Sembra esserci un nuovo risvolto nella vicenda giudiziaria che da oltre quattro anni coinvolge il sito di condivisione di file The Pirate Bay. Dopo la condanna inflitta un anno fa dalla Corte d’Appello svedese, Fredrik Neji, uno dei quattro fondatori del sito, ha deciso di portare il caso davanti alla Corte di Giustizia Europea.
La vicenda ha avuto inizio nel 2009 quando un tibunale svedese ha condannato i quattro ad un anno di carcere e 905.000 dollari di risarcimento danni ciascuno per concorso in violazione di diritto d’autore.
La sentenza di secondo grado del 2010 ha poi confermato la precedente sentenza, modificando in parte la condanna. Il periodo di detenzione è stato abbassato da un anno ad alcuni mesi ma la quota di risarcimento danni è stata alzata ad un totale di oltre 6,8 milioni di dollari, da dividere fra gli imputati. Nel determinare l’esorbitante cifra, il giudice della Corte d’appello ha tenuto conto delle stime di perdite economiche dichiarate dai legali di alcune fra le più importanti major mondiali dell’intrattenimento. Un tipo di calcolo molto criticato da quanti sostengono che un’equivalenza tra file scaricati illegalmente e prodotti non venduti non possa essere stabilita logicamente, in quanto non c’è alcuna prova che il fruitore di un file piratato sarebbe stato anche disposto a pagare per avere lo stesso prodotto.
Nel tentativo di rovesciare la sentenza, i legali dei quattro hanno quindi tentato la strada del ricorso alla Corte Suprema, ma lo scorso primo febbraio la loro richiesta è stata rigettata e la condanna della Corte d’appello è così diventata definitiva. A quel punto le strade dei tre fondatori si sono separate, Carl Lundström ha commutato il periodo di detenzione con la libertà vigilata, Peter Sunde ha tentato la via della richiesta di clemenza al Governo svedese, Gottfrid Svartholm si è dato alla macchia e il Fredrik Neji ha deciso di continuare l’iter giudiziario tentando un ricorso alla Corte di giustizia europea.
Annunciando il ricorso il legale di Neji ha sottolineato che il sito The Pirate Bay non ha mai trasmesso file coperti da copyright, dal momento che i file torrent contengono informazioni di per sé non illegali e possono essere usati per scambiarsi qualunque tipo di file. Sono piuttosto gli utenti che hanno scelto di utilizzare il servizio offerto dal sito per scambiare materiale protetto da diritto d’autore. Pertanto, secondo il legale, il sito di condivisione di file dovrebbe essere protetto dell’Art.10 della Convenzione sui Diritti Umani che garantisce la libertà di informare e di essere informati.
“Sarebbe come essere ritenuti responsabili perché qualcuno ha inviato una lettera dai contenuti illegali attraverso il sistema postale. Oppure, un’altra analogia forse più rilevante, sarebbe se i fondatori di un sito di compravendite fossero ritenuti responsabili per la vendita di una bicicletta rubata attraverso un annuncio pubblicato sul sito”, ha aggiunto il legale di Neji.
Il dominio di primo livello “.eu” è stato introdotto per segnalare l’afferenza all’Unione Europea, alla sua legislazione e al suo mercato e pertanto deve essere assegnato solo ad aziende e privati residenti in stati membri.
Questo l’assunto alla base del parere della Corte di Giustizia Europea, interpellata dalla Corte d’appello di Bruxelles sul caso di una contesa di un dominio “.eu” tra una società americana ed una belga.
Il caso ha origine nel 2005, a pochi mesi dall’apertura delle vendite del dominio “.eu”. La Walsh Optical, un’azienda americana che vende occhiali da vista attraverso il sito www.lensworld.com, richiede alla EURid, la società che gestische l’assegnazione dei domini “.eu”, l’attribuzione del dominio www.lensworld.eu attraverso l’intercessione di una società di consulenza belga che inoltra la richiesta per suo conto.
Un anno dopo, la Pie Optiek, una ditta belga di occhiali e lenti proprietaria del sito www.lensworld.be, presenta una richiesta per lo stesso dominio. L’EURid è però costretta a rigettare la richiesta per via della precedente registrazione da parte della società di consulenza. La Pie Optiek si oppone, reclamando il diritto all’acquisto del dominio e accusando la società di consulenza belga di speculazione per aver comprato il dominio per conto della società americana.
La Corte d’appello di Bruxelless, chiamata a pronunciarsi sul contenzioso, chiede dunque alla Corte di Giustizia Europea di gettare luce sulla definizione di licenziatario eleggibile per i domini “.eu”.
Secondo il consulente legale della Corte Europea Verica Trstenjak, la chiave di lettura risiede nel rapporto contrattuale instaurato fra la Walsh Optical e la società di consulenza belga. Nonostante infatti sia denominato “accordo di licenza” (license agreement), di fatto il contratto stipulato fra le due compagnie non è una licenza ma un contratto per la fornitura di servizi, dal momento che la società di consulenza aveva cercato di ottenere il dominio a beneficio esclusivo dell’azienda americana in cambio di un corrispettivo economico.
Avendo dunque svolto il ruolo di mero intermediario per una società senza base nell’Unione Europea, la società di consulenza belga non si può considerare come un legittimo licenziatario di un dominio “.eu”.
Con questa decisione, la Corte di Giustizia stabilisce un criterio che esclude che una società priva di residenza in uno stato membro possa aggirare le regole per il rilascio domini “.eu” affidando la commissione a terze parti.
L’ ACTA, il discusso trattato internazionale anti-contraffazione che definisce disposizioni comuni per la repressione delle violazioni della proprietà intellettuale, potrebbe presto trovare un punto di arresto nel suo iter di approvazione al Parlamento Europeo.
A suggerirlo sarebbe stata la stessa Neelie Kroes, Commissario Europeo per l’Agenda Digitale, che, intervenendo alla conferenza “The European public on the Net” di Re:publica, a Berlino, ha ipotizzato un futuro senza trattato:
Recentemente abbiamo visto quante migliaia di persone hanno protestato contro le regole che esse vedono come un limite all’apertura e all’innovazione su Internet. Questa è una nuova voce politica forte. In quanto forza di apertura, le dò il benvenuto, anche se non sempre sono d’accordo con tutto quello che dice su ogni tema. Saremo probabilmente in un mondo senza SOPA e senza ACTA. Ora dobbiamo trovare soluzioni per rendere Internet un luogo di libertà, apertura e innovazione per tutti i cittadini, non solo per le tecno avanguardie.
Dopo anni di negoziati segreti tra Ue, Stati Uniti, Giappone, Canada, Nuova Zelanda, Australia, Singapore, Corea del Sud, Marocco, Messico e Svizzera, l’ACTA è stato firmato dai rappresentanti dell’Unione Europea a Tokyo lo scorso 26 gennaio ed è ora al vaglio del Parlamento Europeo.
Il trattato ha suscitato proteste dentro e fuori dalla rete contro quella che di fatto è una regolamentazione mondiale della proprietà intellettuale che, sul versante digitale, definisce disposizioni comuni per la repressione delle violazioni del copyright favorendo l’intervento diretto dei detentori di diritti nei casi di sospetta violazione.
Le parole del Commissario Kroes sono stete riprese da innumerevoli blog e magazine che le hanno accolte come l’anticipazione della decisione finale sull’ACTA del Parlamento Europeo, prevista per giugno.
Tuttavia in una conferenza stampa tenutasi in seguito al discorso, la portavoce della Kroes, Ryan Heath, ha precisato che la Commissione Europea sta continuando a lavorare su una versione finale del trattato ACTA e che il Commissario Kroes si è soltanto limitato a sottolineare una oggettiva realtà politica.
La funzione di Google che suggerisce le parole da digitare sulla barra delle ricerche è al centro di una nuova vicenda legale che ha coinvolto la compagnia, accusata questa volta di fomentare l’antisemitismo attraverso la creazione di un database di celebrità di fede ebraica.
L’organizzazione francese SOS Racisme, insieme all’Unione degli Studenti Ebrei di Francia, a J’accuse! – Azione internazionale per la giustizia (AIPJ), e al Movimento contro il razzismo e per l’Amicizia fra i Popoli, hanno esposto querela contro la compagnia di Mountain View per il suggerimento della parola “ebreo”, proposta agli utenti che si trovano a digitare il nome di alcuni personaggi noti, come il magnate Rupert Murdoch o la star della serie televisiva Mad Man Jon Hamm.
Secondo le associazioni, attraverso questo tipo di suggerimento Google víola la legge francese che vieta di creare liste basate sull’appartenenza etnica. A questo proposito, il legale di SOS Racisme ha dichiarato che attraverso la funzionalità di Google suggest, la compagnia americana ha di fatto creato il più ampio archivio di ebrei della storia. I querelanti chiedono quindi al giudice di ordinare a Google la cessazione dei suggerimenti relativi alla parola “ebreo” nelle diverse lingue.
Naturalmente, la funzionalità Google suggest è automatica, e, come si può leggere nella pagina dedicata al servizio, suggerisce le parole da cercare sulla base delle precedenti ricerche effettuate dagli utenti sul motore di ricerca. Tuttavia, la compagnia ha la possibilità di filtrare alcune parole e fare in modo che non compaiano. È il caso dei termini legati alla pornografia, alla violenza o all’incitamento all’odio. In passato, Google è stata costretta da giudici di varie nazionalità a cancellare anche alcuni suggerimenti accostati a nomi di privati cittadini coinvolti in scandali o crimini.
Non è la prima volta, infatti, che il servizio di suggerimento di Google causa alla compagnia dei problemi sul piano della legalità. I casi precedenti, tuttavia, erano originati da accuse di diffamazione derivate dal suggerimento di un termine negativo associato ai nomi dei querelanti. C’è quindi attesa per l’esito di un caso che verte invece su un termine che individua l’appartenenza ad un gruppo etnico-religioso.
L’Avv. Manuela Gallo, direttore degli affari legali CUP 2000 SpA, ha sollevato nel suo intervento al convegno alcuni punti critici dell’attuale situazione del fascicolo sanitario elettronico a Bologna. C’è infatti un diffuso timore nei confronti della dematerializzazione, perché manca ancora un chiaro quadro normativo. Dal punto di vista della privacy, in particolare, si pensa che il consenso informato sia sufficiente ad evitare tutti i pericoli derivati dalla digitalizzazione del dato, ma in realtà il metodo dell’informativa non risulta sufficiente per il consenso su uno strumento complesso come il fascicolo sanitario elettronico.
L’attuale situazione normativa del fascicolo sanitario elettronico è stata delineata nell’intervento del Dott. Claudio Filippi dell’Autorità Garante della protezione dei dati. Nel 2007 un gruppo di lavoro di tutti i Garanti europei, riuniti a Bruxelles, ha prodotto le prime linee guida per il fascicolo sanitario elettronico in Europa. Da allora il lavoro sul FSE in Italia è stato portato avanti dalle singole Regioni, che, affidando il lavoro a tecnici specializzati, hanno elaborato soluzioni all’avanguardia ma senza una conformità tecnologica e giuridica. Nel 2009 il Garante privacy ha quindi pubblicato le linee guida per il FSE per armonizzarne le regole in materia di protezione dei dati personali, seguite, nel novembre 2010, dalle linee guida nazionali del Ministero della Salute, che contengono indicazioni sul contenuto che deve avere il FSE. Ad oggi c’è un disegno di legge (approvato dalla Camera dei Deputati il 28 settembre 2011) che definisce cos’è il FSE e che prescrive che deve essere istituito dalle Regioni, senza ulteriori indicazioni a riguardo. Vengono invece precisate le finalità, che devono essere di prevenzione, diagnosi e cura, di studio e ricerca scientifica in ambito medico, nonché di programmazione sanitaria e verifica della qualità delle cure. In relazione a queste finalità, il Garante privacy individua i tipi di consenso che sono necessari da parte del cittadino. Il consenso è infatti fondamentale per il medico che deve accertarsi che, per quanto riguarda la cura della salute, il paziente acconsenta al trattamento dei suoi dati personali. Non è quindi un mero adempimento burocratico, ma una direttiva di comportamento per i medici. Le altre finalità richiedono invece ulteriori consensi. Naturalmente il problema dell’informativa rimane, soprattutto nella formula attuale, simile ad una clausola vessatoria. Una volta che il DDL sarà legge le linee guida del Ministero e le singole regioni potranno finalmente omologarsi, e il lavoro sarà semplificato.
I saluti finali del Dott. Antonio Brambilla, responsabile del servizio assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari della direzione generale sanità e politiche sociali, e della Prof. Avv. Giusella Finocchiaro sono stati l’occasione per evidenziare una necessità comune, emersa nel corso del convegno: quella di razionalizzare i processi. Dal momento che le norme sono in fase conclusiva, è necessario orientarsi ora verso una razionalizzazione organizzativa che possa garantire la tutela dell’identità personale da un lato e l’efficienza dall’altro.
[LINK: prima parte del convegno, la seconda parte del convegno]
Il controllo dei dati contenuti nel fascicolo sanitario elettronico è stato al centro dell’intervento al convegno del Dott. Giancarlo Pizza, presidente dell’Ordine dei Medici di Bologna e fondatore insieme al Prof. Moruzzi del CUP. Il presidente ha ricordato che i doveri del medico in materia di privacy sono stringenti. Il segreto professionale, com’è noto, è uno dei cardini della deontologia medica, ed è quindi ovvio che un professionista del campo guardi con sospetto l’introduzione di uno strumento che mette i dati nella condizione di essere scambiati e controllati con facilità. Secondo il Dott.Pizza la dematerializzazione è un passo fondamentale che non può tuttavia essere fatto senza garanzie, anche in considerazione del peso economico non indifferente a carico del sistema paese.
L’aspetto economico del processo di digitalizzazione è stato anche al centro dell’intervento del Prof. Marco Roccetti, Ordinario di informatica dell’Università di Bologna. I dati raccolti dai servizi di pubblica utilità sono una risorsa che al momento non è sfruttata. La pubblica amministrazione si concentra troppo sullo sviluppo di nuovi software specifici piuttosto che sulla vera ricchezza rappresentata dai dati degli utenti. Il web attualmente offre già le piattaforme per effettuare pagamenti, creare comunità, condividere informazioni. Se la PA si appoggiasse a questi servizi, potrebbe concentrare le sue risorse sulla gestione e lo scambio dei dati. Il Prof. Roccetti ha anche ricordato che prima di introdurre l’ICT nella pubblica amministrazione sarebbe importante ripensare la struttura dei servizi in termini di trasparenza, efficienza e responsabilità. È fuorviante infatti pensare all’ICT come a una rivoluzione di un sistema pre-esistente, in quanto si tratta solo di un’evoluzione tecnologica. Per prima cosa sarebbe dunque preferibile agire sul contesto legislativo, culturale e sociale.
Il Dott. Giorgio De Rita, direttore generale di DIGIT.Pa ha accolto le proposte del Prof. Roccetti puntualizzando la situazione attuale dei lavori dell’Agenda Digitale. È vero che il contesto sociale conta di più dell’introduzione di nuovi sistemi informatici, ed è indubbio che la PA fatica ancora molto a coordinare la raccolta dei dati, per la mancanza di regole di base condivise. In particolare, i punti di interconnessione fra le reti sono cruciali e di difficile regolarizzazione. Contemporaneamente, il mondo tecnologico è in continua evoluzione, e non appena esce un tentativo di regolamentazione, diventa subito obsoleto. Non si può quindi aspettare di avere un quadro chiaro per iniziare a lavorare sui servizi per i cittadini. Occorre avere una visione di sistema ma è soprattutto necessario agire subito , lavorando sugli elementi di base, fra cui la privacy.
Si è svolto questa mattina a Bologna il convegno “Dematerializzazione del rapporto medico-paziente: il fascicolo sanitario elettronico e tutela della privacy”, organizzato da CUP 2000 in collaborazione con SP.I.S.A. – Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica.
L’evento ha registrato una grande partecipazione di pubblico, grazie anche al fatto che proprio a Bologna sta per partire una diffusione ufficiale del fascicolo sanitario elettronico rivolta a tutti i cittadini.
Come sottolineato del direttore del master in diritto sanitario, Prof. Luciano Vandelli, che ha dato l’avvio al convegno, in Italia comunque si nota un generale accresciuto interesse per la privacy da parte dei cittadini, che coincide con la fase di avvio dell’Agenda Digitale per l’Italia.
Tra i relatori erano presenti esponenti delle aree che ruotano intorno ai diversi aspetti della sanità elettronica: quello istituzionale, quello giuridico, quello scientifico e e quello tecnologico. L’obiettivo dell’incontro, indicato dal Dott. Fosco Foglietta, presidente di CUP 2000, era esaminare l’ambito dai diversi punti di vista per meglio comprendere i molti aspetti coinvolti nella regolazione della materia, che è ancora in fase di assestamento. In quest’ottica si vorrebbe trarre lo spunto per organizzare un osservatorio regionale sul lavoro delle ASL in ambito di dematerializzazione dei dati clinici per monitorare il lavoro svolto nelle varie regioni italiane. L’obiettivo è quello di confrontare ciò che è stato fatto, scegliendo le pratiche giudicate migliori, per produrre una sintesi che detti un coordinamento.
L’aspetto organizzativo è tuttavia solo una delle problematiche sollevate dal fascicolo sanitario elettronico. Il diritto è naturalmente chiamato in causa dalla dematerializzazione del rapporto medico paziente, e non solo per quanto riguarda la privacy. Nel suo intervento, la Prof. Avv. Giusella Finocchiaro ha ricordato che il diritto in Italia, lungi da essere un ostacolo per i processi di dematerializzazione, ha anzi spesso contribuito ad accelerarli, come dimostrano gli interventi del legislatore sulla conservazione dei dati, sul documento digitale e sulla firma elettronica avanzata. Il versante della privacy rimane comunque uno degli aspetti più delicati del processo. Dal punto di vista giuridico, infatti, gli individui sono rappresentati nel FSE attraverso le informazioni presenti su di loro. Ma l’identità di una persona è simile ad un prisma attraverso le cui sfaccettature si possono intravedere i diritti della personalità: il diritto alla privacy, il diritto di rettifica, il diritto all’immagine sociale, il diritto all’oblio ecc. Tra questi è stato recentemente evidenziato dalla sentenza n.5525 della Cassazione anche il diritto alla contestualizzazione dell’informazione. Il tempo passato dalla pubblicazione di determinate informazioni, infatti, può rendere tali informazioni parzialmente vere, perché non aggiornate. Anche il FSE deve tenere conto di questo aspetto della qualità dei dati per cui chiede il consenso al trattamento.
Il fascicolo sanitario elettronico richiede, più specificatamente, l’espressione di diversi consensi. Il Prof. Mauro Moruzzi, direttore generale di CUP 2000 SpA, ha tratteggiato nel suo intervento la complessità del sistema di rete dell’alta comunicazione nella sanità. Un sistema che coinvolge fin dalla sua nascita le singole aziende sanitarie locali con il sistema sanitario nazionale, e che ha poi collegato le ASL con i vari professionisti medici, e ora, grazie agli ultimi sviluppi della tecnologia, anche con i singoli cittadini attraverso una pagina dedicata ad ogni paziente. Proprio su questa pagina il paziente è chiamato a esprimere diversi consensi su i vari circuiti di circolazione dei suoi dati, su cui deve poter avere un controllo totale.
[LINK: seconda parte del convegno, terza parte del convegno]
Dopo aver perso il ricorso presso l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO) Mediaset si rivolge alla legge italiana per tornare in possesso del suo ex dominio “mediaset.com”, ora in mano ad una società americana.
La nona sezione del Tribunale Civile di Roma ha accolto il ricorso 1193/12 di Mediaset nei confronti della società Fenicius Llc imponendole di cessare l’uso del dominio la cui acquisizione, secondo quanto si apprende dalla sentenza, “è stata compiuta con finalità di agganciamento del noto marchio Mediaset”.
La vicenda ha avuto inizio un anno fa, quando l’azienda di Cologno Monzese, per dimenticanza o per disguidi, ha mancato di effettuare il rinnovo del dominio “mediaset.com”, successivamente acquistato all’asta da Didier Mediba, rappresentante della Fenicius Llc.
In novembre, Mediaset ha avviato un ricorso per ottenere la riassegnazione del dominio presso l’Arbitration e Mediation centre della WIPO. L’organizzazione mondiale non ha però accolto la richiesta, ritenendo generiche e non sufficienti le asserzioni dei legali di Mediaset volte a dimostrare la malafede del rappresentante della Fenicius Llc.
Di tutt’altro avviso è stato invece il Tribunale di Roma, che, accogliendo la richiesta di Mediaset, ha imposto alla Fenicius Llc, con sede nel Delaware (USA), l’inibizione all’uso del nome e del dominio “Mediaset.com” e 1.000 euro di penale per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
Naturalmente, è improbabile che la società americana acconsenta di sottostare alla decisione del tribunale italiano, soprattutto in seguito alla pronuncia a suo favore del WIPO. Tuttavia, nel comunicato stampa di Mediaset traspare soddisfazione per l’esito del ricorso romano.
Per Mediaset, la sentenza diventa anche occasione per una richiesta all’Autorità di un intervento regolatore in tema di copyright. L’azienda conclude infatti il comunicato con queste parole:
“La strada giudiziaria non può essere la soluzione: richiede alle aziende investimenti economici e intellettuali e contribuisce a intasare la giustizia civile. Ormai il problema ci sembra urgente e lo segnaliamo alle autorità competenti.”
La notizia dell’acquisizione dell’app di condivisione foto Instagram da parte di Facebook ha già sollevato le prime perplessità sul versante della privacy.
Nonostante Mark Zuckerberg abbia annunciato che Instagram non sarà inglobato dentro Facebook ma continuerà ad essere indipendente, molti utenti dell’app di photo-sharing hanno annunciato su Twitter la volontà di cancellare il proprio account per evitare che i relativi dati finiscano negli ormai famigerati database eterni di Facebook. Secondo alcuni magazine nelle ultime ore ci sarebbe stato un vero e proprio assalto ai siti che spiegano come fare a cancellare un account da Instagram portando via con sé le proprie foto.
I timori degli utenti di Instagram sono condivisi anche da esperti di privacy online e attivisti per i diritti digitali che hanno sottolineato diverse criticità per la protezione dei dati personali degli utenti. Sebbene la policy sulla privacy di Instagram sia stata sempre considerata equilibrata, non prevede tuttavia nessuna garanza per i dati degli utenti in caso di acquisizione della società che gestisce il sito da parte di terzi.
Come sottolineato da esperti, gli utenti di Instagram sapevano di stare utilizzando una piattaforma piuttosto basilare di mera condivisione di foto e di scarso interesse sia per inserzioni pubblicitarie sia per eventuali indagini esterne. Ora che si paventa la possibilità che le foto condivise si combinino con i dati di Facebook, lo scenario di rischio per la tutela della privacy si fa più complesso.
Sono attesi chiarimenti da parte del CEO di Facebook Mark Zuckerberg.
Le notizie presenti negli archivi storici online dei giornali sono da ritenersi parziali perchè non riportano gli ulteriori sviluppi dei fatti, e pertanto vanno aggiornate. La Corte di Cassazione impone così l’obbligo per gli editori di aggiornare gli archivi online delle notizie pubblicate.
Con sentenza n.5525 della terza sezione civile, la Cassazione ha stabilito che le testate online dovranno dotare i loro archivi di “un sistema idoneo a segnalare (nel corpo o nel margine) la sussistenza di un seguito o di uno sviluppo della notizia e quale esso sia stato [...] consentendone il rapido e agevole accesso da parte degli utenti ai fini del relativo e adeguato approfondimento”.
Il caso, giunto davanti alla Corte, riguarda la notizia del coinvolgimento giudiziario di un rappresentante politico lombardo. L’uomo era stato arrestato nel 1993 con accuse di corruzione, ma in seguito era stato prosciolto. La notizia del suo arresto, tuttavia, compare ancora oggi tra i risultati dei motori di ricerca per via dell’articolo presente sull’archivio storico del Corriere della Sera.
Rivolgendosi prima al Garante privacy e poi al Tribunale di Milano, l’uomo aveva chiesto la rimozione dei dati giudiziari che lo riguardavano, lamentando l’assenza di un aggiornamento – all’interno della notizia archiviata – che riportasse l’esito favorevole della vicenda. In alternativa chiedeva l’inserimento di un aggiornamento correlato alla notizia o lo spostamento dell’articolo in un’area del sito non indicizzata dai motori di ricerca. Le richieste, tuttavia, non sono state accettate né dal Garante né dal Tribunale.
Chiamata in causa, la Corte di Cassazione ha invece accolto le motivazioni del ricorrente.
Pur stabilendo che non esiste un profilo di diffamazione dal momento che i fatti descritti dall’articolo erano veri all’epoca della sua pubblicazione, la Corte ha riconosciuto la parzialità dell’informazione alla luce degli avvenimenti seguenti.
Nel tentativo di bilanciare l’interesse collettivo, garantito dal diritto di cronaca, con l’interesse individuale, tutelato dal diritto alla riservatezza e dal diritto all’oblio, la Corte ha quindi stabilito che gli articoli archiviati debbano essere correlati dai relativi aggiornamenti.
La decisione è volta in questo modo a tutelare non solo il diritto all’identità personale e morale della persona coinvolta nei fatti, ma anche il diritto del cittadino utente a ricevere una corretta e completa informazione. La sentenza della Cassazione attribuisce dunque un nuovo valore del diritto all’oblio all’interno dei principi stessi del diritto di cronaca.
Nessuna attribuzione di responsabilità è invece stata attribuita dalla Corte di Cassazione ai motori di ricerca, ancora una volta definiti come “meri intermediari”.
