Direttore Scientifico: Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale: Dott. Giulia Giapponesi

Le motivazioni non convincono.

Si nega la responsabilità di Google come provider, ma si costruisce una nuova (e impropria) responsabilità di Google Italia come titolare di trattamento dei dati, fondata sull’assunto che Google Italia dovesse fornire l’informativa sul trattamento dei dati o controllare che l’informativa fosse fornita alla persona ripresa nel filmato, soggetto con cui Google non ha alcun rapporto diretto. Quest’ obbligo non è previsto nel Codice.

Esclusa la responsabilità del provider e del preventivo obbligo di sorveglianza ai sensi del d. lgs. 70/2003 , il provider, in questa decisione, diviene responsabile in quanto titolare del trattamento, ai sensi di una non fondata interpretazione del Codice per la protezione dei dati personali.

Più in generale, ciò che preoccupa è che sembra volersi costruire un’obliqua responsabilità indiretta del provider, non prevista dalla legge.

Questa sentenza si inserisce in un movimento giurisprudenziale altalenante (in senso contrario la recentissima decisione del Tribunale di Roma nel caso FAPAV-Telecom), volto a delineare la responsabilità del provider, anche oltre la previsione normativa.

Si ripropone il dibattito di oltre dieci anni fa, antecedente alla direttiva sul commercio elettronico, sulla responsabilità del provider.

La novità della decisione è che il tema viene affrontato indirettamente, attraverso la normativa sulla protezione dei dati personali, forzando la norma. Bisogna riportare il dibattito al vero tema, quello della responsabilità del provider, e quanto al profilo della protezione dei dati personali, semmai, chiarire il criterio di applicabilità delle leggi nazionali, in caso di più legislazioni concorrenti. è tempo di ridiscutere l’esclusione della responsabilità del provider? Facciamolo apertamente, magari rafforzando la responsabilità degli autori dei reati.

Alcune riflessioni sulla nota decisione Google-Vividown.

Le motivazioni non convincono.

Si nega la responsabilità di Google come provider, ma si costruisce una nuova (e impropria) responsabilità di Google Italia come titolare di trattamento dei dati, fondata sull’assunto che Google Italia dovesse fornire l’informativa sul trattamento dei dati o controllare che l’informativa fosse fornita alla persona ripresa nel filmato, soggetto con cui Google non ha alcun rapporto diretto. Quest’ obbligo non è previsto nel Codice.

Esclusa la responsabilità del provider e del preventivo obbligo di sorveglianza ai sensi del d. lgs. 70/2003 , il provider, in questa decisione, diviene responsabile in quanto titolare del trattamento, ai sensi di una non fondata interpretazione del Codice per la protezione dei dati personali.

Più in generale, ciò che preoccupa è che sembra volersi costruire un’obliqua responsabilità indiretta del provider, non prevista dalla legge.

Questa sentenza si inserisce in un movimento giurisprudenziale altalenante (in senso contrario la recentissima decisione del Tribunale di Roma nel caso FAPAV-Telecom), volto a delineare la responsabilità del provider, anche oltre la previsione normativa.

Si ripropone il dibattito di oltre dieci anni fa, antecedente alla direttiva sul commercio elettronico, sulla responsabilità del provider.

La novità della decisione è che il tema viene affrontato indirettamente, attraverso la normativa sulla protezione dei dati personali, forzando la norma. Bisogna riportare il dibattito al vero tema, quello della responsabilità del provider, e quanto al profilo della protezione dei dati personali, semmai, chiarire il criterio di applicabilità delle leggi nazionali, in caso di più legislazioni concorrenti. è tempo di ridiscutere l’esclusione della responsabilità del provider? Facciamolo apertamente, magari rafforzando la responsabilità degli autori dei reati.

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Il governo del Regno Unito si allinea a quello francese nel tentativo di contrastare la pirateria digitale attraverso l’attribuzione di responsabilità agli internet provider . Giovedì scorso è stato approvato in via definitiva - manca solo il formale “assenso reale” – il Digital Economy Bill, un disegno di legge che introduce sanzioni ai fornitori di connettività, blocchi permanenti ai siti e disconnessioni per gli utenti che praticano il file-sharing.

La normativa, fortemente voluta dal Partito Conservatore e debolmente contestata dai Laburisti, prevede che l’Autorità sulle Comunicazioni anglosassone  possa ordinare agli ISP di infliggere blocchi di velocità, restringimenti di banda e interruzione del servizio di connessione a internet per gli utenti sospettati di infrangere le leggi sul copyright. Se i service provider dovessero mancare di applicare queste misure tecniche contro i propri clienti potranno essere puniti con multe fino a 250.000 sterline.

Naturalmente la contestazione sta letteralmente infuriando tra i moviementi inglesi per la rete libera – Open Rights Group ha reagito alla notizia dell’approvazione del DEBill con una incisiva campagna di protesta contro la limitazione all’accesso alla rete -  ma non solo. Anche i gruppi difensori della privacy gridano allo scandalo per una legge che obbligherà i fornitori di servizi internet a monitorare continuamente l’attività dei propri clienti, almeno in termini di traffico e di uso di banda Le associazioni dei consumatori sono invece preoccupate per la possibile tempesta di ingiunzioni legali e blocchi che potrà abbattersi su molti utenti innocenti, dal momento che a un indirizzo IP può essere usato, anche da estranei, all’insaputa del titolare del contratto di connettività.

La parte del disegno di legge che però suscita le critiche più numerose riguarda la clausola che garantisce al Segretario di Stato, Lord Mandelson, l’autorità di ordinare il blocco a un sito “che la corte ritenga sia stato, sia o possa essere usato in conessione  con un attività che infrange il copyright”. Alcuni deputati dei Democratici Liberali hanno sollevato obiezioni durante l’approvazione della legge, sostenendo che questa clausola potrebbe portare al blocco di siti che pubblicano fughe di notizie, come Wikileaks, o che potrebbe anche essere applicata a Google, dal momento che “può essere usato” in connessione con attività illegali. Anche Richard Stallman, fondatore del progetto GNU e della Free Software Foundation ha aspramente criticato il Digital Economy Bill con un sarcastico articolo pubblicato sul Guardian.

C’è comunque chi si è dichiarato soddisfatto dell’approvazione del governo a questa legge: “UK Music dà il benvenuto alla creazione del Digital Economy Act” ha dichiarato Feargal Sharkey,CEO di UK Music, “L’industria musicale britannica non ha la necessità di guardarsi indietro e, come abbiamo più volte sottolineato, la normativa non è un punto d’arrivo. Si tratta di uno sprono all’azione, noi siamo consapevoli che il vero lavoro comincia ora“.

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posted by admin on aprile 7, 2010

ISP, Libertà di Internet

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Rallentava forzatamente il traffico degli utenti che scaricavano file da BitTorrent, e l’autorità che regola le comunicazioni degli Stati Uniti, la Federal Communications Commission, le aveva ordinato di smettere per preservare la neutralità della rete. È questo il motivo che ha portato la Comcast corporation, fornitrice di servizi internet, a ricorrere in appello contro la FCC, colpevole secondo l’ISP di avere oltrepassato i limiti delle sue competenze regolative.

La Corte di appello federale del District of Columbia ha dato ragione a Comcast, sancendo che la FCC non ha il potere di regolare la neutralità della rete. La decisione ammette dunque per gli ISP la facoltà di limitare o ostacolare, a propria discrezionalità, l’accesso alla rete da parte degli utenti.

La sentenza ha suscitato il rammarico di diverse associazioni e attivisti della rete libera che hanno attribuito alla recente deregulation messa in atto dalla FCC la responsabilità di questa decisione della Corte; la Commissione Federale ha infatti catalogato gli ISP come “servizi di informazione” invece che “servizi di telecomunicazione” e questo li ha sottratti dall’applicazione delle rigide regole destinate ad altri settori, come quello telfonico, in cui si garantisce la piena libertà di utilizzo di servizi da parte degli utenti.

Il gruppo Public Knowledge, che insieme a Free Press aveva spinto la FCC a intervenire su ComCast, ha commentato la sentenza augurandosi che la decisione della Corte possa essere superata riportando gli ISP sotto una  regolamentazione comune, come prima dei recenti interventi della FCC.

La sentenza della Corte d’appello federale rischia comunque di avere evidenti ripercussioni in quanto concede ai provider di limitare la libertà di accesso ad alcuni contenuti da parte degli utenti. Una condizione che , fra l’altro, sembra stridere con la campagna di libero accesso ai contenuti della rete promossa dal segretario di stato Hillary Clinton nel suo discorso critico sul governo cinese.

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Le recenti notizie internazionali sono chiare nel delineare il quadro di un’Europa che, tra critiche e proteste, cerca di trovare una soluzione efficace per la lotta alla pirateria e la tutela del diritto d’autore in rete.

L’Italia, fino ad ora, non è stata ancora investita da un provvedimento che, come la HADOPI francese o l’ultimo emendamento al Digital Economy Bill britannico, coinvolga direttamente gli utenti che sono sospettati di violazione di copyright. La situazione è però destinata a mutare, questo sembra emergere dallindagine conoscitiva sul diritto d’autore in Internet recentemente presentata dall’Agcom. A beneficio di una semplificazione per chi voglia orientarsi tra i possibili provvedimenti, riassumiamo qui i punti salienti del capitolo sulle “Possibili azioni a tutela del diritto d’autore da parte dell’Autorità”.

L’Agcom è nel nostro paese l’organo deputato all’attività di vigilanza a tutela del diritto d’autore in rete e svolge il suo ruolo attraverso azioni di prevenzione e accertamento degli illeciti.  Ruolo centrale nella definizione delle possibili misure che l’Autorità può adottare è quello degli Internet Service Provider, in quanto detentori delle informazioni sul traffico degli utenti. Nonostante il quadro comunitario li esima da un generale obbligo di monitoraggio, secondo l’Agcom è possibile comunque ricavare i parametri di legittimità per attribuire agli ISP particolari doveri di sorveglianza, preceduti da analisi volte a stabilire come tali obblighi possano effettivamente garantire una riduzione della pirateria. Si delinea quindi la possibilità di imporre agli ISP un obbligo di sorveglianza finalizzato a comunicare periodicamente all’Autorità dati sul traffico Internet (in forma anonima ed aggregati per servizio, p2p, streaming, etc.), nel rispetto della normativa a tutela della privacy e nella salvaguardia del principio della neutralità della rete.

L’’Autorità si propone inoltre di istituire un dialogo fra tutti i portatori d’interessi (titolari dei diritti, gestori collettivi degli stessi, distributori di contenuti, fornitori di accesso ad Internet, associazioni dei consumatori, etc.), per trovare una soluzione che possa soddisfare i diritti di tutti, dato che l’approccio fondato su meri divieti e sanzioni si è rivelato fino ad oggi poco efficace a garantire una giusta tutela degli autori e degli utenti. L’Agcom si propone quindi di:

A) promuovere la cultura dell’accesso legale ai contenuti digitali attraverso una campagna di informazione intesa a rendere gli utenti più consapevoli della normativa a tutela del diritto d’autore e dei rischi generati dalla pirateria.

B) individuare modelli in grado di garantire un’equa remunerazione per gli aventi diritto ed un accesso ai contenuti il più ampio possibile per gli utenti.

La prima ipotesi di modello si fonda sul ricorso alla fiscalità generale, che garantisce la remunerazione degli autori attraverso la leva fiscale, come già avviene per la remunerazione dei titolari dei diritti per il prestito da parte delle biblioteche e discoteche dello Stato.

Una seconda modalità riguarda l’introduzione di una tassa di scopo (a carico degli abbonati ad internet o degli ISP) destinata ad attribuire un equo compenso ai titolari dei diritti su opere accessibili alla collettività per finalità non commerciali. Si tratterebbe di un pagamento sul peer-to-peer (P2P) basato sull’idea che per gli utenti potrebbe convenire acquistare un account “munito di licenza” in cambio di un aumento delle tariffe (ad es. 1 euro) con l’immunità, però, dal rischio di essere colpiti da sanzioni per violazione del copyright attraverso il P2P.

In alternativa si valuta un incremento tariffario generalizzato su tutti i contratti. I soldi derivanti dall’aumento confluirebbero in un apposito Fondo finalizzato a sostenere l’industria, in cambio di una liberalizzazione dell’accesso ai contenuti protetti. Questo sistema imporrebbe però l’aumento delle tariffa anche agli utenti che non praticano download. Gli ISP dovrebbero quindi offrire al pubblico anche la possibilità di una connessione adatta al solo traffico “standard” (web e posta elettronica), meno cara delle altre (in quanto utilizza in modo limitato le infrastrutture dell’operatore).

Un terzo modello fa perno sull’adozione di licenze che autorizzino le attività di file sharing. In particolare, si discute sull’obbligo per i gestori di diritti collettivi a rinunciare alla riserva sui diritti di utilizzazione delle opere, e a negoziare il corrispettivo richiesto per l’accesso alle opere mediante file sharing. Verrebbe così imposta una liberalizzazione dei sistemi di licenze collettive.

Tuttavia alcuni studiosi ritengono che queste ipotesi siano in contrasto con il diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico dell’opera che compete al solo autore.

In alternativa, si pensa a un sistema denominato “licenza collettiva estesa”, in virtù del quale gli enti di gestione collettiva (siae, imaie, scf) negoziano per conto degli aventi diritto (gli artisti associati) la licenza con gli operatori che veicoleranno i contenuti digitali su Internet. Il contenuto pattuito per il contratto di licenza sarà poi offerto dagli operatori ai singoli licenziatari (gli utenti). Una volta concluso l’accordo collettivo, la licenza dovrebbe essere estesa ex lege alle opere di titolari dei diritti non iscritti all’ente di gestione collettiva partecipante all’accordo (come previsto, ad esempio, per i contratti collettivi stipulati dai sindacati). Questo approccio fa riferimento al modello utilizzato per i diritti musicali alle radio, diritti che vengono concessi dietro pagamento di una quota generale da parte delle emittenti. Secondo gli studiosi, la tecnica della licenza collettiva estesa può essere presa in considerazione come valida soluzione, in quanto non incide sulla natura (esclusiva) del diritto, consistendo in una modalità di gestione delle utilizzazioni, liberamente negoziabili. Anche a tale soluzione potrebbe eventualmente accompagnarsi l’obbligo per gli ISP di aggiungere l’offerta di connessioni alla banda larga adatte al solo traffico “standard” (che esclude, quindi, il P2P).

C) Identificare le misure più adeguate per prevenire e contrastare azioni illegali. In questo caso è necessario l’Autorità assuma un ruolo di impulso alla rimozione dei contenuti illeciti. In particolare, si propone un protocollo d’intesa con gli ISP e le società di gestione collettiva dei diritti d’autore, in base al quale i titolari dei diritti potranno segnalare all’Autorità la presenza non autorizzata di contenuti protetti sul server di un ISP, ovvero su un sito web da questi ospitato. Dopo verifiche svolte dall’Autorità, questa potrà ordinare all’ISP la rimozione dei contenuti stessi (notificando l’intervento ai titolari dei diritti e alla SIAE). Su questa ultima misura proposta, l’attività potrebbe essere svolta sulla base delle competenze in materia di risoluzione delle controversie utenti-gestori già previste dalla legge n. 249/97dall’Autorità, anche senza la necessità di ricorrere alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con gli ISP e la SIAE. In tal caso, l’Autorità dovrebbe adottare una procedura ad hoc per lo svolgimento dell’attività descritta.

Le recenti notizie internazionali sono chiare nel delineare il quadro di un’Europa che, tra critiche e proteste, cerca di trovare una soluzione efficace per la lotta alla pirateria e la tutela del diritto d’autore in rete.

L’Italia, fino ad ora, non è stata ancora investita da un provvedimento che, come la HADOPI francese o l’ultimo emendamento al Digital Economy Bill britannico, colpisca direttamente gli utenti che sono sospettati di violazione di copyright. La situazione è però destinata a mutare, questo sembra emergere dall’indagine conoscitiva sul diritto d’autore in Internet recentemente presentata dall’Agcom.

A beneficio di una semplificazione per chi voglia orientarsi tra i possibili provvedimenti presi in esame, riassumiamo qui i punti salienti del capitolo sulle “Possibili azioni a tutela del diritto d’autore da parte dell’Autorità”.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è nel nostro paese l’organo deputato all’attività di vigilanza a tutela del diritto d’autore in rete e svolge il suo ruolo attraverso azioni di prevenzione e di accertamento degli illeciti. Nel far ciò deve però rispettare vincoli tecnici e giuridici che vedono, da una parte, il richiamo alle direttive comunitarie (che escludono la possibilità di imporre obblighi di monitoraggio in capo agli ISP, se non a determinate condizioni) e, dall’altra, l’obbligo di rispettare la privacy, il diritto di accesso ad Internet e alla cultura degli utenti e il principio di una rete neutrale, tutelando però anche il diritto alla libertà di espressione ed a ricevere un’equa remunerazione da parte degli autori.

Ruolo centrale nella definizione delle possibili misure che l’Autorità può adottare è quello degli ISP, in quanto detentori delle informazioni sul traffico degli utenti.

Nonostante il quadro comunitario li esima da un generale obbligo di monitoraggio, secondo l’Agcom è possibile comunque ricavare i parametri di legittimità per attribuire agli ISP particolari doveri di sorveglianza, preceduti da analisi volte a stabilire come tali obblighi possano effettivamente garantire una riduzione della pirateria, attraverso indagini che quantifichino il fenomeno, in base alle quali sarà possibile stabilire misure adeguate a tutela del diritto d’autore.

Si delinea quindi la possibilità di imporre agli Internet Service Provider un obbligo di sorveglianza finalizzato a comunicare periodicamente all’Autorità dati sul traffico Internet (in forma anonima ed aggregati per servizio – peer-to peer, streaming, etc.), nel rispetto della normativa a tutela della privacy e nella salvaguardia del principio della neutralità della rete. Quest’obbligo, che potrebbe anche prendere la forma di una cooperazione spontanea, sarebbe comunque accompagnato da una comunicazione agli utenti sull’attività di sorveglianza del traffico da parte degli fornitori di connettività.

L’’Autorità si propone inoltre di istituire un dialogo fra tutti i portatori d’interessi rilevanti in materia (titolari dei diritti, gestori collettivi degli stessi, distributori di contenuti, fornitori di accesso ad Internet, associazioni dei consumatori, etc.), al fine di individuare una soluzione che possa venire incontro agli interessi di tutti. Tale necessità è evidenziata dal fatto che l’approccio fondato su meri divieti e sanzioni per la repressione delle violazioni del diritto d’autore si è rivelato fino ad oggi poco efficace a garantire una giusta tutela degli autori e degli utenti.

L’Autorità si propone quindi di:

a) promuovere la cultura dell’accesso legale ai contenuti digitali attraverso una campagna di informazione intesa a rendere gli utenti più consapevoli della normativa a tutela del diritto d’autore e dei rischi generati dalla pirateria.

b) individuare modelli in grado di garantire un’equa remunerazione per tutti gli attori della filiera ed un accesso ai contenuti il più ampio possibile per gli utenti attraverso un dibattito con tutti gli attori della filiera per ripensare in modo unitario ad un impianto normativo più attuale che riformi la legge 633 del 1941 e tuteli il diritto d’autore in senso organico per il settore delle comunicazioni elettroniche.

Nel corso degli ultimi anni il dibattito si è concentrato su alcune ipotesi.

-La prima si fonda sul ricorso alla fiscalità generale, che garantisce la remunerazione degli autori attraverso la leva fiscale. A questo modello si ispira, ad esempio, il sistema previsto dalla L. 286/2006 art. 2, comma 132, ai fini della remunerazione dei titolari dei diritti per il prestito da parte delle biblioteche e discoteche dello Stato.

- Una seconda modalità riguarda l’introduzione di una tassa di scopo (a carico degli abbonati ad internet o degli ISP) destinata ad attribuire un equo compenso ai titolari dei diritti su opere accessibili alla collettività per finalità non commerciali. A questa soluzione fanno riferimento le proposte sulla possibilità di introdurre un pagamento sul peer-to-peer (P2P), obbligando gli ISP a modificare i contratti con gli utenti. La proposta, elaborata a partire dal 2003, si fonda sull’idea che, per agli utenti potrebbe convenire acquistare un account “munito di licenza” in cambio di un aumento delle tariffe (ad es. 1 euro) con l’immunità, però, dal rischio di essere colpiti da sanzioni per violazione del copyright attraverso il P2P. ACCOUNT CON IMMUNITA’.

In alternativa si valuta un incremento tariffario generalizzato su tutti i contratti, sul modello delle licenze estese che si utilizzano per le emittenti radio. I soldi derivanti dall’aumento dell’abbonamento confluirebbero in un apposito Fondo finalizzato a sostenere l’industria, in cambio di una liberalizzazione dell’accesso ai contenuti protetti. Questo sistema non selettivo di tariffazione presenta l’inconveniente di imporre l’aumento delle tariffa anche agli utenti che non praticano download. L’ostacolo potrebbe essere risolto con l’obbligo per gli ISP dell’offerta al pubblico di una connessione adatta al solo traffico “standard” (web e posta elettronica), meno cara delle altre (in quanto utilizza in modo limitato le infrastrutture dell’operatore), che porterebbe un risparmio a quelle famiglie volutamente non interessate ad utilizzare applicazioni P2P.

- Un terzo modello fa perno sull’adozione di modifiche alle discipline vigenti in materia di licenze, al fine di indurre gli enti di gestione collettiva dei diritti ad autorizzare le attività di file sharing.

In particolare, si discute sull’adozione di una licenza obbligatoria, nel senso che i gestori collettivi potrebbero essere obbligati a rinunciare alla riserva sui diritti di utilizzazione delle opere, e a negoziare il corrispettivo richiesto per l’accesso alle opere mediante file sharing. In altri termini, verrebbe imposta una liberalizzazione dei sistemi di licenze collettive.

Tuttavia alcuni studiosi ritengono che le ipotesi citate non sarebbero applicabili, perché in contrasto con il diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico dell’opera che compete al solo autore.

In alternativa, si discute di un sistema di adesione volontaria denominato “licenza collettiva estesa”, in virtù del quale gli enti di gestione collettiva (siae, imaie, scf) negoziano per conto degli aventi diritto (gli artisti associati) la licenza con gli operatori che veicoleranno i contenuti digitali su Internet. Il contenuto pattuito per il contratto di licenza sarà poi offerto ai singoli licenziatari (gli utenti). Perché il sistema funzioni, è pertanto necessario offrire adeguati incentivi a questi ultimi per garantire un’ampia adesione degli autori. Una volta concluso l’accordo collettivo, la licenza dovrebbe essere estesa ex lege alle opere di titolari dei diritti non iscritti all’ente di gestione collettiva partecipante all’accordo (come previsto, ad esempio, per i contratti collettivi stipulati dai sindacati).

Questo approccio fa riferimento al modello di licenza cd. estesa, che è utilizzato per i diritti musicali alle stazioni radiofoniche, diritti che vengono concessi dietro pagamento di una quota da parte delle emittenti in maniera non discriminatoria. I vantaggi legati ad un simile approccio risiedono nel fatto che l’adozione delle licenze estese ha come presupposto l’associazione volontaria tra le società che attualmente gestiscono i diritti collettivi, e lascia liberi i titolari dei diritti di pattuire il compenso adeguato per la remunerazione delle opere.

Secondo gli studiosi, la tecnica della licenza collettiva estesa può essere presa in considerazione come valida soluzione, in quanto non incide sulla natura (esclusiva) del diritto, consistendo in una modalità di gestione delle utilizzazioni, liberamente negoziabili. Anche a tale soluzione potrebbe eventualmente accompagnarsi l’obbligo per gli ISP di aggiungere l’offerta di connessioni alla banda larga adatte al solo traffico “standard” (che esclude, quindi, il P2P).

c) identificare le misure più adeguate per prevenire e contrastare azioni illegali.

l’Autorità assuma un ruolo di impulso alla rimozione dei contenuti illeciti. In particolare, si propone un protocollo d’intesa con gli ISP e le società di gestione collettiva dei diritti d’autore, in base al quale i titolari dei diritti potranno segnalare all’Autorità la presenza non autorizzata di contenuti protetti sul server di un ISP, ovvero su un sito web da questi ospitato. Dopo verifiche svolte dall’Autorità, questa potrà ordinare all’ISP la rimozione dei contenuti stessi (notificando l’intervento ai titolari dei diritti e alla SIAE). Su questa ultima misura proposta, l’attività potrebbe essere svolta sulla base delle competenze in materia di risoluzione delle controversie utenti-gestori già previste dalla legge n. 249/97dall’Autorità, anche senza la necessità di ricorrere alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con gli ISP e la SIAE. In tal caso, l’Autorità dovrebbe adottare una procedura ad hoc per lo svolgimento dell’attività descritta.

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Questa settimana il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato lo schema di decreto che recepisce la Direttiva Europea in materia di audiovisivi, ormai noto come “decreto Romani”, dal nome del vice ministro allo Sviluppo Economico.

L’approvazione giunge in seguito ad alcune modifiche allo schema volte a migliorare la definizione di servizio audiovisivo su internet, in risposta alle numerose critiche comparse fuori e dentro la rete dopo la prima stesura del documento.

In particolare, come si legge in una nota del Ministero, nel rinnovato schema di decreto viene chiarito a quali servizi audiovisivi deve essere applicata la disciplina prevista dalla Direttiva, con un elenco dettagliato delle attività escluse (tra cui i siti Internet tradizionali, come i blog, i motori di ricerca, versioni elettroniche di quotidiani e riviste, giochi on line).

In secondo luogo, a chi contestava al decreto la volontà di burocratizzare e censurare i servizi audiovisivi su Internet attraverso certificati di autorizzazione e controlli preventivi, il Ministero risponde che l’autorizzazione necessaria per i servizi di video a richiesta non comporta una valutazione preventiva sui contenuti diffusi, ma solo una necessità di mera individuazione del soggetto che la richiede con una semplice dichiarazione di inizio attività.

Nessuna specificazione o modifica, invece, per quanto riguarda il ruolo dell’Agcom, che rimane l’autorità incaricata di vigilare sui contenuti per la protezione del diritto d’autore in rete. A questo compito viene però aggiunto quello della tutela dei minori su internet, soprattutto per quanto riguarda la pornografia.

I commentatori che avevano duramente criticato il primo schema di decreto hanno comunque accolto con delusione i cambiamenti apportati. Si continua a contestare la richiesta di autorizzazione e il ruolo di guardiano dell’Agcom, ma soprattutto desta sempre perplessità l’art.4, dove si legge che, nell’esclusione dalla definizione di  servizio audiovisivo, rientrano in generale: i servizi prestati nell’esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva. Permangono quindi dubbi su casi come quello di un fornitore di video amatoriali che utilizzi gli Ads di Google o quello di un piccolo videoblog che, catturando l’attenzione di un po’ di pubblico, possa in qualche modo “entrare in competizione” con la televisione.

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posted by admin on gennaio 29, 2010

ISP, Responsabilità dei provider, Web 2.0

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timeLo schema di decreto che recepisce la direttiva UE sugli audiovisivi sta suscitando dure reazioni sia interne che internazionali.

Time Magazine ha definito le misure del decreto come “senza precedenti nelle democrazie occidentali” (unprecedented among Western democracies), sottolineando come questo provvedimento darebbe allo Stato il controllo su ogni contenuto audiovisivo in rete obbligando chiunque carichi un video a ottenere una licenza dal Ministero delle Comunicazioni. L’articolo confronta in più passaggi l’Italia alla Cina, suggerendo come il vero bersaglio del Governo sia Google-YouTube, in relazione alla causa fra Mediaset e il colosso internazionale (Like in China, the government’s main target is Google, which is in an ongoing battle with Mediaset over copyright revenue for network programming that winds up on YouTube).

Anche da Bruxelles arrivano reazioni critiche verso lo schema di decreto. Lo annuncia l’agenzia Reuters secondo la quale fonti comunitarie riferiscono perplessità sulle nuove responsabilità che il decreto impone non solo a fornitori di servizi come YouTube, ma anche agli Internet Service Provider. Oltre a ciò, la Commissione Europea sarebbe anche in procinto di aprire una procedura d’infrazione contro l’Italia per la mancata notifica del decreto, attesa entro il 19 dicembre scorso.

Sul fronte interno, Corrado Calabrò, Presidente dell’Autorità garante delle comunicazioni, ha espresso vari dubbi sullo schema di decreto davanti alla commissione Lavori pubblici del Senato. In particolare ha osservato come la delega all’Esecutivo risulti troppo ampia e ha lamentato una sottrazione di competenze all’Agcom.

Anche l’opposizione si è mossa contro il decreto Romani con un appello in difesa del web (scritto da parlamentari Pd, Idv, Udc) che chiede al governo di «cancellare dal decreto Romani le norme censorie sul web» (l’autorizzazione ministeriale per i video, l’obbligo di rettifica per i tg, il copyright). Parallelamente il Pd ha anche presentato un disegno di legge nel quale si chiede di garantire pluralismo informatico e parita’ di accesso a internet.

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posted by admin on novembre 5, 2009

Ecommerce e contrattualistica, ISP

(No comments)

bandieraIl Parlamento Europeo e il Consiglio UE hanno trovato un accordo sul pacchetto di riforma delle telecomunicazioni (c.d. “Pacchetto Telecom”). Il nuovo assetto entrerà in vigore nel 2010 e gli stati membri avranno 18 mesi per recepirne le norme nel diritto nazionale. Tra i punti fondamentali, l’istituzione di un’Authority europea, nuove regole in materia di separazione funzionale tra gestori di reti e fornitori di servizi, un sistema di tutela “a geometria variabile” per gli utenti internet.

A dare l’annuncio con un Comunicato Stampa ufficiale sono stati gli stessi organismi comunitari. “Quest’accordo”, spiega per bocca del ministro svedese alle Comunicazioni Asa Trostensson la presidenza di turno UE , “rafforza la competitività tra imprese e migliora la protezione dei consumatori in Europa”. Il pacchetto, pronto nelle sue linee generali già alla fine del 2007, è rimasto a lungo bloccato dal “braccio di ferro” tra il Consiglio ed il Parlamento, dove era stato proposto un emendamento- poi ritirato- che vincolava la disconnessione interent di utenti che scaricassero illegalmente contenuti online alla decisione di un giudice.

Con riferimento a tale delicato profilo, l’accordo raggiunto in queste ore prevede che in caso di “taglio” della linea i cittadini abbiano diritto ad una “procedura equa e imparziale, incluso il diritto di essere ascoltati”, nonché “una revisione giudiziaria efficace e tempestiva”. Per altro verso, la normativa punta ad offrire ai consumatori maggior scelta sui fornitori di servizi a banda larga e richiede alle authority nazionali di imporre standard minimi di qualità e vigilare sulla neutralità della rete. Gli operatori, per loro parte, saranno responsabili per la gestione dei dati personali degli utenti e dovranno tempestivamente notificare ai clienti ogni forma di violazione.

Le altre novità “di peso” contenute nel pacchetto riguardano l’istituzione di un’authority europea in materia di TLC e la separazione funzionale tra reti e servizi. Il nuovo ufficio, chiamato Body of European Regulators in Electronic Communication (Berec)  dovrà rafforzare l’applicazione del diritto Ue in materia, impedendo che gli operatori possano sottrarsi alla concorrenza. Le sue decisioni saranno prese a maggioranza. Sarà invece in capo alle authority nazionali l’attività di monitoraggio sugli “incroci” tra gestione delle reti e fornitura dei servizi; in corrispondenza di “casi estremi” le autorità potranno arrivare ad imporre agli operatori la separazione funzionale.

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posted by admin on ottobre 27, 2009

Diritto d'autore e copyright, ISP

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Jean-Bernard Levy, original pic by MEDEF

Jean-Bernard Levy, original pic by MEDEF

Sono passati solo pochi giorni  dalla sua introduzione in Francia, ma già uno dei colossi del multimedia afferma: la Legge Hadopi va estesa anche al di fuori del territorio transalpino. Ad affermarlo con nettezza è Jean-Bernard Levy, amministratore delegato del più importante conglomerato di produzione editoriale del mondo, la francese Vivendi. Perché anche se l’efficacia operativa della norma è ancora da dimostrare, spiega, essa costituisce un primo e ineludibile passo in avanti per la protezione dei diritti degli editori.

Per esprimere il proprio pensiero Levy ha scelto la Conferenza Internazionale sulla Creatività ed il Business Network (C&abinet) organizzata dal governo inglese per promuovere la riflessione sulla transizione delle industrie multimediali ai formati di produzione e distribuzione digitali. E proprio dal REgno Unito dovrebbe partire, secondo lo stesso Levy, l’estensione del modello “tre errori e sei fuori” proposta oltralpe dal Gabinetto Sarkozy: “La Gran Bretagna dovrebbe fare di più per promuovere lo sviluppo del suo comparto media” ha dichiarato al Guardian “e anche se la legislazione francese è attualmente più avanzata, appare ovvio che anche in UK si dovrebbe creare una legge tipo Hadopi”.

Le parole di Levy possiedono un peso particolare anche in ragione delle dimensioni del gruppo Vivendi, nel “portafoglio” del quale figurano colossi come Universal Music, Canal Plus e Activision, oltre ad uno dei maggiori Internet Service Provider (ISP) di Francia, l’omonimo Vivendi. E a sentire il CEO del conglomerato francese anche gli stessi ISP dovrebbero pronunciarsi a favore dell’estensione di normative più restrittive in materia di file sharing: “i provider dovrebbero senz’altro appoggiare leggi di questo tipo, dal momento che molti degli investimenti che stanno affrontando oggi per allargare la banda disponibile sono resi necessari dalle attività di download illegale”.

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