Il 14 luglio 2011 è stato presentato alla camera il disegno di legge n.4511, “Modifica degli articoli 16 e 17 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, in materia di responsabilità e di obblighi dei prestatori di servizi della società dell’informazione”.
Le modifiche al decreto legislativo, incentrato sulla lotta alla contraffazione e sulla vendita legalizzata di farmaci, sono volte ad attribuire responsabilità, in materia di tutela del diritto di proprietà industriale e intellettuale, per gli intermediari e per i fornitori di servizi.
Analogamente a quanto prescritto dal nuovo regolamento dell’Agcom, secondo le modifiche contenute nel disegno di legge le informazioni relative a prodotti o servizi che violano la proprietà industriale o intellettuale dovrebbero essere rimosse immediatamente dai provider a seguito a segnalazioni da parte dell’Autorità o di soggetti privati.
Il disegno di legge tuttavia si spinge oltre stabilendo che “in ogni caso”, e quindi si suppone anche nel caso di una pronta rimozione, le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità dei provider non si applicano qualora il provider “non abbia adempiuto al dovere di diligenza che è ragionevole aspettarsi da esso”, e, in particolare, qualora non abbia provveduto all’adozione di “filtri tecnicamente adeguati che non abilitino l’accesso ad informazioni dirette a promuovere o ad agevolare la messa in commercio di prodotti o di servizi”.
I filtri dovrebbero essere operare su determinate parole chiave che indicano chiaramente che i prodotti o i servizi non sono originali, sia che vengano digitate isolatamente o “in abbinamento a un marchio o a un segno distintivo di cui il destinatario del servizio non abbia dimostrato di essere il titolare o il licenziatario”; In aggiunta il provider dovrebbe istituire ulteriori filtri sull’accesso ad informazioni dirette a promuovere prodotti o di servizi contraffattori, preventivamente comunicate al provider dai legittimi titolari dei diritti di proprietà industriale.
Dovrebbe inoltre essere inibito l’accesso ad informazioni su prodotti la cui commercializzazione è riservata a canali di vendita particolari o che richieda prescrizione medica.
Esaminare il tema, assai complesso, della responsabilità del provider oggi impone di distinguere due profili: il primo, tecnico-giuridico; il secondo, di politica legislativa.
1) Profilo tecnico-giuridico: applicazione delle norme vigenti
L’aspetto tecnico-giuridico è in estrema sintesi il seguente: è corretto argomentare, come fanno molte recenti sentenze italiane, nel senso dell’esclusione dell’esonero da responsabilità per il provider previsto dall’art. 17 del d. lgs. 70/2003? E quindi affermare che il provider è responsabile?
L’art. 17 dispone che il provider non è tenuto ad un obbligo di sorveglianza.
L’art. 16 dispone che il provider di hosting non è responsabile delle informazioni memorizzate se non è a conoscenza del fatto che l’informazione è illecita.
Il provider è invece responsabile se non rimuove o disabilita l’accesso, ma avendo ricevuto una richiesta dell’autorità.
La questione cruciale è: chi qualifica l’illiceità dell’informazione?
Certo non il soggetto che è interessato a rimuovere l’informazione, né il provider che cautelativamente potrebbe scegliere (anche a legislazione vigente) di rimuovere sempre le informazioni. Dovrebbe provvedere un terzo, rispetto alle parti, cioè il giudice.
Questa è la questione più delicata: la prova della conoscenza da parte del provider e la qualificazione dell’illiceità delle informazioni.
2) Profilo di politica legislativa: modifiche normative
Se si ritiene che chi trae anche indirettamente profitto dalla pubblicazione delle informazioni ne debba rispondere, allora va modificata la normativa vigente e va adottato un regime giuridico più vicino al DMCA statunitense, ove si declinano l’effettiva conoscenza e il sistema di notice and take down. E a questo ordinamento sembra ispirarsi il giudice della sentenza Yahoo!.
La giurisprudenza italiana sembra stia cercando di costruire una responsabilità del provider come fornitore di contenuti, nonostante una previsione normativa in senso diverso. Ma occorre un intervento legislativo.
La recente decisione del Tribunale di Milano, pubblicata sul Post offre lo spunto per alcune riflessioni.
In sintesi, il Tribunale ha respinto il ricorso e ordinato a Google di interrompere l’associazione fra il nome e il cognome di un imprenditore e termini quali “truffa” e “truffatore” che apparivano automaticamente quando si digitava sul motore di ricerca il nome e il cognome dell’imprenditore e la lettera “t”. La tesi difensiva di Google era che l’associazione fosse automatica in quanto compiuta attraverso il software che completa la stringa di ricerca sulla base delle ricerche già effettuate dagli utenti. Google ha peraltro ottemperato alla sentenza.
Il punto più interessante della decisione, per il giurista, è che il Tribunale qualifica il motore di ricerca come una banca dati. Non si applica, dunque, il d. lgs. 70/2003 sulla responsabilità del provider, e i previsti esoneri di responsabilità.
Non viene, dunque, in rilievo la questione della “conoscenza dell’illiceità” da parte del provider.
Questa è invece al cuore di altre decisioni giurisprudenziali italiane. Da ultima, la dotta ordinanza del Tribunale di Roma del 23 marzo sul caso Yahoo.
Ha suscitato grande scalpore la recente decisione dalla nona sezione del Tribunale di Roma che ha ordinato a Yahoo! di escludere dai risultati del suo motore di ricerca tutti i link che rimandano a versioni pirata del film iraniano “About Elly”.
Secondo una frase della sentenza ampiamente riportata dalla stampa italiana, il giudice avrebbe vietato a Yahoo! “la prosecuzione e la ripetizione della violazione dei diritti di sfruttamento economico sul film ‘About Elly’ mediante il collegamento a mezzo dell’omonimo motore di ricerca ai siti riproducenti in tutto o in parte l’opera, diversi dal sito ufficiale del film”.
La decisione sarebbe stata presa in considerazione del fatto che Yahoo! aveva già ricevuto una comunicazione della società di produzione del film in cui si richiedeva la rimozione di tutti i collegamenti ai siti pirata. La sentenza quindi non prescrive a Yahoo! un controllo preventivo dei link ma gli attribuisce una forma di responsabilità derivata dal fatto di essere a conoscenza dell’illecità dei contenuti da essi veicolati. La società è stata quindi ritenuta imputabile di contributory infringment per aver effettuato, attraverso i suoi link, “il collegamento a siti pirata, che permettono la visione in streaming o il downloading e peer to peer del film About Elly senza autorizzazione da parte del titolare dei diritti di sfruttamento economico sull’opera e quindi in lesione del diritto patrimoniale di autore”.
Il portavoce di Openegate, la società che ha portato in tribunale Yahoo! in rappresentanza della casa di produzione del film, ha espresso grande soddisfazione per la decisione del giudice e ha sottolineato che una sentenza simile non ha alcun precedente in nessun paese del mondo.
La stessa frase è stata espressa in senso negativo anche da quanti hanno criticato la decisione del Tribunale di Roma. In particolare, ha suscitato perplessità il fatto che per impedire l’accesso ai contenuti illeciti si sia scelto di colpire il motore di ricerca e non gli hosting provider. In passato infatti simili richieste erano state indirizzate prevalentemente ai gestori degli spazi web o ai content provider, come You Tube.
Yahoo! non ha al momento rilasciato dichiarazioni nell’attesa di vedere pubblicate le motivazioni della sentenza. Le dichiarazioni di opengate sono state invece pubblicate su diversi quotidiani che hanno riportato in particolare l’annuncio del presidente della società: «Dopo questo primo importante successo, che apre la strada a tutti i detentori di diritti, i prossimi obiettivi saranno Google e YouTube».
Questa settimana è stato reso pubblico il testo dell’ACTA, l’accordo commerciale anti contraffazione, allo stato attuale del negoziato. La pubblicazione giunge dopo due anni e otto sessioni di incontri blindati durante i quali i rappresentanti di alcuni governi mondiali (Australia, Canada, Unione Europea, Giappone, Corea, Messico, Marocco, Nuova Zelanda, Singapore, Svizzera e USA) si sono incontrati per redigere un accordo multilaterale che definisse disposizioni comuni per la repressione del reato di contraffazione, in cui sono incluse anche le sanzioni obbligatorie da applicare per le violazioni del copyright.
L’Unione Europea è stata il principale promotore della decisione di rendere noto al pubblico il documento confidenziale. Il testo dell’accordo, pubblicato sulla pagina web della Commissione del Commercio della UE , è presentato da una dichiarazione del Commissario Karel de Gucht: ”Il testo rende chiaro di cosa tratta l’ACTA veramente: garantirà alla nostra industria e ai creatori di contenuti una migliore protezione nei mercati oltreoceano che è essenziale per far prosperare i nostri affari. Non avrà un impatto negativo sui cittadini Europei.“
La puntualizzazione non è casuale. Da tempo infatti fughe di notizie e indiscrezioni hanno anticipato alcuni aspetti dell’accordo che suscitano grandi preoccupazioni tra i gruppi difensori delle libertà civili in rete. In particolare si era parlato della proposta di introdurre una regola dei tre avvisi, in stile Hadopi, per tutti i paesi coinvolti. L’Unione Europea assicura che “le preoccupazioni specifiche, sollevate dalla società civile, sono infondate. Nessuna parte implicata nell’accordo ha proposto di introdurre un’obbligatoria regola dei “tre avvisi” o del “responso graduale” per combattere la violazione del diritto d’autore e la pirateria su internet.“
Nonostante le rassicurazioni della Commissione Europea, in seguito alla pubblicazione ufficiale del testo ACTA i gruppi a favore delle libertà di espressione su internet sono in stato di allarme. Sebbene l’accordo non prescriva una Hadopi internazionale, le misure proposte per reprimere la pirateria sembrano avere un impatto persino maggiore sulla vita dei cittadini.
Si contesta il fatto che l’ACTA autorizzi l’applicazione di misure che possano preventivamente impedire violazioni del copyright – come sequestri, blocchi di accesso e oscuramenti ai siti sospettati – su semplice ingiunzione del privato che ritiene di detenere il relativo monopolio sulla proprietà intellettuale.
Viene inoltre criticata la definitiva attribuzione di responsabilità al fornitore di servizi sui contenuti da esso veicolati - anche nel caso di semplici link – e il relativo ampliamento della definizione di provider come entità che fornisca trasmissione, routing o fornitura di connessione alle comunicazioni (inclusi quindi social network e motori di ricerca). In particolare viene evidenziato il contrasto tra questa proposta e i precedenti orientamenti europei in materia.
Importanti critiche all’accordo giungono anche dal fronte del software libero dove si parla di attacco diretto all’open-source nella parte dell’ACTA che proibisce la costruzione, importazione e circolazione di una tecnologia che abbia come scopo primario o secondario l’aggiramento di qualsiasi misura tecnologica di protezione, dal momento che i media con protezione DMR non possono essere letti dai software liberi.
L’ISP non è responsabile per il download illegale di contenuti protetti da copyright perpetuato dei suoi clienti. Non è nemmeno tenuto a bloccare siti o servizi di sharing illegale, né può comunicare a terzi i dati personali degli utenti. Solo l’autorità giudiziaria può richiedere i nomi e gli indirizzi IP di chi scarica contenuti illegalmente. Il caso FAPAV-Telecom si conclude così con una sentenza a favore delle non responsabilità dei provider, in controtendenza con le recenti decisioni sul casi Google-Vividown, The Pirate Bay e YouTube-Mediaset.
In quella che ormai sembra un’eterna partita fra detentori di diritti d’autore e fornitori di connettività, la sentenza del Tribunale di Roma ha assegnato l’ultimo punto alla squadra degli ISP, che in questo caso vedeva coinvolti, oltre a Telecom, l’Autorità Garante della privacy, Assotelecomunicazioni e l’Associazione Italiana Internet Provider.
Il caso era nato in seguito a un’indagine condotta dalla francese CoPeerRight Agency per conto dell’italiana FAPAV (Federazione Anti-Pirateria Audiovisiva) dalla quale era emerso che tra il settembre 2008 ed il marzo 2009, 13 siti di condivisione illegale di audiovisivi avevano totalizzato oltre 2 milioni e 200mila visite, in gran parte effettuate da utenti Telecom. Grazie all’indagine, FAPAV ha potuto scoprire i dati informatici degli utenti coinvolti in violazione di diritto d’autore, ma non la loro identità personale. Da qui è partita la richiesta al Tribunale di Roma di orinare a Telecom il blocco ai siti usati per la riproduzione illecita dei film e la comunicazione dei dati personali dei “pirati”alle Autorità.
Nel procedimento era quindi intervenuto, a fianco di Telecom Italia, il Garante della privacy nel ruolo di difensore dei dati personali apparentemente violati dalll’indagine svolta dalla CoPeerRights. Il Giudice del Tribunale di Roma, nel rigettare la richiesta di FAPAV, ha tuttavia liquidato anche la questione della violazione della privacy precisando che i dati in possesso di FAPAV sono semplicemente “dati aggregati (numero degli accessi a ciascun opera in un determinato periodo di tempo) che non consentono l’identificazione di alcun indirizzo IP degli utenti”.
Telecom ha, com’è ovvio, espresso soddisfazione per la sentenza che ribadisce che non esiste obbligo di sorveglianza sulla la condotta degli utenti. Tuttavia sorprendentemente anche la FAPAV si è detta soddisfatta dell’esito del processo per l’attestazione di legalità dei dati raccolti nell’indagine e per come il Giudice abbia sottolineato l’obbligo per gli ISP di collaborare con le autorità nei casi di sospetta violazione del diritto d’autore.
Le motivazioni non convincono.
Si nega la responsabilità di Google come provider, ma si costruisce una nuova (e impropria) responsabilità di Google Italia come titolare di trattamento dei dati, fondata sull’assunto che Google Italia dovesse fornire l’informativa sul trattamento dei dati o controllare che l’informativa fosse fornita alla persona ripresa nel filmato, soggetto con cui Google non ha alcun rapporto diretto. Quest’ obbligo non è previsto nel Codice.
Esclusa la responsabilità del provider e del preventivo obbligo di sorveglianza ai sensi del d. lgs. 70/2003 , il provider, in questa decisione, diviene responsabile in quanto titolare del trattamento, ai sensi di una non fondata interpretazione del Codice per la protezione dei dati personali.
Più in generale, ciò che preoccupa è che sembra volersi costruire un’obliqua responsabilità indiretta del provider, non prevista dalla legge.
Questa sentenza si inserisce in un movimento giurisprudenziale altalenante (in senso contrario la recentissima decisione del Tribunale di Roma nel caso FAPAV-Telecom), volto a delineare la responsabilità del provider, anche oltre la previsione normativa.
Si ripropone il dibattito di oltre dieci anni fa, antecedente alla direttiva sul commercio elettronico, sulla responsabilità del provider.
La novità della decisione è che il tema viene affrontato indirettamente, attraverso la normativa sulla protezione dei dati personali, forzando la norma. Bisogna riportare il dibattito al vero tema, quello della responsabilità del provider, e quanto al profilo della protezione dei dati personali, semmai, chiarire il criterio di applicabilità delle leggi nazionali, in caso di più legislazioni concorrenti. è tempo di ridiscutere l’esclusione della responsabilità del provider? Facciamolo apertamente, magari rafforzando la responsabilità degli autori dei reati.
Alcune riflessioni sulla nota decisione Google-Vividown.
Le motivazioni non convincono.
Si nega la responsabilità di Google come provider, ma si costruisce una nuova (e impropria) responsabilità di Google Italia come titolare di trattamento dei dati, fondata sull’assunto che Google Italia dovesse fornire l’informativa sul trattamento dei dati o controllare che l’informativa fosse fornita alla persona ripresa nel filmato, soggetto con cui Google non ha alcun rapporto diretto. Quest’ obbligo non è previsto nel Codice.
Esclusa la responsabilità del provider e del preventivo obbligo di sorveglianza ai sensi del d. lgs. 70/2003 , il provider, in questa decisione, diviene responsabile in quanto titolare del trattamento, ai sensi di una non fondata interpretazione del Codice per la protezione dei dati personali.
Più in generale, ciò che preoccupa è che sembra volersi costruire un’obliqua responsabilità indiretta del provider, non prevista dalla legge.
Questa sentenza si inserisce in un movimento giurisprudenziale altalenante (in senso contrario la recentissima decisione del Tribunale di Roma nel caso FAPAV-Telecom), volto a delineare la responsabilità del provider, anche oltre la previsione normativa.
Si ripropone il dibattito di oltre dieci anni fa, antecedente alla direttiva sul commercio elettronico, sulla responsabilità del provider.
La novità della decisione è che il tema viene affrontato indirettamente, attraverso la normativa sulla protezione dei dati personali, forzando la norma. Bisogna riportare il dibattito al vero tema, quello della responsabilità del provider, e quanto al profilo della protezione dei dati personali, semmai, chiarire il criterio di applicabilità delle leggi nazionali, in caso di più legislazioni concorrenti. è tempo di ridiscutere l’esclusione della responsabilità del provider? Facciamolo apertamente, magari rafforzando la responsabilità degli autori dei reati.
Le recenti notizie internazionali sono chiare nel delineare il quadro di un’Europa che, tra critiche e proteste, cerca di trovare una soluzione efficace per la lotta alla pirateria e la tutela del diritto d’autore in rete.
L’Italia, fino ad ora, non è stata ancora investita da un provvedimento che, come la HADOPI francese o l’ultimo emendamento al Digital Economy Bill britannico, coinvolga direttamente gli utenti che sono sospettati di violazione di copyright. La situazione è però destinata a mutare, questo sembra emergere dall‘indagine conoscitiva sul diritto d’autore in Internet recentemente presentata dall’Agcom. A beneficio di una semplificazione per chi voglia orientarsi tra i possibili provvedimenti, riassumiamo qui i punti salienti del capitolo sulle “Possibili azioni a tutela del diritto d’autore da parte dell’Autorità”.
L’Agcom è nel nostro paese l’organo deputato all’attività di vigilanza a tutela del diritto d’autore in rete e svolge il suo ruolo attraverso azioni di prevenzione e accertamento degli illeciti. Ruolo centrale nella definizione delle possibili misure che l’Autorità può adottare è quello degli Internet Service Provider, in quanto detentori delle informazioni sul traffico degli utenti. Nonostante il quadro comunitario li esima da un generale obbligo di monitoraggio, secondo l’Agcom è possibile comunque ricavare i parametri di legittimità per attribuire agli ISP particolari doveri di sorveglianza, preceduti da analisi volte a stabilire come tali obblighi possano effettivamente garantire una riduzione della pirateria. Si delinea quindi la possibilità di imporre agli ISP un obbligo di sorveglianza finalizzato a comunicare periodicamente all’Autorità dati sul traffico Internet (in forma anonima ed aggregati per servizio, p2p, streaming, etc.), nel rispetto della normativa a tutela della privacy e nella salvaguardia del principio della neutralità della rete.
L’’Autorità si propone inoltre di istituire un dialogo fra tutti i portatori d’interessi (titolari dei diritti, gestori collettivi degli stessi, distributori di contenuti, fornitori di accesso ad Internet, associazioni dei consumatori, etc.), per trovare una soluzione che possa soddisfare i diritti di tutti, dato che l’approccio fondato su meri divieti e sanzioni si è rivelato fino ad oggi poco efficace a garantire una giusta tutela degli autori e degli utenti. L’Agcom si propone quindi di:
A) promuovere la cultura dell’accesso legale ai contenuti digitali attraverso una campagna di informazione intesa a rendere gli utenti più consapevoli della normativa a tutela del diritto d’autore e dei rischi generati dalla pirateria.
B) individuare modelli in grado di garantire un’equa remunerazione per gli aventi diritto ed un accesso ai contenuti il più ampio possibile per gli utenti.
La prima ipotesi di modello si fonda sul ricorso alla fiscalità generale, che garantisce la remunerazione degli autori attraverso la leva fiscale, come già avviene per la remunerazione dei titolari dei diritti per il prestito da parte delle biblioteche e discoteche dello Stato.
Una seconda modalità riguarda l’introduzione di una tassa di scopo (a carico degli abbonati ad internet o degli ISP) destinata ad attribuire un equo compenso ai titolari dei diritti su opere accessibili alla collettività per finalità non commerciali. Si tratterebbe di un pagamento sul peer-to-peer (P2P) basato sull’idea che per gli utenti potrebbe convenire acquistare un account “munito di licenza” in cambio di un aumento delle tariffe (ad es. 1 euro) con l’immunità, però, dal rischio di essere colpiti da sanzioni per violazione del copyright attraverso il P2P.
In alternativa si valuta un incremento tariffario generalizzato su tutti i contratti. I soldi derivanti dall’aumento confluirebbero in un apposito Fondo finalizzato a sostenere l’industria, in cambio di una liberalizzazione dell’accesso ai contenuti protetti. Questo sistema imporrebbe però l’aumento delle tariffa anche agli utenti che non praticano download. Gli ISP dovrebbero quindi offrire al pubblico anche la possibilità di una connessione adatta al solo traffico “standard” (web e posta elettronica), meno cara delle altre (in quanto utilizza in modo limitato le infrastrutture dell’operatore).
Un terzo modello fa perno sull’adozione di licenze che autorizzino le attività di file sharing. In particolare, si discute sull’obbligo per i gestori di diritti collettivi a rinunciare alla riserva sui diritti di utilizzazione delle opere, e a negoziare il corrispettivo richiesto per l’accesso alle opere mediante file sharing. Verrebbe così imposta una liberalizzazione dei sistemi di licenze collettive.
Tuttavia alcuni studiosi ritengono che queste ipotesi siano in contrasto con il diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico dell’opera che compete al solo autore.
In alternativa, si pensa a un sistema denominato “licenza collettiva estesa”, in virtù del quale gli enti di gestione collettiva (siae, imaie, scf) negoziano per conto degli aventi diritto (gli artisti associati) la licenza con gli operatori che veicoleranno i contenuti digitali su Internet. Il contenuto pattuito per il contratto di licenza sarà poi offerto dagli operatori ai singoli licenziatari (gli utenti). Una volta concluso l’accordo collettivo, la licenza dovrebbe essere estesa ex lege alle opere di titolari dei diritti non iscritti all’ente di gestione collettiva partecipante all’accordo (come previsto, ad esempio, per i contratti collettivi stipulati dai sindacati). Questo approccio fa riferimento al modello utilizzato per i diritti musicali alle radio, diritti che vengono concessi dietro pagamento di una quota generale da parte delle emittenti. Secondo gli studiosi, la tecnica della licenza collettiva estesa può essere presa in considerazione come valida soluzione, in quanto non incide sulla natura (esclusiva) del diritto, consistendo in una modalità di gestione delle utilizzazioni, liberamente negoziabili. Anche a tale soluzione potrebbe eventualmente accompagnarsi l’obbligo per gli ISP di aggiungere l’offerta di connessioni alla banda larga adatte al solo traffico “standard” (che esclude, quindi, il P2P).
C) Identificare le misure più adeguate per prevenire e contrastare azioni illegali. In questo caso è necessario l’Autorità assuma un ruolo di impulso alla rimozione dei contenuti illeciti. In particolare, si propone un protocollo d’intesa con gli ISP e le società di gestione collettiva dei diritti d’autore, in base al quale i titolari dei diritti potranno segnalare all’Autorità la presenza non autorizzata di contenuti protetti sul server di un ISP, ovvero su un sito web da questi ospitato. Dopo verifiche svolte dall’Autorità, questa potrà ordinare all’ISP la rimozione dei contenuti stessi (notificando l’intervento ai titolari dei diritti e alla SIAE). Su questa ultima misura proposta, l’attività potrebbe essere svolta sulla base delle competenze in materia di risoluzione delle controversie utenti-gestori già previste dalla legge n. 249/97dall’Autorità, anche senza la necessità di ricorrere alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con gli ISP e la SIAE. In tal caso, l’Autorità dovrebbe adottare una procedura ad hoc per lo svolgimento dell’attività descritta.
Le recenti notizie internazionali sono chiare nel delineare il quadro di un’Europa che, tra critiche e proteste, cerca di trovare una soluzione efficace per la lotta alla pirateria e la tutela del diritto d’autore in rete.
L’Italia, fino ad ora, non è stata ancora investita da un provvedimento che, come la HADOPI francese o l’ultimo emendamento al Digital Economy Bill britannico, colpisca direttamente gli utenti che sono sospettati di violazione di copyright. La situazione è però destinata a mutare, questo sembra emergere dall’indagine conoscitiva sul diritto d’autore in Internet recentemente presentata dall’Agcom.
A beneficio di una semplificazione per chi voglia orientarsi tra i possibili provvedimenti presi in esame, riassumiamo qui i punti salienti del capitolo sulle “Possibili azioni a tutela del diritto d’autore da parte dell’Autorità”.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è nel nostro paese l’organo deputato all’attività di vigilanza a tutela del diritto d’autore in rete e svolge il suo ruolo attraverso azioni di prevenzione e di accertamento degli illeciti. Nel far ciò deve però rispettare vincoli tecnici e giuridici che vedono, da una parte, il richiamo alle direttive comunitarie (che escludono la possibilità di imporre obblighi di monitoraggio in capo agli ISP, se non a determinate condizioni) e, dall’altra, l’obbligo di rispettare la privacy, il diritto di accesso ad Internet e alla cultura degli utenti e il principio di una rete neutrale, tutelando però anche il diritto alla libertà di espressione ed a ricevere un’equa remunerazione da parte degli autori.
Ruolo centrale nella definizione delle possibili misure che l’Autorità può adottare è quello degli ISP, in quanto detentori delle informazioni sul traffico degli utenti.
Nonostante il quadro comunitario li esima da un generale obbligo di monitoraggio, secondo l’Agcom è possibile comunque ricavare i parametri di legittimità per attribuire agli ISP particolari doveri di sorveglianza, preceduti da analisi volte a stabilire come tali obblighi possano effettivamente garantire una riduzione della pirateria, attraverso indagini che quantifichino il fenomeno, in base alle quali sarà possibile stabilire misure adeguate a tutela del diritto d’autore.
Si delinea quindi la possibilità di imporre agli Internet Service Provider un obbligo di sorveglianza finalizzato a comunicare periodicamente all’Autorità dati sul traffico Internet (in forma anonima ed aggregati per servizio – peer-to peer, streaming, etc.), nel rispetto della normativa a tutela della privacy e nella salvaguardia del principio della neutralità della rete. Quest’obbligo, che potrebbe anche prendere la forma di una cooperazione spontanea, sarebbe comunque accompagnato da una comunicazione agli utenti sull’attività di sorveglianza del traffico da parte degli fornitori di connettività.
L’’Autorità si propone inoltre di istituire un dialogo fra tutti i portatori d’interessi rilevanti in materia (titolari dei diritti, gestori collettivi degli stessi, distributori di contenuti, fornitori di accesso ad Internet, associazioni dei consumatori, etc.), al fine di individuare una soluzione che possa venire incontro agli interessi di tutti. Tale necessità è evidenziata dal fatto che l’approccio fondato su meri divieti e sanzioni per la repressione delle violazioni del diritto d’autore si è rivelato fino ad oggi poco efficace a garantire una giusta tutela degli autori e degli utenti.
L’Autorità si propone quindi di:
a) promuovere la cultura dell’accesso legale ai contenuti digitali attraverso una campagna di informazione intesa a rendere gli utenti più consapevoli della normativa a tutela del diritto d’autore e dei rischi generati dalla pirateria.
b) individuare modelli in grado di garantire un’equa remunerazione per tutti gli attori della filiera ed un accesso ai contenuti il più ampio possibile per gli utenti attraverso un dibattito con tutti gli attori della filiera per ripensare in modo unitario ad un impianto normativo più attuale che riformi la legge 633 del 1941 e tuteli il diritto d’autore in senso organico per il settore delle comunicazioni elettroniche.
Nel corso degli ultimi anni il dibattito si è concentrato su alcune ipotesi.
-La prima si fonda sul ricorso alla fiscalità generale, che garantisce la remunerazione degli autori attraverso la leva fiscale. A questo modello si ispira, ad esempio, il sistema previsto dalla L. 286/2006 art. 2, comma 132, ai fini della remunerazione dei titolari dei diritti per il prestito da parte delle biblioteche e discoteche dello Stato.
- Una seconda modalità riguarda l’introduzione di una tassa di scopo (a carico degli abbonati ad internet o degli ISP) destinata ad attribuire un equo compenso ai titolari dei diritti su opere accessibili alla collettività per finalità non commerciali. A questa soluzione fanno riferimento le proposte sulla possibilità di introdurre un pagamento sul peer-to-peer (P2P), obbligando gli ISP a modificare i contratti con gli utenti. La proposta, elaborata a partire dal 2003, si fonda sull’idea che, per agli utenti potrebbe convenire acquistare un account “munito di licenza” in cambio di un aumento delle tariffe (ad es. 1 euro) con l’immunità, però, dal rischio di essere colpiti da sanzioni per violazione del copyright attraverso il P2P. ACCOUNT CON IMMUNITA’.
In alternativa si valuta un incremento tariffario generalizzato su tutti i contratti, sul modello delle licenze estese che si utilizzano per le emittenti radio. I soldi derivanti dall’aumento dell’abbonamento confluirebbero in un apposito Fondo finalizzato a sostenere l’industria, in cambio di una liberalizzazione dell’accesso ai contenuti protetti. Questo sistema non selettivo di tariffazione presenta l’inconveniente di imporre l’aumento delle tariffa anche agli utenti che non praticano download. L’ostacolo potrebbe essere risolto con l’obbligo per gli ISP dell’offerta al pubblico di una connessione adatta al solo traffico “standard” (web e posta elettronica), meno cara delle altre (in quanto utilizza in modo limitato le infrastrutture dell’operatore), che porterebbe un risparmio a quelle famiglie volutamente non interessate ad utilizzare applicazioni P2P.
- Un terzo modello fa perno sull’adozione di modifiche alle discipline vigenti in materia di licenze, al fine di indurre gli enti di gestione collettiva dei diritti ad autorizzare le attività di file sharing.
In particolare, si discute sull’adozione di una licenza obbligatoria, nel senso che i gestori collettivi potrebbero essere obbligati a rinunciare alla riserva sui diritti di utilizzazione delle opere, e a negoziare il corrispettivo richiesto per l’accesso alle opere mediante file sharing. In altri termini, verrebbe imposta una liberalizzazione dei sistemi di licenze collettive.
Tuttavia alcuni studiosi ritengono che le ipotesi citate non sarebbero applicabili, perché in contrasto con il diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico dell’opera che compete al solo autore.
In alternativa, si discute di un sistema di adesione volontaria denominato “licenza collettiva estesa”, in virtù del quale gli enti di gestione collettiva (siae, imaie, scf) negoziano per conto degli aventi diritto (gli artisti associati) la licenza con gli operatori che veicoleranno i contenuti digitali su Internet. Il contenuto pattuito per il contratto di licenza sarà poi offerto ai singoli licenziatari (gli utenti). Perché il sistema funzioni, è pertanto necessario offrire adeguati incentivi a questi ultimi per garantire un’ampia adesione degli autori. Una volta concluso l’accordo collettivo, la licenza dovrebbe essere estesa ex lege alle opere di titolari dei diritti non iscritti all’ente di gestione collettiva partecipante all’accordo (come previsto, ad esempio, per i contratti collettivi stipulati dai sindacati).
Questo approccio fa riferimento al modello di licenza cd. estesa, che è utilizzato per i diritti musicali alle stazioni radiofoniche, diritti che vengono concessi dietro pagamento di una quota da parte delle emittenti in maniera non discriminatoria. I vantaggi legati ad un simile approccio risiedono nel fatto che l’adozione delle licenze estese ha come presupposto l’associazione volontaria tra le società che attualmente gestiscono i diritti collettivi, e lascia liberi i titolari dei diritti di pattuire il compenso adeguato per la remunerazione delle opere.
Secondo gli studiosi, la tecnica della licenza collettiva estesa può essere presa in considerazione come valida soluzione, in quanto non incide sulla natura (esclusiva) del diritto, consistendo in una modalità di gestione delle utilizzazioni, liberamente negoziabili. Anche a tale soluzione potrebbe eventualmente accompagnarsi l’obbligo per gli ISP di aggiungere l’offerta di connessioni alla banda larga adatte al solo traffico “standard” (che esclude, quindi, il P2P).
c) identificare le misure più adeguate per prevenire e contrastare azioni illegali.
l’Autorità assuma un ruolo di impulso alla rimozione dei contenuti illeciti. In particolare, si propone un protocollo d’intesa con gli ISP e le società di gestione collettiva dei diritti d’autore, in base al quale i titolari dei diritti potranno segnalare all’Autorità la presenza non autorizzata di contenuti protetti sul server di un ISP, ovvero su un sito web da questi ospitato. Dopo verifiche svolte dall’Autorità, questa potrà ordinare all’ISP la rimozione dei contenuti stessi (notificando l’intervento ai titolari dei diritti e alla SIAE). Su questa ultima misura proposta, l’attività potrebbe essere svolta sulla base delle competenze in materia di risoluzione delle controversie utenti-gestori già previste dalla legge n. 249/97dall’Autorità, anche senza la necessità di ricorrere alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con gli ISP e la SIAE. In tal caso, l’Autorità dovrebbe adottare una procedura ad hoc per lo svolgimento dell’attività descritta.
In Europa i provvedimenti sull’attribuzione di responsabilità agli Internet Provider si fanno eco da un parlamento all’altro e se ieri si guardava alla Francia oggi gli occhi sono puntati sul Regno Unito. Dopo le forti polemiche suscitate dalla proposta di introdurre anche in UK la cosiddetta legge Sarkozy, la House of Lords di Londra ha recentemente approvato una modifica che rischia di essere contestata persino maggiormente.
Si tratta di un emendamento al già discusso Digital Economy Bill che prevede che The High Court (o, in Scozia, the Court of Session) abbia il potere di presentare un’ingiunzione ad un service provider richiedendogli di bloccare l’accesso ad un determinato sito al fine di prevenire l’infrazione di leggi sul copyright su internet. Nel decidere se presentare l’ingiunzione la Corte dovrà tenere conto della quantità, che deve essere “sostanziale”, di materiale in violazione di copyright reperibile nel sito o attraverso il sito, e dovrà anche tenere conto da un lato della quantità di sforzi con i quali sia gli internet provider che gli operatori dei singoli website hanno cercato di impedire che venisse violato il copyright, e dall’altro della quantità di sforzi compiuti dal titolare dei diritti d’autore per rendere accessibile legalmente il contenuto.
L’associazione inglese degli internet service provider (ISPA) si è dichiarata fortemente contraria alla modifica: “La Corte ha già il potere di fare ciò che propone l’emendamento, perciò tutto quello che questa modifica effettivamente fa è ridurre il dovuto procedimento. Sotto questo emendamento, a meno che un ISP non abbia la voglia di addossarsi il rischio di incorrere in cospicue sanzioni ignorando un avviso iniziale – del quale potrebbe non essere chiara l’accuratezza e la validità -, ciò che accadrà sarà che la decisione di bloccare un sito non ricadrà più sulla Corte.”
Naturalmente le critiche sono piovute anche da altri fronti. “Ci sarà un effetto raggelante sulle attività in rete se gli ISP sceglieranno di andare sul sicuro” ha dichiarato Jim Killock, direttore esecutivo dell’Open Rights Group, “Si apriranno le porte a un enorme disequilibrio di potere nei confronti delle grandi compagnie detentrici di diritti. Gli individui singoli e le piccole imprese saranno esposte ad attacchi massivi sul tema copyright che potranno farli zittire anche solo grazie alla minaccia di un azione legale“.
Secondo una notizia del Guardian di oggi pare che una cosa simile stia già accadendo. Un importante studio legale di Londra è sotto investigazione da parte dell’Authority inglese che vigila sul comportamento degli avvocati in seguito ad una protesta di Which?, l’associazione inglese di consumatori analoga al nostro Altroconsumo, secondo cui lo studio legale avrebbe intimidito e minacciato dei cittadini britannici con l’accusa infondata di condividere illegalmente file protetti da copyright. Sembra infatti che un grande numero di persone abbia ricevuto lettere in cui venivano sollecitate a pagare centinaia di sterline per scongiurare un’azione legale per aver scaricato giochi, musica o film illegalmente. Il caso è scoppiato in seguito alle proteste di quei cittadini che potevano dimostrare di essere innocenti. Tra le storie più assurde, il Guardian ha riportato quella di una coppia ultrasessantenne che è stata accusata di avere scaricato illegalmente un film pornografico, nonostante non sapesse neanche come attuare una cosa del genere.
“È sempre più efficace agire sulla fonte stessa del contenuto, facendolo ritirare dagli Host provider, piuttosto che farlo bloccare dagli ISP. Un contenuto bloccato rimane comunque online ed è soltanto temporaneamente inaccessibile, dal momento che il filtro è facilmente aggirabile“, così si è espressa Carole Gay responsabile degli affari giudiziari e normativi dell’AFA, l’ associazione francese dei fornitori di accesso e di servizi internet, protestando contro la legge LOPPSI 2, recentemente approvata dai deputati francesi.
Il provvedimento mira a rendere i siti pedopornografici irraggiungibili dai cittadini e attribuisce ai fornitori di connettività la responsabilità del loro oscuramento, tramite un sistema di filtraggio che impedisce agli utenti di raggiungere un determinato indirizzo IP. Si tratta della stessa tecnica recentemente imposta agli ISP italiani dalla Cassazione nel caso di The Pirate Bay, qui precedentemente descritta.
L’analogia con il caso di The Pirate Bay si ritrova anche nella reazione dei provider. L’associazione dei fornitori di accesso alla rete francese ha espresso infatti lo stesso parere della nostrana AIIP (associazione italiana internet provider) riguardo ad una legislatura che finisce per penalizzare gli intermediari piuttosto che i produttori di contenuti illeciti. Per di più inutilmente, visto che un utente determinato ad infrangere la legge non sarà certo ostacolato da sistema di filtraggio basilare, per aggirare il quale sono reperibili molte guide in rete, naturalmente senza contare il ricorso ai programmi di file sharing.
