Diritto & Internet

Disegno di legge: contraffazioni, il provider è responsabile dei contenuti non filtrati

Il 14 luglio 2011 è stato presentato alla camera il disegno di legge n.4511, “Modifica degli articoli 16 e 17 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, in materia di responsabilità e di obblighi dei prestatori di servizi della società dell’informazione”.

Le modifiche al decreto legislativo, incentrato sulla lotta alla contraffazione e sulla vendita legalizzata di farmaci, sono volte ad attribuire responsabilità, in materia di tutela del diritto di proprietà industriale e intellettuale, per gli intermediari e per i fornitori di servizi.

Analogamente a quanto prescritto dal nuovo regolamento dell’Agcom, secondo le modifiche contenute nel disegno di legge le informazioni relative a prodotti o servizi che violano la proprietà industriale o intellettuale dovrebbero essere rimosse immediatamente dai provider  a seguito a segnalazioni  da parte dell’Autorità o di soggetti privati.

Il disegno di legge tuttavia si spinge oltre stabilendo che “in ogni caso”, e quindi si suppone anche nel caso di una pronta rimozione, le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità dei provider non si applicano qualora il provider “non abbia adempiuto al dovere di diligenza che è ragionevole aspettarsi da esso”, e, in particolare, qualora non abbia provveduto all’adozione di “filtri tecnicamente adeguati che non abilitino l’accesso ad informazioni dirette a promuovere o ad agevolare la messa in commercio di prodotti o di servizi”.

I filtri dovrebbero essere operare su determinate parole chiave che indicano chiaramente che i prodotti o i servizi non sono originali, sia che vengano digitate isolatamente o “in abbinamento a un marchio o a un segno distintivo di cui il destinatario del servizio non abbia dimostrato di essere il titolare o il licenziatario”; In aggiunta il provider dovrebbe istituire ulteriori filtri sull’accesso ad informazioni dirette a promuovere prodotti o di servizi contraffattori, preventivamente comunicate al provider dai legittimi titolari dei diritti di proprietà industriale.

Dovrebbe inoltre essere inibito l’accesso ad informazioni su prodotti la cui commercializzazione è riservata a canali di vendita particolari o che richieda prescrizione medica.

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Direttore Scientifico
Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale
Dott. Giulia Giapponesi

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