Il 29 di novembre 2011 è scaduto il termine per la comunicazione da parte delle aziende dell’ indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese.
Tuttavia, in considerazione della grande quantità di richieste arrivate ai gestori di sistema PEC nel corso delle ultime settimane il Ministero dello Sviluppo Economico (circolare 224402), ha invitato le Camere di Commercio a non applicare la sanzione prevista per il mancato rispetto del termine.
Sembra infatti che gestori del sistema di posta elettronica certificata abbiano lamentato l’impossibilità di far fronte alla mole di richieste “in tempi compatibili con il rispetto del termine stesso”.
Sebbene la scadenza sull’obbligo della PEC fosse fissata dal 2008, secondo dati forniti dal Sole 24 ORE, sono state oltre 500mila le comunicazioni di indirizzo PEC arrivate alle Camere di Commercio negli ultimi giorni utili all’adempimento dell’obbligo, fra il primo e il 21 novembre 2011.
La circolare del Ministero invita pertanto le Camere di Commercio a non applicare le sanzioni di inadempimento sulle comunicazioni tardive effettuate entro “l’inizio del nuovo anno”.
Sebbene la notizia non abbia destato una particolare eco mediatica, la bozza del decreto sviluppo che circola negli ultimi giorni andrebbe ad incidere anche sulla protezione dei dati personali.
L’art. 94 del decreto, tra le altre, prevede la modifica nientemeno che della nozione di dato personale, inserendo una consistente limitazione riguardante le persone giuridiche. Il dato personale, infatti, verrebbe ad indicare “qualunque informazione relativa a persona fisica nonché, limitatamente al settore delle comunicazioni elettroniche, qualunque informazione relativa a persona giuridica, ente od associazione abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, sempre che si tratti di soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”.
Ad essere modificata, di conseguenza, anche la nozione di interessato, che identificherebbe la persona fisica, nonché la persona giuridica, l’ente o l’associazione abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, limitatamente al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche.
Al di là della opinabile formulazione della norma, che solleva dubbi sulla sua interpretazione, viene radicalmente mutato l’impianto teorico e, conseguentemente, pratico del concetto di dato personale.
Le novità, seppure di minore impatto, non finiscono qui.
Vengono, infatti, dettate anche disposizioni in materia di ricette mediche digitali e fascicolo sanitario elettronico (artt. 129 e 130), e viene stabilito che dal 1° gennaio 2013 le pagelle ed i certificati scolastici siano rilasciati in formato elettronico e resi disponibili su web, tramite posta elettronica o altra modalità digitale (art. 132). Online anche i certificati di congedo dei lavoratori per la malattia dei figli (art. 131). Per quanto riguarda i trasporti, biglietti dei bus, tram o altri mezzi locali potranno essere emessi in formato elettronico (art. 137).
La bozza del decreto contiene, infine, il potenziamento dell’uso della PEC (art. 134), della quale sono tenute a dotarsi tutte le imprese, non solo quelle costituite in forma societaria. In relazione ai professionisti, già interessati da tale obbligo, è previsto che gli albi professionali rechino “in ogni caso” l’indirizzo di posta elettronica certificata dei propri iscritti.
Si tratta sì di previsioni non definitive, delle quali seguiremo l’iter e le relative implicazioni pratiche, che tuttavia suscitano un immediato interesse e non tarderanno ad essere oggetto di un vivace dibattito.
Il Tar della Basilicata ha accolto le istanze di una class action pubblica volta a imporre alla Regione Basilicata l’adozione della PEC come strumento per la comunicazione con i privati cittadini.
La class action, portata avanti dall’Associazione Agorà Digitale, chiedeva ai giudici l’accertamento del disservizio prodotto dalla mancata pubblicazione dell’indirizzo delle caselle pec della Regione sul sito istituzionale, un’omissione che rendeva impossibile per i cittadini l’utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni con l’ente.
Con sentenza n. 478 i giudici hanno accolto la richiesta dell’associazione avendo verificato che esiste l’obbligo, in capo alla Regione, di presentare all’interno del relativo sito web l’elenco delle caselle di posta elettronica certificata di riferimento. Tale obbligo normativo è contenuto nelle recenti “Linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni”.
Secondo il Tar, a causa dell’inerzia nell’adempimento di quest’obbligo i cittadini sono stati vittime di un disservizio che li ha costretti a recarsi fisicamente presso gli uffici della regione per ricevere e inoltrare documenti cartacei. I giudici hanno quindi disposto che la Regione renda disponibile la lista delle caselle PEC istituzionali entro 60 giorni.
La particolarità del proponente del ricorso, rappresentato da Agorà Digitale, ha portato inoltre i giudici del Tar a pronunciarsi sulla legittimità di una richiesta proveniente da un’associazione di cittadini, fornendo alcune indicazioni operative sulla class action pubblica.
I soggetti che possono proporre questo tipo di azioni sono le associazioni dotate di di una sufficiente reppresentatività degli interessi diffusi di una particolare categoria di utenti o consumatori. Mentre caso che il proponente sia una persona fisica è necessario che sia dimostrato in concreto il suo interesse e la sua omogeneità rispetto alla classe che rappresenta.
È ufficiale la notizia del blocco del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale che avevamo anticipato un mese fa.
Il Sole 24ORE ha riportato che la scorsa settimana il Ministero dell’Economia ha emesso una nota di 8 pagine in cui si analizza articolo per articolo il Ddl recante disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese. Il verdetto è chiaro: la copertura finanziaria del provvedimento è stata negata dalla Commissione Bilancio.
Il blocco del provvedimento comprende anche la bocciatura degli articoli 10 e 20bis (il secondo oggetto anche di emendamento soppressivo del Governo) sulla PEC, la Posta Elettronica Certificata di cui si è molto parlato negli ultimi mesi. Lo stop alla PEC vuole evitare gli oneri eccessivi che comporta su professionisti ed imprese, ma non solo: l’assegnazione a tutti i cittadini di una casella CEC-PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino) determina un «significativo impatto» sull’organizzazione delle amministrazioni a cui vanno aggiunti gli ulteriori oneri finanziari e organizzativi derivanti dall’obbligo per le PA di comunicare tra loro solo tramite PEC, oneri che al momento non trovano adeguata copertura economica.
Da oggi è possibile attivare il servizio di posta elettronica certificata per i cittadini denominato CEC-PAC. La sigla sta per Comunicazione Elettronica Certificata fra Pubblica Amministrazione e Cittadino: una casella e-mail con la quale è possibile richiedere certificati e altri documenti burocratici per via telematica.
Gli aspetti della PEC, della CEC-PAC e la loro evoluzione sono stati argomenti più volti trattati in questo spazio. Oggi, in quello che è stato definito il “PEC-day”, ci limitiamo a riassumerne i tratti principali e illustrarne le modalità di attivazione.
La CEC-PAC è una casella di posta da 500 Megabyte che ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno. È utilizzabile da tutti i cittadini maggiorenni muniti di Codice Fiscale e la sua attivazione e manutenzione è gratuita.
La procedura per attivare la CEC-PAC richiede due passaggi. Per prima cosa è necessario registrare la propria richiesta di attivazione collegandosi al portale www.postacertificata.gov.it o chiamando il numero verde 800.104.464 (da rete mobile 199.135.191). Dopodichè, a partire da 24 ore dopo la registrazione ed entro un tempo di tre mesi, bisogna recarsi in un ufficio postale abilitato per l’identificazione – portando con sé documento d’identità, codice fiscale o tessera sanitaria – per effettuare la certificazione della firma.
Il ministero ha recentemente dichiarato che ci sono 50 milioni di caselle PEC in attesa di essere attivate, ma per ora sono circa 80 mila le caselle certificate già richieste dai cittadini, grazie ad una sperimentazione avviata a fine settembre 2009 da Aci e Inps.
Se l’introduzione della PEC sembra essere stata avviata con successo tra privati (anche professionisti e imprese si sono adeguate all’obbligo di munirsi della PEC per legge) non si può ancora parlare di massiccia diffusione della Posta Certificata nelle Pubbliche Amministrazioni. Nonostante il Codice dell’amministrazione digitale prevedesse già 5 anni fa che tutte le Pubbliche amministrazioni istituissero una casella di Posta elettronica certificata, la maggior parte delle amministrazioni italiane oggi non l’hanno ancora messa in funzione. I dati più recenti dicono infatti che sono solo 12.500 le Pec attivate dalle Pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche se in questi giorni è stata portata avanti una sollecitazione da parte di DigitPa, dal Formez e dall’azione dell’Ispettorato della Funzione pubblica che dovrebbe avere l’effetto di un impennata del numero di caselle attive.
Non tutta la pubblica amministrazione è comunque allo stesso livello di innovazione tecnologica. In alcuni settori, come Regioni, Camere di Commercio, Inps, Inail, Inpdap, la copertura PEC è del 100%, mentre nei ministeri si parla di un 85% e nelle Asl del 50-60%. Il dato peggiora per quanto riguarda le università. Solo 20 atenei italiani su 93 risultano oggi dotati di una PEC.
Per capire con quali amministrazioni è già possibile comunicare tramite CEC-PAC è possibile consultare www.paginepecpa.gov.it, un motore di ricerca per gli indirizzi Pec.
In conclusione si ricorda che la CEC-PAC, una volta attivata, sostituisce a tutti gli effetti i tradizionali canali di comunicazione fra cittadini e Pubblica Amministrazione, in entrambi i sensi. Ogni raccomandata da parte di uffici pubblici potrà quindi raggiungere il cittadino anche solo, esclusivamente, per via telematica. È perciò consigliabile controllare la casella PEC con la stessa frequenza della buchetta di posta tradizionale.
Con un comunicato del 25 gennaio, il Dipartimento per la Digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’Innovazione tecnologica ha reso noto che si è conclusa la selezione delle offerte per la concessione delle servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) gratuita per il cittadino. Primo in graduatoria è risultato il raggruppamento temporaneo di impresa costituito da Poste Italiane, Postecom e Telecom Italia che quindi, con ogni probabilità, si aggiudicherà l’appalto da 50 milioni di euro.
Non desta sorpresa tra i commentatori il risultato di questa selezione; il Disciplinare di Gara prevedeva infatti che la società vincitrice potesse offrire un servizio di sportelli (fisici) al cittadino presente in almeno” l’80% dei comuni italiani con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, con orario di apertura al pubblico, dal lunedì al sabato, 9.00-13.00” inoltre era necessario che l’azienda avesse realizzato servizi di gestione di scambio di dati informatici, di posta elettronica o posta elettronica certificata, di messa a punto, gestione e manutenzione di software applicativi e di assistenza ai clienti per quindici milioni di euro nell’ultimo quadriennio e almeno cinque milioni di euro nell’ultimo anno.
Requisiti, quindi, di difficile soddisfazione (per quanto non impossibile, come sottolineato dal ministro Brunetta) per la maggior parte delle aziende concorrenti a Poste Italiane che, infatti, nel raggruppamento con Telecom, è risultata vincente su Aruba, Fastweb e Lottomatica.
Ora, il raggruppamento d’impresa vincitore avrà il compito di organizzare e gestire l’erogazione della cosiddetta CEC-PAC , Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino, in pratica una posta elettronica gratuita che sarà utile esclusivamente per le comunicazione tra privati cittadini e PA.
Nonostante l’obbligo per gli avvocati di dotarsi di posta elettronica certificata entro il 30 novembre 2009 (d.l. 185/2008), la circolare ministeriale 133 del 7 gennaio 2010 rinvia l’utilizzo della PEC standard nella notificazione degli atti giudiziari fino a nuovo ordine.
La circolare rende noto che non è possibile procedere nell’immediata utilizzazione della PEC per la trasmissione di atti giudiziari come rappresentato dal d.l. 193/2009, in quanto lo stesso decreto prevede la preventiva revisione delle regole tecniche del “processo telematico (Dm 17/07/2008 e Dm 10/07/2009).
Alcuni commentatori hanno visto nella preminenza delle norme tecniche del processo telematico sulla posta elettronica certificata un mancato coordinamento tra le innovazioni dettate dal Codice dell’amministrazione digitale e dalla legge 2/2009 e la regolamentazione del processo telematico disciplinata da decreti ministeriali del 2008 e 2009. Bisogna comunque ricordare che fino al d.l. 193/2009 la posta elettronica certificata standard (PEC) e la posta elettronica certificata per il processo telematico (PEC-PCT) sono state considerate come strumenti differenti, regolate da diverse fonti normative e da diversi modelli di identificazione e sicurezza. In particolare, la PEC-PCT deve soddisfare criteri di sicurezza più elevata nella identificazione degli utenti e nella trasmissione dei messaggi.
Alcuni professionisti forensi hanno lamentato lo stato di impasse provocato dalla circolare, soprattutto in relazione al fatto che gli afferenti all’Ordine degli Avvocati sono stati obbligati a munirsi della PEC entro la fine del novembre 2009, per poi trovarsi a non poterla utilizzare nell’attività giudiziaria. Tuttavia si tratta solo di aspettare i tempi tecnici previsti dal d.l.193/2009: entro sessanta giorni dalla conversione in legge del decreto dovrebbe attuarsi l’atteso coordinamento.
Documento informatico, posta elettronica certificata, processo civile telematico: sono tanti i fronti lungo i quali si muove l’innovazione tecnologica e normativa nel nostro paese. Tuttavia, la materia è vasta e i termini delle questioni non risultano sempre immediatamente semplici da interpretare.
E’ proprio a fare chiarezza sulle suddette questioni che sono finalizzati i due articoli della Prof.ssa Giusella Finocchiaro pubblicati in data 23 Novembre da Il Sole 24 Ore. Il primo dei due pezzi, intitolato Italia apripista Ue ma il traguardo arriva dopo 12 anni propone una ricostruzione storico- critica della normativa nazionale in materia di documento informatico tra il 1997 ad oggi. Finocchiaro evidenzia da un lato la tempestività del Legislatore italiano- il primo in Europa a trattare organicamente la questione- e dall’altra l’estrema complessità di una materia che ha visto negli anni succedersi approcci tecnologici, normativi e financo filosofici diversi. Un passaggio per tutti:
All’Italia spetta, in ogni caso, il merito di aver fatto da battistrada nella diffusione di tali nuove tecnologie. Tra non poche difficoltà, testimoniate dalla rapida successione di interventi normativi, l’ultimo dei quali è rappresentato dal Dpcm 30 marzo 2009 (regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici) che entrerà in vigore il prossimo 3 dicembre.
Nel secondo pezzo (Per gli avvocati è scattata la trappola delle tre caselle) si analizzano invece le disposizioni riguardanti il possesso di email certificate da parte degli avvocati ed i loro riflessi pratici per il lavoro dei professionisti. A partire dalla fine del mese di novembre 2009, in effetti, ogni legale possederà tre distinte caselle di posta elettronica: la Pec (posta elettronica certificata), la Pec- Pct (per il processo telematico) ed eventualmente anche la Cec- Pac (come cittadino). E peraltro, si legge nell’articolo, le regole riguardanti la Pec e quelli riguardanti la Pec- Pct non appaiono ad oggi completamente armonizzate, per potrebbe essere auspicabile un intervento di coordinamento normativo da parte del Legislatore.

1) La posta elettronica certificata (PEC) è un sistema di comunicazione
2) Non è un sistema di firma del documento che si trasmette
3) Non è un sistema di crittografia
4) La posta elettronica certificata serve, come la raccomandata con ricevuta di ritorno, a provare spedizione e ricevuta
5) Se si vogliono assicurare al documento spedito con il sistema di comunicazione costituito dalla PEC altre proprietà (firma, segretezza), occorre utilizzare anche altri sistemi (firma digitale, programmi di crittografia)
6) L’indirizzo PEC obbligatorio (per professionisti e imprese) nasce per essere utilizzato nei rapporti con la p.a., ma può essere utilizzato anche nei rapporti fra privati
7) L’indirizzo PEC obbligatorio per i professionisti è, di per sé, destinato ad una pubblicità limitata. Infatti gli ordini professionali lo pubblicano in un elenco, consultabile in via telematica esclusivamente dalle p.a.
8 ) L’indirizzo PEC obbligatorio individua un domicilio informatico presso il quale ogni atto può essere notificato dalla pubblica amministrazione. L’uso del sistema PEC nelle comunicazioni con la p.a. non è più basato sul consenso, come originariamente disposto dal d.p.r. 68/2005
9) Anche le pubbliche amministrazioni devono avere un indirizzo PEC, che deve risultare dalla home page del sito, e non possono rifiutare un’istanza inviata via PEC
10) Dalla titolarità di un indirizzo PEC deriva un obbligo di controllo periodico della casella PEC e di conservazione digitale dei documenti ricevuti.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il G.U. n. 152 del 3 luglio 2009) il D.P.C.M. 6 maggio 2009 recante “Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l’immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell’articolo 9, comma 7, del decreto- legge 31 gennaio 2007, n.7″
All’interno del provvedimento sono contenute indicazioni rilevanti per quanto concerne il possesso e l’impiego della Posta Elettronica Certificata (PEC) da parte delle imprese. In particolare all’articolo 8, intitolato “Indirizzo elettronico dell’impresa” si scrive:
1 . Nel modello di Comunicazione unica, è indicata la casella PEC corrispondente alla casella dell’impresa, ai fini dell’invio degli esiti delle domande e delle iscrizioni e di ogni altra comunicazione o provvedimento relativo al procedimento. Qualora l’impresa non disponga di una casella PEC lo dichiara nella comunicazione unica, indicando le modalità per la ricezione della comunicazione circa l’assegnazione di una casella ai sensi del comma 2.
2. Nel caso l’impresa non sia provvista di casella PEC, le camere di commercio provvedono immediatamente ad assegnare una casella PEC ai fini del procedimento senza costi per l’impresa, ai sensi dell’art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 7 del 2007. Le istruzioni operative sono pubblicate in opportuna sezione del sito, dandone comunicazione ai sensi del comma 1.
3. La casella dell’impresa è iscritta al registro delle imprese ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005.
