Direttore Scientifico: Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale: Dott. Giulia Giapponesi

La Prof. Avv. Giusella Finocchiaro è stata designata rappresentante italiano presso lUNCITRAL (United Nations Commission for International Trade Law) per il commercio elettronico.

La Commissione delle Nazioni Unite inizierà i lavori sul commercio elettronico lunedi 10 ottobre.

In passato, l’UNCITRAL ha guidato lo sviluppo del commercio elettronico in modo assai significativo: emanando il Model Law on Electronic Commerce (1996), il Model Law on Electronic Signatures (2001) e la United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (2005), sempre precorrendo i tempi e indicando le soluzioni poi seguite a livello europeo e internazionale.

Share

School of Management del Politecnico di MilanoIl kick-off meeting del 20 settembre apre l’edizione 2011-2012 dell’“Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione. Oltre la fattura” della School of Management del Politecnico di Milano.

Per il secondo anno consecutivo, l’Osservatorio annovera tra i componenti del comitato scientifico la Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro, cui è attribuito il compito di approfondire, anche attraverso una costante attività di aggiornamento, le problematiche giuridiche sottese ai processi di dematerializzazione.

Fra le principali novità di quest’anno, vi è l’ampliamento dell’oggetto di interesse dell’Osservatorio ad ambiti diversi rispetto a quelli della fatturazione, così da rispondere ancor più efficacemente alle esigenze delle imprese e degli enti che, solo attraverso una consapevole applicazione della normativa, possono implementare adeguate soluzioni di dematerializzazione.

L’incontro si terrà Martedì 20 settembre 2011 presso la Sala Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Gestionale (Campus Bovisa, in via Lambruschini 4b a Milano).

La partecipazione all’evento è riservata.

Share

Sul sito di Digit PA è stata pubblicata la nuova bozza di regole tecniche in materia di firme elettroniche.

La nuova bozza tiene conto delle osservazioni fatte pervenire a Digit PA nel corso della consultazione pubblica. È attesa non prima della fine dell’anno la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Le nuove principali disposizioni sono state precedentemente illustrate dalla Prof. Avv. Giusella FInocchiaro nel post QUI pubblicato.

Share

Il 5 agosto 2011 sul sito della Digit PA è stata pubblicata la bozza delle regole tecniche in materia di documento informatico, gestione documentale e sistema di conservazione dei documenti informatici.

Il nuovo testo riporta le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni e di gestione del fascicolo informatico

Secondo la prassi ormai in uso, la bozza è proposta ai commenti del pubblico. Fino al al 10 settembre 2011 sarà possibile inviare commenti al seguente indirizzo: dlcad@digitpa.gov.it

Il 5 agosto 2011 è stata pubblicata la bozza delle regole tecniche in materia di documento informatico, gestione documentale e sistema di conservazione dei documenti informatici.
Share

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.160 del 12 luglio 2011 la legge di conversione del Decreto Sviluppo (Legge n.106 del 12 luglio 2011) che inserisce nel Codice Civile la semplificazione di procedure e tempistiche per la tenuta in modalità informatica di libri e scritture.

Con le nuove regole (modifica all’art. 2215/bis del Codice Civile), attraverso l’apposizione di firma digitale e marca temporale, l’obbligo di numerazione progressiva e vidimazione dei libri diventa annuale invece che trimestrale.

Il vantaggio della semplificazione rispetto la tradizionale via cartacea risiede nell’eliminazione dei costi per la vidimazione dei libri a parità di efficacia probatoria, garantita dalla firma digitale e dalla marca temporale.

L’impresa dovrà fornirsi di un software per l’acquisizione annuale dei dati di gestione e la conversione in un documento statico non modificabile, disponibile per la consultazione.

Infine, è attuato l’allineamento temporale per le operazioni di tecniche di tenuta informatica e relativa conservazione elettronica sostitutiva, che avranno così identiche scadenze annuali.

Share

È stato recentemente pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 18 aprile 2011 n. 89 il decreto del Ministero della giustizia n. 44 del 2011, che disciplina il processo telematico. Il regolamento sostituisce le regole tecniche adottate con il d.p.r. 13 febbraio 2001, n. 123 e con il decreto del Ministro della giustizia del 17 luglio 2008. Il nuovo regolamento entra in vigore il 18 maggio.

Il nuovo processo telematico si incentra sull’utilizzo della posta elettronica certificata, disciplinata dal Codice dell’amministrazione digitale: il sistema di posta elettronica certificata consente, come è noto, di ottenere una ricevuta di avvenuta spedizione e una ricevuta di avvenuta ricezione.

Gli indirizzi di posta elettronica certificata dei soggetti interessati devono essere disponibili attraverso il portale dei servizi telematici e il registro generale degli indirizzi elettronici. Ruolo essenziale riveste anche il fascicolo informatico, nel quale tutti gli atti del processo dovranno essere archiviati in formato digitale.

Molto è demandato alle emanande specifiche tecniche, ai sensi dell’art.34 del decreto in commento.

Il nuovo processo comporta oneri organizzativi e tecnologici per gli uffici giudiziari, ma anche per gli avvocati, i quali dovranno adeguare gli studi professionali e le attrezzature tecnologiche, oltre che il modo di lavorare. Si pensi, per tutte, alla conservazione digitale, sulla quale il d.m. non si sofferma in modo particolare, ma che implica di per sé cambiamenti organizzativi e tecnologici.

Share

La email è un documento informatico con firma elettronica, dal momento che lo username e la password integrano la definizione di firma elettronica di cui all’art. 1 lett.q, del CAD.

È quanto correttamente afferma il Tribunale di Prato nella decisione del 15 aprile 2011.

Quindi, l’efficacia probatoria dell’email è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto la email inidonea a costituire prova.

Share

Una diversa definizione di firma digitale, rispetto a quella del CAD già commentata è contenuta nel recente Decreto del ministero della giustizia n. 44 del 2011 , concernente le regole tecniche nel processo telematico, e pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 18 aprile 2011 n. 89.

Il “Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24” definisce all’art. 2, comma 1, lett. g), la firma digitale come “firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”. Questa definizione era sostanzialmente presente anche nel previgente d. m. 17 luglio 2008, sul processo telematico, ma non muta nonostante le modifiche apportate recentemente al CAD.

La firma digitale è invece definita all’art. 1, comma 1, lett. s), del Codice dell’amministrazione digitale modificato, come “un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.

La definizione del CAD di “firma digitale”, basata su quella di firma elettronica avanzata, invece che, come nel Codice previgente, su quella di firma elettronica qualificata, è incompleta, dal momento che è priva del riferimento al dispositivo sicuro.

Tuttavia anche la definizione del D.M. è incompleta, dal momento che manca il riferimento al sistema di chiavi crittografiche, che incontestabilmente caratterizza la firma digitale. Si segnala, inoltre, che nel d.m. in commento si precisa, nella definizione stessa di firma digitale, che il certificatore può essere solo un certificatore accreditato, e non anche un certificatore qualificato. Questo ulteriore requisito sarebbe stato comunque richiesto per gli atti dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 34 del CAD. Considerato l’ambito di applicazione del decreto, è presumibilmente volto ad elevare la sicurezza degli atti informatici prodotti.

Share

image_miniLa conservazione digitale sarà il tema centrale del seminario di incontro e formazione  “Un futuro per il presente. Politiche, strategie, strumenti della conservazione digitale” che si terrà a Bologna l’11 e il 12 Aprile, 2011 presso la sede della Regione Emilia-Romagna nel Fiera district.

L’iniziativa è promossa dall’Istituto per i Beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna per presentare il primo anno di attività del Polo Archivistico regionale (PARER) struttura di riferimento della Pubblica Amministrazione regionale per la conservazione, archiviazione e gestione dei documenti informatici.

Le due giornate di approfondimento saranno volte a promuovere una riflessione tra esperti ed addetti ai lavori sulle tematiche che ruotano intorno alla dematerializzazione e alla conservazione digitale.

In particolare verranno approfondite le novità introdotte nel Codice dell’Amministrazione Digitale, sarà analizzata l’istuzione del responsabile della conservazione e dei conservatori accreditati e verrà presentata la rete dei poli archivistici regionali come modello per la conservazione digitale.

La sessione di approfondimento con le novità introdotte dal nuovo CAD, prevista per lunedì alle ore 14.30, sarà presieduta dalla Prof. Avv. Giusella Finocchiaro, che aprirà la sessione con un’intervento sui nuovi tipi di firma introdotti dal Codice e sulle altre novità rilevanti.

Nell’ambito del seminario sarà organizzato anche un workshop del TEAM Italy del progetto internazionale InterPARES, che presenterà alcuni casi di studio nazionali e internazionali sulla conservazione di specifiche tipologie documentali quali le email e il registro di protocollo.

Per informazioni è possibile consultare la brochure informativa cliccando QUI, per le iscrizioni si rimanda alla pagina web del Polo Archivisto Regionale dell’Emilia-Romagna.

Share

È stato pubblicato nella G.U. del 25.3.2011 il d.p.c.m. 2 marzo 2011, nel quale si definiscono i limiti di applicazione del Codice dell’amministrazione digitale all’Agenzia delle entrate.

In particolare, si precisa che all’Agenzia non si applicano le disposizioni del CAD concernenti le modalità di conservazione ed esibizione dei documenti per via informatica, relative alla conservazione per fini fiscali. La conservazione digitale per fini tributari resta disciplinata dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2004.

Si precisa, inoltre, che anche le modalità di comunicazione con l’Agenzia delle entrate non sono necessariamente disciplinate dal CAD, ove siano previsti specifici sistemi di trasmissione telematica per il settore tributario.

La deroga si fonda sulla previsione dell’art. 2, comma 6 del CAD.

Share