A poche settimane dall’entrata in vigore della legge che censura i siti sgraditi, piovono critiche sul governo di Canberra. Le grandi compagnie tecnologiche australiane, gli ISP, così come gli accademici e gli intellettuali del paese, reclamano trasparenza sulla cosiddetta Refused Classification, la lista dei contenuti non voluti dal governo: un elenco che non comprende solo la pedopornografia e la violenza ma anche altri temi tra cui l’aborto, l’eutanasia, alcune esperienze sessuali, l’uso di droghe e i graffiti urbani.
Quali siano esattamente i criteri con i quali vengono scelti i contenuti da censurare e quali siti comprenda tutta la lista sono informazioni al momento inaccessibili ai cittadini. Ed è questo uno dei motivi che ha spinto alcuni esponenti di importanti aziende e docenti universitari a presentare al governo una domanda di chiarimenti e la richiesta di istituire una revisione periodica della lista da parte di una commissione esterna, oltre alla possibilità per i siti oscurati di fare ricorso. Ma non solo: larga parte dei contestatori si dichiara contraria a tutto il sistema di censura, che di fatto risulta inefficace per la lotta alla pedopornografia e alla violenza (dal momento che i filtri sono sempre aggirabili) e può persino essere controproducente sulla tutela dei minori, visto che i genitori potrebbero abbassare la guardia sapendo che la rete è filtrata. Inoltre, secondo i contestatori, la grande quantità di materiale che potrebbe essere classificato come refused dal governo lascerebbe troppa libertà ai politici che potrebbero utilizzare la censura per scopi antidemocratici.
Google, che si era già schierato contro la censura RC, ha dichiarato di avere aperto un dibattito con associazioni di consumatori e di genitori australiani dal quale è emerso che “i genitori hanno la ferma convinzione che la proposta governativa si spinge troppo oltre e li priva della libertà di scelta riguardo al tipo di informazione a cui possono accedere loro e i loro figli“.
Questa volta Google non è però solo nella battaglia contro il controllo della rete. Anche da parte di Microsoft è giunta la richiesta di protenzione contro “decisioni esecutive arbitrarie” sui contenuti banditi, mentre quelli di Yahoo! Australia si sono uniti alla protesta ribadendo come “il filtraggio di tutto il materiale compreso nella classificazione potrebbe bloccare contenuti con un forte valore sociale, politico e/o educativo“.
È di ieri la notizia di stampa che riferisce della condanna degli amministratori di Google, per la pubblicazione su YouTube del video che documentava atti di sopraffazione commessi contro un bambino autistico. La decisione non è ancora disponibile e quindi non è possibile commentare nel merito. È tuttavia possibile inquadrare le linee giuridiche principali della questione.
Una considerazione preliminare è necessaria: non si discute la gravità sotto il profilo morale della pubblicazione del video. Ma le questioni giuridiche sono altre.
1. Applicazione del Codice per la protezione dei dati personali
Se, come riportato dalla stampa, la decisione è basata sull’applicazione del Codice per la protezione dei dati personali, sembra dubbio che si applichi la legge italiana, come disposto dall’art. 5.
2. Responsabilità del provider
Se la decisione investe la responsabilità del provider, il dato normativo è chiaro: l’art. 17 del d.lgs. 70/2003 esclude l’obbligo preventivo di sorveglianza e controllo del provider. Il provider risponde se non ha ottemperato ad un ordine di rimozione dei contenuti dell’autorità giudiziaria ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad informarne l’autorità competente.
Questa norma esclude, per ragioni di ordine tecnico ed economico, l’obbligo di controllo. Lo esclude anche per ragioni di principio: per non limitare la libertà di espressione.
La responsabilità del provider viene oggi da più parti invocata per la difficoltà di individuare l’autore dell’illecito. Si cerca un soggetto giuridico, diverso da chi ha commesso l’atto illecito, al quale comunque imputare la responsabilità.
La giurisprudenza italiana ha individuato la responsabilità del provider in alcune decisioni più recenti, con un metodo casistico, sulla base di valutazioni specifiche, a volte dubbie.
3. Il diritto della rete
Non è vero che Internet è un Far West giuridico. In parte, le regole ci sono e sono le medesime dello spazio non virtuale. In parte, il diritto deve modificarsi e adattarsi alle nuove forme di comunicazione: non solo diritto statuale, ma anche autoregolamentazione. In parte occorrono nuovi strumenti -anche tecnologici- di applicazioni delle regole giuridiche. Ma i valori non sono decisi dalla tecnologia.
Punire la singola ingiustizia non deve e non può fare dimenticare i principi fondamentali.
