Analogamente a quanto già disposto per l’Agenzia delle entrate il nuovo CAD si applica con limitazioni anche alla Presidenza del consiglio dei ministri.
è quanto disposto dal d.p.c.m. 9 febbraio 2011 pubblicato nella G.U. del 4.4.2011.
Non si applicano le disposizioni del CAD alle attività ed alle funzioni di competenza della Presidenza del consiglio, direttamente o indirettamente riferite agli atti di alta amministrazione e alla sicurezza nazionale.
Si applicano alla Presidenza del consiglio dei ministri compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze delle singole strutture le norme del CAD sulla valutazione, la quantificazione e il riutilizzo dei risparmi derivanti da digitalizzazione e riorganizzazione; sull’organizzazione degli uffici; sul contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni e infine sulle modalità di fruibilità dei dati.
Saranno successivamente individuate le specifiche modalità di applicazione dell’art. 5-bis del CAD, sulla comunicazione fra imprese e pubblica amministrazione, alla Presidenza del consiglio.
Saranno stabiliti con decreto del Presidente del consiglio dei ministri modalità e limiti di applicazione delle norme del CAD concernenti la valutazione dei dirigenti.
Anche in questo caso, la deroga si fonda sulla disposizione contenuta nell’art. 2, comma 6 del CAD.
La conservazione digitale sarà il tema centrale del seminario di incontro e formazione “Un futuro per il presente. Politiche, strategie, strumenti della conservazione digitale” che si terrà a Bologna l’11 e il 12 Aprile, 2011 presso la sede della Regione Emilia-Romagna nel Fiera district.
L’iniziativa è promossa dall’Istituto per i Beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna per presentare il primo anno di attività del Polo Archivistico regionale (PARER) struttura di riferimento della Pubblica Amministrazione regionale per la conservazione, archiviazione e gestione dei documenti informatici.
Le due giornate di approfondimento saranno volte a promuovere una riflessione tra esperti ed addetti ai lavori sulle tematiche che ruotano intorno alla dematerializzazione e alla conservazione digitale.
In particolare verranno approfondite le novità introdotte nel Codice dell’Amministrazione Digitale, sarà analizzata l’istuzione del responsabile della conservazione e dei conservatori accreditati e verrà presentata la rete dei poli archivistici regionali come modello per la conservazione digitale.
La sessione di approfondimento con le novità introdotte dal nuovo CAD, prevista per lunedì alle ore 14.30, sarà presieduta dalla Prof. Avv. Giusella Finocchiaro, che aprirà la sessione con un’intervento sui nuovi tipi di firma introdotti dal Codice e sulle altre novità rilevanti.
Nell’ambito del seminario sarà organizzato anche un workshop del TEAM Italy del progetto internazionale InterPARES, che presenterà alcuni casi di studio nazionali e internazionali sulla conservazione di specifiche tipologie documentali quali le email e il registro di protocollo.
Per informazioni è possibile consultare la brochure informativa cliccando QUI, per le iscrizioni si rimanda alla pagina web del Polo Archivisto Regionale dell’Emilia-Romagna.
È stato pubblicato nella G.U. del 25.3.2011 il d.p.c.m. 2 marzo 2011, nel quale si definiscono i limiti di applicazione del Codice dell’amministrazione digitale all’Agenzia delle entrate.
In particolare, si precisa che all’Agenzia non si applicano le disposizioni del CAD concernenti le modalità di conservazione ed esibizione dei documenti per via informatica, relative alla conservazione per fini fiscali. La conservazione digitale per fini tributari resta disciplinata dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2004.
Si precisa, inoltre, che anche le modalità di comunicazione con l’Agenzia delle entrate non sono necessariamente disciplinate dal CAD, ove siano previsti specifici sistemi di trasmissione telematica per il settore tributario.
La deroga si fonda sulla previsione dell’art. 2, comma 6 del CAD.
Ci soffermiamo nuovamente sulle novità introdotte dal CAD in materia di copie e duplicati, per cercare di distinguere, all’altto pratico, le diverse definizioni elaborate dal legislatore.
La “copia informatica di documento analogico” identifica un file che ha lo stesso contenuto del documento analogico da cui è tratto, ma diverso come forma.
La “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico” può essere il file (ad esempio, il documento .pdf, .jpg o .tiff) che risulta dalla scansione del documento analogico da cui è tratto, rispetto al quale appare identico, come forma e come contenuto.
La “copia informatica di documento informatico” identifica un file che ha il medesimo contenuto dell’originale, ma un diverso formato: ad esempio, il documento .pdf che risulta dalla conversione di un file .doc. o .txt.
Infine, il “duplicato informatico” identifica un file del tutto identico all’originale: ad esempio, la copia .doc di un file .doc
Le nuove definizioni sono dettate all’art. 1 e dovrebbero guidare l’interprete all’esatto inquadramento dell’efficacia probatoria, prevista dagli artt. 22 e ss. Tuttavia, in estrema sintesi, può affermarsi che questi articoli rimandano sostanzialmente alle regole tecniche di futura emanazione.
Ad approfondimento del precedente post pubblichiamo il link all’articolo della Prof.Giusella Finocchiaro “Le copie per immagine su supporto informatico avranno l’efficacia probatoria degli atti originali” pubblicato su Guida al Diritto e disponibile online su Professioni & Imprese 24 de Il Sole 24 Ore.
Le copie per immagine su supporto informatico avranno l’efficacia probatoria degli atti originali
Diverse sono le novità introdotte dal nuovo CAD in materia di copie e duplicati.
Sono state, infatti, elaborate nuove definizioni di “copia informatica di documento analogico”; “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico”; “copia informatica di documento informatico” e “duplicato informatico”.
La specificità delle definizioni tuttavia non lascia esenti da dubbi interpretativi i commentatori.
Difficile risulta, infatti, l’individuazione, sotto il profilo operativo, delle fattispecie cui ricondurre le singole definizioni.
In particolare, appare sfumata la distinzione tra la nozione “copia informatica di documento analogico”, definita come il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, e quella di “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico”, definita come il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto.
Relativamente all’efficacia probatoria, l’equiparazione delle copie agli originali è sostanzialmente subordinata alla relativa attestazione, con specifica assunzione di responsabilità, ad opera di un notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ovvero al rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 di prossima emanazione cui molto è demandato.
L’art. 5-bis del nuovo Codice dall’amministrazione digitale sembra finalmente digitalizzare la comunicazione fra imprese e amministrazioni pubbliche. Dispone che la comunicazione debba avvenire esclusivamente con mezzi telematici, precisamente affermando che: la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Sono ormai molti anni che si parla di digitalizzazione della pubblica amministrazione e questa norma costituisce un ulteriore passo in quella direzione.
Tuttavia, si tratta di una norma che va declinata con riferimento alle specifiche comunicazioni e agli specifici obblighi per la comunicazione, posti dalle singole disposizioni del Codice: ad esempio, posta elettronica certificata, firma digitale, ecc. I mezzi telematici da utilizzare per la comunicazione variano di volta in volta. Ad esempio, l’art. 65 del Cad, per la trasmissione di istanze o dichiarazioni alla pubblica amministrazione, richiede alternativamente l’uso della firma digitale o della carta d’identità elettronica o della carta nazionale dei servizi o di strumenti di identificazione predisposti dalle pubbliche amministrazioni o della posta elettronica certificata.
La firma digitale è definita all’art. 1, comma 1, lett. s), del Codice dell’amministrazione digitale modificato, come “un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.
La nuova definizione di “firma digitale”, basata su quella di firma elettronica avanzata, invece che, come nel Codice previgente, su quella di firma elettronica qualificata, è ora incompleta, dal momento che è priva del riferimento al dispositivo sicuro.
Indubbiamente si tratta di un errore che si spera il legislatore correggerà al più presto.
Sarebbe stato invece corretto mantenere la definizione di firma digitale come “firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.
Peraltro, si noti, questo errore del legislatore conduce a conseguenze irragionevoli. La nuova firma digitale potrebbe risultare meno sicura della firma elettronica qualificata, non essendo la prima necessariamente basata su un dispositivo sicuro. Eppure, sia l’art. 24 che l’art. 25 del Codice continuano a richiedere, a certi effetti, ad esempio per l’autentica della firma da parte del notaio, l’uso della firma digitale e non quello della firma elettronica qualificata.
Pubblicata la versione che reca il testo coordinato del CAD con le modifiche introdotte dal d. lgs. 235/2010, di sicura utilità per gli operatori.
