“I geni umani, come la struttura del sangue, dell’aria o dell’acqua, sono stati scoperti, non creati. C’è un’infinita quantità di informazioni sulla genetica che devono ancora essere scoperte e il copyright sui geni pone delle barriere inaccettabili al libero scambio di idee scientifiche.” Così si è pronunciato il legale della American Civil Liberties Union (ACLU) a proposito della sentenza della Corte Federale di New York che stabilisce che i geni umani non si possono brevettare.
La decisione del giudice di New York può sembrare naturale a chi non abbia familiarità con i meccanismi delle licenze commerciali in campo biotecnologico. In realtà la sentenza è inedita, è la prima volta che una Corte americana dichiara illegale la registrazione di brevetti sui geni umani, una pratica ormai consolidata per le aziende biofarmaceutiche speializzate in diagnostica molecolare. LA CBS riporta una stima di circa 10.000 brevetti sui geni posseduti dalle principali aziende biotech, registrati con l’intento di trarre profitto dalla prevenzione di varie patologie, soprattutto in campo oncologico.
E proprio sul copyright su BRCA1 e BRCA2, due geni chiave per la lotta contro il cancro al seno e alle ovaie, si è aperta la causa legale che ha visto contrapposti dal lato dell’accusa la già citata ALCU e altre importanti associazioni tra cui the Association for Molecular Pathology, Public Patent Foundation (PUBPAT), Breast Cancer Action, e dal lato della difesa l’azienda biofarmaceutica Myriad Genetics e i direttori della Fondazione di Ricerca della Utah University. L’accusa ha presentato molti documenti redatti da medici e professori a difesa del diritto di ricerca su ciò che, in quanto prodotto del corpo umano, non può essere considerato una proprietà intellettuale.
“È come se il primo chirurgo che ha estratto un fegato da un cadavere avesse registrato un brevetto sul fegato” ha dichiarato alla CBS Lori Andrews, professoressa di diritto del Chicago-Kent College, spiegando che da quando nel 1994 la Myriad Genetics ha identificato il gene del cancro al seno, ha avuto il controllo esclusivo sui test condotti su quel gene. “In quest’ottica” ha aggiunto la professoressa “la Myriad Genetics possiede il cancro al seno”.
La sentenza del giudice di NY ha ricevuto il plauso di tutte le associazioni coinvolte. Il Presidente di the Association of Molecular Pathology ha definito il risultato come “una pietra miliare che potenzialmente potrà incrementare moltissimo l’accesso ai test genetici da parte dei pazienti”.
La Myriad Genetics, dal canto suo, ha già annunciato che ricorrerà in appello e continuerà a “difendere vigorosamente” la sua posizione. “Non crediamo che il risultato di questo processo avrà un impatto materiale sulle operazioni della Myriad” ha annunciato il CEO dell’azienda Peter Meldrum “per via della protezione sul brevetto garantita a Myriad da tutti gli altri brevetti restanti”. Nella causa alla Corte Federale, infatti, sono stati giudicati solo sette dei ventitrè brevetti sui geni BRCA posseduti dalla Myriad.
La decisione della Corte Federale di New York costituisce comunque un precedente che fa ben sperare quanti sostengono che “abbiamo il diritto naturale di possedere i nostri geni”.
Si fa più complessa la tenuta di siti ed altri spazi web da parte delle aziende. Le novità sono collegate al dettato della Legge 7 Luglio 2009, n. 88 (c.d. “Legge Comunitaria“), contenente le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee.
Il passaggio dirimente rispetto agli obblighi informatici delle aziende è contenuto all’art.42, che modifica l’art. 2250 del Codice Civile. Secondo il dettato di tale articolo le società per azioni, quelle in accomandita per azioni e le stesse SRL che dispongano di “uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” sono tenute ad indicare, all’interno di tale spazio diversi dati, ed in particolare:
- La sede sociale, l’ufficio del registro delle imprese presso cui la società è iscritta e il numero di iscrizione;
- Il capitale sociale quale risultante dall’ultimo bilancio;
- L’eventuale stato liquidatorio della società;
- L’eventuale presenza di un socio unico
Si tratta di adempimenti obbligatori, non procastinabili- la Legge n. 88/2009 è già in vigore- e non limitati ai soli siti web. Il riferimento del Legislatore a spazi elettronici destinati alla comunicazione collegati ad una rete telematica fa infatti pensare che non siano esentati dai nuovi obblighi di comunicazione anche i blog, gli account su social network e ogni altra forma di comunicazione digitale riconducibile all’azienda.
In caso di inottemperanza, sono previste d sanzioni amministrative pecuniarie per un importo variabile tra i 206 ed i 2065 Euro.
