In Europa i provvedimenti sull’attribuzione di responsabilità agli Internet Provider si fanno eco da un parlamento all’altro e se ieri si guardava alla Francia oggi gli occhi sono puntati sul Regno Unito. Dopo le forti polemiche suscitate dalla proposta di introdurre anche in UK la cosiddetta legge Sarkozy, la House of Lords di Londra ha recentemente approvato una modifica che rischia di essere contestata persino maggiormente.
Si tratta di un emendamento al già discusso Digital Economy Bill che prevede che The High Court (o, in Scozia, the Court of Session) abbia il potere di presentare un’ingiunzione ad un service provider richiedendogli di bloccare l’accesso ad un determinato sito al fine di prevenire l’infrazione di leggi sul copyright su internet. Nel decidere se presentare l’ingiunzione la Corte dovrà tenere conto della quantità, che deve essere “sostanziale”, di materiale in violazione di copyright reperibile nel sito o attraverso il sito, e dovrà anche tenere conto da un lato della quantità di sforzi con i quali sia gli internet provider che gli operatori dei singoli website hanno cercato di impedire che venisse violato il copyright, e dall’altro della quantità di sforzi compiuti dal titolare dei diritti d’autore per rendere accessibile legalmente il contenuto.
L’associazione inglese degli internet service provider (ISPA) si è dichiarata fortemente contraria alla modifica: “La Corte ha già il potere di fare ciò che propone l’emendamento, perciò tutto quello che questa modifica effettivamente fa è ridurre il dovuto procedimento. Sotto questo emendamento, a meno che un ISP non abbia la voglia di addossarsi il rischio di incorrere in cospicue sanzioni ignorando un avviso iniziale – del quale potrebbe non essere chiara l’accuratezza e la validità -, ciò che accadrà sarà che la decisione di bloccare un sito non ricadrà più sulla Corte.”
Naturalmente le critiche sono piovute anche da altri fronti. “Ci sarà un effetto raggelante sulle attività in rete se gli ISP sceglieranno di andare sul sicuro” ha dichiarato Jim Killock, direttore esecutivo dell’Open Rights Group, “Si apriranno le porte a un enorme disequilibrio di potere nei confronti delle grandi compagnie detentrici di diritti. Gli individui singoli e le piccole imprese saranno esposte ad attacchi massivi sul tema copyright che potranno farli zittire anche solo grazie alla minaccia di un azione legale“.
Secondo una notizia del Guardian di oggi pare che una cosa simile stia già accadendo. Un importante studio legale di Londra è sotto investigazione da parte dell’Authority inglese che vigila sul comportamento degli avvocati in seguito ad una protesta di Which?, l’associazione inglese di consumatori analoga al nostro Altroconsumo, secondo cui lo studio legale avrebbe intimidito e minacciato dei cittadini britannici con l’accusa infondata di condividere illegalmente file protetti da copyright. Sembra infatti che un grande numero di persone abbia ricevuto lettere in cui venivano sollecitate a pagare centinaia di sterline per scongiurare un’azione legale per aver scaricato giochi, musica o film illegalmente. Il caso è scoppiato in seguito alle proteste di quei cittadini che potevano dimostrare di essere innocenti. Tra le storie più assurde, il Guardian ha riportato quella di una coppia ultrasessantenne che è stata accusata di avere scaricato illegalmente un film pornografico, nonostante non sapesse neanche come attuare una cosa del genere.
“È sempre più efficace agire sulla fonte stessa del contenuto, facendolo ritirare dagli Host provider, piuttosto che farlo bloccare dagli ISP. Un contenuto bloccato rimane comunque online ed è soltanto temporaneamente inaccessibile, dal momento che il filtro è facilmente aggirabile“, così si è espressa Carole Gay responsabile degli affari giudiziari e normativi dell’AFA, l’ associazione francese dei fornitori di accesso e di servizi internet, protestando contro la legge LOPPSI 2, recentemente approvata dai deputati francesi.
Il provvedimento mira a rendere i siti pedopornografici irraggiungibili dai cittadini e attribuisce ai fornitori di connettività la responsabilità del loro oscuramento, tramite un sistema di filtraggio che impedisce agli utenti di raggiungere un determinato indirizzo IP. Si tratta della stessa tecnica recentemente imposta agli ISP italiani dalla Cassazione nel caso di The Pirate Bay, qui precedentemente descritta.
L’analogia con il caso di The Pirate Bay si ritrova anche nella reazione dei provider. L’associazione dei fornitori di accesso alla rete francese ha espresso infatti lo stesso parere della nostrana AIIP (associazione italiana internet provider) riguardo ad una legislatura che finisce per penalizzare gli intermediari piuttosto che i produttori di contenuti illeciti. Per di più inutilmente, visto che un utente determinato ad infrangere la legge non sarà certo ostacolato da sistema di filtraggio basilare, per aggirare il quale sono reperibili molte guide in rete, naturalmente senza contare il ricorso ai programmi di file sharing.
È di ieri la notizia di stampa che riferisce della condanna degli amministratori di Google, per la pubblicazione su YouTube del video che documentava atti di sopraffazione commessi contro un bambino autistico. La decisione non è ancora disponibile e quindi non è possibile commentare nel merito. È tuttavia possibile inquadrare le linee giuridiche principali della questione.
Una considerazione preliminare è necessaria: non si discute la gravità sotto il profilo morale della pubblicazione del video. Ma le questioni giuridiche sono altre.
1. Applicazione del Codice per la protezione dei dati personali
Se, come riportato dalla stampa, la decisione è basata sull’applicazione del Codice per la protezione dei dati personali, sembra dubbio che si applichi la legge italiana, come disposto dall’art. 5.
2. Responsabilità del provider
Se la decisione investe la responsabilità del provider, il dato normativo è chiaro: l’art. 17 del d.lgs. 70/2003 esclude l’obbligo preventivo di sorveglianza e controllo del provider. Il provider risponde se non ha ottemperato ad un ordine di rimozione dei contenuti dell’autorità giudiziaria ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad informarne l’autorità competente.
Questa norma esclude, per ragioni di ordine tecnico ed economico, l’obbligo di controllo. Lo esclude anche per ragioni di principio: per non limitare la libertà di espressione.
La responsabilità del provider viene oggi da più parti invocata per la difficoltà di individuare l’autore dell’illecito. Si cerca un soggetto giuridico, diverso da chi ha commesso l’atto illecito, al quale comunque imputare la responsabilità.
La giurisprudenza italiana ha individuato la responsabilità del provider in alcune decisioni più recenti, con un metodo casistico, sulla base di valutazioni specifiche, a volte dubbie.
3. Il diritto della rete
Non è vero che Internet è un Far West giuridico. In parte, le regole ci sono e sono le medesime dello spazio non virtuale. In parte, il diritto deve modificarsi e adattarsi alle nuove forme di comunicazione: non solo diritto statuale, ma anche autoregolamentazione. In parte occorrono nuovi strumenti -anche tecnologici- di applicazioni delle regole giuridiche. Ma i valori non sono decisi dalla tecnologia.
Punire la singola ingiustizia non deve e non può fare dimenticare i principi fondamentali.
Il tema delle responsabilità del provider torna ad essere di attualità in Australia. Questa volta non si tratta di questioni legate al copyright ma del netto rifiuto da parte di Google di rimuovere da YouTube alcuni contenuti sgraditi al governo australiano.
Stephen Conroy, ministro delle comunicazioni, aveva infatti chiesto al motore di ricerca di procedere alla rimozione di alcuni video che ricadono nella lista della cosiddetta RC - refused classification del governo australiano: un elenco di contenuti che, pur non essendo illegali, sono unwanted, “non voluti” da Canberra.
L’autoregolamentazione di YouTube già da anni blocca tutti i video con contenuto sessualmente esplicito, violento, bestiale o pedopornografico, ma la lista della refused classification del governo australiano si estende molto oltre e include argomenti tra cui l’eutanasia, i graffiti urbani e l’uso di droghe. Temi politicamente controversi ma che Google non considera “dannosi”.
“Le categorie della RC sono troppo estese e possono sollevare delle legittime perplessità sulla restrizione dell’accesso alle informazioni” ha dichiarato Iarla Flynn, capo della policy di Google Australia, ”La RC include tutto quel materiale che fornisce informazioni su ogni genere di reati, dai graffiti fino a crimini politicamente controversi come l’eutanasia. Esporre questi temi al dibattito pubblico è essenziale per la democrazia.“
La reazione del ministro australiano è arrivata dagli studi televisivi dell’ABC durante un’intervista di un talk show. “Quello che diciamo noi è: in Australia queste sono le nostre leggi e noi vorremmo che voi le applicaste” ha dichiarato Conroy aggiungendo che Google già applica la censura voluta dal governo cinese e da quello thailandese quindi dovrebbe obbedire anche al governo australiano.
A questo proposito il governo di Canberra sta preparando una serie di leggi che entro poche settimane obblighino gli ISP a filtrare tutti i siti che rientrano nella lista nera della Refused Classification.
Registrare abusivamente un film che viene proiettato al cinema: è quello che viene definito camcording (videocamera recording) ed è la pratica alla base della diffusione di gran parte dei film protetti da copyright scaricabili illegalmente dalla rete. Nemico numero uno delle associazioni antipirateria di tutto il mondo, il camrecorder più comune è di solito un giovane spettatore che introduce abusivamente in sala una piccola videocamera con la quale cattura il film (inevitabilmente corredato di tutti i rumori del cinema, dalle risate agli sternuti), ma può essere anche lo stesso proiezionista che, durante le proiezioni di prova, registra in tutta comodità la pellicola senza interferenze di sorta.
Sono recenti le notizie delle scoperte di alcune pratiche di camrecording nei cinema europei. Dalla Francia giunge la notizia di un disoccupato ventenne condannato a quattro mesi di prigione (con sospensione della pena) e al pagamento di una multa simbolica di un euro per aver filmato abusivamente il film Bangkok Dangerous in una sala cinematografica di Caen.
Rimane invece avvolto nel mistero l’esito di una recente sentenza della Corte Suprema Norvegese. Pare che il produttore del film Max Manus, colossal locale da record di incassi, abbia commissionato un’indagine sull’origine di una copia illegale del film che circolava in rete riuscendo così ad identificare l’indirizzo IP da dove aveva avuto origine la diffusione del file. La produzione del film ha chiesto quindi all’ISP di rivelare l’identità dietro il numero IP ma il provider si è rifiutato e il caso è finito davanti al giudice. L’esito del verdetto è stato però coperto da segreto su richiesta dei legali del produttore per il presunto pericolo di inquinamento delle prove. Ora dalla rete sorgono voci che reclamano il diritto a sapere se in questo caso siano da considerarsi legittime le richieste di identificazione di un IP da parte di un privato.
Sulle responsabilità dei provider giunge dall’Australia una sentenza in netta controtendenza rispetto alla recente ordinanza della Cassazione sul caso di the Pirate Bay. Uno dei maggiori internet service provider australiani, iiNet, è stato assolto dall’accusa di concorso nella violazione di diritto d’autore commessa dai suoi utenti.
La vicenda legale di iiNet era iniziata nel 2008 quando un gruppo formato dai maggiori studios cinematografici hollywoodiani, riuniti sotto l’egida della Australian Federation Against Copyright Theft, aveva accusato l’ISP di concorso nel reato di violazione del copyright. In particolare, il fatto che iiNet , sebbene informato dagli studios holywoodiani della condotta illecita degli utenti che scaricavano film con BitTorrent, non abbia provveduto a disconnetterli né a diffidarli, rappresentava per l’AFACT una “autorizzazione” alle violazioni.
Ma il giudice ha rigettato l’accusa dichiarando che iiNEt “non è responsabile per gli utenti che utilizzano BitTorrent per infrangere la legge sul copyright…La legge non prevede l’obbligo per nessuna persona di proteggere il copyright di un’altra” sottolineando come l’ISP si sia limitato a fornire un servizio che non è inteso né designato per violare il copyright. Pertanto l’AFACT dovrà coprire le spese legali sostenute da iiNet, per un ammontare di 4 milioni di dollari australiani.
Il giudice ha inoltre evidenziato il fatto che questo caso ha attirato una forte attenzione sia in Australia che all’estero. È stato anche il primo processo australiano ad andare su Twitter.
La conferma del sequestro del famigerato sito di condivisione di file torrent porta nuovamente in primo piano il tema delle responsabilità dei provider. La Suprema Corte infatti ha nuovamente imposto agli ISP l’impiego di filtri che neghino l’accesso da parte degli utenti alla Baia dei Pirati.
La vicenda giudiziaria italiana di The Pirate Bay è iniziata nell’agosto 2008, quando il GIP di Bergamo ha stabilito la responsabilità del sito svedese nel favoreggiamento della violazione del diritto d’autore e ha disposto l’esclusione dell’accesso al sito da parte dei fornitori di connettività alla rete. Un provvedimento sospeso poi dal Tribunale del Riesame che, pur riconoscendo l’illiceità dell’attività della Baia dei Pirati, ha decretato l’illegittimità del sequestro: la mancata fisicità propria di un sito internet fa ricadere la responsabilità del collegamento su terze parti estranee al reato (gli ISP), risolvendosi in un’inibitoria atipica, non conforme all’art.321 c.p.p.
Ma la Cassazione ha annullato l’ordinanza di dissequestro: l’immaterialità di un sito internet non pregiudica la possibilità di apporvi un vincolo, e per i provider sussiste «un obbligo generale di sorveglianza sui flussi telematici in transito sui propri sistemi». La Suprema Corte ha ordinato quindi che gli ISP escludano l’accesso da parte degli utenti a The Pirate Bay al fine di precludere l’attività illecita di diffusione di opere protette da diritto d’autore.
Tecnicamente, questo blocco di accesso, definito impropriamente “sequestro”, ha in realtà le caratteristiche di un oscuramento: tramite filtri nel Domain Name System, la richiesta dell’apertura di una pagina web mediante l’indirizzo testuale non viene risolta dai server in un indirizzo numerico IP, inibendo di fatto l’accesso al sito. Un sistema facilmente aggirabile da qualsiasi utente, grazie alle numerose guide che spiegano le procedure per cambiare i server DNS forniti dall’ISP.
E proprio sull’inutilità dei filtri di navigazione verte una delle principali critiche che l’Associazione Italiana Internet Provider muove alla sentenza della Cassazione, di cui denuncia gli “effetti devastanti”. «È ampiamente dimostrato», sostiene l’AIIP nel suo comunicato, «che i filtri funzionano solo ed esclusivamente se l’utente “filtrato” è disponibile a collaborare o se il provider è l’ultimo anello della connessione che porta al sito in questione (l’hosting provider). Dunque, se il filtraggio tecnicamente non funziona, è anche inidoneo a costituire modalità di esecuzione dell’inibitoria ed, in generale, ad impedire che il reato venga commesso». Inoltre, secondo l’associazione «se atti illeciti sono stati commessi e se sono stati commessi in Italia, i soli a dover rispondere sono coloro che li hanno commessi. Non è ancora chiaro a tutti che se si deve disporre il sequestro di un sito, questo deve essere eseguito presso il fornitore del servizio di hosting».
La denuncia dell’AIIP è solo l’ultima delle proteste contro l’attribuzione di responsabilità ai provider, non solo agli ISP , sui contenuti veicolati. La recente sentenza del Tribunale di Roma sul caso del Grande Fratello su YouTube ha sollevato un’analoga reazione da parte dell’hosting provider, che in questo caso declinava ogni responsabilità sul contenuto generato dagli utenti. Il Tribunale di Roma aveva decretato che le responsabilità di YouTube non erano riconducibili a un generale obbligo di sorveglianza dei fornitori di servizi rispetto ai contenuti «che si risolverebbe in una inaccettabile responsabilità oggettiva», ma sussistevano sulla base dell’organizzazione e della gestione dei contenuti operata da YouTube. Ora la Cassazione però ha profilato anche un “obbligo generale di sorveglianza” dell’ISP sui contenuti della rete: proprio ciò che il Tribunale di Roma considerava una’inaccettabile responsabilità oggettiva.
È ormai evidente come sul tema delle responsabilità dei provider la giurisprudenza abbia adottato una valutazione caso per caso.
Si fa sempre più serrata la lotta contro il downloading illegale in Inghilterra. Secondo quanto riportato dalla stampa, infatti, un pub del Regno Unito avrebbe ricevuto una multa di ben £ 8000 per aver consentito ad un proprio avventore di scaricare da internet dei contenuti protetti da copyright usando la wireless del locale.
La notizia è stata divulgata da Graham Cove, amministratore delegato del provider di HotSpot wireless The Cloud, lungo la rete del quale sarebbero transitati i dati incriminati. Cove ha tuttavia rifiutato di fornire maggiori dettagli sul caso, giacché il titolare del pub multato avrebbe chiesto di mantenere il caso anonimo.
L’AD di The Cloud si è limitato a spiegare che la sanzione è stata comminata da un tribunale civile britannico, dopo che una denuncia per infrazione del copyright era stata avviata da un non meglio identificato “detentore di diritti” nel corso dell’estate 2009.
La normativa atta a regolare il funzionamento delle reti wireless e la responsabilità dei provider, spiega a Punto InformaticoLilian Edwards della Sheffield Law School, resta a tutt’oggi lacunosa e passibile di interpretazioni contrastanti.
I provider hanno il dovere di operare filtri tecnologici nei confronti di coloro che si connettono al sito Pirate Bay. E’ quanto hanno sostenuto dinanzi al giudice norvegese i legali del consorzio, formato da 23 aziende, che rappresenta gli interessi dei produttori di contenuti locali. L’apertura del fascicolo si è resa necessaria a fronte del rifiuto di Telenor, il principale Internet Service Provider del paese, di filtrare le connessioni dei propri abbonati.
“Telenor ha sia l’obbligo morale che la tecnologia necessaria a fare in modo che gli utenti norvegesi smettano di utilizzare The Pirate Bay” argomenta il legale Rune Ljostad nella ricostruzione fatta da Punto Informatico. Tanto più che, almeno stando alle major, il mancato blocco da parte dell’ISP avrebbe avuto un impatto considerevole (e negativo) sugli introiti delle case discografiche, ed un corrispondente impatto positivo su quelli della stessa Telenor. “Sappiamo – ha detto l’avvocato – che gran parte dei netizen norvegesi viola il copyright a mezzo file sharing e non vi è alcun dubbio che l’azienda guadagni una quantità considerevole di denaro grazie a tale attività illegale”.
Il provider incriminato, per sua parte, si è difeso invocando i principi della legge norvegese in materia, secondo i quali il fornitore di connettività non è imputabile di alcuna responsabilità rispetto ai contenuti veicolati dai suoi abbonati.
Lo dice bene un documentato articolo pubblicato nei giorni scorsi dal Los Angeles Times: quelle in corso sono davvero “big weeks” per quanto concerne gli orientamenti giuridici su circolazione e distribuzione dei materiali multimediali online.
Prima la decisione del Tribunale svedese che ha giudicato colpevoli i fondatori del popolare sito di file sharing The Pirate Bay, e la susseguente vendita dello spazio in questione a Global Gaming Factory. Quindi la sentenza di Harold Baer, giudice distrettuale dello Stato di New York, il quale ha condannato un internet provider colpevole di promozione esplicita dello scambio di contenuti online.
Ma soprattutto, l’apertura oltreoceano di due nuovi casi che potrebbero allargare ulteriormente il “fronte” di battaglia tra major e supporter della libera circolazione in rete.
Lunedì scorso, infatti, un raggruppamento composto da 13 etichette musicali ha iscritto a ruolo una causa contro 3 servizi di downloading (legale) di musica. Secondo l’accusa, i responsabili dei servizi avrebbero inserito indebitamente nelle proprie library alcune canzoni appartenenti alle etichette, non rispettando le leggi vigenti sul copyright.
Il secondo caso riguarda invece l’American Society of Composers, Authors and Publishers, che ha chiesto ad una Corte Federale di ridefinire lo “status” delle suonerie per cellulare, facendole rientrare nella categoria delle “performance pubbliche” anziché in quella dei “download”. Se accolta, l’istanza darà all’ASCAP la possibilità di richiedere delle royalty in tutti i casi in cui lo squillo del cellulare è associato ad un motivo sotto copyright.
