Diritto & Internet

Codice dell’Amministrazione Digitale, le nuove modifiche

Venerdì 8 settembre è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Codice dell’Amministrazione Digitale, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (“CAD”). Naturalmente si tratta di un testo preliminare suscettibile di subire delle modifiche e che dovrà acquisire ancora molte approvazioni (parere del Garante per la protezione dei dati personali, della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato, nonché della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari). Probabilmente ci sarà anche una consultazione pubblica. Solo dopo questi passaggi il Consiglio dei Ministri potrà procedere all’esame definitivo del testo normativo che verrà successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

L’ultima modifica del CAD è stata effettuata per integrare nell’ordinamento italiano (tecnicamente, il recepimento non era necessario) il Regolamento europeo EIDAS.

D’altronde, la digitalizzazione è una necessità attuale (basti pensare al settore bancario) e non più un optional. Infatti il nuovo CAD introduce espressamente la “Carta di cittadinanza digitale”.

Fra i molti restyling, segnaliamo le più importanti modifiche al CAD vigente.

Firma elettronica

Com’è noto, nel nostro ordinamento giuridico attualmente sono enumerate quattro tipologie di firme elettroniche: la firma elettronica, la firma elettronica avanzata, la firma elettronica qualificata e la firma digitale, di cui in questo blog ci siamo occupati molte volte. Le ultime tre hanno sostanzialmente il medesimo valore giuridico della sottoscrizione autografa, e conferiscono al documento informatico il medesimo valore giuridico della scrittura privata. Ma con alcune rilevanti differenze. Infatti, la firma elettronica avanzata è tecnologicamente neutra. La più diffusa applicazione della firma elettronica avanzata è la firma grafometrica. Inoltre, diverse sono le modalità di disconoscimento nelle diverse tipologie di firma.

Ora la nuova versione del CAD introduce una revisione delle disposizioni sulla firma elettronica. Si aggiunge alla firma digitale, alla firma elettronica qualificata e alla firma elettronica avanzata, un nuovo processo di firma. È quello che prevede che il documento sia formato “previa identificazione del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’art. 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore”. Dunque, un nuovo processo di firma elettronica avanzata che, non è difficile immaginare, sarà integrato da SPID.

Al contrario, il valore giuridico del documento informatico senza firma e del documento informatico con firma elettronica restano liberamente valutabili in giudizio, sulla base di quattro criteri: qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. È il giudice a decidere, ad esempio, e sempre più frequentemente, quanto vale un’email.

Domicilio digitale

Già da molti anni, con la PEC e prima ancora con alcune disposizioni in materia di posta elettronica, pur senza definirlo in questo modo, il legislatore italiano ha cercato di introdurre nell’ordinamento il domicilio digitale.

Nella nuova versione del CAD, il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico, eletto conformemente allo stesso CAD, valido al fine delle comunicazioni aventi valore legale. Non è più costituito soltanto da un indirizzo PEC, ma per le persone fisiche sono previste anche altre modalità. In particolare, è previsto che “Le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all’articolo 64-bis”.

È obbligatorio per i soggetti espressamente indicati dall’art. 2 del CAD il quale è stato modificato: esso ora comprende: le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; i gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblico interesse; le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

È obbligatorio anche per i professionisti iscritti in albi ed elenchi e per le imprese e le società. Il domicilio digitale sarà automaticamente costituito dall’indirizzo indicato da professionisti, imprese e società in albi, elenchi e registri. Peraltro, come accennato, già oggi la medesima funzione del domicilio digitale è svolta dalla PEC, obbligatoria per molti soggetti.

Un emanando regolamento stabilirà le modalità di individuazione del domicilio digitale per le persone fisiche per le quali non è obbligatoria la PEC e le modalità per colmare il divario digitale.

Le comunicazioni trasmesse al domicilio digitale producono gli stessi effetti delle raccomandate con ricevuta di ritorno e delle notificazioni. Si intendono spedite se inviate al proprio gestore e consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova cha la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario. Dunque sarà il destinatario a dovere provare di non avere ricevuto a causa, per esempio, di malfunzionamento del sistema.

SPID

Il sistema di identificazione digitale sul quale molto è stato investito in questi anni è rafforzato dal decreto in commento. Innanzitutto, si prevede, come già accennato, un nuovo processo di firma elettronica avanzata, basata (anche se questo non è esplicitato) sostanzialmente su SPID.

Poi si dispone nel nuovo art. 64 che “L’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID” .

E ancora, nel novellato art. 65 si dispone che istanze e dichiarazioni possono essere trasmesse alla pubblica amministrazione in una delle forme di cui all’art. 20, dunque anche con il nuovo processo di firma elettronica avanzata che prevede l’utilizzo di SPID.

Giusella Finocchiaro

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Direttore Scientifico
Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale
Dott. Giulia Giapponesi

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