Direttore Scientifico: Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale: Dott. Giulia Giapponesi

imagesLa modifica dei sistemi operativi degli smartphone, lo sblocco delle restrizioni sui telefonini e il remix di video non rappresentano più un’infrazione della legge sul copyright degli Stati Uniti.

Ne ha dato recentemente l’annuncio la Electronic Frontier Foundation, riportando l’esito positivo delle richieste al Copyright Office e alla Libreria del Congresso affinché venissero introdotte nuove eccezioni al Digital Millennium Copyright Act.

Com’è noto, il DMCA proibisce la circumvenzione dei digital rights management (DRM), le misure tecniche di protezione usate per controllare l’accesso a materiale protetto da diritto d’autore.

Per questa ragione, fino al ricorso dell’EFF, era considerato come un’infrazione del DMCA il cosiddetto “jailbreak” sugli smartphone.

Generalmente infatti i telefonini di ultima generazione sono dotati di un sistema operativo che permette di installare solo programmi approvati dall’azienda di fabbricazione. Sugli i-phone, ad esempio, si possono installare solo applicazioni approvate dalla Apple e quindi vendute da iTunes.

Grazie a Jailbreak, un programma messo a punto da un gruppo di hacker,  è possibile modificare il firmware originale dell’i-phone, eliminando tutte le restizioni e permettendo l’accesso ai file di Sistema.

Nonostante l’aggiramento del DRM degli smartphone, da oggi la pratica del jailbreak è legale. Il copyright Office ha approvato la richiesta dell’EFF convenendo sul fatto che la legge contro l’aggiramento dei DMR non deve interferire con l’interoperabilità dei sistemi.

La seconda eccezione al DMCA richiesta dall’EFF riguarda il remix di videoclip senza scopo commerciale. La legge sul copyright rendeva infatti perseguibili anche gli appassionati che pubblicavano su internet, ad esempio a scopo di commento o satira, spezzoni di videoclip protetti da copyright. Le major hollyoowdiane, infatti, hanno sempre indicato il ripping dei dvd come una pratica illegale, a prescindere dall’uso che si sarebbe fatto del filmato. Grazie all’intervento dell’EFF è stata istituita una nuova regola del DMCA che riconosce la legalità di queste pratiche non commerciali secondo il principio del fair use.

La terza eccezione approvata riguarda ancora le telefonia. Grazie all’intervento dell’EFF, la Libreria del Congresso ha sancito che è legale sbloccare le restrizioni tecniche dei telefonini per passare ad un diverso operatore di telecomunicazioni. L’aggiramento del blocco dei cellulari, infatti, in alcuni casi era stato condannato come infrazione del DMCA, nonostante non ci fosse violazione di alcun diritto d’autore. L’eccezione richiesta dell’EFF è stata approvata dal Copyright Office che ha riconosciuto come il blocco sui telefonini abbia come scopo quello di legare il consumatore ad un solo operatore piuttosto che proteggere il copyright. Tuttavia la nuova regola sullo sbloccamento si applica solo sui cellulari usati, nell’intento di non ostacolarne il riciclo.

L’EFF ha espresso soddisfazione per le nuove regole.  ”Approvando tutte le richieste, il Copyright Office e la Libreria del Congresso hanno fatto oggi tre importanti passi avanti per mitigare alcuni dei danni causati dal DMCA,” ha dichiarato Jennifer Granick, Direttrice delle Libertà Civili dell’Electronic Frontier Foundation, “siamo entusiasti di avere aiutato a liberare i jailbreaker, gli sbloccatori e i video artisti da questo prevaricamento legislativo”.

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posted by Giusella Finocchiaro on luglio 29, 2010

Diritto all'oblio

1 comment

Il tema della memoria in rete è sempre più presente nel dibattito generale (LINK al convegno di Roma).
Recentemente la stampa italiana ha ripreso un articolo del prof. Rosen, apparso sul New York Times, che a sua volte commenta il volume del 2009 di Viktor Mayer-Schönberger, intitolato “Delete. The virtue of forgetting in the digital age”.
Il problema di cancellare dalla Rete, che spontaneamente non dimentica né seleziona le informazioni, esiste. Così come in Rete esiste il ben noto problema della qualità dell’informazione e delle fonti, che non sempre sono affidabili o quanto meno riconoscibili.
Tuttavia il problema di rimuovere le informazioni dalla Rete è un problema che non si risolve (solo) con il diritto, ma anche con la tecnologia. Mayer-Schönberger propone di assegnare una scadenza alle informazioni. Quale che sia la soluzione o le soluzioni, l’apporto della tecnologia è essenziale. E le tecnologie che in questo senso sono già utilizzabili sono molte: DRM (Digital Rights Management), cioè informazioni associate ai dati personali che recano in sé le regole di utilizzo dei dati stessi; scadenza –come si è detto-  dei dati; contestualizzazione, cioè associazione ai dati delle informazioni che costituiscono il contesto, cioè che consentono di attribuire ai dati quel peso che ad essi su Internet spesso manca.
Gli strumenti che già oggi offre il diritto sono, invece, fondamentalmente, il diritto all’oblio, il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto all’identità personale. Va chiarito, però, che questi diritti sono esercitabili a certe condizioni, precisate dalle norme e dalla giurisprudenza, e che non esiste un diritto a cancellare sempre e comunque, secondo la volontà del soggetto cui si riferiscono le informazioni: un’eventuale esigenza di questo genere va bilanciata con altri interessi o diritti.
Non esiste un diritto a costruirsi l’immagine che si vuole, né su Internet né fuori da Internet, ma l’identità è sempre frutto di una mediazione sociale fra l’immagine che il soggetto ha di sé e l’insieme di elementi oggettivi che al soggetto si riferiscono, nonché  di un bilanciamento di diritti e interessi.

Il tema della memoria in rete è sempre più presente nel dibattito generale.

Recentemente la stampa italiana ha ripreso un articolo del prof. Rosen, apparso sul New York Times, che a sua volte commenta il volume del 2009 di Viktor Mayer-Schönberger, intitolato “Delete. The virtue of forgetting in the digital age”.

Il problema di cancellare dalla Rete, che spontaneamente non dimentica né seleziona le informazioni, esiste. Così come in Rete esiste il ben noto problema della qualità dell’informazione e delle fonti, che non sempre sono affidabili o quanto meno riconoscibili.

Tuttavia il problema di rimuovere le informazioni dalla Rete è un problema che non si risolve (solo) con il diritto, ma anche con la tecnologia. Mayer-Schönberger propone di assegnare una scadenza alle informazioni. Quale che sia la soluzione o le soluzioni, l’apporto della tecnologia è essenziale. E le tecnologie che in questo senso sono già utilizzabili sono molte: DRM (Digital Rights Management), cioè informazioni associate ai dati personali che recano in sé le regole di utilizzo dei dati stessi; scadenza –come si è detto- dei dati; contestualizzazione, cioè associazione ai dati delle informazioni che costituiscono il contesto, cioè che consentono di attribuire ai dati quel peso che ad essi su Internet spesso manca.

Gli strumenti che già oggi offre il diritto sono, invece, fondamentalmente, il diritto all’oblio, il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto all’identità personale. Va chiarito, però, che questi diritti sono esercitabili a certe condizioni, precisate dalle norme e dalla giurisprudenza, e che non esiste un diritto a cancellare sempre e comunque, secondo la volontà del soggetto cui si riferiscono le informazioni: un’eventuale esigenza di questo genere va bilanciata con altri interessi o diritti.

Non esiste un diritto a costruirsi l’immagine che si vuole, né su Internet né fuori da Internet, ma l’identità è sempre frutto di una mediazione sociale fra l’immagine che il soggetto ha di sé e l’insieme di elementi oggettivi che al soggetto si riferiscono, nonché di un bilanciamento di diritti e interessi.

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