La direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010 innova in materia di fatturazione elettronica, comportando modifiche alla direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione.
In particolare, si segnala che il nuovo art. 233 della direttiva dispone che “ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura”. Fra i modi, la direttiva segnala “i controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi”. Per autenticità dell’origine, si intende la prova dell’identità del fornitore e per integrità, la non modificabilità del contenuto della fattura.
Quindi, non soltanto utilizzo di firma elettronica avanzata o di sistemi EDI, come già previsto nel precedente testo della direttiva, ma anche di ulteriori sistemi che assicurino l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura. Questi sistemi potranno essere individuati, secondo la direttiva, dal soggetto passivo. Minori vincoli, quindi nell’emissione della fattura, ma anche maggiori responsabilità, dovendo poi il soggetto che non usa la firma elettronica avanzata o i sistemi EDI dimostrare che il sistema utilizzato era adeguato. Resta da vedere come la direttiva verrà attuata nel quadro normativo italiano.
È in programma per oggi il via libera definitivo del consiglio dei ministri al Decreto Legislativo che introduce disposizioni sull’atto pubblico informatico redatto dal notaio (art. 65 della legge n. 69 del 2009).
Il provvedimento regola la trasmissione informatica di tutti gli atti notarili che riguardano la compravendita di un immobile. Con l’entrata in vigore della norma sarà quindi possibile effettuare il rogito online che permetterà ai cittadini di risparmiare gli eventuali costi di trasferta per adempiere agli oneri burocratici. Senza costi aggiuntivi, infatti, il rogito online si potrà effettuare anche tra città diverse tramite due studi notarili che si coordineranno nella trasmissione dell’atto, dividendosi l’onorario senza maggiorazioni di sorta per l’acquirente.
Naturalmente al cittadino sarà richiesta la sottoscrizione del documento tramite firma elettronica, anche non qualificata, mentre il notaio dovrà apporre la propria firma digitale. La conservazione del documento spetta poi al pubblico ufficiale che dovrà archiviare il rogito nella struttura informatica centralizzata gestita dal Consiglio nazionale del notariato, senza spese aggiuntive per chi acquista l’immobile.
Il Decreto Legislativo non interessa però solo il rogito: anche l’apertura di un mutuo e la costituzione di società si potranno effettuare per via informatica. Il cittadino avrà comunque la possibilità, se preferisce, di scegliere la via tradizionale cartacea per tutte le procedure.
La scorsa settimana molte agenzie di stampa hanno pubblicato alcune notizie sull’effettiva attivazione di nuove procedure digitali in ambito burocratico, dal certificato medico informatico alla distribuzione al cittadino della CEC-PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino). Nonostante l’attinenza al tema, non sono però state riportate dichiarazioni sullo stato del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale, del quale non si hanno più notizie dal 19 Febbraio, giorno dall’approvazione – con riserva di ulteriori accordi – da parte del Consiglio dei Ministri.
Da fonti informate risulta che il processo di approvazione definitiva del CAD sia stato bloccato. Lo stato d’impasse sarebbe dovuto alla preoccupazione del Ministero dell’Economia riguardo ai maggiori oneri economici che la nuova normativa imporrebbe alle pubbliche amministrazioni. Viene infatti che lamentato che, sebbene presentato come uno strumento di risparmio a costo zero per le amministrazioni, in pratica il nuovo CAD sembra dover essere finanziato dagli stessi risparmi che dovrebbe produrre. È previsto infatti che i risparmi conseguiti dalle singole amministrazioni grazie al processo di digitalizzazione vengano rimessi in circolo nell’amministrazione che li ha prodotti, in parte come investimenti nello stesso processo di innovazione e in parte come premialità ai dirigenti. A questo paradosso, già poco promettente in termini di bilancio, si aggiungono le famigerate sanzioni, per le amministrazioni lente nell’applicare le innovazioni, che andrebbero a tagliare la premialità.
Anche se è stato sottolineato come il processo di innovazione non abbia costi molto elevati, dal momento che già le pubbliche amministrazioni redigono i documenti al computer per poi stamparli, rimane comunque dubbio quale sia l’effettivo costo iniziale dell’innovazione e sul chiarimento di questo punto stanno cooperando il ministero dell’Innovazione e quello dell’Economia.
Oltre alla motivazione economica, il blocco del nuovo CAD è dovuto in parte anche al recepimento delle numerose perplessità sulle copie digitali. A palazzo Vidoni molti ritengono che l’istituzione di “duplicato” per un documento informatico non abbia un senso e che vada chiarita la parte del Codice che riguarda il rapporto tra documenti digitali e analogici. Pare ci sia anche l’intenzione di intervenire sulla firma elettronica avanzata: sebbene tutti concordino nel ritenere giusto reintrodurla, molti lamentano la necessità di chiarezza nella definizione del suo valore probatorio. C’è chi pensa inoltre di definire meglio la gestione del passaggio ancora indispensabile tra digitale e carta tramite il cosiddetto “contrassegno digitale”, cioè l’attestazione della provenienza e dell’integrità dei documenti digitali stampati su carta. Si tratta di un codice a barre bidimensionale, per il quale dovranno essere introdotte regole tecniche di interoperabilità. La necessità di questo strumento è indiscussa, dal momento che fino a quando il digital devide non sarà colmato (si pensi alle difficoltà dei più anziani davanti a un documento digitale) difficilmente la burocrazia potrà liberarsi della carta.
Per l’approvazione definitiva del CAD si dovrà quindi attendere che queste ambiguità vengano risolte e che il Ministero dell’Innovazione garantisca la mancanza di oneri per le pubbliche amministrazioni.
È stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri lo schema di Decreto legislativo che introduce la firma digitale anche per l’attività notarile.
Presentato dal ministro della Giustizia Angelino Alfano, il Decreto dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge n.69 del 2009 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”. La firma digitale sarà obbligatoria per i notai, che dovranno utilizzarla in tutte le fasi della loro attività, dalla formazione alla trasmissione e alla conservazione degli atti, compreso il rogito.
Il Provvedimento, in linea con quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale, introduce quindi per i notai l’informatizzazione degli atti pubblici. Il supporto cartaceo e il supporto digitale saranno equivalenti: all’atto digitale si potranno allegare sia documenti formati digitalmente che documenti formati su carta e poi resi digitali, mentre all’atto cartaceo potrà essere allegata la stampa del documento formato digitalmente. Ugualmente per le copie: si potranno avere copie informatiche di atti cartacei e copie cartacee di documenti digitali.
Lo schema di Decreto può a buon diritto essere considerato un documento rivoluzionario per l’immagine popolare del mestiere del notaio, da sempre associato alla carta e agli archivi polverosi.
Venerdì scorso sono state approvate dal Consiglio dei Ministri le modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale. Lo ha annunciato il ministro Brunetta dichiarando che grazie al nuovo CAD “sarà possibile una riduzione dei tempi per pratiche dell’80% e una riduzione di un milione di pagine l’anno”.
Le modifiche apportate al CAD avranno naturalmente altre conseguenze oltre al supposto risparmio di tempo e carta. I cambiamenti previsti sono stati analizzati della Prof.Avv. Finocchiaro che ha riassunto alcuni aspetti complessi e controversi delle modifiche.
E proprio al tema dell’e-government e alle modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale è dedicato l’incontro su diritto e innovazione tecnologica di giovedì 18 Marzo con l’ing.Giovanni Manca, Responsabile ufficio sicurezza DigitPA, che ha contribuito in prima persona alla stesura del documento. L’incontro, come sempre coordinato dalla Prof.Avv. Giusella Finocchiaro, tenterà di mettere in luce le specificità delle modifiche più complesse incluse nel nuovo codice.
Come di consueto l’incontro si terrà alle 15 nella cornice di Alma Graduate School, presso Villa Guastavillani, ulteriori informazioni a questo indirizzo.
Circola in questi giorni la bozza delle modifiche del Codice dell’amministrazione digitale, all’esame presso il Consiglio dei Ministri.
La fonte è l’art. 33 della l. 18 giugno 2009, n. 69 che prevede anche la modifica della normativa sulla firma digitale al fine di semplificarne l’adozione e l’uso.
Ad una prima lettura, si può certamente affermare che, benché alcune modifiche siano apprezzabili, altre modifiche in corso di approvazione non semplificano, ed altre suscitano perplessità.
Ecco le principali modifiche.
1) Viene reintrodotto un quarto tipo di firma elettronica (oltre alla firma elettronica, la firma elettronica qualificata, la firma digitale), cioè “la firma elettronica avanzata”, la quale peraltro ha la medesima efficacia probatoria della firma elettronica.
2) L’autenticazione informatica cambia significato.
3) Viene definita l’identificazione.
Ecco le modifiche che suscitano maggiori perplessità.
1) Vengono introdotte nuove definizioni di copia: copia informatica di documento analogico, copia informatica di documento informatico, duplicato informatico, ognuna con valore giuridico differente.
2) La copia informatica del documento analogico deve avere anche forma (e non solo contenuto) identici a quelli del documento da cui è tratta.
3) La conformità all’originale delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici (anche non unici) o è attestata dalla dichiarazione di conformità all’originale da parte del pubblico ufficiale o, se è effettuata da chi ha effettuato la copia, può essere disconosciuta. Non sono espressamente precisati termini e modalità di questo disconoscimento.
Paiono di conseguenza messi in discussione i principi del processo di conservazione sostitutiva di cui alla delibera CNIPA del febbraio 2004 e in particolare il significato della firma che attesta il corretto svolgimento del processo.
Se l‘intento del legislatore della l. 69/2009 era consolidare, queste modifiche (soprattutto quelle concernenti le copie) non aiutano.
Il quadro legislativo, in movimento dal 1993, muta ancora. E questo non rassicura e non sostiene le imprese e gli enti che hanno investito soprattutto nella conservazione sostitutiva.
Circola in questi giorni la bozza delle modifiche del Codice dell’amministrazione digitale, all’esame presso il Consiglio dei Ministri.
La fonte è l’art. 33 della l. 18 giugno 2009, n. 69 che prevede anche la modifica della normativa sulla firma digitale al fine di semplificarne l’adozione e l’uso.
Ad una prima lettura, si può certamente affermare che, benché alcune modifiche siano apprezzabili, altre modifiche in corso di approvazione non semplificano, ed altre suscitano perplessità.
Ecco le principali modifiche.
1) Viene reintrodotto un quarto tipo di firma elettronica (oltre alla firma elettronica, la firma elettronica qualificata, la firma digitale), cioè “la firma elettronica avanzata”, la quale peraltro ha la medesima efficacia probatoria della firma elettronica.
2) L’autenticazione informatica cambia significato.
3) Viene definita l’identificazione.
Ecco le modifiche che suscitano maggiori perplessità.
1) Vengono introdotte nuove definizioni di copia: copia informatica di documento analogico, copia informatica di documento informatico, duplicato informatico, ognuna con valore giuridico differente.
2) La copia informatica del documento analogico deve avere anche forma (e non solo contenuto) identici a quelli del documento da cui è tratta.
3) La conformità all’originale delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici (anche non unici) o è attestata dalla dichiarazione di conformità all’originale da parte del pubblico ufficiale o, se è effettuata da chi ha effettuato la copia, può essere disconosciuta. Non sono espressamente precisati termini e modalità di questo disconoscimento.
Paiono di conseguenza messi in discussione i principi del processo di conservazione sostitutiva di cui alla delibera CNIPA del febbraio 2004 e in particolare il significato della firma che attesta il corretto svolgimento del processo.
Se l‘intento del legislatore della l. 69/2009 era consolidare, queste modifiche (soprattutto quelle concernenti le copie) non aiutano.
Il quadro legislativo, in movimento dal 1993, muta ancora. E questo non rassicura e non sostiene le imprese e gli enti che hanno investito soprattutto nella conservazione sostitutiva.
Nonostante l’obbligo per gli avvocati di dotarsi di posta elettronica certificata entro il 30 novembre 2009 (d.l. 185/2008), la circolare ministeriale 133 del 7 gennaio 2010 rinvia l’utilizzo della PEC standard nella notificazione degli atti giudiziari fino a nuovo ordine.
La circolare rende noto che non è possibile procedere nell’immediata utilizzazione della PEC per la trasmissione di atti giudiziari come rappresentato dal d.l. 193/2009, in quanto lo stesso decreto prevede la preventiva revisione delle regole tecniche del “processo telematico (Dm 17/07/2008 e Dm 10/07/2009).
Alcuni commentatori hanno visto nella preminenza delle norme tecniche del processo telematico sulla posta elettronica certificata un mancato coordinamento tra le innovazioni dettate dal Codice dell’amministrazione digitale e dalla legge 2/2009 e la regolamentazione del processo telematico disciplinata da decreti ministeriali del 2008 e 2009. Bisogna comunque ricordare che fino al d.l. 193/2009 la posta elettronica certificata standard (PEC) e la posta elettronica certificata per il processo telematico (PEC-PCT) sono state considerate come strumenti differenti, regolate da diverse fonti normative e da diversi modelli di identificazione e sicurezza. In particolare, la PEC-PCT deve soddisfare criteri di sicurezza più elevata nella identificazione degli utenti e nella trasmissione dei messaggi.
Alcuni professionisti forensi hanno lamentato lo stato di impasse provocato dalla circolare, soprattutto in relazione al fatto che gli afferenti all’Ordine degli Avvocati sono stati obbligati a munirsi della PEC entro la fine del novembre 2009, per poi trovarsi a non poterla utilizzare nell’attività giudiziaria. Tuttavia si tratta solo di aspettare i tempi tecnici previsti dal d.l.193/2009: entro sessanta giorni dalla conversione in legge del decreto dovrebbe attuarsi l’atteso coordinamento.
Documento informatico, posta elettronica certificata, processo civile telematico: sono tanti i fronti lungo i quali si muove l’innovazione tecnologica e normativa nel nostro paese. Tuttavia, la materia è vasta e i termini delle questioni non risultano sempre immediatamente semplici da interpretare.
E’ proprio a fare chiarezza sulle suddette questioni che sono finalizzati i due articoli della Prof.ssa Giusella Finocchiaro pubblicati in data 23 Novembre da Il Sole 24 Ore. Il primo dei due pezzi, intitolato Italia apripista Ue ma il traguardo arriva dopo 12 anni propone una ricostruzione storico- critica della normativa nazionale in materia di documento informatico tra il 1997 ad oggi. Finocchiaro evidenzia da un lato la tempestività del Legislatore italiano- il primo in Europa a trattare organicamente la questione- e dall’altra l’estrema complessità di una materia che ha visto negli anni succedersi approcci tecnologici, normativi e financo filosofici diversi. Un passaggio per tutti:
All’Italia spetta, in ogni caso, il merito di aver fatto da battistrada nella diffusione di tali nuove tecnologie. Tra non poche difficoltà, testimoniate dalla rapida successione di interventi normativi, l’ultimo dei quali è rappresentato dal Dpcm 30 marzo 2009 (regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici) che entrerà in vigore il prossimo 3 dicembre.
Nel secondo pezzo (Per gli avvocati è scattata la trappola delle tre caselle) si analizzano invece le disposizioni riguardanti il possesso di email certificate da parte degli avvocati ed i loro riflessi pratici per il lavoro dei professionisti. A partire dalla fine del mese di novembre 2009, in effetti, ogni legale possederà tre distinte caselle di posta elettronica: la Pec (posta elettronica certificata), la Pec- Pct (per il processo telematico) ed eventualmente anche la Cec- Pac (come cittadino). E peraltro, si legge nell’articolo, le regole riguardanti la Pec e quelli riguardanti la Pec- Pct non appaiono ad oggi completamente armonizzate, per potrebbe essere auspicabile un intervento di coordinamento normativo da parte del Legislatore.

1) La posta elettronica certificata (PEC) è un sistema di comunicazione
2) Non è un sistema di firma del documento che si trasmette
3) Non è un sistema di crittografia
4) La posta elettronica certificata serve, come la raccomandata con ricevuta di ritorno, a provare spedizione e ricevuta
5) Se si vogliono assicurare al documento spedito con il sistema di comunicazione costituito dalla PEC altre proprietà (firma, segretezza), occorre utilizzare anche altri sistemi (firma digitale, programmi di crittografia)
6) L’indirizzo PEC obbligatorio (per professionisti e imprese) nasce per essere utilizzato nei rapporti con la p.a., ma può essere utilizzato anche nei rapporti fra privati
7) L’indirizzo PEC obbligatorio per i professionisti è, di per sé, destinato ad una pubblicità limitata. Infatti gli ordini professionali lo pubblicano in un elenco, consultabile in via telematica esclusivamente dalle p.a.
8 ) L’indirizzo PEC obbligatorio individua un domicilio informatico presso il quale ogni atto può essere notificato dalla pubblica amministrazione. L’uso del sistema PEC nelle comunicazioni con la p.a. non è più basato sul consenso, come originariamente disposto dal d.p.r. 68/2005
9) Anche le pubbliche amministrazioni devono avere un indirizzo PEC, che deve risultare dalla home page del sito, e non possono rifiutare un’istanza inviata via PEC
10) Dalla titolarità di un indirizzo PEC deriva un obbligo di controllo periodico della casella PEC e di conservazione digitale dei documenti ricevuti.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il G.U. n. 152 del 3 luglio 2009) il D.P.C.M. 6 maggio 2009 recante “Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l’immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell’articolo 9, comma 7, del decreto- legge 31 gennaio 2007, n.7″
All’interno del provvedimento sono contenute indicazioni rilevanti per quanto concerne il possesso e l’impiego della Posta Elettronica Certificata (PEC) da parte delle imprese. In particolare all’articolo 8, intitolato “Indirizzo elettronico dell’impresa” si scrive:
1 . Nel modello di Comunicazione unica, è indicata la casella PEC corrispondente alla casella dell’impresa, ai fini dell’invio degli esiti delle domande e delle iscrizioni e di ogni altra comunicazione o provvedimento relativo al procedimento. Qualora l’impresa non disponga di una casella PEC lo dichiara nella comunicazione unica, indicando le modalità per la ricezione della comunicazione circa l’assegnazione di una casella ai sensi del comma 2.
2. Nel caso l’impresa non sia provvista di casella PEC, le camere di commercio provvedono immediatamente ad assegnare una casella PEC ai fini del procedimento senza costi per l’impresa, ai sensi dell’art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 7 del 2007. Le istruzioni operative sono pubblicate in opportuna sezione del sito, dandone comunicazione ai sensi del comma 1.
3. La casella dell’impresa è iscritta al registro delle imprese ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005.
