Il Tar della Basilicata ha accolto le istanze di una class action pubblica volta a imporre alla Regione Basilicata l’adozione della PEC come strumento per la comunicazione con i privati cittadini.
La class action, portata avanti dall’Associazione Agorà Digitale, chiedeva ai giudici l’accertamento del disservizio prodotto dalla mancata pubblicazione dell’indirizzo delle caselle pec della Regione sul sito istituzionale, un’omissione che rendeva impossibile per i cittadini l’utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni con l’ente.
Con sentenza n. 478 i giudici hanno accolto la richiesta dell’associazione avendo verificato che esiste l’obbligo, in capo alla Regione, di presentare all’interno del relativo sito web l’elenco delle caselle di posta elettronica certificata di riferimento. Tale obbligo normativo è contenuto nelle recenti “Linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni”.
Secondo il Tar, a causa dell’inerzia nell’adempimento di quest’obbligo i cittadini sono stati vittime di un disservizio che li ha costretti a recarsi fisicamente presso gli uffici della regione per ricevere e inoltrare documenti cartacei. I giudici hanno quindi disposto che la Regione renda disponibile la lista delle caselle PEC istituzionali entro 60 giorni.
La particolarità del proponente del ricorso, rappresentato da Agorà Digitale, ha portato inoltre i giudici del Tar a pronunciarsi sulla legittimità di una richiesta proveniente da un’associazione di cittadini, fornendo alcune indicazioni operative sulla class action pubblica.
I soggetti che possono proporre questo tipo di azioni sono le associazioni dotate di di una sufficiente reppresentatività degli interessi diffusi di una particolare categoria di utenti o consumatori. Mentre caso che il proponente sia una persona fisica è necessario che sia dimostrato in concreto il suo interesse e la sua omogeneità rispetto alla classe che rappresenta.
Il d.p.c.m. 25 maggio 2011, pubblicato in G.U. il 3 ottobre, limita l’applicabilità del CAD all’Amministrazione economico finanziaria, da intendersi nelle sue varie articolazioni: Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia delle dogane, Agenzia del territorio, Agenzia del demanio, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Guardia di finanza e Scuola superiore dell’economia e delle finanze. Analoghi atti normativi avevano avuto il medesimo effetto nei confronti dell’Agenzia delle entrate e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In sintesi, le disposizioni di maggior interesse.
Per quanto concerne gli utenti e, in particolare, le imprese, le norme in esame ribadiscono come, in materia di conservazione ed esibizione dei documenti rilevanti ai fini fiscali, continuino ad applicarsi le disposizioni dettate dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2004. Inoltre, per la trasmissione di documenti all’Amministrazione economico finanziaria non è previsto l’utilizzo della posta elettronica certificata.
Tra le norme che riguardano più direttamente l’amministrazione, si segnala quella che prevede, con la finalità di favorire il riuso dei programmi informatici, che le pubbliche amministrazioni comunichino a DigitPA l’adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche e organizzative adottate.
Non si applicano, infine, alcune disposizioni del CAD concernenti le direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione impartite dagli organi di Governo, la quantificazione dei risparmi realizzati, le strutture per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie, la sicurezza informatica, dei dati e dei sistemi.
Il Tribunale di Milano ha nuovamente accolto le richieste del Gruppo Mediaset nei confronti di un Content Service Provider che ospita contenuti generati dagli utenti. Questa volta si tratta della società Yahoo! Italia, condannata per aver diffuso senza autorizzazione alcuni video televisivi protetti da diritto d’autore.
Dopo le decisioni del Tribunale di Roma nei confronti di Google/YouTube e dal Tribunale di Milano verso Libero.it, entrambe a favore di Mediaset, ancora una volta in Italia è stata stabilita la diretta responsabilità dei provider in caso di diffusione non autorizzata di contenuti protetti da copyright.
Yahoo! era stata citata in giudizio dal Gruppo Mediaset il 3 novembre del 2009 a seguito di un controllo a campione che aveva rilevato la presenza di 218 video tratti dalle sue trasmissioni televisive, per un totale di 21 ore di programmazione.
Il Tribunale ha stabilito che la diffusione non autorizzata dei video da parte di Yahoo! Italia costituisce violazione del diritto di autore; ne ha dunque vietato l’ulteriore diffusione sul portale fissando una penale di 250 euro per ogni video non rimosso e per ogni giorno di ulteriore indebita permanenza.
L’entità del risarcimento del danno subito da Mediaset sarà fissata in una seconda udienza fissata per il 18 ottobre 2011.
Diversi commentatori della rete hanno evidenziato il contrasto tra la decisione del Tribunale di Milano e quella del Tribunale di Madrid che, un anno fa, respingeva analoghe richieste di Telecinco (anch’essa parte del gruppo Mediaset) nei confronti di Google/YouTube.
Yahoo! è di nuovo libera di far apparire nei risultati delle ricerche i link allo streaming pirata del film iraniano “About Elly”.
È stato accolto il reclamo del motore di ricerca contro la decisione cautelare emessa in marzo dal Tribunale di Roma che, su richiesta della casa di produzione PFA Films, aveva ordinato a Yahoo! di rimuovere delle sue indicizzazioni i link che portavano a “copie illecite” del film.
Con la nuova ordinanza dell’11 luglio 2011, la sezione specializzata in proprietà intellettuale del Tribunale di Roma ha riaffermato il principio della non responsabilità dei provider: “la limitazione di responsabilità introdotta a beneficio degli ISP è principalmente volta ad evitare l’introduzione di una nuova ipotesi di responsabilità oggettiva non legislativamente tipizzata o quantomeno l’ipotesi di una compartecipazione dei providers ai contenuti illeciti veicolati da terzi utilizzando il servizio di connettività da essi fornito”.
Per quanto riguarda la mancata rimozione da parte di Yahoo! del materiale segnalato come in violazione dalla PFA Film, l’ordinanza ricorda che il richiedente non solo deve dimostrare di essere il legittimo titolare dei diritti intellettuali ma deve anche fornire prova del carattere non autorizzato della diffusione dell’opera sui siti segnalati. Nel fare ciò è quindi tenuto a indicare con precisione gli URL dei siti sui quali è effettuata la supposta violazione. La PFA Film si era invece limitata a segnalare genericamente a Yahoo! la presenza di una grande quantità di link che offrivano una visione non autorizzata del film.
Molti commentatori della rete si augurano che questa ordinanza possa influenzare l’esito della consultazione pubblica del discusso regolamento Agcom, recentemente trattato QUI.
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha provveduto a rinnovare le autorizzazioni generali al trattamento dei dati.
Come è noto, alle autorizzazioni che concernono, in generale, i trattamenti di dati sensibili nei rapporti di lavoro, i trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, i trattamenti di dati genetici e di dati a carattere giudiziario, si affiancano le autorizzazioni relative ai trattamenti di dati sensibili effettuati da specifiche categorie di soggetti, quali gli organismi di tipo associativo, i liberi professionisti e gli investigatori privati.
Le “nuove autorizzazioni”, con decorrenza dal 1° luglio 2011, avranno efficacia sino al 31 dicembre 2012.
Il rinnovo della validità legale delle autorizzazioni non ha comportato modifiche sostanziali al loro contenuto originario.
La modifica più significativa riguarda l’autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici che ha visto esteso il suo ambito di operatività anche agli organismi di mediazione pubblici e privati (art. 2, lett. h).
Oggi sul sito di DigitPa è stata pubblicata la bozza delle regole tecniche sulle firme elettroniche. Secondo la prassi ormai in uso, la bozza è proposta ai commenti del pubblico. Fino al 19 luglio 2011 è possibile inviare commenti al seguente indirizzo: fea @ digitpa.gov.it.
Le nuove regole tecniche sostituiranno, com’è noto, le regole tecniche approvate con d.p.c.m. 30 marzo 2009.
Le più importanti disposizioni sono le seguenti:
-previsione di dispositivi sicuri diversi per la generazione rispettivamente della firma qualificata e della firma digitale;
-disposizioni specifiche sulla firma remota;
-disciplina della firma elettronica avanzata.
In particolare sulla firma elettronica avanzata, le regole tecniche erano molto attese, al fine di dare contenuto all’art. 21, comma 2 del CAD.
In primo luogo, si precisa che la realizzazione di soluzioni di firma elettronica avanzata è libera e non è soggetta ad alcuna autorizzazione preventiva. Quindi, non c’è registrazione per chi eroga soluzioni di firma elettronica avanzata.
In secondo luogo, si distinguono due tipologie di soggetti erogatori di soluzioni di firma elettronica avanzata: quelli che realizzano soluzioni di firma elettronica avanzata per proprio conto e quelli che realizzano soluzioni per la fornitura a terzi.
La firma elettronica avanzata resta tecnologicamente neutra e si prevede che le soluzioni di firma elettronica avanzata devono garantire:
a) l’identificazione del firmatario del documento; b) la connessione univoca della firma al firmatario; c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma; d) la possibilità di verificare che il documento non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma; e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto; f) l’individuazione del soggetto che eroga le soluzioni di firma elettronica avanzata.
Molti gli obblighi per i soggetti che realizzano soluzioni di firma elettronica avanzata, fra cui quello di identificare in modo certo l’utente, informarlo in merito agli esatti termini e condizioni relativi all’uso del servizio, compresa ogni eventuale limitazione dell’uso, subordinare l’attivazione del servizio alla sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio da parte dell’utente. È prevista un’importante deroga in ambito sanitario, prevedendosi che la dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio da parte dell’utente prevista al comma 1, lettera a) del presente articolo, può essere effettuata anche oralmente, con le modalità previste per la prestazione del consenso di cui all’art. 81 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Rafforzati, infine, i doveri di pubblicità e di trasparenza dei gestori circa le soluzioni tecnologiche adottate e gli obblighi assunti dall’utente.
È stato recentemente registrato un pesante attacco informatico contro alcuni siti legati alla figura del premier Berlusconi.
A partire dalla sera di martedì 21 giugno, Anonymous, un gruppo internazionale di hacker informatici, ha bersagliato i siti pdl.it, governoberlusconi.it, forzasilvio.it e silvioberlusconifansclub.org, riuscendo nell’intento di renderli inaccessibili.
L’attacco, definito “Operazione Bunga Bunga”, era stato preannunciato nella mattina di venerdì dalla divisione italiana del gruppo ed è stato rivendicato sul sito di Anonymous. Secondo la rivendicazione, l’attacco simbolico andrebbe inteso come un atto di protesta dei cittadini contro l’operato politico e la condotta pubblica di Silvio Berlusconi.
Il gruppo internazionale è già noto per aver recentemente attaccato i siti di Visa, Mastercard e Paypal in occasione del rifiuto da parte di queste aziende di recapitare a Wikileaks le donazioni degli utenti inoltrate attraverso i loro servizi.
La tipologia dei questo genere di attacchi si basa sul tentativo di portare il funzionamento di un sito web al limite delle prestazioni bersagliandolo con migliaia di pacchetti di richieste da parte di una moltitudine di diversi computer. Dietro un attacco ci possono essere quindi molti utenti che operano in concertazione, oppure una botnet, una rete di computer infettati da malware e comandati a distanza, all’insaputa dei loro proprietari.
Sulla scia del successo degli attacchi ai siti legati al premier, nel pomeriggio del 22 giugno Anonymous ha lanciato una nuova operazione che invitava i cittadini a partecipare a un nuovo attacco contro i siti della Camera, del Governo e del Senato italiano. Secondo fonti della Camera pare tuttavia che i siti abbiano finora resistito.
La notizia dell’attacco è stata riportata sui principali quotidiani italiani, molti dei quali hanno pubblicato alcuni stralci del manifesto di rivendicazione di Anonymous.
È in arrivo un grande cambiamento sulla rete che riguarda il sistema di assegnazione dei nomi di dominio di primo livello. Il consiglio dell’ICANN ( International Corporation for Assigned Name and Numbers) ha approvato una proposta che dà il via libera alla registrazione di nuove parole da aggiungere dopo il punto negli indirizzi del World Wide Web.
Registrando un nuovo dominio non sarà dunque più obbligatorio scegliere tra una lista di suffissi quali “.com”, “.org”, “.it” ecc, ma ci sarà invece la possibilità di scrivere qualsiasi parola, ad esempio il nome di un’azienda o di un’associazione, per personalizzare ulteriormente il proprio spazio in rete.
La decisione dell’ICANN, giunge a 26 anni dall’istituzione del suffisso “.com” ed è frutto di un dibattito durato molto tempo nel quale sono stati coinvolti governi, aziende e comunità della rete.
Le richieste per i nuovi nomi di dominio verranno accolte dal 12 gennaio al 12 aprile 2012 e il costo della registrazione è di 185.000 dollari per dominio.
Ci si aspetta dunque un esplosione di domini costituiti da nomi di brand aziendali quali “.virgin”, “.disney”, “.ikea”, ecc. ma non solo. Il presidente di ICANN ha dichiarato che il nuovo sistema di assegnazione dei nomi porterà ad una “liberazione dell’immaginazione umana”. Si attende quindi con una certa curiosità l’avvento di nuovi insoliti nomi di dominio, come ad esempio “.law”, “.technology” o, addirittura “.internet”.
Un content provider è stato nuovamente ritenuto responsabile per violazione di copyright perpetrata attraverso contenuti generati dagli utenti.
Il Tribunale di Milano ha recentemente condannato Libero.it di Italia Online s.r.l. per la violazione di diritti intellettuali di opere audiovisive di proprietà di R.T.I. Italia (Mediaset). Si tratterebbe di circa un migliaio di filmati relativi a trasmissioni di grande successo televisivo quali Il Grande Fratello, Le Iene, Striscia la notizia e altri.
La principale motivazione della condanna si basa sulla mancata rimozione da parte di Libero.it del materiale segnalato come in violazione di copyright da Mediaset.
Pur riconoscendo infatti l’impossibilità di un controllo preventivo sul materiale caricato dagli utenti, il Tribunale di Milano ha ritenuto che Libero.it, non avendo verificato l’illeicità dei contenuti segnalati, “sarebbe stata dolosamente inadempiente agli obblighi di diligenza su di essa incombenti pur avendo avuto contezza del contenuto illecito di materiali inviati da utenti”.
La difesa di Libero.it si basava sul fatto che, sebbene il portale offra agli utenti un servizio specifico per segnalare dettagliatamente i contenuti in violazione, le segnalazioni di Mediaset erano giunte come una “generica diffida” contenente solamente i titoli delle trasmissioni da rimuovere, e in base alla quale sarebbe stato “impossibile identificare gli specifici filmati contestati in ragione dell’enorme numero di video inviati quotidianamente dagli utenti”.
Una motivazione che non è stata accolta dal giudice che ha ritenuto che, data la notorietà di tali trasmissioni, “un superficiale e rapidissimo controllo avrebbe dimostrato quantomento la fondata titolarità dei diritti di R.T.I.”.
La sentenza ordina a Libero.it la rimozione dei video e prevede una penale di 250 euro a video per ogni giorno di ulteriore permanenza. Stabilisce inoltre che la cifra dovuta per risarcimento del danno sia determinata in una seconda sentenza a seguito di ulteriori verifiche. Nel caso venga accolta la richiesta di Mediaset, Libero.it dovrà pagare 100 milioni di euro di risarcimento.

