Ad approfondimento del precedente post pubblichiamo il link all’articolo della Prof.Giusella Finocchiaro “Le copie per immagine su supporto informatico avranno l’efficacia probatoria degli atti originali” pubblicato su Guida al Diritto e disponibile online su Professioni & Imprese 24 de Il Sole 24 Ore.
Le copie per immagine su supporto informatico avranno l’efficacia probatoria degli atti originali
Diverse sono le novità introdotte dal nuovo CAD in materia di copie e duplicati.
Sono state, infatti, elaborate nuove definizioni di “copia informatica di documento analogico”; “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico”; “copia informatica di documento informatico” e “duplicato informatico”.
La specificità delle definizioni tuttavia non lascia esenti da dubbi interpretativi i commentatori.
Difficile risulta, infatti, l’individuazione, sotto il profilo operativo, delle fattispecie cui ricondurre le singole definizioni.
In particolare, appare sfumata la distinzione tra la nozione “copia informatica di documento analogico”, definita come il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, e quella di “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico”, definita come il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto.
Relativamente all’efficacia probatoria, l’equiparazione delle copie agli originali è sostanzialmente subordinata alla relativa attestazione, con specifica assunzione di responsabilità, ad opera di un notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ovvero al rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 di prossima emanazione cui molto è demandato.
L’art. 5-bis del nuovo Codice dall’amministrazione digitale sembra finalmente digitalizzare la comunicazione fra imprese e amministrazioni pubbliche. Dispone che la comunicazione debba avvenire esclusivamente con mezzi telematici, precisamente affermando che: la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Sono ormai molti anni che si parla di digitalizzazione della pubblica amministrazione e questa norma costituisce un ulteriore passo in quella direzione.
Tuttavia, si tratta di una norma che va declinata con riferimento alle specifiche comunicazioni e agli specifici obblighi per la comunicazione, posti dalle singole disposizioni del Codice: ad esempio, posta elettronica certificata, firma digitale, ecc. I mezzi telematici da utilizzare per la comunicazione variano di volta in volta. Ad esempio, l’art. 65 del Cad, per la trasmissione di istanze o dichiarazioni alla pubblica amministrazione, richiede alternativamente l’uso della firma digitale o della carta d’identità elettronica o della carta nazionale dei servizi o di strumenti di identificazione predisposti dalle pubbliche amministrazioni o della posta elettronica certificata.
La firma digitale è definita all’art. 1, comma 1, lett. s), del Codice dell’amministrazione digitale modificato, come “un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.
La nuova definizione di “firma digitale”, basata su quella di firma elettronica avanzata, invece che, come nel Codice previgente, su quella di firma elettronica qualificata, è ora incompleta, dal momento che è priva del riferimento al dispositivo sicuro.
Indubbiamente si tratta di un errore che si spera il legislatore correggerà al più presto.
Sarebbe stato invece corretto mantenere la definizione di firma digitale come “firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.
Peraltro, si noti, questo errore del legislatore conduce a conseguenze irragionevoli. La nuova firma digitale potrebbe risultare meno sicura della firma elettronica qualificata, non essendo la prima necessariamente basata su un dispositivo sicuro. Eppure, sia l’art. 24 che l’art. 25 del Codice continuano a richiedere, a certi effetti, ad esempio per l’autentica della firma da parte del notaio, l’uso della firma digitale e non quello della firma elettronica qualificata.
Pubblicata la versione che reca il testo coordinato del CAD con le modifiche introdotte dal d. lgs. 235/2010, di sicura utilità per gli operatori.
È stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2011, n. 6, il decreto legislativo 30 dicembre 2010 , n. 235, che reca le modifiche al CAD di cui molte volte si è parlato il questo blog.
Fra le novità apportate, l’introduzione di un quarto tipo di firma elettronica, la firma elettronica avanzata, che avrà la stessa efficacia probatoria della firma digitale e della firma elettronica qualificata.
Il testo del D.Lgs. è consultabile QUI.
Le Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato hanno espresso parere favorevole sulla proposta di riforma di CAD. Fra le modifiche apportate al Cad dalla bozza in circolazione, si devono segnalare l’introduzione della firma elettronica avanzata e la modifica delle norme sull’efficacia probatoria e sulla forma scritta.
Spiegare le definizioni delle varie firme informatiche, l’efficacia probatoria, il valore giuridico e le modifiche in corso è complicato.
Ci provo. Ma non pretendo di riuscirci con un solo post.
D’altronde il tema è caldo e c’è davvero tanta confusione….
1) Quante saranno i tipi di firme informatiche se verrà approvata la modifica al CAD oggi in circolazione?
Quattro: firma elettronica, firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata, firma digitale.
2) Cosa cambia rispetto al CAD oggi vigente?
Ci sarà una firma in più: la “firma elettronica avanzata”.
3) In cosa consistono le quattro firme?
a. La “firma elettronica” è un insieme di dati associato ad un altro insieme di dati, utilizzati come metodo di identificazione informatica (si va dalla password alla firma biometrica). Le caratteristiche tecniche non sono definite, né il livello di sicurezza.
b. La “firma elettronica avanzata” è una firma elettronica con alcune caratteristiche di sicurezza (essere connessa in maniera unica al firmatario; essere idonea ad identificare il firmatario; essere creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare il proprio controllo esclusivo; essere collegata ai dati cui si riferisce in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di detti dati). Può trattarsi, verificati i requisiti, dell’ OTP (One Time Password), ad esempio contenuta nella chiavetta utilizzata da alcune banche. Come sia associata la firma elettronica avanzata al firmatario, la definizione non lo precisa.
c. La “firma elettronica qualificata” è la firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma. Nella definizione di firma elettronica qualificata si precisa che l’associazione al firmatario avviene attraverso un certificato qualificato.
d. La “firma digitale” è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di crittografia a chiave pubblica. E’ la firma apposta con smart card o token rilasciato dal certificatore qualificato. In questo caso si sceglie una particolare tecnologia.
4) La definizione di “firma digitale” come “un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un sistema di chiavi crittografiche” che sarebbe stata introdotta nel Cad era sbagliata?
Sì, perché stando a questa definizione la firma digitale sarebbe stata senza certificato. Stando alle notizie di oggi, risulta modificata la definizione, che tuttavia è ancora priva del riferimento al dispositivo di firma sicuro che invece è ancora presente nella definizione di firma elettronica qualificata. Si potrebbe, semplicemente, non modificare la definizione di firma digitale.
5) In sintesi, quali sono le firme più sicure?
Si confrontano cose diverse.
In sintesi, le definizioni di firma elettronica e di firma elettronica avanzata non si riferiscono a un livello di sicurezza predeterminato o a una tecnologia precisa. Sono “neutre”, come previsto dalla direttiva.
Invece, le definizioni di firma elettronica qualificata e digitale, sono collegate a livelli di sicurezza predeterminati e ad una tecnologia predefinita.
6) È corretto affermare che la “firma elettronica avanzata” è imposta dalla direttiva europea e che quella “qualificata” è un’invenzione italiana?
No, non è corretto. Vero è che la direttiva definisce la” firma elettronica avanzata” e non quella “qualificata”, ma gli effetti giuridici previsti dalla direttiva si riferiscono a “firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato e create mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura”, cioè alle “firme qualificate”.
La “firma elettronica qualificata” è la “firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura” cui la direttiva collega determinati effetti giuridici.
7) Quale efficacia probatoria avranno i documenti con le quattro firme, secondo la bozza di modifica del Cad?
a. Il documento informatico con la firma elettronica sarà, come oggi, valutabile dal giudice, caso per caso, sulla base delle caratteristiche di caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
b. I documenti informatici con firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata, firma digitale, avranno la medesima efficacia probatoria, quella prevista dall’art. 2702 del codice civile per la scrittura privata. Come oggi, l’utilizzo del dispositivo di firma si presumerà riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
8) Saranno gli atti firmati con le quattro firme idonei ad integrare la forma scritta?
a. L’atto con la firma elettronica sarà, come oggi, valutabile dal giudice, caso per caso, sulla base delle caratteristiche di caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
b. Gli atti con firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata, firma digitale potranno integrare la forma scritta.
c. Unica eccezione: la firma elettronica avanzata non basterà per gli atti aventi ad oggetto beni immobili (art. 1350 c.c., nn. 1-12). Solo per questi atti sono richieste la firma elettronica qualificata o la firma digitale.
9) Alcuni esempi?
Le banche potranno utilizzare la firma elettronica avanzata per i contratti bancari. Potrebbero ricondursi alla firma elettronica avanzata (ma occorre verificarne caratteristiche e requisiti) sistemi OTP e firma autografa su dispositivi elettronici.
10) A cosa servirà la firma digitale?
Certamente alla conclusione di contratti aventi ad oggetto beni immobili, alla stipula dell’atto pubblico informatico, alla conservazione sostitutiva.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale ha ricevuto il parere favorevole della Camera e del Senato.
Fra le modifiche apportate, la più importante è costituita dall‘introduzione della firma elettronica avanzata che avrà la stessa efficacia probatoria della firma digitale e della firma elettronica qualificata.
È quasi al termine l’iter legislativo dell’atteso nuovo Codice per l’Amministrazione Digitale. Dopo avere ottenuto il parere dal Garante per la Privacy e dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni, il decreto legislativo è in attesa della valutazione non vincolante del Senato, cui seguirà quella della Camera.
I tempi per la deliberazione dovrebbero essere brevi del momento che la legge delega scade il 4 gennaio 2011. Il Codice dell’Amministrazione Digitale è già nel programma dell’ultimo Consiglio dei Ministri del 2010. L’emanazione da parte del Presidente Napolitano è quindi attesa per gennaio 2011.
Al momento, sono in atto audizioni di esperti della Commissione per gli Affari Costituzionali della Camera.
Dall’inizio di ottobre circola una bozza di una nuova versione modificata del Codice dell’Amministrazione Digitale, che presentiamo qui in anteprima.
Queste le prime osservazioni.
Cambia il concetto, e non solo la definizione, di “autenticazione informatica”, che diventa “autenticazione del documento informatico”: non è più l’accesso qualificato ad un sistema informatico, bensì si tratta di un documento informatico al quale sono associate alcune informazioni che lo qualificano.
Rimane, peraltro, la definizione di “identificazione informatica”.
Permangono, anche se migliorano, le varie e complesse definizioni concernenti le copie e duplicati (su questo tema avremo modo di tornare).
Sul tema delle copie e della conservazione, sostanzialmente si rinvia alle emanande regole tecniche .
Rimane la “firma elettronica avanzata”. Correttamente, dalla definizione di “firma digitale” è espunto l’elemento temporale, che non costituisce un elemento della firma.
Si riscontra una maggiore enfasi sulla possibilità di procedere allo scambio di dati fra pubbliche amministrazioni.
Viene dato ampio spazio alla sicurezza e alle sanzioni.
