La procura di competenza nelle indagini per il reato di diffamazione deve essere quella in cui le offese sono percepite, pertanto registrare un sito internet italiano all’estero non protegge i titolari dall’accusa di diffamazione aggravata.
Questo quanto è stato stabilito da una recente sentenza della Prima sezione penale della Cassazione, chiamata a risolvere un conflitto di competenza territoriale fra due tribunali su cui pendeva lo stesso procedimento a carico dell’amministratore di un sito web, accusato del reato di diffamazione per un articolo del suo sito.
Il doppio procedimento era risultato dall’azione della Polizia Giudiziaria che, avendo ricevuto la querela della persona offesa, aveva inviato gli atti sia alla procura di Sassari, luogo di residenza dell’imputato, che alla procura di Arezzo, luogo in cui risiedono i server del sito web.
Il giudice di Cassazione ha stabilito che il tribunale competente è quello di Sassari. Infatti, la competenza territoriale in materia di diffamazione telematica va individuata non nel luogo dove la notizia è immessa in rete, ma piuttosto laddove «le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete».
Un sito web, per sua natura, è destinato ad essere fruito contemporaneamente da una moltitudine di soggetti residenti in più luoghi. Ai fini dell’attribuzione di competenza è quindi impossibile utilizzare criteri oggettivi quali l’accesso del primo visitatore al sito.
Pertanto, non essendo individuabile il luogo in cui avviene l’azione, la competenza spetta al giudice del luogo di residenza dell’imputato (art.9, comma 2 del CCP).
La decisione della Cassazione è da ritenersi rilevante in quanto getta luce, almeno per quanto riguarda il reato di diffamazione, sulla competenza giuridica territoriale, un aspetto perticolarmente delicato del diritto di Internet sul fronte internazionale.
La conferma del sequestro del famigerato sito di condivisione di file torrent porta nuovamente in primo piano il tema delle responsabilità dei provider. La Suprema Corte infatti ha nuovamente imposto agli ISP l’impiego di filtri che neghino l’accesso da parte degli utenti alla Baia dei Pirati.
La vicenda giudiziaria italiana di The Pirate Bay è iniziata nell’agosto 2008, quando il GIP di Bergamo ha stabilito la responsabilità del sito svedese nel favoreggiamento della violazione del diritto d’autore e ha disposto l’esclusione dell’accesso al sito da parte dei fornitori di connettività alla rete. Un provvedimento sospeso poi dal Tribunale del Riesame che, pur riconoscendo l’illiceità dell’attività della Baia dei Pirati, ha decretato l’illegittimità del sequestro: la mancata fisicità propria di un sito internet fa ricadere la responsabilità del collegamento su terze parti estranee al reato (gli ISP), risolvendosi in un’inibitoria atipica, non conforme all’art.321 c.p.p.
Ma la Cassazione ha annullato l’ordinanza di dissequestro: l’immaterialità di un sito internet non pregiudica la possibilità di apporvi un vincolo, e per i provider sussiste «un obbligo generale di sorveglianza sui flussi telematici in transito sui propri sistemi». La Suprema Corte ha ordinato quindi che gli ISP escludano l’accesso da parte degli utenti a The Pirate Bay al fine di precludere l’attività illecita di diffusione di opere protette da diritto d’autore.
Tecnicamente, questo blocco di accesso, definito impropriamente “sequestro”, ha in realtà le caratteristiche di un oscuramento: tramite filtri nel Domain Name System, la richiesta dell’apertura di una pagina web mediante l’indirizzo testuale non viene risolta dai server in un indirizzo numerico IP, inibendo di fatto l’accesso al sito. Un sistema facilmente aggirabile da qualsiasi utente, grazie alle numerose guide che spiegano le procedure per cambiare i server DNS forniti dall’ISP.
E proprio sull’inutilità dei filtri di navigazione verte una delle principali critiche che l’Associazione Italiana Internet Provider muove alla sentenza della Cassazione, di cui denuncia gli “effetti devastanti”. «È ampiamente dimostrato», sostiene l’AIIP nel suo comunicato, «che i filtri funzionano solo ed esclusivamente se l’utente “filtrato” è disponibile a collaborare o se il provider è l’ultimo anello della connessione che porta al sito in questione (l’hosting provider). Dunque, se il filtraggio tecnicamente non funziona, è anche inidoneo a costituire modalità di esecuzione dell’inibitoria ed, in generale, ad impedire che il reato venga commesso». Inoltre, secondo l’associazione «se atti illeciti sono stati commessi e se sono stati commessi in Italia, i soli a dover rispondere sono coloro che li hanno commessi. Non è ancora chiaro a tutti che se si deve disporre il sequestro di un sito, questo deve essere eseguito presso il fornitore del servizio di hosting».
La denuncia dell’AIIP è solo l’ultima delle proteste contro l’attribuzione di responsabilità ai provider, non solo agli ISP , sui contenuti veicolati. La recente sentenza del Tribunale di Roma sul caso del Grande Fratello su YouTube ha sollevato un’analoga reazione da parte dell’hosting provider, che in questo caso declinava ogni responsabilità sul contenuto generato dagli utenti. Il Tribunale di Roma aveva decretato che le responsabilità di YouTube non erano riconducibili a un generale obbligo di sorveglianza dei fornitori di servizi rispetto ai contenuti «che si risolverebbe in una inaccettabile responsabilità oggettiva», ma sussistevano sulla base dell’organizzazione e della gestione dei contenuti operata da YouTube. Ora la Cassazione però ha profilato anche un “obbligo generale di sorveglianza” dell’ISP sui contenuti della rete: proprio ciò che il Tribunale di Roma considerava una’inaccettabile responsabilità oggettiva.
È ormai evidente come sul tema delle responsabilità dei provider la giurisprudenza abbia adottato una valutazione caso per caso.
Sono una delle minacce più subdole ed insidiose proposte dall’internet contemporanea, e colpiscono ogni giorno migliaia di persone in tutto il mondo. Sono i dialers parassiti, programmi tipo .exe che una volta installati sulle macchine “ospiti” le re- instradano automaticamente verso numeri telefonici a pagamento, inducendo surrettiziamente il download di oggetti digitali come suonerie, musica, sfondi per il computer. Il tutto all’insaputa del proprietario e con pesanti ricadute sulla bolletta.
Ma adesso una sentenza della Suprema Corte fornisce nuovi strumenti di difesa ai cittadini colpiti da questo tipo di truffa. La Cassazione ha infatti deciso che nel caso in cui l’utente contesti gli addebiti in bolletta Telecom- ivi compresi quelli collegati all’uso di numeri a pagamento riconducibili a traffico internet- il gestore dovrà fornire loro i tabulati integrali prima di poter procedere ad un eventuale “taglio” dell’utenza telefonica.
In passato è spesso accaduto che, a fronte di addebiti “sospetti”, gli abbonati si siano rifiutati di versare a Telecom il corrispettivo richiesto, salvo incorrere poco dopo nella sospensione della linea da parte del gestore.
La legge obbliga i siti web che fanno uso di dialers a comunicarne la presenza a tutti i visitatori. Tuttavia, nella prassi, coloro che erogano questo genere di servizi tendono a fornire l’informazione sui redirect automatici nella maniera più opaca possibile, in modo da massimizzare gli introiti diretti.
