Diritto & Internet

Le clausole vessatorie: un tema antico con poche certezze

Una decisione del Tribunale di Catanzaro (ordinanza 30 aprile 2012) ha riacceso l’interesse dei commentatori sul tema delle clausole vessatorie, originando vivaci commenti a caldo che tuttavia non sembrano tenere conto del dato normativo.

La motivazione dell’ordinanza, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una sospensione dal gestore eBay di un account professionale assegnato ad un rivenditore, conduce alcune riflessioni sulla condizione di validità delle clausole vessatorie presenti nei contratti per adesione conclusi online tra professionisti.

L’ordinanza afferma che “con riguardo alle clausole vessatorie online, l’opinione dottrinale prevalente – alla quale il Tribunale aderisce – ritiene che non sia sufficiente la sottoscrizione del testo contrattuale – ma sia necessaria la specifica sottoscrizione delle singole clausole, che deve essere assolta con la firma digitale. Dunque, nei contratti telematici a forma libera il contratto si perfeziona mediante il tasto negoziale virtuale, ma le clausole vessatorie saranno efficaci e vincolanti solo se specificamente approvate con la firma digitale”.

Quanto affermato dal Tribunale di Catanzaro – nonostante non abbia valore decisivo ai fini delle conclusioni raggiunte, dal momento che la decisione si fonda, fra l’altro, sul fatto che alla sottoscrizione del contratto tramite il “tasto negoziale virtuale” non era stata affiancata una autonoma visualizzazione delle clausole vessatorie che richiamasse l’attenzione del contraente aderente e permettesse la conseguente richiesta di specifica approvazione- induce ad alcune riflessioni.

L’analisi testuale della norma di riferimento dovrebbe, infatti, condurre a diverse conclusioni o quantomeno giustificare un orientamento meno assertivo.

L’art. 1341, comma 2° del codice civile richiede ai fini della validità delle clausole vessatorie la “specifica approvazione per iscritto” e non la “specifica sottoscrizione per iscritto”. La diversità ontologica delle due condizioni ben potrebbe ritenere sufficiente la firma elettronica, anche considerata la norma del Codice dell’Amministrazione digitale che rimette alla libera valutazione del giudice la decisione sull’idoneità del documento informatico sottoscritto con firma elettronica a soddisfare il requisito della forma scritta. Ed ancora, contestualizzando l’analisi della decisione alla luce delle vigenti disposizioni, va evidenziato che la dicotomia firma elettronica/firma digitale non descrive compiutamente il quadro normativo in materia di firme elettroniche ben più complesso di quello che potrebbe apparire basandosi esclusivamente su quanto affermato dal Tribunale di Catanzaro.

In conclusione, il tema delle clausole vessatorie presenti in contratti per adesione da stipularsi online richiede un approccio interpretativo d’ordine sistematico che partendo dal dato normativo dell’art. 1341 del codice civile contestualizzi il requisito della approvazione per iscritto alla luce delle diverse tipologie di firme elettroniche e delle caratteristiche del sistema concretamente posto in essere dagli operatori economici.

Annarita Ricci

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