Direttore Scientifico: Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale: Dott. Giulia Giapponesi

Il 27 gennaio il Consiglio dei Ministri ha esaminato e approvato un decreto-legge in materia di semplificazione e sviluppo volto a modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese.

La principale novità è l’introduzione da parte delle pubbliche amministrazioni dell’erogazione via web di certificati e servizi quali il cambio di residenza, i certificati anagrafici, il rinnovo dei documenti, l’iscrizione alle liste elettorali e la partecipazione ai concorsi pubblici.

Il decreto introduce inoltre i quattro punti fondamentali della cosiddetta “agenda digitale”: la costituzione di una cabina di regia per lo sviluppo della banda larga e ultra-larga, la diffusione in rete dei dati in possesso delle amministrazioni, l’utilizzo del cloud per gli scambi di dati tra le pubbliche amministrazioni e gli incentivi alle smart communities, gli spazi virtuali in cui i cittadini possono scambiare opinioni e proporre soluzioni condivise.

Le disposizioni di semplificazione, tra le altre cose, eliminano dall’ordinamento un numero consistente di adempimenti burocratici. Tra questi spicca, sul versante privacy, l’eliminazione dell’obbligo per le piccole e medie imprese di predisporre e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS). Secondo quanto si legge nel comunicato del Consiglio dei Ministri tale obbligo “oltre a non essere previsto tra le misure di sicurezza richieste dalla Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, rappresenta un adempimento meramente superfluo”.

Particolarmente importanti anche le misure riguardanti l’università. Con l’approvazione del decreto-legge viene infatti introdotto il Portale unico delle università: la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami di profitto e di laurea sostenuti dagli studenti universitari si effettuerà esclusivamente per via telematica.

Per una sintesi completa dei principali punti del provvedimento, suddivisi per tipologia, si rimanda al comunicato del Consiglio dei Ministri.

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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato la società Estesa Limited titolare del sito www.italia-programmi.net con 1.500.00o euro di multa per pratiche commerciali ingannevoli e aggressive.

La pesante sanzione giunge a conclusione dell”indagine dell’AGCM in collaborazione con la Polizia Postale avviata lo scorso luglio in seguito alle segnalazioni di migliaia di cittadini vittime di un raggiro commerciale veicolato attraverso il sito www.italia-programmi.net.

Sul sito, che compariva su Google come primo risultato di ricerche relative al download di vari software gratuiti, gli utenti erano invitati a registrarsi, fornendo i dati personali, per poter scaricare il programma da loro cercato. In realtà, attraverso la procedura di registrazione il consumatore sottoscriveva sostanzialmente a sua insaputa, un contratto biennale con la società Estesa Limited, con sede alle Seychelles, per la fornitura di software al costo annuale di 96 euro da pagare anticipatamente una volta l’anno.

Secondo l’Antitrust, la pagina di registrazione riportava i termini dell’abbonamento con un’evidenza grafica non sufficiente ad una loro immediata percezione. In sostanza “il consumatore era indotto a credere che si trattasse di un servizio gratuito”.

L’Authority ha ravvisato nelle pratiche della società Estesa anche un’indebita pressione psicologica ai danni dei cittadini. Dopo la registrazione, infatti,  senza dare al consumatore alcuna conferma del perfezionamento del contratto, la società Estesa Ltd iniziava a sollecitare via posta il pagamento dell’abbonamento biennale, minacciando, in caso di mancato adempimento, il ricorso ad azioni legali con conseguenti ingenti costi aggiuntivi. Addirittura, in alcune lettere ricevute dai cittadini si faceva riferimento a possibili ripercussioni legali in ambito penale, inesistenti nel nostro Paese.

Secondo le stime dell’Authority, la truffa ha coinvolto oltre 25mila consumatori. L’entità del raggiro è stata avvertita anche attraverso il nostro blog Diritto & Internet. I diversi post che abbiamo dedicato alle indagini hanno infatti suscitato l’interesse di quasi un centinaio di lettori, che ci hanno inviato commenti segnalando di essere stati vittime pratiche commerciali scorrette della società Estesa limited.

Da quanto si apprende dal comunicato stampa dell’Autorità ad oggi non risulta che Estesa abbia mai proposto alcuna azione legale nei confronti dei consumatori che si sono rifiutati di effettuare i pagamenti sollecitati.

La delibera dell’Antitrust, che ha accertato le condotte illecite di Estesa in violazione del Codice del Consumo, verrà diffusa nel circuito internazionale delle autorità di tutela dei consumatori trattandosi di una pratica suscettibile di essere “riprodotta” con caratteristiche analoghe in altri Paesi.

Una copia del provvedimento dell’Antitrust è stata inviata anche alla Procura di Roma che aveva già aperto un fascicolo sul caso in Novembre, a seguito di segnalazioni di cittadini giunte direttamente in procura.

La società non ha ancora replicato in alcun modo alla delibera dell’Autorità.

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La Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) ha appena pubblicato il resoconto ufficiale dell’ultima riunione del gruppo di lavoro sul commercio elettronico tenuta a Vienna nel mese di ottobre 2011, al quale ha partecipato anche la Prof. Avv. Giusella Finocchiaro, in rappresentanza dell’Italia.

Il tema è la legislazione in materia di “electronic transferable records”. A commento del lungo e dettagliato resoconto, riportiamo qui una serie di interrogativi sollevati alla luce dell’ultima riunione del gruppo:

-Esiste una domanda di mercato per regole internazionali sugli “electronic transferable records”?

-Quali dovrebbero essere le regole? Le Nazioni Unite dovrebbero dare spazio sia a degli “oggetti digitali” che possano soddisfare i requisiti di unicità e trasferibilità che a dei registri relativi alle specifiche attività?

- Se si scegliesse un sistema di registrazione, come si potrebbero risolvere le priorità tra i vari registri nazionali e gli eventuali registri internazionali?

- C’è una effettiva richiesta di documenti o registri elettronici da impiegare sia nel commercio nazionale che in quello internazionale?

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Sono comparse in rete nuove segnalazioni da parte di utenti che hanno ricevuto lettere cartacee da parte della società tedesca DAD Deutscher Adressdienst GMBH per l’iscrizione al ”Registro italiano in Internet per le imprese“.

Si tratta apparentemente di richieste di verifica di dati relative alle attività professionali dei titolari di siti web. In realtà la sottoscrizione del modulo vincola l’utente ad un contratto di tre anni per la fornitura di un servizio per un costo annuale di 958 euro.

La truffa è nota.  Già nel 2007 il “Registro italiano in Internet per le imprese” era stato oggetto di due provvedimenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che infliggevano una pesante sanzione pecuniaria per pubblicità ingannevole alla società tedesca.

I provvedimenti hanno rilevato infatti come il nome del servizio inducesse  i consumatori a ritenere che si trattasse di un’iniziativa ufficiale del Registro del ccTLD “it”dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa, , unico ente deputato alla registrazione e gestione dei domini.IT in Italia.

La nuova ondata di lettere provenienti dal “Registro italiano in Internet per le imprese” è stata già segnalata dal sito del Registro del ccTLD “it” e si è rapidamente diffusa attraverso il tam tam della rete.

”, induce i consumatori, a ritenere che si tratti di un’iniziativa ufficiale dell’ente
sopra richiamato, sfruttando peraltro l’affidabilità notoriamente riconosciuta a detto ente, anche in considerazione del
fatto che la tenuta del Registro ufficiale rientra nei suoi compiti istituzionali

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Se i vantaggi economici, gestionali e organizzativi del cloud computing sono noti, un certo timore e un certo sospetto circondano gli aspetti legali del cloud.

I problemi giuridici, tuttavia, possono essere risolti da un buon contratto che disciplini sicurezza, protezione dei dati personali, legge applicabile e SLA.

Dal punto di vista giuridico, queste sono le principali criticità legate all’espansione delle nuvole. Trasferire dati all’esterno, infatti, ne comporta la perdita di controllo “fisico” da parte dell’utente. Da questo punto di vista i maggiori interrogativi riguardano gli aspetti legati alla sicurezza e alla tutela dei dati personali affidati a terzi.

In particolare, è essenziale definire l’architettura e i ruoli dei vari soggetti coinvolti per chiarirne i doveri collegati all’applicazione della normativa vigente.

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In seguito ad oltre un migliaio di segnalazioni da parte di cittadini, la Procura di Roma ha avviato un’indagine sulla regolarità del sito www.italia-programmi.net, gestito dalla società Estesa Limited, con sede alle Seychelles.

L’ipotesi di reato delineata dal procuratore aggiunto Nello Rossi e dai pm Maria Teresa Gregori e Nicola Maiorano è di truffa e tentativo di truffa ai danni degli utenti del sito.

Come precedentemente riportato sul nostro blog, attraverso una normale procedura di registrazione al sito, gli utenti di italia-programmi.net sottoscrivevano – sostanzialmente a loro insaputa – un contratto biennale per la fornitura di software al costo annuale di 96 euro. In seguito, senza inviare alcuna conferma del perfezionamento del contratto, la società Estesa Ltd iniziava a sollecitare i pagamenti minacciando i citaddini, attraverso lettere e raccomandate, di avviare azioni legali in caso di mancato adempimento.

All’indagine collabora la Polizia Postale che ha avviato gli accertamenti richiesti dal Garante della concorrenza e del mercato in seguito a circa 4000 segnalazioni da parte dei cittadini. È stato stimato che la truffa ammonterebbe a circa 100mila euro.

Dato il considerevole numero di persone attualmente coinvolte nella truffa, l’Autorità Garante ha recentemente pubblicato sul suo sito un avviso in cui ricorda che, con delibera adottata il 25 agosto scorso, in via cautelare, l’Autorità ha intimato alla società Estesa Limited a “cessare l’invio dei solleciti di pagamento in quanto, in base alle prime valutazioni, essi appaiono riconducibili ad una condotta commerciale che viola il Codice del Consumo”. L’Autorità ricorda, pertanto, che tali solleciti sono inviati da Estesa Limited in palese violazione della delibera adottata il 25 agosto 2011.

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25-08-08-ebay-logoUna recente sentenza della Corte di giustizia europea che ha affermato la responsabilità di eBay, qualora vengano offerti in vendita prodotti contraffatti , offre lo spunto per alcune riflessioni, più generali, sul variegato fenomeno delle aste online.

E-bay è un noto sito web in cui utenti registrati offrono in vendita beni che vengono acquistati attraverso una procedura per molti aspetti simile ad una asta. Si parte, infatti, da un prezzo minimo ed il bene viene “aggiudicato” al contraente che offre il prezzo più alto nel rispetto di una prestabilita scadenza temporale. Occorre però chiedersi se su eBay si svolga un’asta on-line propriamente detta e conseguentemente, quale sia la disciplina di settore applicabile.

Cosa si intende con l’espressione aste online?

L’espressione aste online indica una nozione di genere cui vengono ricondotte diverse fattispecie, non tutte qualificabili quali incanti veri e propri.

Il principale elemento di discrimine è il ruolo svolto dalla casa d’aste: nell’incanto in senso stretto, la casa d’aste svolge un complesso di attività, con conseguenti assunzione di specifiche responsabilità, che vanno dal garantire il regolare svolgimento della procedura al fornire una serie di informazioni sui beni oggetto di gara.

Non di rado, invece, i gestori dei siti in cui si svolgono le aste online si limitano a mettere a disposizione dei possibili acquirenti la piattaforma tecnologica, astenendosi dal compiere qualsiasi attività inerente il perfezionamento della procedura negoziale. In altri termini, in questi casi, i gestori dei siti sarebbero equiparabili a dei service provider: come tali, sottoposti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 70 del 9 aprile 2003 che, come noto, sottrae i provider ad un generale obbligo di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate o dal ricercare preventivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

Le aste online sono vietate?

L’art. 18, comma 5° del d.lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 vieta di realizzare aste online, propriamente dette, attraverso lo strumento televisivo o altri sistemi di comunicazione a distanza. Occorre tuttavia richiamare l’attenzione sul seguente punto: non tutte le aste online, propriamente dette, sono vietate, ma solo quelle che si svolgono tra professionisti e consumatori. Più precisamente, come indicato dalla circolare n. 3547/C del 17 giugno 2002, il divieto colpisce solo gli operatori dettaglianti che svolgono l’attività di vendita diretta ai consumatori finali. La ratio del divieto è evidente ed è quella di evitare ai consumatori acquisti incauti o non adeguatamente consapevoli.

Conclusioni

Dalla ricostruzione effettuata deriva che solo attraverso una verifica effettuata caso per caso è possibile distinguere le aste online propriamente dette da altri simili pratiche negoziali cui si applicano le disposizioni sulla contrattazione a distanza di cui al d.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 se avvengono tra un professionista ed un consumatore.

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La Prof. Avv. Giusella Finocchiaro è stata designata rappresentante italiano presso lUNCITRAL (United Nations Commission for International Trade Law) per il commercio elettronico.

La Commissione delle Nazioni Unite inizierà i lavori sul commercio elettronico lunedi 10 ottobre.

In passato, l’UNCITRAL ha guidato lo sviluppo del commercio elettronico in modo assai significativo: emanando il Model Law on Electronic Commerce (1996), il Model Law on Electronic Signatures (2001) e la United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (2005), sempre precorrendo i tempi e indicando le soluzioni poi seguite a livello europeo e internazionale.

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posted by admin on ottobre 6, 2011

Ecommerce e contrattualistica

(No comments)

Il blog inaugura una rubrica denominata question time, in cui saranno approfondite talune tematiche giuridiche particolarmente “discusse”, nonché le domande di attualità.

“Esistono forme di tutela per il consumatore che stipula inavvertitamente un contratto on line?”

Le disposizioni di rilievo sono gli artt. 20, 22, 24 e 26 del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo. In particolare, l’art. 22 sanziona le c.d. “omissioni ingannevoli”, vale a dire quelle pratiche commerciali che tralasciano di fornire informazioni di cui, al contrario, il consumatore medio avrebbe bisogno per prendere una decisione consapevole, inducendolo così ad agire in modo diverso da come avrebbe fatto se l’informazione gli fosse stata resa nota. Si resta nell’ambito di quegli obblighi informativi la cui violazione consente l’annullamento del contratto se si giunge alla conclusione che lo stesso non sarebbe stato concluso se il consumatore fosse stato a conoscenza dell’informazione (dolo omissivo determinante), ovvero al risarcimento del danno, se si accerta che il contratto sarebbe stato comunque concluso, ma a condizioni diverse (dolo omissivo incidente).

Ad esempio, in un caso recente l’Antitrust ha sanzionato con un provvedimento ad hoc, la condotta di una società che, attraverso un sito web, pubblicizzava la fornitura di servizi definiti gratuiti ma rivelatisi in realtà a pagamento, intimandole di rendere chiara la natura di tali servizi. A seguito del provvedimento, la società in questione ha provveduto ad una modifica del sito, ove è attualmente specificato il prezzo richiesto.

Conseguentemente, coloro i quali, incorrendo in una situazione simile, avessero inavvertitamente stipulato un contratto on line, avrebbero, dunque, gli elementi per fare valere l’illegittimità di tale condotta.

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School of Management del Politecnico di MilanoIl kick-off meeting del 20 settembre apre l’edizione 2011-2012 dell’“Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione. Oltre la fattura” della School of Management del Politecnico di Milano.

Per il secondo anno consecutivo, l’Osservatorio annovera tra i componenti del comitato scientifico la Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro, cui è attribuito il compito di approfondire, anche attraverso una costante attività di aggiornamento, le problematiche giuridiche sottese ai processi di dematerializzazione.

Fra le principali novità di quest’anno, vi è l’ampliamento dell’oggetto di interesse dell’Osservatorio ad ambiti diversi rispetto a quelli della fatturazione, così da rispondere ancor più efficacemente alle esigenze delle imprese e degli enti che, solo attraverso una consapevole applicazione della normativa, possono implementare adeguate soluzioni di dematerializzazione.

L’incontro si terrà Martedì 20 settembre 2011 presso la Sala Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Gestionale (Campus Bovisa, in via Lambruschini 4b a Milano).

La partecipazione all’evento è riservata.

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