Direttore Scientifico: Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale: Dott. Giulia Giapponesi

posted by Giulia Giapponesi on gennaio 17, 2012

Miscellanee

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L’interesse internazionale è puntato sul movimento di protesta sul web nei confronti dello Stop Online Piracy Act (SOPA), la proposta di legge americana che amplia i poteri delle forze dell’ordine e dei proprietari di diritti intelletttuali nella lotta al traffico illegale di materiale protetto da copyright.

Se il SOPA dovesse diventare legge, il Dipartimento di Giustizia americano o i detentori di diritti avrebbero facoltà di chiedere ad un giudice di ordinare il blocco immediato da parte degli Internet service provider dei siti ritenuti in violazione di copyright, il blocco dei servizi di pagamento e dei servizi pubblicitari connessi a tali siti e il blocco della loro indicizzazione da parte dei motori di ricerca.

I siti raggiunti dall’ordinanza del giudice avrebbero cinque giorni di tempo per presentare ricorso, una procedura che non ostacolerebbe comunque il blocco dei finanziamenti e dei contenuti del sito, che avverrebbe quindi in forma preventiva. I detentori di diritti sarebbero comunque ritenuti responsabili qualora si dimostrasse la loro malafede nella procedura di richiesta di blocco nei confronti di un sito che agisce nella legalità.

La proposta di legge prevede inoltre che lo streaming illegale di opere protette da copyright diventi un reato penale, punibile con una pena massima di cinque anni di reclusione. Garantirebbe invece l’immunità agli Internet Service Provider che si impegnassero di propria iniziativa a bloccare i siti sospettati di infrazione del copyright.

Il SOPA è attualmente al vaglio della Commissione Giudiziaria della Camera. La Commissione Giudiziaria del Senato sta invece valutando il Protect IP Act (PIPA), una proposta di legge dai contenuti del tutto simili a quelli del SOPA.

Le proteste contro il SOPA e il PIPA sono giunte da giuristi, accademici, dalle aziende di Silicon Valley e dai gruppi impegnati nella difesa dei diritti civili dei cittadini della rete. Alle proposte di legge viene infatti contestata la minaccia al libero scambio di informazioni su Internet. La possibilità di far oscurare qualunque sito a discrezione del Dipartimento di Giustizia o delle compagnie dell’Entertainment viene definita come un attacco alla libertà di espressione.

Le critiche al SOPA riguardano anche un certo grado di ambiguità che pare essere contenuto nella proposta normativa. Non è infatti chiaro se i portali che ospitano contenuti generati dagli utenti siano considerati responsabili per il materiale eventualmente illecito che potrebbe venire segnalato e possano venire di conseguenza oscurati.

Com’è stato ampiamente riportato, anche la Casa Bianca si è pronunciata contro le due proposte di legge. Nonostante sia del tutto favorevole alla lotta contro la piaga della pirateria l’amministrazione Obama non può sostenere un tentativo di legislazione che riduce la libertà di espressione, aumenta i rischi di attacchi alla cybersecurity e mina le dinamiche innovative della rete globale, ha sostenuto un portavoce.

Il movimento contro SOPA ha recentemente preso una forma attiva quando Sue Gardner, Direttrice Esecutiva di Wikimedia Foundation, ha annunciato che il 18 gennaio 2012 Wikipedia in lingua inglese verrà oscurata per 24 ore in segno di protesta. La decisione ricalca l’azione già intrapresa da Wikipedia Italia in occasione del vaglio del cosiddetto DDL Intercettazioni, che sanciva l’obbligo di rettifica per i siti web. L’oscuramento dell’intera Enciclopedia in lingua inglese avrà senz’altro un impatto maggiore ed è considerata un’azione senza precedenti.

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posted by Giulia Giapponesi on dicembre 15, 2011

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Il Tribunale di Roma ha emesso una provvedimento che stabilisce che i titolari di copyright non hanno diritto a chiedere un ordine di controllo preventivo da parte delle piattaforme web che ospitano contenuti generati dagli utenti.

Con questa decisione, i giudici romani hanno respinto il ricorso nel quale RTI Mediaset chiedeva al tribunale di ordinare a Google di inibire, per il futuro, la pubblicazione sul suo servizio di blog hosting di contenuti audiovisivi relativi ad alcune dirette sportive.

La richiesta di RTI seguiva una controversia nata a causa del portale sportivo “Calciolink”, ospitato sulla piattaforma Blogger di Google, che trasmetteva illegalmente in streaming le dirette di partite di Serie A, di Eurolega e di Champion’s Leaugue i cui diritti televesivi sono di proprietà di RTI.

Nonostante l’oscuramento del portale da parte di Google, in seguito alla segnalazione dell’illecito, RTI ricorrendo al Tribunale di Roma aveva chiesto ai giudici di erogare un provvedimento finalizzato ad impedire la diffusione di contenuti illeciti futuri.

Rigettando la richiesta di RTI , con riferimento all’art. 17 del d. lgs. 70/2003 che recepisce la Direttiva Europea sull’e-commerce, i giudici hanno sottolineato che  “II controllo preventivo non pare condotta esigibile dall’hosting, dal momento che il giudice italiano non può porre uno specifico obbligo di sorveglianza in violazione del chiaro dettato comunitario” e che inoltre “il fornitore del servizio non può essere assoggettato all’onere di procedere ad una verifica in tempo reale del materiale immesso dagli utenti ” e anche ove il controllo divenisse attuabile con costi contenuti e con meccanismo automatici, configgerebbe con forme di libera manifestazione e comunicazione del pensiero.


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posted by Giulia Giapponesi on dicembre 13, 2011

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Da oggi tutte le amministrazioni pubbliche saranno obbligate alla valutazione del software libero nei loro bandi di gara.

“All’articolo 68 della legge del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ,al comma 1 sostituire la lettera d) con il seguente: “Acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto.” Questo è il testo contenuto nell’emendamento proposto dal deputato radicale Marco Beltrandi approvato oggi dalla commissione Bilancio.

Il deputato Beltrandi, insieme a Luca Nicotra, Segretario dell’Associazione radicale Agora Digitale ne hanno dato l’annuncio sul sito dell’Associazione:

Si tratta di una modifica storica del codice dell’amministrazione digitale. Per la prima volta si riconosce nel nostro ordinamento la necessità per le amministrazioni pubbliche di tenere in considerazione non solo l’economicità ma anche l’impatto che il software stesso ha sulla nostra società sempre piu’ tecnolgica dal punto di vista dei diritti fondamentali dei cittadini e delle imprese che vogliono innovare. L’adozione di software libero ha ricadute profonde sulla maggiore libertà dello scambio dei contenuti immateriali, sulla libera circolazione della conoscenza, del know-how e piu’ in generale delle informazioni. Un emendamento che spinge sull’accelleratore dello sviluppo dell’ICT anche in Italia, muovendosi verso la “liberalizzazione” di un settore dove troppo spesso la chiusura di conoscenze tecniche e scientifiche è un freno per l’innovazione e per l’entrata nel mercato di nuovi soggetti.”

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posted by Giulia Giapponesi on dicembre 9, 2011

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images (1)Diversi ordini professionali hanno recentemente intrapreso una protesta formale contro Groupon, il sito di offerte che sta guadagnando sempre più popolarità in Italia e all’estero.

I primi reclami sono giunti dall’Ordine dei medici della provincia di Bologna quando in novembre il presidente Dott. Giancarlo Pizza ha richiamato tutti iscritti all’ordine ad abbandonare il portale. L’offerta a prezzi stracciati di servizi medici costituirebbe infatti una violazione del Codice deontologico della categoria. E i medici “recidivi” rischiano l’avvio di un procedimento disciplinare.

Alla protesta dei medici si è presto aggiunta quella di altre categorie professionali. In questi giorni l’Ordine degli avvocati sta valutando alcune offerte comparse su Groupon da parte di società di consulenza per individuare se tra i proponenti ci siano professionisti iscritti all’Ordine. Andrea Mascherin, segretario del Consiglio Nazionale forense ha espresso il suo allarme in un’intervista a Il Fatto Quotidiano: “È rischioso dal punto di vista culturale fare passare il concetto che diritti fondamentali, come quelli alla salute e alla difesa, possano essere trattati allo stesso modo di pentole e materassi”.

Al coro si sono già aggiunti l’Ordine degli Architetti e l’Ordine degli Ingegneri che hanno sottolineato come la corsa all’abbassamento dei prezzi possa corrispondere ad un abbassamento generale della qualità del lavoro dei professionisti.

In risposta a questei dichiarazioni, il legale di Groupon ha sostenuto che l’attuale ordinamento giuridico permette anche ai medici di proporre offerte promozionali, e ha dichiarato alla stampa che “Le norme del Codice deontologico sono di rango inferiore rispetto a quelle nazionali”.

Per questo motivo Groupon, che non nasconde di aver individuato nei coupon sanitari la principale attrattiva per gli utenti, avrebbe deciso di presentare una segnalazione all’Antitrust contro tutti gli Ordini dei medici provinciali che impediscono ai loro iscritti di proporre offerte commerciali sul sito.

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I direttori delle testate online non sono responsabili per il contenuto diffamatorio dei commenti pubblicati dai lettori.

Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, recentemente chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della condanna emessa dalla Corte di Appello di Bologna nei confronti dell’ex direttore della versione web dell’Espresso, Daniela Hamaui.

I giudici di secondo grado avevano emesso la condanna in considerazione di quanto prescritto dall‘art. 57 c.p. sui reati commessi  col mezzo della stampa periodica, che punisce il direttore o il vice-direttore che “omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo dalla pubblicazione siano commessi reati”.

Tuttavia, i giudici di merito della Corte di Appello di Bologna, consapevoli delle peculiarità delle edizioni online, avevano addebitato alla direttrice dell’Espresso non l’omesso controllo delle pubblicazioni ma l’omessa rimozione del commento diffamatorio.

Il difensore di Daniela Hamaui ha quindi sostenuto davanti alla Corte di Cassazione che la sentenza di secondo grado aveva operato uno stravolgimento della norma, la quale punisce il mancato impedimento della pubblicazione, e non l’omissione di controllo successivo.

Con sentenza numero 44126 della Quinta sezione penale, la Cassazione ha accolto il ricorso della difesa constatando la diversità strutturale tra stampa cartacea ed elettronica e sottolineando l’impossibilità per il direttore della testata di impedire la pubblicazione di commenti diffamatori che rende evidente che “la norma contenuta nell’art. 57 del c.p. non è stata pensata per queste situazioni, perchè costringerebbero il direttore ad una attività impossibile, ovvero lo punirebbe automaticamente ed oggettivamente, senza dargli la possibilità di tenere una condotta lecita».

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posted by admin on novembre 25, 2011

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Una recente operazione della Guardia di Finanza di Milano sullo scambio illegale di opere protette da copyright ha portato alla denuncia di due persone ed al sequestro di circa 22.500 opere musicali tra cui alcuni brani dell’ultimo album della cantante Laura Pausini.

A quanto risulta da diversi magazine online, sarebbe stato proprio lo staff della Pausini a denunciare alla Guardia di Finanza la presenza in rete di alcuni brani dell’ultimo album della cantante romagnola diffusi illegalmente su Internet prima dell’uscita ufficiale nei negozi.

A quanto risulta, i file sarebbero versioni “live” di alcune canzoni registrate durante una prova in teatro risalente ad alcuni mesi fa.

In seguito alla segnalazione, i militari del Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano, in collaborazione con la Federazione contro la pirateria musicale, hanno condotto un’indagine di otto settimane fra le province di Milano, Bergamo, Caserta e Pavia.

L’operazione, denominata “Inedito” come il titolo dell’album della Pausini, ha portato alla denuncia di due persone che rischiano ora sanzioni amministrative per oltre 2 milioni e 317mila euro.

È stato stimato che l’immediata rimozione dei file inediti dalle piattaforme online abbia evitato all’artista un danno economico di diversi milioni di euro.

Come ampiamente riportato dalla stampa, l’entourage della cantante sospetta che il colpevole della diffusione illegale dei brani sia da ricercarsi nell’ex chitarrista della Pausini, recentemente allontanato dal gruppo per motivi professionali e personali.

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posted by Beatrice Succi on novembre 22, 2011

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È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 267 del 16 novembre 2011) il d.p.c.m. 22 luglio 2011 relativo alle “comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 5-bis del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”.

Il decreto prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze e dichiarazioni, lo scambio di dati, informazioni e documenti tra le imprese e le pubbliche amministrazioni avvenga esclusivamente in via telematica. L’obbligo vale anche per la documentazione eventualmente allegata. Dal 1° luglio 2013, pertanto, le istanze e le comunicazioni, se inviate in forma cartacea, non potranno essere accettate.

Per la realizzazione dell’obiettivo posto dal decreto, entro il 30 giugno 2013, le amministrazioni centrali dovranno provvedere alla completa informatizzazione delle comunicazioni.

È previsto, inoltre, in capo a DigitPA un ruolo di vigilanza sul rispetto degli adempimenti previsti. In caso di inosservanza, infatti, i vertici delle pubbliche amministrazioni inadempienti si espongono a responsabilità dirigenziale e l’attuazione delle misure viene tenuta in considerazione anche ai fini della valutazione della performance organizzativa e di quella individuale dei dirigenti.

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posted by Annarita Ricci on novembre 17, 2011

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Gli organi di stampa non pare abbiano dedicato adeguata attenzione alla proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo ad un diritto comune europeo della vendita.

Il regolamento, che se adottato entrerà in vigore trascorsi venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, costituisce un corpus unitario di norme sui contratti che andrebbe ad affiancare i singoli diritti nazionali.

I contraenti anche se di nazionalità diversa avrebbero, in altri termini, la possibilità di scegliere di disciplinare i rapporti negoziali alla luce di questo “secondo regime” di diritto contrattuale.

La ratio è evidente: migliorare l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno facilitando l’espansione degli scambi transfrontalieri per le imprese e gli acquisti transfrontalieri per i consumatori. Sotto questo profilo, l’armonizzazione del diritto non può che agevolare il raggiungimento di questi obiettivi.

Sotto il profilo sostanziale, il regolamento detta norme applicabili ai rapporti tra professionisti nonché tra professionisti e consumatori. Diverse, infatti, sono le disposizioni a tutela del consumatore, considerato parte debole del rapporto, che richiamano norme note anche nel nostro ordinamento.

Lodevole, sotto il profilo strettamente civilistico, l’attenzione dimostrata nel dettare norme sulla disciplina inerente i requisiti del contratto e le vicende negoziali (ad esempio, vizi del consenso, risoluzione, ecc.).

Nelle definizioni, inoltre, è richiamata la buona fede e la correttezza, principi generali su cui può dirsi improntato l’intero impianto della disciplina.

Ultima, ma non per importanza, la definizione dei contratti di fornitura digitale, quali contratti aventi ad oggetto “dati prodotti e forniti in formato digitale, secondo o meno le indicazioni del consumatore, inclusi le registrazioni audio o video, le immagini o i contenuti digitali scritti, i giochi digitali, il software e il contenuto digitale che permette di personalizzare l’hardware o il software esistente”.

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Cinque siti appartenenti al network Italianshare e due siti ad esso affiliati sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Agropoli (SA) in seguito ad un’indagine sulla condivisione illecita di materiale protetto da copyright.

Sembra infatti che i siti offrissero agli utenti un servizio di indicizzazione di link attraverso i quali si accedeva a materiale protetto da copyright, come film, software, videogiochi, musica e libri.

Sebbene il materiale illecito non fosse ospitato sui server di Italianshare, attraverso il servizio di indicizzazione era possibile individuare pagine esterne – appartenenti ad altri siti – sulle quali era possibile visualizzare o scaricare i file.

Le indagini, attualmente ancora in corso, sono ora volte a quantificare i proventi derivanti dalla gestione del network, che ospitava sulle sue pagine diversi banner pubblicitari, nonché a identificare tutti i soggetti che hanno partecipato alla sua organizzazione.

Come già accaduto in casi simili, il “sequestro” dei siti si traduce nella pratica in un oscuramento, attuato tramite un blocco di accesso effettuato dai singoli ISP.

Il principale gestore di Italianshare è stato identificato in un uomo di 49 anni di Agropoli che operava in rete con il nickname “Tex Willer”. L’uomo rischia ora sanzioni penali, così come coloro che hanno contribuito alla condivisione illecita delle opere.

Stando a quanto viene riportato da diversi magazine online, gli inquirenti stanno anche esaminando la provenienza delle donazioni al sito effettuate attraverso account PayPal.

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posted by Annarita Ricci on novembre 8, 2011

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Ancora un sentenza di merito che afferma correttamente il principio per cui per la validità di un contratto di natura bancaria e finanziaria è necessaria la forma scritta ad substantiam e conseguentemente, se il contratto è informatico, la firma digitale.

Secondo quanto si evince dalle notizie riportate dagli organi di stampa, con la pronuncia n. 1503 del 2011, il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato nullo il contratto per l’acquisto di covered warrant.

Gli investitori, a quanto risulta, avevano inoltrato gli ordini di acquisto, accedendo tramite credenziali di autenticazione, al portale web dell’intermediario autorizzato e quindi, manifestato il proprio consenso tramite un semplice “click”.

La pronuncia nell’affermare che, ai fini della validità di un contratto online che richieda la forma scritta a pena di nullità, sia necessaria la firma digitale, è condivisibile, tanto più che all’epoca era vigente il d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513.

In altri termini, questa sentenza deve essere contestualizzata alla luce del dato normativo allora vigente per non suscitare affrettate interpretazioni. Se, infatti, la medesima fattispecie si riproponesse oggi, occorrerebbe tenere presente che il dato normativo è cambiato e che la disposizione applicabile sarebbe quella dell’art. 21 del Codice dell’amministrazione digitale. Conseguentemente, come più volte affermato nell’ambito di questo blog, sarebbe sufficiente una firma elettronica avanzata.

Sotto questo profilo, è auspicabile che una pronuncia corretta, che conferma un orientamento giurisprudenziale pressoché costante in materia di acquisto di strumenti finanziari derivati , non dia luogo ad interpretazioni fuorvianti.

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