla proprietà intellettuale in diversi stati aderenti. L’ACTA infatti vuole rendere globali (impedendo così ulteriori modifiche) alcune pratiche esecutive degli Stati Uniti ed europee che si sono già rivelate problematiche e bisognose di revisioni.
In particolare, specifica il comunicato, l’accordo anti-contraffazione romperà l’equilibrio, fondamentale nel Diritto alla proprietà intellettuale, tra gli interessi dei detentori di copyright e quelli degli utenti. L’ACTA introduce infatti specifici diritti e procedure a favore dei proprietari di diritti d’autore senza correlarli di quelle eccezioni e contromisure necessarie per tutelare, ad esempio, il “fair use” o il Pubblico Dominio.
Più in generale, sottolineano gli accademici, i termini inclusi nel negoziato ACTA impediranno di godere interamente di diritti e di libertà fondamentali tra cui il diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali, l’accesso all’informazione, la libertà di espressione, il dovuto processo e la presunzione di innocenza, la partecipazione culturale, la salute (l’ACTA prevede anche limitazioni alla circolazione dei medicinali generici) e altri diritti umani protetti internazionalmente.
Il comunicato dell’American University Washington College of Law è aperto fino al 23 Giugno per ulteriori contributi e sottoscrizioni da parte di individui e organizzazioni a sostengono del dominio pubblico culturale. È possibile aderire qui.
Questa settimana il Parlamento Europeo ha compiuto un altro passo in direzione della definitiva approvazione dell’ACTA, Anti Counterfeiting Trade Agreement, l’accordo multilaterale per la repressione della contraffazione – tra cui le sanzioni obbligatorie per le violazioni del copyright – che abbiamo già trattato qui.
La Commissione Affari Legali JURI, che si occupa dell’interpretazione e l’applicazione del diritto internazionale nell’Unione Europea, ha approvato il rapporto di Marielle Gallo, membro dell’ala del centro-destra, sul rafforzamento del diritto alla proprietà intellettuale nel mercato interno. Il documento presenta una mozione al Parlamento Europeo per l’adozione di effettive contromisure al fenomeno della pirateria, che viene intesa sia come contraffazione di prodotti a marchio registrato sia come condivisione online di contenuti protetti da copyright. Nel rapporto si incoraggia la Commissione a portare avanti il negoziato dell’ACTA e a promuovere una collaborazione innovativa fra dipartimenti amministrativi e settori industriali.
L’approvazione del documento è stata molto criticata dall’ala socialista del Parlamento Europeo e dai movimenti per le libertà civili in rete. Marielle Gallo, già vicina politicamente a Nicolas Sarkozy, è stata accusata di voler introdurre in Europa la cosidetta regola dei three strikes, di cui si era fatto portatore il partito del primo ministro francese. L’europarlementare ha tuttavia replicato di non essere a favore di un simile provvedimento, ma di propendere per un’attribuzione di responsabilità ai provider, nella quale vengano oscurati i siti che offrono download illegali ai propri utenti.
Sul rapporto Gallo è intervenuto criticamente anche il gruppo francese attivo per i diritti e le liberà su internet La Quadrature du NET, che ha ipotizzato forti pressioni da parte di “poche e anacronistiche industrie” sull’Unione Europea; “La loro influenza politica rema contro l’interesse generale e impedisce al Parlamento Europeo di esplorare strade per una nuova economia creativa” ha dichiarato un portavoce del gruppo.
Come anticipato, pubblichiamo l’intervista al giudice Oscar Magi estensore della sentenza del noto caso Google/Vividown, che ha condannato tre dirigenti di Google a sei mesi di reclusione. Le domande sono state rivolte al giudice in occasione del convegno su “Il futuro della responsabilità in rete. Quali regole dopo la sentenza del caso Google/Vividown?” presso l’Università degli studi di Roma Tre.
Durante il convegno si è parlato del fatto che l’upload su YouTube può essere considerato un esempio di “manifestazione del pensiero”, pertanto un “regime speciale” di libertà di espressione che richiederebbe un’attenzione meno elevata sulla tutela dei dati personali dei soggetti coinvolti. Cosa ne pensa, visto che questa interpretazione è in contrasto con la sua sentenza?
L’ho trovato interessante da un punto di vista strettamente culturale, ma poco aderente a quella che è la realtà normativa. Non si può confondere la libertà di espressione del pensiero con un video pesantemente offensivo nei confronti di un ragazzo down, quindi con un’evidente portata di tipo “criminale”. Sono due cose profondamente diverse. Il problema di queste norme è che sono poco frequentate: se si cerca negli archivi e nelle banche dati non si trova niente. A livello giuridico questa è stata una foresta da disboscare col machete, nella quale non c’erano strade.
Cosa pensa della cosiddetta autoregolamentazione nella presa di responsabilità da parte dei provider sui contenuti illeciti recentemente proposta dal ministro Maroni?
Ho visto solo anticipazioni giornalistiche, peraltro anche molto sintetiche, e sono abituato per una ragione di professionalità a ragionare solo sulle norme fatte e non su quelle che si vogliono fare. Detto questo, io credo che l’autoregolamentazione sia una strada percorribile, come ha indicato anche il prof. Zencovich: autoregolamentarsi prima che intervenga un meccanismo di regolamentazione troppo severa. Certo se l’autoregolamentazione viene imposta dal Governo c’è una contraddizione in termini, visto che sarebbe una regolamentazione e non un autoregolamentazione. Finché non vedo una norma scritta non riesco a dare un parere, anche perché sono norme molto tecniche, molto particolari, di non semplice partecipazione, su concetti che anche da un punto di vista verbale non sono di dominio comune, ad esempio bisogna capire se viene riportata una differenza fra host provider e content provider.
Quale tutela per soggetti che possono subire danni tipo quello del caso Google/Vividown nel caso di un’autoregolamentazione? Gli illeciti possono sempre accadere, nonostante le precauzioni.
L’autoregolamentazione può essere una strada possibile, ma certo non è l’unica da percorrere. È chiaro che va ridefinito un percorso di responsabilità ed è da definire in modo preciso. Non so se debba essere la norma sul meccanismo colposo del direttore del giornale o dell’editore del giornale, come ha proposto il prof. Rossello stamattina, è una via interessante. Certo, per quel che riguarda il provider, c’è da individuare un eventuale profilo colposo, rilevabile dalla violazione di norme specifiche. Anche qui va fatta una distinzione attenta e precisa fra quelli che sono gli host provider e quelli che sono invece i produttori o i gestori di contenuti. Non sono la stessa cosa. E penso che da questo punto di vista la mia sentenza sia significativa: per la prima volta, credo, si fa una differenza importante tra questi due tipi di provider, che sono due soggetti giuridici profondamente diversi.
Pensa a una distinzione fra categorie?
Bisogna fare un discorso chiaro sul fine di lucro. Ci sono dei provider che lavorano a scopo di lucro, un lucro anche piuttosto rilevante, che vanno certamente tutelati, ma con un discorso diverso dagli altri. Non perché il lucro sia un male ovviamente, ma dove c’è la possibilità di guadagnare molto dall’upload dei file allora lì ci deve essere una valutazione di tipo diverso. Non a caso la legge sulla privacy individua il dolo specifico collegato al fine di lucro, cosa che in altri campi non c’è. Evidentemente il fine di lucro è un indice rivelatore importante.
Un altro indice rivelatore è quello relativo alla qualità del provider e un ultimo indice significativo potrebbe basarsi proprio sul fatto che il provider si autoregolamenti o meno. Queste tre cose andrebbero regolate anche perché altrimenti si corre il rischio di lasciare una situazione in completa balia di quella che può essere una giurisprudenza anche molto alternativa, perché io oggi ho deciso così, ma domani un giudice di Barletta può decidere in senso opposto. Il che non è bello per chi deve lavorare nei settori coinvolti.
Garantire il pieno rispetto della dignità umana in rete ed il rifiuto di ogni forma di discriminazione, è questo l’obiettivo dichiarato dal “Codice di autodisciplina per servizi internet“, un documento contenente regole di condotta per tutti gli operatori della rete italiani, dai fornitori di acceso agli host provider.
La sottoscrizione al Codice di autodisciplina, la cui “bozza definitiva” è stata presentata la settimana scorsa da un gruppo di lavoro guidato dal Ministro degli Interni Roberto Maroni in seguito a un Protocollo d’Intesa governativo, è a titolo volontario e in questo senso è definita “autoregolamentazione”. Tutti gli operatori che aderiranno potranno esibire un certificato di qualità che, come per i prodotti agroalimentari, garantirà agli utenti il transito su spazi virtuali sicuri, ovvero controllati.
Il controllo è esercitato indirettamente su tutti i contenuti messi a disposizione, anche se generati da terzi, dal momento che chi sottoscrive il Codice si impegna, mediante una clausola sui contratti di fornitura, “a estendere l’obbligatorietà del Codice stesso ai terzi che sottoscrivono i servizi offerti”. Tra questi sono compresi anche gli utenti: il Codice prevede l’adozione di linee-guida alle quali l’utente sarà chiamato a conformarsi e nelle quali vengano individuati in modo chiaro i limiti e modalità dell’uso dei servizi, “anche al fine di una significativa responsabilizzazione dell’utente stesso”.
I contratti fra fornitori e utenti dovranno chiaramente prevedere “la possibilità di rimuovere eventuali contenuti illeciti o potenzialmente lesivi della dignità umana, immessi/pubblicati dai contraenti ovvero di risolvere il contratto, previa diffida, qualora gli utenti pongano in essere comportamenti contrari alla legge, al Codice e alle linee guida”. Per consentire una rapida rimozione dei contenuti da rimuovere i provider si impegnano a istituire un chiaro e visibile link a un modulo di segnalazione dei contenuti illeciti e parimenti un modulo di reclamo per richiedere la verifica su contenuti rimossi a seguito di segnalazioni non corrette.
Gli aderenti al Codice sono tenuti ad offrire la massima collaborazione all’Autorità giudiziaria ed alle forze di polizia impegnate a prevenire e reprimere la commissione di reati per il tramite della rete.
La presentazione del Codice di autodisciplina è stata accolta positivamente dagli operatori della rete, che in particolare apprezzano l’aspetto di collaborazione con il pubblico del web.
Questa settimana è stato reso pubblico il testo dell’ACTA, l’accordo commerciale anti contraffazione, allo stato attuale del negoziato. La pubblicazione giunge dopo due anni e otto sessioni di incontri blindati durante i quali i rappresentanti di alcuni governi mondiali (Australia, Canada, Unione Europea, Giappone, Corea, Messico, Marocco, Nuova Zelanda, Singapore, Svizzera e USA) si sono incontrati per redigere un accordo multilaterale che definisse disposizioni comuni per la repressione del reato di contraffazione, in cui sono incluse anche le sanzioni obbligatorie da applicare per le violazioni del copyright.
L’Unione Europea è stata il principale promotore della decisione di rendere noto al pubblico il documento confidenziale. Il testo dell’accordo, pubblicato sulla pagina web della Commissione del Commercio della UE , è presentato da una dichiarazione del Commissario Karel de Gucht: ”Il testo rende chiaro di cosa tratta l’ACTA veramente: garantirà alla nostra industria e ai creatori di contenuti una migliore protezione nei mercati oltreoceano che è essenziale per far prosperare i nostri affari. Non avrà un impatto negativo sui cittadini Europei.“
La puntualizzazione non è casuale. Da tempo infatti fughe di notizie e indiscrezioni hanno anticipato alcuni aspetti dell’accordo che suscitano grandi preoccupazioni tra i gruppi difensori delle libertà civili in rete. In particolare si era parlato della proposta di introdurre una regola dei tre avvisi, in stile Hadopi, per tutti i paesi coinvolti. L’Unione Europea assicura che “le preoccupazioni specifiche, sollevate dalla società civile, sono infondate. Nessuna parte implicata nell’accordo ha proposto di introdurre un’obbligatoria regola dei “tre avvisi” o del “responso graduale” per combattere la violazione del diritto d’autore e la pirateria su internet.“
Nonostante le rassicurazioni della Commissione Europea, in seguito alla pubblicazione ufficiale del testo ACTA i gruppi a favore delle libertà di espressione su internet sono in stato di allarme. Sebbene l’accordo non prescriva una Hadopi internazionale, le misure proposte per reprimere la pirateria sembrano avere un impatto persino maggiore sulla vita dei cittadini.
Si contesta il fatto che l’ACTA autorizzi l’applicazione di misure che possano preventivamente impedire violazioni del copyright – come sequestri, blocchi di accesso e oscuramenti ai siti sospettati – su semplice ingiunzione del privato che ritiene di detenere il relativo monopolio sulla proprietà intellettuale.
Viene inoltre criticata la definitiva attribuzione di responsabilità al fornitore di servizi sui contenuti da esso veicolati - anche nel caso di semplici link – e il relativo ampliamento della definizione di provider come entità che fornisca trasmissione, routing o fornitura di connessione alle comunicazioni (inclusi quindi social network e motori di ricerca). In particolare viene evidenziato il contrasto tra questa proposta e i precedenti orientamenti europei in materia.
Importanti critiche all’accordo giungono anche dal fronte del software libero dove si parla di attacco diretto all’open-source nella parte dell’ACTA che proibisce la costruzione, importazione e circolazione di una tecnologia che abbia come scopo primario o secondario l’aggiramento di qualsiasi misura tecnologica di protezione, dal momento che i media con protezione DMR non possono essere letti dai software liberi.
Le motivazioni non convincono.
Si nega la responsabilità di Google come provider, ma si costruisce una nuova (e impropria) responsabilità di Google Italia come titolare di trattamento dei dati, fondata sull’assunto che Google Italia dovesse fornire l’informativa sul trattamento dei dati o controllare che l’informativa fosse fornita alla persona ripresa nel filmato, soggetto con cui Google non ha alcun rapporto diretto. Quest’ obbligo non è previsto nel Codice.
Esclusa la responsabilità del provider e del preventivo obbligo di sorveglianza ai sensi del d. lgs. 70/2003 , il provider, in questa decisione, diviene responsabile in quanto titolare del trattamento, ai sensi di una non fondata interpretazione del Codice per la protezione dei dati personali.
Più in generale, ciò che preoccupa è che sembra volersi costruire un’obliqua responsabilità indiretta del provider, non prevista dalla legge.
Questa sentenza si inserisce in un movimento giurisprudenziale altalenante (in senso contrario la recentissima decisione del Tribunale di Roma nel caso FAPAV-Telecom), volto a delineare la responsabilità del provider, anche oltre la previsione normativa.
Si ripropone il dibattito di oltre dieci anni fa, antecedente alla direttiva sul commercio elettronico, sulla responsabilità del provider.
La novità della decisione è che il tema viene affrontato indirettamente, attraverso la normativa sulla protezione dei dati personali, forzando la norma. Bisogna riportare il dibattito al vero tema, quello della responsabilità del provider, e quanto al profilo della protezione dei dati personali, semmai, chiarire il criterio di applicabilità delle leggi nazionali, in caso di più legislazioni concorrenti. è tempo di ridiscutere l’esclusione della responsabilità del provider? Facciamolo apertamente, magari rafforzando la responsabilità degli autori dei reati.
Alcune riflessioni sulla nota decisione Google-Vividown.
Le motivazioni non convincono.
Si nega la responsabilità di Google come provider, ma si costruisce una nuova (e impropria) responsabilità di Google Italia come titolare di trattamento dei dati, fondata sull’assunto che Google Italia dovesse fornire l’informativa sul trattamento dei dati o controllare che l’informativa fosse fornita alla persona ripresa nel filmato, soggetto con cui Google non ha alcun rapporto diretto. Quest’ obbligo non è previsto nel Codice.
Esclusa la responsabilità del provider e del preventivo obbligo di sorveglianza ai sensi del d. lgs. 70/2003 , il provider, in questa decisione, diviene responsabile in quanto titolare del trattamento, ai sensi di una non fondata interpretazione del Codice per la protezione dei dati personali.
Più in generale, ciò che preoccupa è che sembra volersi costruire un’obliqua responsabilità indiretta del provider, non prevista dalla legge.
Questa sentenza si inserisce in un movimento giurisprudenziale altalenante (in senso contrario la recentissima decisione del Tribunale di Roma nel caso FAPAV-Telecom), volto a delineare la responsabilità del provider, anche oltre la previsione normativa.
Si ripropone il dibattito di oltre dieci anni fa, antecedente alla direttiva sul commercio elettronico, sulla responsabilità del provider.
La novità della decisione è che il tema viene affrontato indirettamente, attraverso la normativa sulla protezione dei dati personali, forzando la norma. Bisogna riportare il dibattito al vero tema, quello della responsabilità del provider, e quanto al profilo della protezione dei dati personali, semmai, chiarire il criterio di applicabilità delle leggi nazionali, in caso di più legislazioni concorrenti. è tempo di ridiscutere l’esclusione della responsabilità del provider? Facciamolo apertamente, magari rafforzando la responsabilità degli autori dei reati.
Il governo del Regno Unito si allinea a quello francese nel tentativo di contrastare la pirateria digitale attraverso l’attribuzione di responsabilità agli internet provider . Giovedì scorso è stato approvato in via definitiva - manca solo il formale “assenso reale” – il Digital Economy Bill, un disegno di legge che introduce sanzioni ai fornitori di connettività, blocchi permanenti ai siti e disconnessioni per gli utenti che praticano il file-sharing.
La normativa, fortemente voluta dal Partito Conservatore e debolmente contestata dai Laburisti, prevede che l’Autorità sulle Comunicazioni anglosassone possa ordinare agli ISP di infliggere blocchi di velocità, restringimenti di banda e interruzione del servizio di connessione a internet per gli utenti sospettati di infrangere le leggi sul copyright. Se i service provider dovessero mancare di applicare queste misure tecniche contro i propri clienti potranno essere puniti con multe fino a 250.000 sterline.
Naturalmente la contestazione sta letteralmente infuriando tra i moviementi inglesi per la rete libera – Open Rights Group ha reagito alla notizia dell’approvazione del DEBill con una incisiva campagna di protesta contro la limitazione all’accesso alla rete - ma non solo. Anche i gruppi difensori della privacy gridano allo scandalo per una legge che obbligherà i fornitori di servizi internet a monitorare continuamente l’attività dei propri clienti, almeno in termini di traffico e di uso di banda Le associazioni dei consumatori sono invece preoccupate per la possibile tempesta di ingiunzioni legali e blocchi che potrà abbattersi su molti utenti innocenti, dal momento che a un indirizzo IP può essere usato, anche da estranei, all’insaputa del titolare del contratto di connettività.
La parte del disegno di legge che però suscita le critiche più numerose riguarda la clausola che garantisce al Segretario di Stato, Lord Mandelson, l’autorità di ordinare il blocco a un sito “che la corte ritenga sia stato, sia o possa essere usato in conessione con un attività che infrange il copyright”. Alcuni deputati dei Democratici Liberali hanno sollevato obiezioni durante l’approvazione della legge, sostenendo che questa clausola potrebbe portare al blocco di siti che pubblicano fughe di notizie, come Wikileaks, o che potrebbe anche essere applicata a Google, dal momento che “può essere usato” in connessione con attività illegali. Anche Richard Stallman, fondatore del progetto GNU e della Free Software Foundation ha aspramente criticato il Digital Economy Bill con un sarcastico articolo pubblicato sul Guardian.
C’è comunque chi si è dichiarato soddisfatto dell’approvazione del governo a questa legge: “UK Music dà il benvenuto alla creazione del Digital Economy Act” ha dichiarato Feargal Sharkey,CEO di UK Music, “L’industria musicale britannica non ha la necessità di guardarsi indietro e, come abbiamo più volte sottolineato, la normativa non è un punto d’arrivo. Si tratta di uno sprono all’azione, noi siamo consapevoli che il vero lavoro comincia ora“.
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Rallentava forzatamente il traffico degli utenti che scaricavano file da BitTorrent, e l’autorità che regola le comunicazioni degli Stati Uniti, la Federal Communications Commission, le aveva ordinato di smettere per preservare la neutralità della rete. È questo il motivo che ha portato la Comcast corporation, fornitrice di servizi internet, a ricorrere in appello contro la FCC, colpevole secondo l’ISP di avere oltrepassato i limiti delle sue competenze regolative.
La Corte di appello federale del District of Columbia ha dato ragione a Comcast, sancendo che la FCC non ha il potere di regolare la neutralità della rete. La decisione ammette dunque per gli ISP la facoltà di limitare o ostacolare, a propria discrezionalità, l’accesso alla rete da parte degli utenti.
La sentenza ha suscitato il rammarico di diverse associazioni e attivisti della rete libera che hanno attribuito alla recente deregulation messa in atto dalla FCC la responsabilità di questa decisione della Corte; la Commissione Federale ha infatti catalogato gli ISP come “servizi di informazione” invece che “servizi di telecomunicazione” e questo li ha sottratti dall’applicazione delle rigide regole destinate ad altri settori, come quello telfonico, in cui si garantisce la piena libertà di utilizzo di servizi da parte degli utenti.
Il gruppo Public Knowledge, che insieme a Free Press aveva spinto la FCC a intervenire su ComCast, ha commentato la sentenza augurandosi che la decisione della Corte possa essere superata riportando gli ISP sotto una regolamentazione comune, come prima dei recenti interventi della FCC.
La sentenza della Corte d’appello federale rischia comunque di avere evidenti ripercussioni in quanto concede ai provider di limitare la libertà di accesso ad alcuni contenuti da parte degli utenti. Una condizione che , fra l’altro, sembra stridere con la campagna di libero accesso ai contenuti della rete promossa dal segretario di stato Hillary Clinton nel suo discorso critico sul governo cinese.
Le recenti notizie internazionali sono chiare nel delineare il quadro di un’Europa che, tra critiche e proteste, cerca di trovare una soluzione efficace per la lotta alla pirateria e la tutela del diritto d’autore in rete.
L’Italia, fino ad ora, non è stata ancora investita da un provvedimento che, come la HADOPI francese o l’ultimo emendamento al Digital Economy Bill britannico, coinvolga direttamente gli utenti che sono sospettati di violazione di copyright. La situazione è però destinata a mutare, questo sembra emergere dall‘indagine conoscitiva sul diritto d’autore in Internet recentemente presentata dall’Agcom. A beneficio di una semplificazione per chi voglia orientarsi tra i possibili provvedimenti, riassumiamo qui i punti salienti del capitolo sulle “Possibili azioni a tutela del diritto d’autore da parte dell’Autorità”.
L’Agcom è nel nostro paese l’organo deputato all’attività di vigilanza a tutela del diritto d’autore in rete e svolge il suo ruolo attraverso azioni di prevenzione e accertamento degli illeciti. Ruolo centrale nella definizione delle possibili misure che l’Autorità può adottare è quello degli Internet Service Provider, in quanto detentori delle informazioni sul traffico degli utenti. Nonostante il quadro comunitario li esima da un generale obbligo di monitoraggio, secondo l’Agcom è possibile comunque ricavare i parametri di legittimità per attribuire agli ISP particolari doveri di sorveglianza, preceduti da analisi volte a stabilire come tali obblighi possano effettivamente garantire una riduzione della pirateria. Si delinea quindi la possibilità di imporre agli ISP un obbligo di sorveglianza finalizzato a comunicare periodicamente all’Autorità dati sul traffico Internet (in forma anonima ed aggregati per servizio, p2p, streaming, etc.), nel rispetto della normativa a tutela della privacy e nella salvaguardia del principio della neutralità della rete.
L’’Autorità si propone inoltre di istituire un dialogo fra tutti i portatori d’interessi (titolari dei diritti, gestori collettivi degli stessi, distributori di contenuti, fornitori di accesso ad Internet, associazioni dei consumatori, etc.), per trovare una soluzione che possa soddisfare i diritti di tutti, dato che l’approccio fondato su meri divieti e sanzioni si è rivelato fino ad oggi poco efficace a garantire una giusta tutela degli autori e degli utenti. L’Agcom si propone quindi di:
A) promuovere la cultura dell’accesso legale ai contenuti digitali attraverso una campagna di informazione intesa a rendere gli utenti più consapevoli della normativa a tutela del diritto d’autore e dei rischi generati dalla pirateria.
B) individuare modelli in grado di garantire un’equa remunerazione per gli aventi diritto ed un accesso ai contenuti il più ampio possibile per gli utenti.
La prima ipotesi di modello si fonda sul ricorso alla fiscalità generale, che garantisce la remunerazione degli autori attraverso la leva fiscale, come già avviene per la remunerazione dei titolari dei diritti per il prestito da parte delle biblioteche e discoteche dello Stato.
Una seconda modalità riguarda l’introduzione di una tassa di scopo (a carico degli abbonati ad internet o degli ISP) destinata ad attribuire un equo compenso ai titolari dei diritti su opere accessibili alla collettività per finalità non commerciali. Si tratterebbe di un pagamento sul peer-to-peer (P2P) basato sull’idea che per gli utenti potrebbe convenire acquistare un account “munito di licenza” in cambio di un aumento delle tariffe (ad es. 1 euro) con l’immunità, però, dal rischio di essere colpiti da sanzioni per violazione del copyright attraverso il P2P.
In alternativa si valuta un incremento tariffario generalizzato su tutti i contratti. I soldi derivanti dall’aumento confluirebbero in un apposito Fondo finalizzato a sostenere l’industria, in cambio di una liberalizzazione dell’accesso ai contenuti protetti. Questo sistema imporrebbe però l’aumento delle tariffa anche agli utenti che non praticano download. Gli ISP dovrebbero quindi offrire al pubblico anche la possibilità di una connessione adatta al solo traffico “standard” (web e posta elettronica), meno cara delle altre (in quanto utilizza in modo limitato le infrastrutture dell’operatore).
Un terzo modello fa perno sull’adozione di licenze che autorizzino le attività di file sharing. In particolare, si discute sull’obbligo per i gestori di diritti collettivi a rinunciare alla riserva sui diritti di utilizzazione delle opere, e a negoziare il corrispettivo richiesto per l’accesso alle opere mediante file sharing. Verrebbe così imposta una liberalizzazione dei sistemi di licenze collettive.
Tuttavia alcuni studiosi ritengono che queste ipotesi siano in contrasto con il diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico dell’opera che compete al solo autore.
In alternativa, si pensa a un sistema denominato “licenza collettiva estesa”, in virtù del quale gli enti di gestione collettiva (siae, imaie, scf) negoziano per conto degli aventi diritto (gli artisti associati) la licenza con gli operatori che veicoleranno i contenuti digitali su Internet. Il contenuto pattuito per il contratto di licenza sarà poi offerto dagli operatori ai singoli licenziatari (gli utenti). Una volta concluso l’accordo collettivo, la licenza dovrebbe essere estesa ex lege alle opere di titolari dei diritti non iscritti all’ente di gestione collettiva partecipante all’accordo (come previsto, ad esempio, per i contratti collettivi stipulati dai sindacati). Questo approccio fa riferimento al modello utilizzato per i diritti musicali alle radio, diritti che vengono concessi dietro pagamento di una quota generale da parte delle emittenti. Secondo gli studiosi, la tecnica della licenza collettiva estesa può essere presa in considerazione come valida soluzione, in quanto non incide sulla natura (esclusiva) del diritto, consistendo in una modalità di gestione delle utilizzazioni, liberamente negoziabili. Anche a tale soluzione potrebbe eventualmente accompagnarsi l’obbligo per gli ISP di aggiungere l’offerta di connessioni alla banda larga adatte al solo traffico “standard” (che esclude, quindi, il P2P).
C) Identificare le misure più adeguate per prevenire e contrastare azioni illegali. In questo caso è necessario l’Autorità assuma un ruolo di impulso alla rimozione dei contenuti illeciti. In particolare, si propone un protocollo d’intesa con gli ISP e le società di gestione collettiva dei diritti d’autore, in base al quale i titolari dei diritti potranno segnalare all’Autorità la presenza non autorizzata di contenuti protetti sul server di un ISP, ovvero su un sito web da questi ospitato. Dopo verifiche svolte dall’Autorità, questa potrà ordinare all’ISP la rimozione dei contenuti stessi (notificando l’intervento ai titolari dei diritti e alla SIAE). Su questa ultima misura proposta, l’attività potrebbe essere svolta sulla base delle competenze in materia di risoluzione delle controversie utenti-gestori già previste dalla legge n. 249/97dall’Autorità, anche senza la necessità di ricorrere alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con gli ISP e la SIAE. In tal caso, l’Autorità dovrebbe adottare una procedura ad hoc per lo svolgimento dell’attività descritta.
Le recenti notizie internazionali sono chiare nel delineare il quadro di un’Europa che, tra critiche e proteste, cerca di trovare una soluzione efficace per la lotta alla pirateria e la tutela del diritto d’autore in rete.
L’Italia, fino ad ora, non è stata ancora investita da un provvedimento che, come la HADOPI francese o l’ultimo emendamento al Digital Economy Bill britannico, colpisca direttamente gli utenti che sono sospettati di violazione di copyright. La situazione è però destinata a mutare, questo sembra emergere dall’indagine conoscitiva sul diritto d’autore in Internet recentemente presentata dall’Agcom.
A beneficio di una semplificazione per chi voglia orientarsi tra i possibili provvedimenti presi in esame, riassumiamo qui i punti salienti del capitolo sulle “Possibili azioni a tutela del diritto d’autore da parte dell’Autorità”.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è nel nostro paese l’organo deputato all’attività di vigilanza a tutela del diritto d’autore in rete e svolge il suo ruolo attraverso azioni di prevenzione e di accertamento degli illeciti. Nel far ciò deve però rispettare vincoli tecnici e giuridici che vedono, da una parte, il richiamo alle direttive comunitarie (che escludono la possibilità di imporre obblighi di monitoraggio in capo agli ISP, se non a determinate condizioni) e, dall’altra, l’obbligo di rispettare la privacy, il diritto di accesso ad Internet e alla cultura degli utenti e il principio di una rete neutrale, tutelando però anche il diritto alla libertà di espressione ed a ricevere un’equa remunerazione da parte degli autori.
Ruolo centrale nella definizione delle possibili misure che l’Autorità può adottare è quello degli ISP, in quanto detentori delle informazioni sul traffico degli utenti.
Nonostante il quadro comunitario li esima da un generale obbligo di monitoraggio, secondo l’Agcom è possibile comunque ricavare i parametri di legittimità per attribuire agli ISP particolari doveri di sorveglianza, preceduti da analisi volte a stabilire come tali obblighi possano effettivamente garantire una riduzione della pirateria, attraverso indagini che quantifichino il fenomeno, in base alle quali sarà possibile stabilire misure adeguate a tutela del diritto d’autore.
Si delinea quindi la possibilità di imporre agli Internet Service Provider un obbligo di sorveglianza finalizzato a comunicare periodicamente all’Autorità dati sul traffico Internet (in forma anonima ed aggregati per servizio – peer-to peer, streaming, etc.), nel rispetto della normativa a tutela della privacy e nella salvaguardia del principio della neutralità della rete. Quest’obbligo, che potrebbe anche prendere la forma di una cooperazione spontanea, sarebbe comunque accompagnato da una comunicazione agli utenti sull’attività di sorveglianza del traffico da parte degli fornitori di connettività.
L’’Autorità si propone inoltre di istituire un dialogo fra tutti i portatori d’interessi rilevanti in materia (titolari dei diritti, gestori collettivi degli stessi, distributori di contenuti, fornitori di accesso ad Internet, associazioni dei consumatori, etc.), al fine di individuare una soluzione che possa venire incontro agli interessi di tutti. Tale necessità è evidenziata dal fatto che l’approccio fondato su meri divieti e sanzioni per la repressione delle violazioni del diritto d’autore si è rivelato fino ad oggi poco efficace a garantire una giusta tutela degli autori e degli utenti.
L’Autorità si propone quindi di:
a) promuovere la cultura dell’accesso legale ai contenuti digitali attraverso una campagna di informazione intesa a rendere gli utenti più consapevoli della normativa a tutela del diritto d’autore e dei rischi generati dalla pirateria.
b) individuare modelli in grado di garantire un’equa remunerazione per tutti gli attori della filiera ed un accesso ai contenuti il più ampio possibile per gli utenti attraverso un dibattito con tutti gli attori della filiera per ripensare in modo unitario ad un impianto normativo più attuale che riformi la legge 633 del 1941 e tuteli il diritto d’autore in senso organico per il settore delle comunicazioni elettroniche.
Nel corso degli ultimi anni il dibattito si è concentrato su alcune ipotesi.
-La prima si fonda sul ricorso alla fiscalità generale, che garantisce la remunerazione degli autori attraverso la leva fiscale. A questo modello si ispira, ad esempio, il sistema previsto dalla L. 286/2006 art. 2, comma 132, ai fini della remunerazione dei titolari dei diritti per il prestito da parte delle biblioteche e discoteche dello Stato.
- Una seconda modalità riguarda l’introduzione di una tassa di scopo (a carico degli abbonati ad internet o degli ISP) destinata ad attribuire un equo compenso ai titolari dei diritti su opere accessibili alla collettività per finalità non commerciali. A questa soluzione fanno riferimento le proposte sulla possibilità di introdurre un pagamento sul peer-to-peer (P2P), obbligando gli ISP a modificare i contratti con gli utenti. La proposta, elaborata a partire dal 2003, si fonda sull’idea che, per agli utenti potrebbe convenire acquistare un account “munito di licenza” in cambio di un aumento delle tariffe (ad es. 1 euro) con l’immunità, però, dal rischio di essere colpiti da sanzioni per violazione del copyright attraverso il P2P. ACCOUNT CON IMMUNITA’.
In alternativa si valuta un incremento tariffario generalizzato su tutti i contratti, sul modello delle licenze estese che si utilizzano per le emittenti radio. I soldi derivanti dall’aumento dell’abbonamento confluirebbero in un apposito Fondo finalizzato a sostenere l’industria, in cambio di una liberalizzazione dell’accesso ai contenuti protetti. Questo sistema non selettivo di tariffazione presenta l’inconveniente di imporre l’aumento delle tariffa anche agli utenti che non praticano download. L’ostacolo potrebbe essere risolto con l’obbligo per gli ISP dell’offerta al pubblico di una connessione adatta al solo traffico “standard” (web e posta elettronica), meno cara delle altre (in quanto utilizza in modo limitato le infrastrutture dell’operatore), che porterebbe un risparmio a quelle famiglie volutamente non interessate ad utilizzare applicazioni P2P.
- Un terzo modello fa perno sull’adozione di modifiche alle discipline vigenti in materia di licenze, al fine di indurre gli enti di gestione collettiva dei diritti ad autorizzare le attività di file sharing.
In particolare, si discute sull’adozione di una licenza obbligatoria, nel senso che i gestori collettivi potrebbero essere obbligati a rinunciare alla riserva sui diritti di utilizzazione delle opere, e a negoziare il corrispettivo richiesto per l’accesso alle opere mediante file sharing. In altri termini, verrebbe imposta una liberalizzazione dei sistemi di licenze collettive.
Tuttavia alcuni studiosi ritengono che le ipotesi citate non sarebbero applicabili, perché in contrasto con il diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico dell’opera che compete al solo autore.
In alternativa, si discute di un sistema di adesione volontaria denominato “licenza collettiva estesa”, in virtù del quale gli enti di gestione collettiva (siae, imaie, scf) negoziano per conto degli aventi diritto (gli artisti associati) la licenza con gli operatori che veicoleranno i contenuti digitali su Internet. Il contenuto pattuito per il contratto di licenza sarà poi offerto ai singoli licenziatari (gli utenti). Perché il sistema funzioni, è pertanto necessario offrire adeguati incentivi a questi ultimi per garantire un’ampia adesione degli autori. Una volta concluso l’accordo collettivo, la licenza dovrebbe essere estesa ex lege alle opere di titolari dei diritti non iscritti all’ente di gestione collettiva partecipante all’accordo (come previsto, ad esempio, per i contratti collettivi stipulati dai sindacati).
Questo approccio fa riferimento al modello di licenza cd. estesa, che è utilizzato per i diritti musicali alle stazioni radiofoniche, diritti che vengono concessi dietro pagamento di una quota da parte delle emittenti in maniera non discriminatoria. I vantaggi legati ad un simile approccio risiedono nel fatto che l’adozione delle licenze estese ha come presupposto l’associazione volontaria tra le società che attualmente gestiscono i diritti collettivi, e lascia liberi i titolari dei diritti di pattuire il compenso adeguato per la remunerazione delle opere.
Secondo gli studiosi, la tecnica della licenza collettiva estesa può essere presa in considerazione come valida soluzione, in quanto non incide sulla natura (esclusiva) del diritto, consistendo in una modalità di gestione delle utilizzazioni, liberamente negoziabili. Anche a tale soluzione potrebbe eventualmente accompagnarsi l’obbligo per gli ISP di aggiungere l’offerta di connessioni alla banda larga adatte al solo traffico “standard” (che esclude, quindi, il P2P).
c) identificare le misure più adeguate per prevenire e contrastare azioni illegali.
l’Autorità assuma un ruolo di impulso alla rimozione dei contenuti illeciti. In particolare, si propone un protocollo d’intesa con gli ISP e le società di gestione collettiva dei diritti d’autore, in base al quale i titolari dei diritti potranno segnalare all’Autorità la presenza non autorizzata di contenuti protetti sul server di un ISP, ovvero su un sito web da questi ospitato. Dopo verifiche svolte dall’Autorità, questa potrà ordinare all’ISP la rimozione dei contenuti stessi (notificando l’intervento ai titolari dei diritti e alla SIAE). Su questa ultima misura proposta, l’attività potrebbe essere svolta sulla base delle competenze in materia di risoluzione delle controversie utenti-gestori già previste dalla legge n. 249/97dall’Autorità, anche senza la necessità di ricorrere alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con gli ISP e la SIAE. In tal caso, l’Autorità dovrebbe adottare una procedura ad hoc per lo svolgimento dell’attività descritta.
