Il ddl intercettazioni è nuovamente al centro del dibattito in rete da quando alcuni esponenti della maggioranza hanno espresso l’intenzione di sottoporlo al più presto al voto di fiducia in Parlamento.
Il testo del contestato disegno di legge contiene la norma definita dalla stampa “legge ammazza-blog” (art.1 comma 29) che, lo ricordiamo, impone l’obbligo di dichiarazione e rettifica, entro quarantotto ore dalla richiesta, anche ai “siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica”.
La normativa è stata già analizzata su queste pagine dalla Prof. Avv. Giusella Finocchiaro, che ne ha messo in luce le criticità:
“Oltre alle pesanti sanzioni (da Euro 7.746 ad Euro 12.911) e oltre ai termini stringenti per la rettifica (appena quarantotto ore dalla richiesta) che appaiono concretamente non praticabili, il grave pericolo è che, a lungo termine, questa norma, se approvata, consentirà di equiparare siti (e blog) ai giornali, creando il presupposto per l’applicazione di norme severe (amministrativamente impegnative, e corredate di sanzioni penali) nate per le imprese di informazione ai “siti informatici” e magari ad ogni trasmissione telematica (perchè no? anche social network e Twitter).”
Sono numerosi i commentatori della rete che hanno ripreso la protesta contro quella che considerano una grave limitazione della libertà di espressione sul web.
La Federazione Nazionale della Stampa ha indetto una manifestazione di protesta a Roma il 29 settembre. Secondo alcuni siti, infatti, proprio in quella data il Governo si appresterebbe a ripresentare il testo del disegno di legge in aula.
È da oggi online Law & the Internet, la versione internazionale di Diritto & Internet.
L’iniziativa nasce per offrire un aggiornamento a quanti desiderano essere informati in lingua inglese sulle novità italiane del diritto di Internet e delle nuove tecnologie. Corrisponde ad una attività intensa dello Studio e della Prof.ssa Giusella Finocchiaro nello scenario internazionale.
Privacy, Data Protection, Electronic Commerce, Electronic Signatures, Intellectual Property Rights, saranno i temi piu’ affrontati.
Si tratta di una delle prime fonti di informazioni in lingua inglese sul Diritto di Internet in Italia.
Attraverso il nuovo spazio web, lo Studio Legale Finocchiaro vuole fornire nuove fonti di informazione e così contribuire al dibattito internazionale sulla materia.
Il ddl intercettazioni, ancora in fase di approvazione, come è ampiamente noto, minaccia di incidere anche su Internet.
Il comma 29, infatti, prevede alcune modifiche alla legge stampa, imponendo l’obbligo di dichiarazione e rettifica, entro quarantotto ore dalla richiesta, anche ai “siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica”. Le rettifiche dovranno essere pubblicate con analoghe caratteristiche grafiche, metodologia di accesso al sito e pari visibilità della notizia cui si riferiscono.
Ma nel caos che ha scatenato questa proposta di legge, è necessario fare un po’ di chiarezza e precisare in quale contesto giuridico si inserisce la proposta di modifica.
10 cose che non si possono non sapere quando si parla di diritto di rettifica….
1) Che cos’è il diritto di rettifica?
È il diritto di fare pubblicare gratuitamente dichiarazioni dei soggetti interessati dalla pubblicazione di immagini, dichiarazioni, notizie ritenute lesive della loro dignità o contrarie a verità.
In sostanza, è il diritto – riconosciuto a certe condizioni – di affermare la propria verità.
2) Dove o come è pubblicata la notizia, la dichiarazione o l’immagine?
Nei giornali o in televisione.
3) Quali sono oggi le norme di riferimento?
a) La legge sulla stampa (e precisamente l’art. 8 della l. n. 47 del 1948) che afferma: il diritto di rettifica è il diritto di fare inserire “gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale” .
b) Il T.U. dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (e precisamente l’art. 32 quinquies del d. lgs. n. 177 del 2005) che dispone: “chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali (…) o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere (…) che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali”.
4) Il diritto di rettifica elimina altri diritti?
Il diritto di rettifica si aggiunge, ma non elimina le azioni, cioè gli strumenti giuridici di tutela riconosciuti da altri diritti (querela per diffamazione, risarcimento del danno, ecc.).
5) Qual è il presupposto ad oggi per l’esercizio del diritto di rettifica?
Ad oggi, il diritto di rettifica è previsto per la stampa (quotidiani, periodici, agenzie di stampa) e per le radiotelevisioni, che trasmettono in via analogica o digitale.
Il presupposto è che la notizia o la dichiarazione siano state diffuse da un mezzo di informazione. Si presuppone che ci sia una struttura organizzativa creata allo scopo di produrre “informazione”, in altri termini, un’impresa a ciò finalizzata.
6) Il “sito informatico” è un giornale o una trasmissione televisiva?
E’ banale affermare che il sito telematico possa essere qualunque cosa. Anche un giornale (ad esempio un quotidiano on line). Ma certo non tutti i siti sono giornali. QUI STA L’ERRORE CONCETTUALE.
7) Il blog è un giornale?
No. Ci sono tanti tipi di blog, ma il blog tipicamente non ha i caratteri di periodicità di un giornale e non è registrato.
8) Il blogger è un imprenditore?
Non in quanto blogger.
9) Quali sono rischi maggiore derivante da questa norma del ddl intercettazioni?
Oltre alle pesanti sanzioni (da Euro 7.746 ad Euro 12.911), oltre ai termini stringenti per la rettifica (appena quarantotto ore dalla richiesta) che appaiono concretamente non praticabili, il grave pericolo è che, a lungo termine, questa norma, se approvata, consentirà di equiparare siti (e blog) ai giornali, creando il presupposto per l’applicazione di norme severe (amministrativamente impegnative, e corredate di sanzioni penali) nate per le imprese di informazione ai “siti informatici” e magari ad ogni trasmissione telematica (perchè no? anche social network e Twitter).
10) Allora, la conclusione è affermare che Internet sia o debba essere il Far West?
No. Oggi, esistono già validi strumenti giuridici di tutela (quali: diffamazione, risarcimento dei danni patiti, pubblicazione della sentenza). Se ne possono introdurre anche altri, ma meglio ponderati.
La libertà di espressione non è (SOLO) degli imprenditori dell’informazione, ma di tutti. Espressione del pensiero e attività imprenditoriale sull’informazione non coincidono.
Ha suscitato l’ira di moltissimi utenti americani l’improvvisa chiusura della piattaforma di blog Blogetery.com, che ospitava oltre 73.000 blog personali.
I blog sono stati improvisamente tagliati fuori dalla rete dal web host BurstNET Technologies che ospitava il servizio Blogetery.com. Il web host non ha rilasciato dichiarazioni sui motivi della chiusura della piattaforma per oltre una settimana, durante la quale gli utenti-blogger hanno cercato informazioni in rete.
Tra le spiegazioni più accreditate quella del sito TorrentFreak che aveva inquadrato la chiusura di Blogetery all’interno della “Operation in our site“, un’azione governativa a tutela del copyright che aveva fatto già chiudere nove portali sospettati di streaming illegale.
A quanto pare la ragione è però un’altra. Ieri un comunicato della BurstNET Technologies ha reso noto che la decisione di chiudere la piattaforma di blog è stata presa in seguito ad una richiesta di informazioni da parte dell’FBI su Blogetery.com. Secondo il Federal Bureau of Investigation la piattaforma blog avrebbe infatti pubblicato del “materiale terroristico” come istruzioni per costruire bombe e una lista degli “obiettivi caldi” di Al-Qaeda.
Dopo un controllo BurstNET ha rilevato che il materiale pubblicato, oltre ad essere potenzialmente pericoloso, ha violato i termini di contratto tra host provider e content provider e pertanto ha disabilitato l’operatività di Blogetery.
Le proteste di alcuni delle migilaia di utenti privati dei loro blog si possono leggere sul forum di webhostingtalk.
Com’era prevedibile, la sentenza del Tribunale di Milano che condanna tre dirigenti di Google a sei mesi di reclusione per violazione della privacy ha suscitato forti reazioni sui quotidiani italiani e internazionali. Riportiamo qui le più importanti analisi e commenti usciti sui blog e i magazine internazionali che si occupano di internet.
Wired Magazine riporta le dichiarazioni di Leslie Harris, presidente del Centro per la Democrazia e Tecnologia di Washington:n”Questo è precisamente il tipo di azione che richiede un intervento del segretario di stato Hillary Clinton a favore della libertà globale di internet….] La decisione della Corte Italiana incoraggerà gli stati con regimi autoritari a giustificare i loro tentativi di sopprimere la libertà su internet”.
Cyberlaw.uk.org ha intervistato sull’argomento Lee Tien, il legale della Electronic Frountiers Foundation di San Francisco: “Le minacce alla libertà di espressione su Internet da parte di nazioni nel mondo che non hanno le stesse leggi e gli stessi atteggiamenti verso la libertà di espressione è senz’altro un problema costante, e sta peggiorando” ha detto Tien. Ma ha esortato a non dare troppa importanza al caso, che può essere visto come una velata maccchinazione contro Google da parte del primo ministro Silvio Berlusconi, che ha praticamente il monopolio dei media tradizionali Italiani.”
Su Internetgovernance.org è presente un’analisi dei fattori, perlopiù sfuggiti alla stampa americana, che determinano una posizione di debolezza di Google in Europa: 1)Il fatto che Google abbia in qualche modo limitato la sua stessa esenzione da responsabilità implementando il monitoraggio dei contenuti protetti da copyright ; 2) la debolezza, vaghezza e obsolescenza della direttivaUE sull’ E-Commerce che prospetta esenzione da responsabilità per i provider; 3) le politiche e le leggi sulla privacy europee e il modo in cui queste leggi possono essere usate – sia per ragioni legittime che illegittime – per attaccare questa grande corporation che minaccia i modelli di buisinness di interessi radicati.
Infine, sul blog di Google, divenuto ormai un bollettino di guerra, non è mancato un commento dell’azienda che, dichiarandosi stupefatta dalla sentenza del Tribunale di Milano, lancia un vero e proprio allarme: “Se a tutti i fornitori di servizi come Blogger, YouTube e ogni altro social network o community venisse applicato il principio di responsabilità su ciascun singolo contributo degli utenti – ogni porzione di testo, ogni foto, ogni file, ogni video – allora il Web come lo conosciamo cesserebbe di esistere e molti dei vantaggi economici, sociali politici e tecnologici che comporta sparirebbero”.
Il discusso schema di decreto legislativo presentato dal viceministro Paolo Romani ha ottenuto un parere positivo da parte dalle commssioni parlamentari Cultura e Trasporti. Romani era intervenuto mercoledì davanti alle Commissioni dichiarando la disponibilità del Governo ad apporre alcune modifiche al testo. Il documento approvato oggi presenta così 31 richieste di modifica.
Il relatore del testo che riporta il parere della commissioni, Alessio Butti (PdL), ha dichiarato che le principali modifiche per ciò che riguarda internet vertono su una più rigorosa definizione di servizio di media audiovisivo. “Si stabilisce senza equivoco che i blog di video amatoriali, i giornali online, i motori di ricerca, le versioni elettroniche delle riviste non sono disciplinati dalla nuova normativa, sono liberi” ha dichiarato Butti e ha aggiunto: “ho ulteriormente precisato che la responsabilità editoriale incombe su terzi e non sui provider che “ospitano” e trasmettono contenuti realizzati da altri“.
La seconda modifica che concerne la rete è nella richiesta che riguarda la dichiarazione di inizio attività di un sito web per la diffusione di contenuti on demand. La Commissione chiede che sia trasmessa all’Authority anziché al Ministero specificando che la verifica dell’Agcom debba avvienire solo dopo che il sito abbia avviato la sua attività.
Il testo definitivo del decreto dovrebbe arrivare al Consiglio dei Ministri per l’approvazione entro la fine della prossima settimana.
