Diritto & Internet

Decreto liquidità: semplificazioni per la forma scritta nei contratti bancari

Il cosiddetto “decreto liquidità”, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, oggi pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contiene anche un’importante disposizione in materia di documenti informatici e firme elettroniche. L’art. 4 del decreto dispone, infatti, che i contratti conclusi dalle banche con la clientela al dettaglio, nel periodo dell’emergenza, soddisfano il requisito della forma scritta, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante posta elettronica ordinaria e quindi non PEC, o con altro strumento idoneo.

Si fa chiaramente riferimento alla forma scritta ad substantiam, nel preciso richiamo all’art. 20, comma 1-bis, primo periodo, del Codice dell’amministrazione digitale.

Le condizioni sono: 1) che l’uso della posta elettronica o di altro strumento idoneo sia accompagnato da una copia di documento di riconoscimento in corso di validità; 2) che il contratto a cui si fa riferimento sia identificabile in modo certo; 3) che la documentazione sia conservata insieme al contratto medesimo in modo da garantirne sicurezza, integrità e immodificabilità. Il requisito della consegna di copia è soddisfatto con la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole. L’intermediario, dispone ancora il decreto, consegna copia cartacea del contratto alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. E, infine, conclude l’articolo, il recesso può essere manifestato con il medesimo strumento.

Norma scritta da mano competente, di cui si sentiva la necessità in un momento in cui le relazioni contrattuali si svolgono soprattutto in forma digitale e in cui le banche devono fare fronte a molteplici richieste, proprio a causa dell’emergenza COVID.

Certo è che questo periodo ha portato a sviluppare enormemente l’utilizzo del digitale, dall’e-commerce al sistema bancario, e ne ha dimostrato la potenzialità espansiva. Fino ad oggi il legislatore ha spesso richiesto più garanzie formali nel digitale di quante non ne richiedesse nell’analogico, anche per una certa diffidenza verso il nuovo. Cercando di imparare dall’emergenza, non è forse ora di cambiare approccio?

Bisognerebbe educare al digitale, e costruire una nuova consapevolezza dei cittadini, piuttosto che consentire che si sviluppino un nuovo formalismo e una nuova burocrazia digitali.

Giusella Finocchiaro

Direttore Scientifico
Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale
Dott. Giulia Giapponesi

Lo Studio Legale Finocchiaro prosegue la sua attività con DigitalMediaLaws, la nuova società tra Avvocati fondata dalla Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro e dal Prof. Avv. Oreste Pollicino.

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