Direttore Scientifico: Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale: Dott. Giulia Giapponesi

Come anticipato, pubblichiamo l’intervista al giudice Oscar Magi estensore della sentenza del noto caso Google/Vividown, che ha condannato tre dirigenti di Google a sei mesi di reclusione. Le domande sono state rivolte al giudice in occasione del convegno su “Il futuro della responsabilità in rete. Quali regole dopo la sentenza del caso Google/Vividown?” presso l’Università degli studi di Roma Tre.

Durante il convegno si è parlato del fatto che l’upload su YouTube può essere considerato un esempio di  “manifestazione del pensiero”, pertanto un “regime speciale” di libertà di espressione che richiederebbe un’attenzione meno elevata sulla tutela dei dati personali dei soggetti coinvolti. Cosa ne pensa, visto che questa interpretazione è in contrasto con la sua sentenza?

L’ho trovato interessante da un punto di vista strettamente culturale, ma poco aderente a quella che è la realtà normativa. Non si può confondere la libertà di espressione del pensiero con un video pesantemente offensivo nei confronti di un ragazzo down, quindi con un’evidente portata di tipo “criminale”. Sono due cose profondamente diverse. Il problema di queste norme è che sono poco frequentate: se si cerca negli archivi e nelle banche dati non si trova niente. A livello giuridico questa è stata una foresta da disboscare col machete, nella quale non c’erano strade.

Cosa pensa della cosiddetta autoregolamentazione nella presa di responsabilità da parte dei provider sui contenuti illeciti recentemente proposta dal ministro Maroni?

Ho visto solo anticipazioni giornalistiche, peraltro anche molto sintetiche, e sono abituato per una ragione di professionalità a ragionare solo sulle norme fatte e non su quelle che si vogliono fare. Detto questo, io credo che l’autoregolamentazione sia una strada percorribile, come ha indicato anche il prof. Zencovich: autoregolamentarsi prima che intervenga un meccanismo di regolamentazione troppo severa. Certo se l’autoregolamentazione viene imposta dal Governo c’è una contraddizione in termini, visto che sarebbe una regolamentazione e non un autoregolamentazione. Finché non vedo una norma scritta non riesco a dare un parere, anche perché sono norme molto tecniche, molto particolari, di non semplice partecipazione, su concetti che anche da un punto di vista verbale non sono di dominio comune, ad esempio bisogna capire se viene riportata una differenza fra host provider e content provider.

Quale tutela per soggetti che possono subire danni tipo quello del caso Google/Vividown nel caso di un’autoregolamentazione? Gli illeciti possono sempre accadere, nonostante le precauzioni.

L’autoregolamentazione può essere una strada possibile, ma certo non è l’unica da percorrere.  È chiaro che va ridefinito un percorso di responsabilità ed è da definire in modo preciso. Non so se debba essere la norma sul meccanismo colposo del direttore del giornale o dell’editore del giornale, come ha proposto il prof. Rossello stamattina, è una via interessante. Certo, per quel che riguarda il provider, c’è da individuare un eventuale profilo colposo, rilevabile dalla violazione di norme specifiche. Anche qui va fatta una distinzione attenta e precisa fra quelli che sono gli host provider e quelli che sono invece i produttori o i gestori di contenuti. Non sono la stessa cosa. E penso che da questo punto di vista la mia sentenza sia significativa: per la prima volta, credo, si fa una differenza importante tra questi due tipi di provider, che sono due soggetti giuridici profondamente diversi.

Pensa a una distinzione fra categorie?

Bisogna fare un discorso chiaro sul fine di lucro. Ci sono dei provider che lavorano a scopo di lucro, un lucro anche piuttosto rilevante, che vanno certamente tutelati, ma con un discorso diverso dagli altri. Non perché il lucro sia un male ovviamente, ma dove c’è la possibilità di guadagnare molto dall’upload dei file allora lì ci deve essere una valutazione di tipo diverso. Non a caso la legge sulla privacy individua il dolo specifico collegato al fine di lucro, cosa che in altri campi non c’è. Evidentemente il fine di lucro è un indice rivelatore importante.

Un altro indice rivelatore è quello relativo alla qualità del provider e un ultimo indice significativo potrebbe basarsi proprio sul fatto che il provider si autoregolamenti o meno. Queste tre cose andrebbero regolate anche perché altrimenti si corre il rischio di lasciare una situazione in completa balia di quella che può essere una giurisprudenza anche molto alternativa, perché io oggi ho deciso così, ma domani un giudice di Barletta può decidere in senso opposto. Il che non è bello per chi deve lavorare nei settori coinvolti.

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logo università roma treLa responsabilità penale e civile sulla rete è da alcuni anni il tema principale dei dibattiti nella giurisprudenza informatica. I pareri divergono principalmente sul ruolo da attribuire ai fornitori di servizi, dagli ISP alle piattaforme di contenuti generati dagli utenti. Le sentenze sulle violazioni del diritto d’autore hanno attribuito a questo genere di intermediari ora delle dirette responsabilità, ora delle mere implicazioni tecniche, in un’altalenarsi di decisioni che hanno suscitato molte richieste di un chiarimento normativo.

Lo scenario non riguarda solo l’Italia. In molti paesi del mondo i governi sono alle prese con la stesura di nuove leggi che definiscano se  - e, nel caso, fino a che punto  - un fornitore di servizi debba essere responsabile dei contenuti che pubblica in rete. La necessità di nuove norme deriva tanto dalla nota diffusione delle violazioni del copyright quanto dal bisogno di tutelare i dati sensibili dei cittadini. Questo secondo aspetto in Italia è stato recentemente richiamato dalla discussa sentenza del Tribunale di Milano sul caso Google/Vividown.Le reazioni contrastanti suscitate in tutto il mondo  dalla condanna ai dirigenti di Google hanno evidenziato la portata degli interessi in gioco, sia da parte della società civile sia da parte delle aziende e dei governi.

Data la crucialità della questione, il Dipartimento di Diritto Europeo dell’Università degli Studi Roma Tre in collaborazione con il Dipartimento di Diritto dei Rapporti Civili ed Economici dell’Università di Salerno e con la Fondazione “Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei” ha organizzato un incontro di studi a tema “Il futuro della responsabilità sulla rete. Quali regole dopo il caso Google/Vividown?”.

L’incontro si terrà Venerdì 21 Maggio presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. La professoressa Giusella Finocchiaro parteciperà come prima relatrice della giornata con un intervento intitolato  ”La memoria della rete e il diritto all’oblio“.

Per ulteriori informazioni: Brochure_Convegno_responsabilità_rete

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