Direttore Scientifico: Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale: Dott. Giulia Giapponesi

bandieraIl Consiglio dell’Unione Europea ha espresso il proprio parere su una proposta di direttiva riguardante i diritti dei consumatori (doc. 16933/10 et 16933/1/10 add. 1 ).

L’obiettivo cui tende l’Unione Europea è l’innalzamento del livello di tutela dei consumatori attraverso l’allineamento delle normative vigenti nei diversi Stati membri in materia di contratti a distanza e contratti conclusi fuori dai locali commerciali, tra professionista e consumatore.

Diversi, tuttavia, gli interrogativi: il campo di applicazione della direttiva esclude importanti ambiti, quale quello relativo ai servizi finanziari, servizi di trasporto passeggeri, alcuni servizi sociali e di assistenza sanitaria, gioco d’azzardo e contratti conclusi nel settore immobiliare e della costruzione di nuovi edifici. Critico, inoltre, l’orientamento sui contenuti: i contenuti digitali multimediali trovano tutela solo se incisi su di un supporto materiale (ad esempio cd e dvd), non venendo, in caso contrario, considerati beni e restando privi di protezione.

Confermato il diritto di recesso: il consumatore potrà esercitarlo, senza fornire alcuna motivazione né sostenere costi aggiuntivi, entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto.

Share

La firma digitale è definita all’art. 1, comma 1, lett. s), del Codice dell’amministrazione digitale modificato, come “un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.

La nuova definizione di “firma digitale”, basata su quella di firma elettronica avanzata, invece che, come nel Codice previgente, su quella di firma elettronica qualificata, è ora incompleta, dal momento che è priva del riferimento al dispositivo sicuro.

Indubbiamente si tratta di un errore che si spera il legislatore correggerà al più presto.

Sarebbe stato invece corretto mantenere la definizione di firma digitale come “firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.

Peraltro, si noti, questo errore del legislatore conduce a conseguenze irragionevoli. La nuova firma digitale potrebbe risultare meno sicura della firma elettronica qualificata, non essendo la prima necessariamente basata su un dispositivo sicuro. Eppure, sia l’art. 24 che l’art. 25 del Codice continuano a richiedere, a certi effetti, ad esempio per l’autentica della firma da parte del notaio, l’uso della firma digitale e non quello della firma elettronica qualificata.

Share

posted by admin on gennaio 20, 2011

Ecommerce e contrattualistica, Eventi

(No comments)

Sarà dedicato al Commercio elettronico il colloquium organizzato dalla Segretariato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL) che si terrà dal 14 al 16 febbraio a New York.

Presieduto nella sua terza sessione dalla professoressa Giusella Finocchiaro, il colloquium riunirà esperti da tutto il mondo allo scopo di identificare un tracciato per il futuro lavoro nel campo del commercio elettronico della Commissione.

Durante i giorni del meeting, il lavoro degli esperti si concentrerà soprattutto sui temi dell’electronic transferable records, della gestione dell’identità e dell’uso di dispositivi mobili nel commercio elettronico.

La terza sessione presieduta dalla prof.Finocchiaro, interamente dedicata al tema dell‘electronic transferable records, è programmata per il 15 febbraio alle ore 15, nel quartier generale delle Nazioni Unite.

Sul sito dell’UNCITRAL è disponibile il programma dettagliato del colloquium.

Share

Fra il Codice per la protezione dei dati personali e il Codice del Consumo prevale quest’ultimo. Il foro di competenza è quello del consumatore.

Questo in estrema sintesi il contenuto dell’ordinanza n. 21814 del 14 ottobre 2009, con cui la Corte di Cassazione ha sancito la preminenza del foro del consumatore su quello di residenza del titolare del trattamento.

In particolare, secondo la Corte di Cassazione, se la tutela contro il trattamento dei dati personali è invocata nell’ambito di un rapporto di consumo, la previsione contenuta nell’art. 33, lett. u) del d.lgs. n. 206 del 2005 prevale sulla disposizione secondo cui per le controversie in materia di protezione dei dati personali il foro competente è quello di residenza del titolare del trattamento (art. 152, comma 2°, del d.lgs. n. 196 del 2003).

Il principio di diritto, enunciato con questa pronuncia, si giustifica considerando la ratio di tutela del consumatore, quale soggetto particolarmente vulnerabile.

Si evidenzia, inoltre, che la pronuncia in commento offre un’interpretazione chiarificatrice del criterio enunciato dall’art. 152, comma 2°, del Codice in materia di protezione dei dati personali. Infatti, secondo la Corte, il criterio di competenza territoriale ivi enunciato deve essere interpretato alla luce della finalità di tutela dell’interessato, cui il Codice si ispira, ragion per cui l’espressione “luogo ove risiede il titolare” non deve essere interpretata necessariamente in modo letterale, ben potendo, al contrario, essere intesa come luogo in cui gli effetti del trattamento si evidenziano.

Share

Entro tre mesi sarà operativa la cosiddetta “Robinson list”, il registro degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, regolato dal decreto n.178 pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale.

A partire dal momento in cui il registro sarà effettivamente operativo, l’Italia entrerà nel regime di opt-out per le telefonate commerciali. Questo significa che tutti gli abbonati telefonici italiani potranno essere raggiunti dalle chiamate aziendali, a meno che non manifestino il proprio rifiuto iscrivendosi nel registro.

L’iscrizione degli abbonati alla Robinosn list sarà a tempo indeterminato e gratuita.  Potrà essere effettuata in diversi modi: attraverso un sito appositamente istituito, chiamando un numero verde, via fax, inviando una lettera raccomandata o tramite e-mail.

Non è ancora stato stabilito se il registro sarà gestito internamente dal Ministero dello Sviluppo o se sarà appaltato ad una società di servizi. In ogni caso, la procedura di iscrizione e di archiviazione dei dati sarà sotto la vigilanza del Garante per la protezione dei dati personali.

Il nome “Robinson list” si è diffuso tra i paesi europei che prima dell’Italia hanno scelto l’opt-out e sembrebbe derivare dal personaggio di Robinson Crusoe, con un riferimento, secondo alcuni infelice, al suo isolamento sociale.

La Prof.Giusella Finocchiaro ha espresso in passato alcune considerazioni critiche sul passaggio dell’Italia al regime di opt-out che sono reperibili a questo link.

Share

La fatturazione elettronica, pur essendo considerata un fattore determinante nello sviluppo dei settori commerciali e amministrativi, nel nostro paese stenta a decollare, anche a causa anche della mancanza di un provvedimento attuativo l’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Secondo le imprese, l’adozione di un nuovo sistema di fatturazione dovrebbe superare le perplessità sulle difficoltà di gestione del cambiamento interno, sul rapporto costi/benefici e sulla mancanza di un chiaro quadro normativo.

Queste sono alcune delle evidenze emerse dal rapporto 2010 dell’Osservatorio sulla Fatturazione Elettronica e la Dematerializzazione della School of Management del Politecnico di Milano, giunto alla sua quarta edizione.

L’Osservatorio, composto da esperti e ricercatori, ha l’obiettivo di dimostrare il valore di sviluppo legato all’adozione di processi di fatturazione elettronica – e più in generale della digitalizzazione dell’intero ciclo ordine-pagamenti – e nel contempo contribuire ad una loro più ampia diffusione nel paese. La principale attività dell’Osservatorio consiste nell’individuare le principali barriere che impediscono la diffusione della fatturazione elettronica e identificare efficaci strategie volte a facilitarne l’introduzione nelle imprese.

Uno degli assunti alla base della missione dell’Osservatorio è quello della necessità di “fare sistema”, contribuendo alla diffusione della fatturazione elettronica nella rete commerciale e amministrativa italiana e facendo sì che il cambiamento innovativo nella gestione di un’azienda sia da stimolo per l’innovazione delle altre.

L’Osservatorio sulla Fatturazione Elettronica e la Dematerializzazione vanta la collaborazione con  importanti Partner e Sponsor e sin dalla sua prima edizione ha creato un canale di confronto e dialogo costante con esperti internazionali e con le principali Amministrazioni regionali del territorio italiano.

L’edizione 2010 dell’Osservatorio sulla Fatturazione Elettronica e la Dematerializzazione registra l’ingresso all’interno del gruppo di ricerca della Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro e si prepara a raggiungere nuovi importanti obiettivi per facilitare la diffusione della fatturazione elettronica nella realtà socio-economica del nostro paese.

Share

È in programma per oggi il via libera definitivo del consiglio dei ministri al Decreto Legislativo che introduce disposizioni sull’atto pubblico informatico redatto dal notaio (art. 65 della legge n. 69 del 2009).

Il provvedimento regola la trasmissione informatica di tutti gli atti notarili che riguardano la compravendita di un immobile. Con l’entrata in vigore della norma sarà quindi possibile effettuare il rogito online che permetterà ai cittadini di risparmiare gli eventuali costi di trasferta per adempiere agli oneri burocratici. Senza costi aggiuntivi, infatti, il rogito online si potrà effettuare anche tra città diverse tramite due studi notarili che si coordineranno nella trasmissione dell’atto, dividendosi l’onorario senza maggiorazioni di sorta per l’acquirente.

Naturalmente al cittadino sarà richiesta la sottoscrizione del documento tramite firma elettronica, anche non qualificata, mentre il notaio dovrà apporre la propria firma digitale. La conservazione del documento spetta poi al pubblico ufficiale che dovrà archiviare il rogito nella struttura informatica centralizzata gestita dal Consiglio nazionale del notariato, senza spese aggiuntive per chi acquista l’immobile.

Il Decreto Legislativo non interessa però solo il rogito: anche l’apertura di un mutuo e la costituzione di società si potranno effettuare per via informatica. Il cittadino avrà comunque la possibilità, se preferisce, di scegliere la via tradizionale cartacea per tutte le procedure.

Share

Sabato scorso Il Sole 24 ORE riportava la notizia dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della modifica dell’art.1336 del codice civile. La modifica, contenuta in un disegno di legge, adatterebbe la norma – nel Codice del 1942 – sulla proposta e l’accettazione nel contratto ai contratti on-line.

Al momento, il testo del d.d.l. non risulta reperibile in rete. Tuttavia, da quanto si legge sul Sole, le modifiche non sarebbero che formali. Gli obblighi di informazione cui è tenuto il proponente (cioè il fornitore) sono infatti già nel d.lgs. 70/2003, attuativo della direttiva europea sul commercio elettronico. Si tratta di obblighi di identificazione del proponente e di informazione, nonché sul contratto e sul prodotto.

Ulteriori obblighi, si ricorda, sono dovuti nel caso in cui il cliente cui ci si rivolge sia un consumatore. Questi sono disciplinati dal Codice del Consumo.

Share

184_7257_admob-logo“Il settore mobile è la prossima frontiera della rivoluzione digitale. In assenza di un mercato competitivo e di forti garanzie per la privacy, questo promettente e vitale segmento dell’economia online sarà soffocato”.  E’ questo l’argomento fondamentale a partire dal quale due associazioni di consumatori statunitensi chiedono alla Federal Trade Commission (FTC) di bloccare l’acquisizione da parte di Google di AdMob, uno dei maggiori player nel mercato della pubblicità per cellulari.

In una lettera congiunta inviata alla FTC, il Center for Digital Democracy e il Consumer Watchdog hanno sostenuto che l’acquisizione rischia di consegnare a Google una posizione dominante nel mercato del mobile advertising, diminuendo la concorrenza “a detrimento degli interessi dei consumatori”.

Nell’annunciare l’acquisizione, i dirigenti di Google avevano espresso fiducia in una rapida approvazione dell’affare da parte della Federal Trade Commission. Tuttavia, lo scorso 23 Dicembre i dirigenti di BigG avevano ammesso che la pratica si trovava in stand- by presso la FTC, dalla quale sarebbe giunta a Mountain View una richiesta supplementare di informazioni sull’accordo.

Share

posted by admin on novembre 5, 2009

Ecommerce e contrattualistica, ISP

(No comments)

bandieraIl Parlamento Europeo e il Consiglio UE hanno trovato un accordo sul pacchetto di riforma delle telecomunicazioni (c.d. “Pacchetto Telecom”). Il nuovo assetto entrerà in vigore nel 2010 e gli stati membri avranno 18 mesi per recepirne le norme nel diritto nazionale. Tra i punti fondamentali, l’istituzione di un’Authority europea, nuove regole in materia di separazione funzionale tra gestori di reti e fornitori di servizi, un sistema di tutela “a geometria variabile” per gli utenti internet.

A dare l’annuncio con un Comunicato Stampa ufficiale sono stati gli stessi organismi comunitari. “Quest’accordo”, spiega per bocca del ministro svedese alle Comunicazioni Asa Trostensson la presidenza di turno UE , “rafforza la competitività tra imprese e migliora la protezione dei consumatori in Europa”. Il pacchetto, pronto nelle sue linee generali già alla fine del 2007, è rimasto a lungo bloccato dal “braccio di ferro” tra il Consiglio ed il Parlamento, dove era stato proposto un emendamento- poi ritirato- che vincolava la disconnessione interent di utenti che scaricassero illegalmente contenuti online alla decisione di un giudice.

Con riferimento a tale delicato profilo, l’accordo raggiunto in queste ore prevede che in caso di “taglio” della linea i cittadini abbiano diritto ad una “procedura equa e imparziale, incluso il diritto di essere ascoltati”, nonché “una revisione giudiziaria efficace e tempestiva”. Per altro verso, la normativa punta ad offrire ai consumatori maggior scelta sui fornitori di servizi a banda larga e richiede alle authority nazionali di imporre standard minimi di qualità e vigilare sulla neutralità della rete. Gli operatori, per loro parte, saranno responsabili per la gestione dei dati personali degli utenti e dovranno tempestivamente notificare ai clienti ogni forma di violazione.

Le altre novità “di peso” contenute nel pacchetto riguardano l’istituzione di un’authority europea in materia di TLC e la separazione funzionale tra reti e servizi. Il nuovo ufficio, chiamato Body of European Regulators in Electronic Communication (Berec)  dovrà rafforzare l’applicazione del diritto Ue in materia, impedendo che gli operatori possano sottrarsi alla concorrenza. Le sue decisioni saranno prese a maggioranza. Sarà invece in capo alle authority nazionali l’attività di monitoraggio sugli “incroci” tra gestione delle reti e fornitura dei servizi; in corrispondenza di “casi estremi” le autorità potranno arrivare ad imporre agli operatori la separazione funzionale.

Share