Direttore Scientifico: Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale: Dott. Giulia Giapponesi

posted by admin on aprile 21, 2011

Eventi

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Le nuove regole del Codice dell’Amministrazione Digitale, frequentemente approfondite su questo blog, saranno al centro dell’Incontro Seminariale “Il Codice dell’Amministrazione Digitale e il governo del territorio: Metodi e problematiche per la costruzione di quadri conoscitivi condivisi”.

L’incontro, organizzato dalla Scuola di Dottorato dello IUAV di Venezia e in particolare dal Dottorato di ricerca Nuove tecnologie e Informazione territorio e Ambiente, si terrà il 27 aprile a Venezia, presso l’aula A di Palazzo Badoer, San Polo 2468.

Dopo il discorso introduttivo, il primo intervento della giornata sarà tenuto dalla Prof.Avv.Giusella Finocchiaro e verterà sulle novità introdotte nel nuovo Codice.

Per ulteriori informazioni pubblichiamo QUI la brochure informativa.

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Una diversa definizione di firma digitale, rispetto a quella del CAD già commentata è contenuta nel recente Decreto del ministero della giustizia n. 44 del 2011 , concernente le regole tecniche nel processo telematico, e pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 18 aprile 2011 n. 89.

Il “Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24” definisce all’art. 2, comma 1, lett. g), la firma digitale come “firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”. Questa definizione era sostanzialmente presente anche nel previgente d. m. 17 luglio 2008, sul processo telematico, ma non muta nonostante le modifiche apportate recentemente al CAD.

La firma digitale è invece definita all’art. 1, comma 1, lett. s), del Codice dell’amministrazione digitale modificato, come “un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.

La definizione del CAD di “firma digitale”, basata su quella di firma elettronica avanzata, invece che, come nel Codice previgente, su quella di firma elettronica qualificata, è incompleta, dal momento che è priva del riferimento al dispositivo sicuro.

Tuttavia anche la definizione del D.M. è incompleta, dal momento che manca il riferimento al sistema di chiavi crittografiche, che incontestabilmente caratterizza la firma digitale. Si segnala, inoltre, che nel d.m. in commento si precisa, nella definizione stessa di firma digitale, che il certificatore può essere solo un certificatore accreditato, e non anche un certificatore qualificato. Questo ulteriore requisito sarebbe stato comunque richiesto per gli atti dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 34 del CAD. Considerato l’ambito di applicazione del decreto, è presumibilmente volto ad elevare la sicurezza degli atti informatici prodotti.

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posted by Giusella Finocchiaro on aprile 11, 2011

PA telematica

(No comments)

Analogamente a quanto già disposto per l’Agenzia delle entrate il nuovo CAD si applica con limitazioni anche alla Presidenza del consiglio dei ministri.

è quanto disposto dal d.p.c.m. 9 febbraio 2011 pubblicato nella G.U. del 4.4.2011.

Non si applicano le disposizioni del CAD alle attività ed alle funzioni di competenza della Presidenza del consiglio, direttamente o indirettamente riferite agli atti di alta amministrazione e alla sicurezza nazionale.

Si applicano alla Presidenza del consiglio dei ministri compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze delle singole strutture le norme del CAD sulla valutazione, la quantificazione e il riutilizzo dei risparmi derivanti da digitalizzazione e riorganizzazione; sull’organizzazione degli uffici; sul contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni e infine sulle modalità di fruibilità dei dati.

Saranno successivamente individuate le specifiche modalità di applicazione dell’art. 5-bis del CAD, sulla comunicazione fra imprese e pubblica amministrazione, alla Presidenza del consiglio.

Saranno stabiliti con decreto del Presidente del consiglio dei ministri modalità e limiti di applicazione delle norme del CAD concernenti la valutazione dei dirigenti.

Anche in questo caso, la deroga si fonda sulla disposizione contenuta nell’art. 2, comma 6 del CAD.

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È stato pubblicato nella G.U. del 25.3.2011 il d.p.c.m. 2 marzo 2011, nel quale si definiscono i limiti di applicazione del Codice dell’amministrazione digitale all’Agenzia delle entrate.

In particolare, si precisa che all’Agenzia non si applicano le disposizioni del CAD concernenti le modalità di conservazione ed esibizione dei documenti per via informatica, relative alla conservazione per fini fiscali. La conservazione digitale per fini tributari resta disciplinata dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2004.

Si precisa, inoltre, che anche le modalità di comunicazione con l’Agenzia delle entrate non sono necessariamente disciplinate dal CAD, ove siano previsti specifici sistemi di trasmissione telematica per il settore tributario.

La deroga si fonda sulla previsione dell’art. 2, comma 6 del CAD.

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Ci soffermiamo nuovamente sulle novità introdotte dal CAD in materia di copie e duplicati, per cercare di distinguere, all’altto pratico, le diverse definizioni elaborate dal legislatore.

La “copia informatica di documento analogico” identifica un file che ha lo stesso contenuto del documento analogico da cui è tratto, ma diverso come forma.

La “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico” può essere il file (ad esempio, il documento .pdf, .jpg o .tiff) che risulta dalla scansione del documento analogico da cui è tratto, rispetto al quale appare identico, come forma e come contenuto.

La “copia informatica di documento informatico” identifica un file che ha il medesimo contenuto dell’originale, ma un diverso formato: ad esempio, il documento .pdf che risulta dalla conversione di un file .doc. o .txt.

Infine, il “duplicato informatico” identifica un file del tutto identico all’originale: ad esempio, la copia .doc di un file .doc

Le nuove definizioni sono dettate all’art. 1 e dovrebbero guidare l’interprete all’esatto inquadramento dell’efficacia probatoria, prevista dagli artt. 22 e ss. Tuttavia, in estrema sintesi, può affermarsi che questi articoli rimandano sostanzialmente alle regole tecniche di futura emanazione.

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Ad approfondimento del precedente post pubblichiamo il link all’articolo della Prof.Giusella Finocchiaro “Le copie per immagine su supporto informatico avranno l’efficacia probatoria degli atti originali” pubblicato su Guida al Diritto e disponibile online su Professioni & Imprese 24 de Il Sole 24 Ore.

Le copie per immagine su supporto informatico avranno l’efficacia probatoria degli atti originali

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La firma digitale è definita all’art. 1, comma 1, lett. s), del Codice dell’amministrazione digitale modificato, come “un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.

La nuova definizione di “firma digitale”, basata su quella di firma elettronica avanzata, invece che, come nel Codice previgente, su quella di firma elettronica qualificata, è ora incompleta, dal momento che è priva del riferimento al dispositivo sicuro.

Indubbiamente si tratta di un errore che si spera il legislatore correggerà al più presto.

Sarebbe stato invece corretto mantenere la definizione di firma digitale come “firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.

Peraltro, si noti, questo errore del legislatore conduce a conseguenze irragionevoli. La nuova firma digitale potrebbe risultare meno sicura della firma elettronica qualificata, non essendo la prima necessariamente basata su un dispositivo sicuro. Eppure, sia l’art. 24 che l’art. 25 del Codice continuano a richiedere, a certi effetti, ad esempio per l’autentica della firma da parte del notaio, l’uso della firma digitale e non quello della firma elettronica qualificata.

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Oggi entrano in vigore le modifiche al Codice dell’amministrazione digitale (CAD) introdotte dal d. lgs. 235/2010. Molte sono le novità, molte le opportunità e non mancano gli errori. Il Cad modificato consta di oltre 100 articoli: non possiamo commentarlo in un solo post. Cominciamo quindi oggi la pubblicazione dei commenti, a puntate.

La firma elettronica avanzata

Su questo abbiamo già scritto molto.

Riprendiamo i concetti principali.

Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale prevede un nuovo, quarto, tipo di firma che può essere apposta con mezzi informatici: la firma elettronica avanzata.

La “firma elettronica avanzata” è una firma elettronica con alcune caratteristiche di sicurezza.

La definizione precisa è “un insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati”.

Ma nella definizione non si fa riferimento al certificato né al dispositivo sicuro.

I documenti informatici con firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata, firma digitale, hanno la medesima efficacia probatoria, quella prevista dall’art. 2702 del codice civile per la scrittura privata. Come nel Codice previgente, l’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

Gli atti con firma elettronica avanzata possono integrare la forma scritta, salvo che che nei casi previsti dall’art. 1350 c.c., 1 comma, nn. 1-12.

I problemi? Non si conosce a priori la sicurezza della firma elettronica avanzata.

Le opportunità? Nuove possibilità di firme. Per esempio, la One Time Password utilizzata da alcune banche o la firma autografa apposta su tablet, verificate le caratteristiche e verificato il contesto anche procedurale in cui la firma è inserita e le caratteristiche del documento.

Oggi entrano in vigore le modifiche al Codice dell’amministrazione digitale (CAD) introdotte dal d. lgs. 235/2010.

Molte sono le novità, molte le opportunità e non mancano gli errori.

Il Cad modificato consta di quasi 100 articoli: non possiamo commentarlo in un solo post. Cominciamo quindi oggi la pubblicazione dei commenti, a puntate.

La firma elettronica avanzata

Su questo abbiamo già scritto molto (link).

Riprendiamo i concetti principali.

Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale prevede un nuovo, quarto, tipo di firma che può essere apposta con mezzi informatici: la firma elettronica avanzata.

La “firma elettronica avanzata” è una firma elettronica con alcune caratteristiche di sicurezza.

La definizione precisa è “un insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati”.

Ma nella definizione non si fa riferimento al certificato ne’ al dispositivo sicuro.

I documenti informatici con firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata, firma digitale, hanno la medesima efficacia probatoria, quella prevista dall’art. 2702 del codice civile per la scrittura privata. Come nel Codice previgente, l’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

Gli atti con firma elettronica avanzata possono integrare la forma scritta, anche nei casi previsti dall’art. 1350 c.c., 1 comma, nn. 1-12.

I problemi? Non si conosce a priori la sicurezza della firma elettronica avanzata.

Le opportunità? Nuove possibilità di firme. Per esempio, la One Time Password utilizzata da alcune banche o la firma autografa apposta su tablet, verificate le caratterische.

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Pubblicata la versione che reca il testo coordinato del CAD con le modifiche introdotte dal d. lgs. 235/2010, di sicura utilità per gli operatori.

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Oggi è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale.

Diverse e sostanziali le modifiche apportate, fra cui l’introduzione di un quarto tipo di firma elettronica, la firma elettronica avanzata, che avrà la stessa efficacia probatoria della firma digitale e della firma elettronica qualificata.

Le novità introdotte saranno presto riprese su Diritto & Internet in un post dedicato.

Oggi è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale, su cui all’interno di questo blog avevamo già richiamato
l’attenzione dei nostri lettori. Diverse e sostanziali le modifiche apportate, fra cui
l’introduzione di un quarto tipo di firma elettronica, la firma elettronica avanzata, che avrà la
stessa efficacia probatoria della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Le novità
introdotte susciteranno di certo un vivace dibattito da cui non si esimerà il blog dello Studio
Legale Finocchiaro.Oggi è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il nuovo Codice

dell’Amministrazione Digitale, su cui all’interno di questo blog avevamo già richiamato

l’attenzione dei nostri lettori. Diverse e sostanziali le modifiche apportate, fra cui

l’introduzione di un quarto tipo di firma elettronica, la firma elettronica avanzata, che avrà la

stessa efficacia probatoria della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Le novità

introdotte susciteranno di certo un vivace dibattito da cui non si esimerà il blog dello Studio

Legale Finocchiaro.

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